Sentenza 31 agosto 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'autonomia dell'ipotesi colposa prevista dall'art.57 cod. pen. a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il querelante si sia limitato ad indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 31/08/2001, n. 34543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34543 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORGIO SANTACROCE - Presidente - del 31/08/2001
Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARLO BRUSCO - Consigliere - N. 968
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - N. 20289/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RR RC, n. a Messina 08.10.1972;
NC AN RI, n. a Catania 29.05.1932,
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina dell'11.12.2000, con la quale veniva confermata la condanna, rispettivamente, alla multa di lire 1.000.000 e di lire 800.000 inflitta loro con la sentenza 23.3.1999 del tribunale di Messina;
udita la relazione fatta dal cons. Dott. Emilio Malpica e la requisitoria del P.G., nella persona del Dott. G. Iadecola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del NC, avv. Enzo Musco, osserva:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il tribunale di Messina, con sentenza 23.3.1999, aveva condannato OR RC alla pena di 1.000.000 di multa e NC FI RI alla pena di lire 800.000 di multa, il primo per avere offeso l'onore e la reputazione dell'avv. Domenico Cavaliere, riportando - nel corso del telegiornale del 19.3.1994 delle due emittenti AN IA e LE - la falsa notizia che il predetto legale sarebbe stato destinatario di un avviso di garanzia da parte dell'A.G. di Reggio Calabria, e che in seguito tale vicenda il di lui padre sarebbe morto d'infarto; il secondo per avere - nella qualità di direttore responsabile delle due testate giornalistiche omesso il doveroso controllo sulle notizie diffuse.
Avverso la sentenza d'appello confermativa delle suddette condanne hanno proposto ricorso entrambi gli imputati con un unico atto, a mezzo del comune difensore.
Per il NC FI si denuncia violazione degli articoli 129 e 336 c.p.p. e 57 c.p. per non avere la corte di merito riconosciuto la improcedibilità dell'azione per mancanza di querela. Assume il ricorrente - citando nel proposito la sentenza di questa corte n. 7741/1999 - che nel confronti del direttore responsabile della testata giornalistica occorre che la istanza di punizione faccia riferimento allo specifico reato previsto dall'art. 57 c.p., ovvero chieda che il medesimo sia punito per qualsiasi reato sia ravvisabile, mentre non sarebbe sufficiente una estensione soggettiva dell'istanza al direttore con riferimento al reato di diffamazione. Con riferimento alla imputazione di diffamazione si censura la sentenza per violazione dell'art. 595 c.p., perché la corte di merito avrebbe omesso ogni accertamento sulla - ricorrenza del dolo - sia pure generico - per il quale non si sarebbe potuto prescindere dal verificare se il giornalista fosse consapevole della falsità della notizia. Si critica, inoltre, la motivazione della sentenza laddove afferma che il "OR - su cui incombeva il relativo onere - non ha mai potuto provare non solo la rispondenza al vero della notizia diffamatoria, ma neppure la eventuale fonte dell'informazione", sostenendosi che da un lato sul giornalista non incombeva alcun onere di accertamento e dall'altro che legittimamente il giornalista aveva scelto di tutelare la sua fonte. Inoltre si assume che la corte avrebbe dovuto desumere la buona fede del giornalista dalla stessa rettifica pubblicata il giorno successivo sulla testata giornalistica appartenente al medesimo gruppo editoriale proprietario delle due emittenti televisive, mentre aveva ritenuto maliziosamente che la stessa rettifica fosse un modo surrettizio per rinnovare la diffusione della notizia diffamatoria. Per quanto concerne la responsabilità del direttore NC FI il ricorrente difensore sostiene che la sentenza avrebbe dovuto chiarire - e non lo ha fatto - quale fosse la condotta esigibile al direttore, atteso che il reato contestato consiste non già in generiche forme di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì nella inosservanza di una specifica regola di condotta, e cioè nel mancato esercizio, sul contenuto del periodico, del controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati;
nella specie la sentenza si sarebbe invece limitata ad ascrivere al direttore le conseguenze della sua consapevole assunzione di impegni molteplici che non gli consentivano di adempiere ai relativi obblighi.
Tanto premesso, osserva la corte che il ricorso è infondato con riferimento sia all'uno che all'altro degli imputati. Esaminando anzitutto la posizione del NC FI, rileva il collegio che nel caso di specie non può dubitarsi della validità della querela anche nel suoi confronti.
Deve certamente condividersi il principio per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il reato colposo ascrivibile al direttore responsabile ha una sua precisa autonomia sicché, per potersi ritenere realizzata la condizione di procedibilità, occorre che sia chiara la istanza di punizione anche nel confronti del direttore per la specifica ipotesi di reato a lui addebitabile. Tale condizione si realizza o quando il querelante esplicitamente dica di voler perseguire il direttore per l'omesso controllo, ovvero quando ne chieda la punizione comunque, per qualsiasi ipotesi delittuosa sia riscontrabile a suo carico;
deve invece escludersi la procedibilità allorché la parte lesa indichi entrambi i soggetti (giornalista e direttore responsabile) come correi nel reato di diffamazione e ne chieda a tale titolo la punizione. Ciò premesso, va però osservato che nel caso di specie è del tutto chiara la volontà del querelante di perseguire ciascuno per il diverso titolo di reato loro rispettivamente ascrivibile, come si evince dall'inequivoca menzione dell'art. 57 c.p. Quanto alle censure mosse alla motivazione concernente la responsabilità del direttore responsabile, rileva il collegio che la corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali doveva ritenersi positivamente accertata una colpevole omissione di controllo, rilevando che si trattava di trasmissione registrata e, quindi, agevolmente visionabile in anticipo. Peraltro soltanto in risposta alla tesi difensiva della rinpossibilità di far fronte al controllo per un direttore preposto a numerose testate giornalistiche situate in località diverse, la corte ha affermato - fondatamente - che la molteplicità degli impegni assunti con piena libertà dal direttore non poteva costituire motivo perché egli si sottraesse al rispetto di specifici obblighi;
anzi, la condivisibile difficoltà ad adempiere a dette molteplici incombenze dimostrava semmai una consapevole rinuncia ad adempiervi.
Quanto alla responsabilità del OR, la sentenza impugnata appare esente da qualsivoglia vizio logico o giuridico: è veramente singolare l'affermazione del ricorrente, secondo cui sul giornalista non incombe nessun onere d'i accertare la veridicità della notizia pubblicata. È indubbio, invece, che il giornalista ha l'onere di accertare la veridicità della notizia con adeguata diligenza, verificando innanzitutto l'attendibilità della fonte. Nella specie, come ha rilevato la corte territoriale, il OR non ha inteso neppure fornire chiarimenti sulla provenienza della notizia diffusa, in tal modo impedendo di accertare anche il grado di colpevolezza dell'imputato: trattandosi di una notizia concernente un procedimento giudiziario la cui veridicità sarebbe stata verificabile, la eventuale provenienza della stessa da ambienti giudiziari avrebbe potuto, ad esempio, incidere sull'elemento soggettivo. Nè può dirsi ricorrere una ipotesi di verità putativa, atteso che neppure successivamente è emerso - come rileva la corte di merito - qualche elemento che avrebbe potuto accreditare - con valutazione ex ante - il convincimento della rispondenza al vero della notizia diffusa. È altresì esente da critiche la motivazione della corte di merito che ha valutato comunque in senso non positivo la successiva smentita - a prescindere dalla sicura ininfluenza del fatto sulla responsabilità - atteso che l'utilizzo di un mezzo di informazione diverso da quello per il cui tramite era stata diffusa la notizia non è idoneo a produrre la dovuta riparazione;
la smentita, infatti, viene diretta ad un pubblico non necessariamente coincidente, e ciò ben può costituire fonte di un aggravamento della lesione stessa, attraverso la diffusione della notizia anche tra chi non ne aveva preso conoscenza in precedenza.
In conclusione, quindi, il ricorso degli imputati deve essere rigettato, con la conseguente condanna solidale dei predetti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 agosto 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2001