Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 439
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Sentenza 25 settembre 2000

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Qualora, nella permanenza dei reati militari di diserzione o di mancanza alla chiamata, previsti rispettivamente dagli artt. 148 e 151 cod.pen.mil.pace, il soggetto, adducendo -per la prima volta- motivi di coscienza, dichiari di rifiutare il servizio militare, chiedendo nel contempo di essere ammesso alla prestazione del servizio civile, la configurabilità a suo carico, dal momento di detta dichiarazione, del solo reato comune di rifiuto del servizio militare, prevista dall'art. 14 comma secondo della legge 8 luglio 1998 n. 230, non esclude che la condotta posta in essere in precedenza continui ad essere penalmente rilevante sotto il diverso profilo dei reati militari originariamente configurati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 439
    Data del deposito : 25 settembre 2000

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