Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
Ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione; mentre, tale valutazione non può essere fondata unicamente in base al contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria in quanto tale deduzione implica l'annullamento della distinzione tra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela.
Commentario • 1
- 1. La querela: importanza e forma della manifestazione di volontà al fine della validitàCavaliere Armando · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
Prima di entrare nel merito della trattazione dei requisiti dell'atto di querela occorre premettere e tenere presente, anche per meglio comprendere quella che è la differenza tra questa e la denuncia ovvero l'esposto spesso o comunemente utilizzati male quali sinonimi, che nel nostro Ordinamento penale sono previsti reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili a querela della persona offesa: i primi, considerati maggiormente offensivi dei beni giuridici posti a tutela, prevedono l'obbligo per l'Autorità Giudiziaria di esercitare l'azione penale non appena questa venga a conoscenza della notitia criminis anche mediante quelle forme di notizia di reato tipiche (denuncia e referto) …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2003, n. 11386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11386 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Luciano DERIU Consigliere
Dott. Saverio MANNINO Consigliere
Dott. Francesco GRAMENDOLA Consigliere
Dott. Francesco IPPOLITO (rel.) Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI GA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del tribunale di Messina, emessa il 19.2.2001;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, A. Mura, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza di querela;
udito l'avvocato Valentino Giuseppe.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
GA IM ricorre per cassazione avverso la sentenza datata 10.2.2001, con cui il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, lo dichiarò colpevole del reato di cui all'art. 392 cod. pen., commesso in danno di Domenica IM.
Il ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 336 c.p.p., per essere stata iniziata l'azione penale pur in mancanza di ogni manifestazione di volontà, da parte della denunciante, di procedimenti a carico dell'autore del fatto descritto come illecito a norma dell'art. 392 cod. pen.. Il ricorso è fondato e va accolto.
Questa Corte ha più volte precisato che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, idonea a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non deve estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali. È infatti sufficiente, ma anche necessario, che essa risulti in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale e, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo alla dichiarazione stessa.
Il giudice di merito, nel risolvere la questione eventualmente insorta, deve dar conto degli elementi, assunti a indicatori significativi della volontà della parte, su cui ha fondato la sua valutazione.
Non è però consentito ritenere - come ha fatto il giudice di merito nel caso in esame - la sufficienza della denunzia alla polizia giudiziaria di un fatto costituente reato, considerando in talE comportamento implicita la volontà di perseguire l'autore del fatto denunciato: una siffatto deduzione, oltre che puramente congetturale, è illegittima in quanto implica l'annullamento della distinzione tra reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili a querela di parte.
La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio con declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 MARZO 2003.