Sentenza 27 settembre 2004
Massime • 1
In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all'organizzazione interna dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma degli artt. 57 cod. pen. e 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo. (v. Corte cost., 24 novembre 1982, n. 198).
Commentario • 1
- 1. La diffamazione e l’aggravante del mezzo della stampa ex art. 595, co.3, Codice PenaleFaustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 21 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2004, n. 46786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46786 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 27/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1318
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 036900/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LD PA, N. IL 27/05/1942;
avverso SENTENZA del 15/05/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Luigi Ferrante;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
OL GR ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 15 maggio 2003 con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato previsto dagli artt. 57 e 595 c.p., del quale era imputato "perché, nella qualità di direttore responsabile del quotidiano 'Il Mattino - ediz. di Salerno' ometteva di esercitare il controllo necessario ad impedire che, con la pubblicazione dell'articolo senza firma dal titolo 'arresti e denuncè - nel quale si riportava la notizia, successivamente rivelatasi non vera, della 'esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di EL NO per scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione per reati concernenti stupefacenti' - si commettesse il delitto di diffamazione a mezzo stampa, offendendo l'onore e la reputazione del predetto".
GR si era difeso sostenendo che la struttura organizzativa del quotidiano era tale da far escludere la sua responsabilità. Esistevano infatti diverse redazioni provinciali del quotidiano e in ognuna di esse il lavoro era diretto e controllato da un capo redattore locale;
inoltre a livello centrale, cioè nella sede di Napoli l'attività di tutte le redazioni distaccate veniva coordinata da un redattore capo centrale, che aveva funzioni di coordinamento e di controllo. Egli, quale direttore responsabile, esercitava il suo diretto controllo solo sugli articoli che nascevano materialmente nella redazione centrale e quindi non poteva essere ritenuto responsabile per l'articolo in questione, pubblicato nell'edizione di Salerno.
Sia il tribunale, sia la corte di appello hanno escluso che tale struttura organizzativa potesse comportare l'esonero dalla responsabilità stabilita dall'art. 57 c.p. per il direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione di un articolo diffamatorio.
Il ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge, ha sostenuto che anche rispetto al direttore di un grande giornale come "Il Mattino" devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di delega di funzioni e che, in applicazione di questi principi e considerata la struttura organizzativa del giornale, deve pervenirsi alla conclusione della "inesistenza di una posizione di garanzia in concreto gravante sul direttore del quotidiano OL GR". In ogni caso, anche se non dovesse escludersi per tale ragione la posizione di garanzia di GR dovrebbe concludersi che in concreto era inesigibile nei suoi confronti il controllo del contenuto dell'articolo in questione. Il ricorso è privo di fondamento.
In dottrina, com'è noto, è controversa la possibilità di una delega della posizione di garanzia all'interno di una grande azienda giornalistica, ma la giurisprudenza di questa Corte sulla questione è decisamente orientata in senso negativo (cfr. Sez. 1, 13 dicembre 1963, in Cass. pen., 1964, p. 944), in quanto l'interpretazione dell'art. 57 c.p. e della normativa sulla stampa (art. 3 l. 8 febbraio 1948, n. 47) fa ritenere che debba esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice-direttore responsabile e la posizione di garanzia. È da aggiungere che la Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. n. 47 del 1948 e dell'art. 57 c.p. proprio con riferimento ai direttori di grandi periodici, per l'asserita disparità di trattamento dell'azienda giornalistica rispetto alle "altre aziende di diversa natura presso le quali è consentita la ripartizione dei poteri e delle rispettive responsabilità", e ha ritenuto che l'identificazione del responsabile nel solo direttore del giornale trovi giustificazione nel fatto che egli, per la sua funzione, più degli altri è in grado di seguire l'attività del giornale. Pertanto secondo la Corte costituzionale rispondono a un criterio razionale, che giustifica la diversità di trattamento rispetto ai dirigenti di altre aziende, le disposizioni suddette che attribuiscono al solo direttore la responsabilità del controllo sul contenuto del giornale (C. cost, 24 novembre 1982, n. 198; richiamata dalla successiva ordinanza di manifesta infondatezza 16 maggio 1983, n. 139). La Corte ha ritenuto priva di fondamento anche la questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra il direttore di un grande periodico e quello di un piccolo periodico, perché questo assai più del primo sarebbe in grado di esercitare il controllo richiesto dalla norma penale. Al riguardo la Corte ha osservato che "una volta escluso, come si è detto, il contrasto con l'art. 3 Cost. dell'indicazione del solo direttore responsabile, indipendentemente dalle maggiori o minori dimensioni del periodico, la disciplina penale per le dette ipotesi appare anch'essa immune dal vizio lamentato essendo l'identità del trattamento penale logicamente coerente con il detto principio di unicità del responsabile". Deve pertanto concludersi che la tesi del ricorrente circa l'inesistenza di una sua posizione di garanzia è priva di fondamento, così come è priva di fondamento la tesi pure collegata alle dimensioni del giornale che il controllo fosse inesigibile. Per contro emerge chiaramente la colpa del ricorrente dato che ha organizzato il giornale in modo che rimanesse di regola escluso il suo diretto controllo sul contenuto delle edizioni regionali. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004