Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2000, n. 10537
CASS
Sentenza 11 maggio 2000

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In tema di notificazione ex art. 157 cod. proc. pen., l'avviso di deposito affisso alla porta dell'abitazione o del luogo ove l'imputato svolge la sua attività lavorativa ha solo la funzione di rendere edotto l'interessato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto a lui destinato. Esso non equivale alla notificazione, tanto che gli effetti dell'atto decorrono - ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. - non già dall'affissione dell'avviso, bensì dal ricevimento della raccomandata e che solo l'atto depositato pone il soggetto nelle condizioni di prendere piena conoscenza dello stesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che, a fronte di una contestazione secondo cui l'avviso affisso conteneva indicazioni incomplete, tali da non consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, ha enunciato il principio di cui in massima, ritenendo pienamente soddisfatte le condizioni di legge in quanto l'avviso conteneva chiaramente il tipo di atto depositato presso la casa comunale e la data dell'udienza).

Non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, atteso che, il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato attribuire a esso la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2000, n. 10537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10537
    Data del deposito : 11 maggio 2000

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