Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 11386
CASS
Sentenza 22 gennaio 2003

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Massime1

Ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione; mentre, tale valutazione non può essere fondata unicamente in base al contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria in quanto tale deduzione implica l'annullamento della distinzione tra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela.

Commentario1

  • 1La querela: importanza e forma della manifestazione di volontà al fine della validità
    Cavaliere Armando · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019

    Prima di entrare nel merito della trattazione dei requisiti dell'atto di querela occorre premettere e tenere presente, anche per meglio comprendere quella che è la differenza tra questa e la denuncia ovvero l'esposto spesso o comunemente utilizzati male quali sinonimi, che nel nostro Ordinamento penale sono previsti reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili a querela della persona offesa: i primi, considerati maggiormente offensivi dei beni giuridici posti a tutela, prevedono l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria di esercitare l'azione penale non appena questa venga a conoscenza della notitia criminis anche mediante quelle forme di notizia di reato tipiche (denuncia e referto) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 11386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11386
Data del deposito : 22 gennaio 2003

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