Sentenza 22 novembre 2001
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti dell'autore dell'articolo diffamatorio si estende al direttore responsabile del reato di omesso controllo sulla pubblicazione a norma dell'art. 57 cod. pen., purché la reale volontà del querelante sia intesa a chiedere comunque la punizione anche di quest'ultimo, a nulla rilevando che nell'atto di querela manchi un espresso riferimento alla predetta norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2001, n. 45249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45249 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO Presidente del 22/11/2001
1. Dott. NICASTRO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO Consigliere N. 1821
3. Dott. ROTELLA MARIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO Consigliere N. 006359/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) AR MO IU N. IL 29/04/1962
2) NS IO N. IL 26/02/1945
avverso SENTENZA del 20/09/2000 CORTE APPELLO di ROMA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso per il rigetto die ricorso;
udito, per la parte civile, l'Avv.to Roberto Rampioni, del foro di Roma, che ha chiesto rigettarsi i ricorso e rifondersi le spese. Udito il difensore Avv.to Francesco Pettinari del foro di Roma, per il ricorrente LM IU, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
nonché GI di MA per il ricorrente LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza confermava quella del Tribunale di Roma che, in data 14.1.1999, aveva ritenuto LI SI e LM IU colpevoli rispettivamente del reato di cui all'art.595 cod.pen. e 57 cod.pen. (entrambi aggravati ex art. 13 Legge 8.2.1948 n.47), per avere il primo - quale autore di un articolo comparso sul quotidiano "Il Messaggero" il 13.12.1995 - offeso la reputazione di RU MA RE, LA NT, UM NI e LL RA, medici presso il centro trasfusionale dell'Ospedale S. Giovanni in Roma, ed il secondo omesso il necessario controllo sulla pubblicazione (per l'effetto, condannando, previa concessione attenuanti generiche, il LI a L.400.000 multa e l'LM a L.300.000, nonché entrambi in solido al risarcimento dei danni e ad una provvisionale in favore delle costituite parti civili). La Corte di merito ribadiva, invero, il giudizio di vera lesione della reputazione dei medici reso nell'articolo che, pure denunciando il fatto vero di una indagine per abuso di ufficio e falso nei loro confronti avviata dall'autorità giudiziaria, tuttavia aveva formulato accuse ai predetti "di avere danneggiato il servizio sanitario per favorire i loro interessi personali ... di avere fatto risultare con una falsa relazione che il centro trasfusionale non esisteva più..." nonché il UM di "avere fatto carriera nelle more dell'inchiesta giudiziaria..."; aveva quindi disatteso l'assunto di operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica, nonché quello di improcedibilità dell'azione penale, quanto all'LM, per difetto di querela nei confronti del medesimo e, infine, la richiesta di diminuzione delle pene e di revoca o riduzione della disposta provvisionale.
Gli imputati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando quali mezzi di annullamento:
1) erronea applicazione della legge penale e processuale nonché vizio della motivazione, in ordine alla negata esimente del diritto di cronaca;
2) violazione di legge in ordine all'esclusione del difetto della condizione di procedibilità quanto all'LM;
3) erronea applicazione dell'art.133 cod.pen. in relazione alla pena, ritenuta eccessiva in riferimento alla tenuta condotta del giornalista (per compiuto controllo delle fonti informative) e dell'art.13 Legge sulla stampa (non sussistendo l'aggravante in difetto di attribuzione di un fatto determinato).
I ricorsi non possono trovare accoglimento.
Il primo motivo, invero, è sorretto dalla tesi che l'articolo, inteso a riferire al lettore circa lo stato delle indagini nei confronti dei nominati medici, avrebbe unicamente riportato la trascrizione fedele del contenuto della denuncia - esposto che aveva originato l'inchiesta (e che la Corte territoriale, richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, aveva rifiutato di acquisire perché relativa a fatti sui quali avrebbero direttamente deposto i testimoni, viceversa ammessi).
Sul punto, viceversa, la Corte territoriale ha precisato - con una lettura che si presenta a questo giudice di legittimità fedele al testo trascritto "virgolettato" nelle parti essenziali che le espressioni lesive della reputazione (argomento che non viene posto in contestazione) risultano proprie del giornalista che, in tali termini, accusando i medici di "... avere danneggiato il reparto e favorito interessi personali ... di avere redatto una falsa relazione che il centro trasfusionale non esisteva più..." e, uno di essi (il UM) anche di "avere fatto carriera nelle more dell'inchiesta giudiziaria" (chiaramente allusiva, come formulata nel contesto, ad una progressione in qualche modo inquadrabile tra gli "interessi personali" che avrebbe favorito) hanno ecceduto i limiti della continenza espositiva e si sono risolte in una pesante aggressione all'altrui reputazione professionale, decoro e dignità personale. La censura, per di più, si indirizza in realtà al tema del requisito di corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati secondo il principio della verità che la sentenza non ha disconosciuto ed al quale però, pur di rilevante interesse pubblico la resa notizia, l'autore ha aggiunto un non imparziale commento, neppure necessario ai fini di completezza informativa;
all'informazione di pubblico interesse circa la pendenza di un procedimento penale per abuso di atti di ufficio nei confronti dei medici il giornalista, invero, ha fatto seguire personali apprezzamenti pesantemente negativi - quali quelli di avere danneggiato il servizio sanitario per personali interessi e di avere formato una falsa relazione in ordine alla situazione del centro trasfusionale - indubbiamente lesivi della reputazione professionale, del decoro e della dignità personale, correttamente intese come eccedenti i limiti del corretto esercizio del diritto di cronaca e/o critica - e dunque violando il principio di continenza che è anch'esso condizione perché possa essere legittimamente invocata l'esimente dell'esercizio di cronaca o critica - perché trascese in vera aggressione alle persone dei medici, sottoposti sì a procedimento penale ma rappresentati sin d'ora ai lettori come responsabili di pessima gestione della cosa pubblica per scopo di personali vantaggi.
È privo di pregio, poi, il rilievo circa l'omessa acquisizione della denuncia, atteso che l'ordinanza reiettiva del mezzo (impugnata "all'interno" del primo motivo) ha correttamente considerato la superfluità della prova che avrebbe dovuto provare la verità delle accuse, ancora sub judice (oggetto appunto dell'inchiesta giudiziaria), e comunque acquisite nella loro storicità mediante il diretto esame dei denuncianti.
Con il secondo motivo viene dedotto che sarebbe stato erroneamente escluso il difetto di querela nei confronti dell'LM, sul rilievo che l'istanza punitiva sarebbe stata formulata per la sola ipotesi di concorso nella diffamazione e non anche per il reato proprio di omissione di controllo;
erroneamente, dunque, la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento al potere-dovere del giudice di dare qualificazione giuridica al fatto in una ipotesi nella quale il fatto non era stato enunciato.
Occorre ricordare, sul tema così proposto, che il giudice di legittimità ha recentemente insegnato (Cass. Sez. 5^, 27.5.1999 n. 7441, Scalfari) che per stabilire la procedibilità del reato di cui all'art.57 cod.pen. per il caso di omissione da parte del direttore responsabile del necessario controllo, si deve tenere conto del reale volere del querelante, sicché solo se ne richieda comunque la punizione, anche fuori del concorso con l'autore della pubblicazione, il giudice è autorizzato a qualificare il comportamento omissivo ex art.57, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla predetta norma incriminatrice.
Tale pronuncia va sicuramente condivisa, dovendosele riconoscere il pregio di avere coniugato il principio già in precedenza affermato (Cass. Sez. 5^, 12.6.1992, Zatterin) secondo cui, proposta querela per diffamazione a mezzo stampa, può, ritenersi la responsabilità del direttore del giornale ex art. 57 cod.pen. perché spetta al giudice dare la definizione giuridica del fatto che è esposto dal querelante nella sua essenzialità e non nei dettagli, con l'indiscutibile diversità del reato quale disegnato in tale norma rispetto a quello ex art.595 cod.pen., seppure ivi risulti ricollegato alla condotta del direttore responsabile lo stesso evento (in applicazione pratica della previsione di cui al cpv dell'art.40 cod.pen.), tant'è che l'art. 577 codice di rito consente l'impugnazione dell'offeso costituitosi parte civile nei confronti del direttore responsabile anche agli effetti penali, solo quando sia imputato a titolo di concorso;
e, peraltro, l'accertamento di responsabilità per il reato commesso con il mezzo della stampa puol aversi indipendentemente da quello relativo al comportamento omissivo del direttore, mentre non è vero l'opposto (vedi art. 58 bis comma 2 cod.pen. che estende la querela contro il direttore agli autori della pubblicazione, ma non prevede l'ipotesi contraria). Nella specie, la sentenza ha dato atto che la querela contiene l'istanza punitiva anche nei confronti del direttore responsabile "per il delitto di diffamazione a mezzo stampa" e, dunque, il giudice di merito non poteva dichiarare il proscioglimento per mancanza di querela in ordine all'imputazione ex art. 57 cod.pen., dal momento che i querelanti, enunciando il fatto diffamatorio e facendo riferimento alle distinte qualifiche dei soggetti, l'una di giornalista e l'altro di direttore responsabile del quotidiano, hanno espressamente richiesto la punizione di entrambi gli imputati a qualsiasi titolo.
Infondato è altresì il terzo motivo di impugnazione. La censura, infatti, laddove denuncia l'eccessività della pena, non considera che il trattamento sanzionatorio è stato contenuto nella meno grave ed alternativa pena pecuniaria in misura inferiore a quella media edittalmente prevista (ed il richiamo al compiuto esame delle fonti è del tutto irrilevante, per quanto sopra osservato); il secondo rilievo in punto di insussistenza dell'aggravante dell'attribuzione del fatto determinato non risulta dedotto con i motivi di appello, e comunque è privo di pregio, atteso che il giudice di merito ha correttamente riconosciuto l'aggravante di cui all'art.13 Legge 8.2.1948 n.47 (i cui, effetti sono stati annullati per effetto delle concesse attenuanti generiche) nella diffamazione commessa mediante pubblicazione di un articolo su stampa periodica ed attributivo di una condotta sufficientemente precisata (per esatta indicazione delle qualifiche delle persone offese allo interno di una nominata struttura ospedaliera, nonché al fatto di falsa relazione di "inesistenza" del centro trasfusionale onde far bandire un concorso pubblico e nuove assunzioni, finendo con il danneggiare il servizio).
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati;
i ricorrenti sono solidalmente tenuti al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento delle spese di parte civile, liquidate le stesse in complessive L.2.250.000 (di cui L.
2.000.000 per onorari).
P.Q.M.
rigetta i ricorsi;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento;
condanna inoltre i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di parte civile che liquida in complessive L.
2.250.000 di cui L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2001