Sentenza 25 settembre 2000
Massime • 1
Qualora, nella permanenza dei reati militari di diserzione o di mancanza alla chiamata, previsti rispettivamente dagli artt. 148 e 151 cod.pen.mil.pace, il soggetto, adducendo -per la prima volta- motivi di coscienza, dichiari di rifiutare il servizio militare, chiedendo nel contempo di essere ammesso alla prestazione del servizio civile, la configurabilità a suo carico, dal momento di detta dichiarazione, del solo reato comune di rifiuto del servizio militare, prevista dall'art. 14 comma secondo della legge 8 luglio 1998 n. 230, non esclude che la condotta posta in essere in precedenza continui ad essere penalmente rilevante sotto il diverso profilo dei reati militari originariamente configurati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2000, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. TORQUATO GEMELLI Presidente del 25/09/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE " N. 819
3. Dott. GIANFRANCO RIGGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALBERTO MACCHIA " N. 16482/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE MILITARE D'APPELLOavverso la sentenza del 21 ottobre 1999 del Tribunale Militare di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDOARDO FAZZIOLI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Militare Dott. Vittorio Garino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore: nessuno è presente per la difesa;
Osserva, in fatto e in Diritto
1. Con sentenza del 21 ottobre 1999 il tribunale militare di Roma affermava la responsabilità di La AC TT per il delitto di mancanza alla chiamata aggravata commesso fino al 26 aprile 1999, condannandolo alla pena di giustizia e contestualmente dichiarava il proprio difetto di giurisdizione per il delitto di "rifiuto del servizio militare di leva" di cui all'art. 14, comma 2, legge 8 luglio 1998, n. 230 commesso a far tempo dallo stesso 26 aprile 1999.
Osservava il tribunale che Lo AC, arruolato l'11 febbraio 1993, aveva ottenuto vari rinvii del servizio militare fino all'11 settembre 1997, data in cui non si era presentato all'ente militare di assegnazione senza addurre alcun motivo;
che soltanto in data 26 aprile 1999, dopo avere in precedenza allegato a ragione del rifiuto motivi di lavoro, aveva chiesto di esser ammesso a prestare servizio civile a norma della legge 8 luglio 1998, n. 230, adducendo "imprescindibili motivi c.d. di coscienza tra cui quello specifico secondo cui le proprie convinzioni etico-religiose gli fanno rifiutare ogni ricorso all'uso delle armi"; che, pertanto, per effetto di tale richiesta, da tale data doveva considerarsi cessata la permanenza del reato militare di mancanza alla chiamata ed iniziata la decorrenza del reato comune previsto dall'art. 14, comma 2, legge 230/98. 2. Ha proposto ricorso per saltum per cassazione il procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare d'appello, denunziando la violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 151 c.p.m.p.. Sostiene il ricorrente che la dichiarazione di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza ha effetto retroattivo, in quanto "non sembra ragionevole che tale condotta la omessa presentazione all'ente militare caratterizzata da un'evidente unitarietà finalistica, venga scissa in due tronconi qualificati sotto due diversi titoli di reato".
La sentenza di questa corte 30 giugno 1999, CI, richiamata dalla tribunale, non sarebbe, peraltro, applicabile e nel caso di specie in quanto avrebbe preso in esame "i rapporti tra il reato di diserzione propria o impropria di cui all'art. 148 c.p.m.p. e quello di rifiuto del servizio militare di cui al citato art. 14, legge 230 del 1998 e non il rapporto con il reato di mancanza alla chiamata di cui all'art. 151 c.p.m.p.. In ogni caso tale decisione contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva della dichiarazione, affermato da questa corte con la sentenza 28 marzo 1988, OF, per cui la decisione della questione dovrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
Va preliminarmente rilevato che la situazione esaminata da questa corte nella sentenza CI e quella in esame sono del tutto analoghe. L'art. 14, 230/98 ha inteso affermare il principio che i motivi di coscienza, comunque ed in qualsiasi tempo manifestati, debbono avere uno speciale riconoscimento in quanto esercizio di uno dei diritti essenziali della persona.
Di conseguenza quello che conta è la manifestazione del motivo di coscienza, a nulla rilevando che lo stesso sia manifestato prima o dopo l'assunzione del servizio militare, potendo essere la obiezione anche l'effetto di una maturazione della coscienza successiva all'acquisizione dello status di militare.
Ogni distinzione, dunque, tra i reati di cui agli artt. 148 e 151 c.p.m.p. è del tutto ininfluente, avendo il legislatore inteso riconoscere e tutelare, come si è detto, tali diritti essenziali della persona, in qualsiasi momento vengano esercitati. Nessun contrasto è ravvisabile tra la sentenza CI e la sentenza OF, in quanto quest'ultima risulta emanata sotto il vigore della precedente legge, che prevedeva una diversa disciplina, essendo consentita la possibilità di addurre i motivi di coscienza soltanto "prima di assumere" il servizio militare (art. 8, comma 2, legge 15 dicembre 1972, n. 772) e non in qualsiasi tempo come è
consentito ora dalla legge vigente.
Tanto precisato il ricorrente sostiene che, essendo l'elemento materiale del reato costituito dal rifiuto di prestare il servizio militare, manifestato nella specie, con la mancata presentazione alla chiamata alle armi, la adduzione dei motivi di coscienza, non costituendo altro che l'esplicitazione delle ragioni del rifiuto, dovrebbe necessariamente avere effetto retroattivo, innestandosi in una condotta antigiuridica già in corso.
L'assunto non può essere condiviso. li reato di rifiuto del servizio militare previsto dall'art. 14.commma 2, legge 230/1998 non è un reato a formazione progressiva rispetto al reato di mancanza alla chiamata o agli altri reati di assenza dal servizio alle armi, ma è un reato autonomo e distinto, il cui elemento costitutivo è rappresentato dalla ragione del rifiuto del servizio, i c.d. motivi di coscienza, che ne costituiscono l'elemento specializzante rispetto ad altre condotte tipiche dei reati di assenza dal servizio penalmente sanzionati dal c.p.m.p..
Va aggiunto, peraltro, che anche se i reati di assenza dal servizio militare e: di rifiuto del servizio militare possono presentare degli elementi sostanziali comuni, tuttavia, sono ontologicamente diversi perché nel caso dell'obiettore di coscienza l'agente rifiuta di assumere (o di continuare a rivestire) lo stesso "status" di militare, mentre nei reati di assenza dal servizio alle armi l'agente Accetta tale status, ma rifiuta di adempiere gli obblighi che a tale status si riconnettono.
Pertanto, nel momento in cui l'agente dichiara, dopo averlo assunto, di rifiutare il servizio militare per motivi di coscienza, pone in essere un reato autonomo da quello eventualmente in corso da cui si differenzia perché da quel momento "non accetta... (o rifiuta di continuare ad accettare) l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato" (cfr. art. 1, comma 1, legge 230/98) per motivi considerati degni di tutela da parte dello Stato perché esercizio del diritto fondamentale della "libertà di pensiero, di coscienza e di religione".
Di conseguenza i motivi del rifiuto possono essere valutati soltanto dal momento in cui vengono manifestati, in quanto soltanto da tale momento, rifiutando di continuare a rivestire lo "status" militare per quegli specifici motivi, cessa automaticamente - non essendo stata posta alcuna condizione da parte del legislatore. La eventuale consumazione dei reati militari in corso, e si perfeziona il nuovo reato, non più militare ma comune, di rifiuto del servizio per motivi di coscienza, in quanto da quel momento l'agente cessa "ope legis" di rivestire la qualità di militare.
In tale contesto, la manifestazione successiva delle ragioni del rifiuto non può essere considerata come specificazione della condotta antigiuridica in precedenza posta in essere, riconoscendo così effetto retroattivo alla dichiarazione, in quanto andrebbe ad incidere su reati di natura diversa, presupponendo i reati militari lo "status" di militare del soggetto attivo.
La diversa interpretazione della norma in esame prospettata dal ricorrente non può, quindi, essere accolta perché oltre a non tenere conto della profonda diversità delle due fattispecie in esame porterebbe, come è stato rilevato, all'assurdo di far dipendere la natura dei reati di assenza dal servizio militare, già perfetti ed in corso di consumazione, non dalla obiettività materiale del fatto, ma dalla volontà dell'agente, che potendosi manifestare con effetto retroattivo in qualsiasi momento, si risolverebbe in una condizione meramente potestativa all'esercizio dell'azione penale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001