Sentenza 11 maggio 2000
Massime • 2
In tema di notificazione ex art. 157 cod. proc. pen., l'avviso di deposito affisso alla porta dell'abitazione o del luogo ove l'imputato svolge la sua attività lavorativa ha solo la funzione di rendere edotto l'interessato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto a lui destinato. Esso non equivale alla notificazione, tanto che gli effetti dell'atto decorrono - ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. - non già dall'affissione dell'avviso, bensì dal ricevimento della raccomandata e che solo l'atto depositato pone il soggetto nelle condizioni di prendere piena conoscenza dello stesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito, che, a fronte di una contestazione secondo cui l'avviso affisso conteneva indicazioni incomplete, tali da non consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, ha enunciato il principio di cui in massima, ritenendo pienamente soddisfatte le condizioni di legge in quanto l'avviso conteneva chiaramente il tipo di atto depositato presso la casa comunale e la data dell'udienza).
Non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, atteso che, il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato attribuire a esso la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2000, n. 10537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10537 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 11/05/2000
1 Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2 Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere N. 994
3 Dott. UGO LUIGI SCELFO Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. ANTONIO AGRÒ Consigliere N. 8314/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GL RA, n. a Pozzallo, il 6 febbraio 1949.
avverso la sentenza 14 dicembre 1999 della Corte di Appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udito il Pubblico Ministero, Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, Avv. Francesco Riccotti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva
Con sentenza in data 7 gennaio 1999 il Pretore Circondariale di Modica - sezione distaccata di Scicli - dichiarava LI RA colpevole del delitto di cui all'art. 392 c.p., così qualificati i fatti di cui ai capi a e b) della rubrica, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. Lo condannava altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile TT EL da liquidarsi in separata sede. LI RA era stato citato a giudizio per rispondere dei reati seguenti:
a) - delitto di cui all'art. 633 c.p. - per avere, al fine di trarne profitto, invaso un appezzamento di terreno di proprietà di TT EL, sua confinante: dopo avere aperto un varco nel muro per transitarvi con il macchinario agricolo, arava il terreno e lo chiudeva con dei pali in legno. In territorio di Scicli, denunciato il 27.03.1993.
b) - delitto di cui all'art. 635 c.p. - per avere, nella circostanza sopra indicata, demolito un tratto di mt. 5 di muro a secco di proprietà di TT EL, separante i due fondi e creandovi un passaggio. Tempo e luogo di cui sopra.
La decisione impugnata dall'imputato veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza indicata in epigrafe. Avverso questa sentenza LI RA ha proposto ricorso per cassazione e deduce, a mezzo del difensore, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità.
Denuncia, in particolare:
1) - Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 c.p.p. e 59 disp. att., in riferimento all'art. 178 c.p.p., sotto un duplice profilo - l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica non aveva compiuto il secondo accesso in giorno ed orario diverso da quello del primo accesso;
- l'avviso a lui pervenuto conteneva indicazioni incomplete tali da non consentirgli di esercitare pienamente il suo diritto di difesa. L'avviso non indicava infatti l'Autorità giudiziaria competente dinanzi al quale egli doveva comparire;
il caso cui si riferiva la convocazione e la qualità dello stesso. 2) - Inosservanza dell'art. 120 c.p.. Egli era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 633 e 635 c.p., ed era stato condannato invece per il reato di cui all'art. 392 c.p. in ordine al quale la parte offesa non aveva presentata querela avendo essa esercitato la facoltà in relazione ai fatti per i quali aveva richiesto l'intervento del Giudice.
3) - Manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'art. 192 c.p.p., essendo stata affermata la sua penale responsabilità in maniera apodittica. Manca invero la violenza prevista come elemento materiale del delitto in esame. Nessuno dei testi indicati dai querelanti ed escussi dal Pretore l'aveva visto aprire il varco. Difetta inoltre l'elemento soggettivo. Nessun muro di recinzione è mai esistito tra i due fondi essendo il frustolo di terreno in questione il residuo della modifica della strada che lo serve.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non sussistendo nella specie la denunciata inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 cod. proc. pen. e 59 delle relative disposizioni di attuazione.
Risulta, infatti, per tabulas, in particolare dalle relate di notifica negative, che l'ufficiale giudiziario prima di procedere alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nelle forme previste dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., si recò per ben due volte presso il domicilio dell'imputato, in giorni ed ore diverse: il 27 settembre 1997, h. 9 ed il 28 settembre 1997, h. 11,45 - così come disposto dall'art. 59 disp. att. cod. proc. pen.. Tanto meno sussiste la nullità della vocatio in jus, per violazione dell'art. 157 cod. proc. pen., in relazione al contenuto dell'avviso di avvenuta notificazione del decreto di citazione a giudizio mediante deposito nella casa comunale, dal ricorrente ritenuto insufficiente e comunque lesivo del concreto esercizio del diritto di difesa, poiché privo delle indicazioni concernenti "l'autorità giudiziaria competente avanti cui il LI doveva comparire, il caso cui si riferisce la convocazione e la qualità dello stesso".
La notifica all'imputato nelle forme previste dall'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., come è noto, si esegue mediante il deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o del luogo ove quegli svolge la sua attività lavorativa e la comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi l'avviso affisso alla porta dell'abitazione o del luogo ove l'imputato svolge la sua attività lavorativa ha solo la funzione di rendere edotto l'interessato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto a lui destinato. Esso di per sè non equivale affatto alla notifica dell'atto depositato, considerato che gli effetti della notificazione decorrono, ex art. 157, comma ottavo, ult. periodo, cod. proc. pen., non già dall'affissione dell'avviso bensì dal ricevimento della raccomandata e che solo l'atto depositato è quello che pone il soggetto cui è destinato nelle condizioni di prenderne piena conoscenza, dovendogli essere notificato per intero, a norma dell'art. 148, comma terzo, cod. proc. pen.. Il suo contenuto, pertanto, non può che essere funzionale allo scopo cui l'atto stesso è destinato.
Nel caso di specie l'avviso affisso alla porta dell'abitazione dell'imputato, quanto a contenuto, ben soddisfa ai requisiti di legge, risultando in esso chiaramente indicato sia l'atto depositato nella Casa del Comune di Scicli: "decreto di citazione a giudizio di appello" che l'udienza relativa "del 14 dicembre 1999". Quant'altro richiesto dal ricorrente risulta invece chiaramente indicato nella copia del decreto di citazione per il giudizio di appello, depositata nella Casa Comunale, essendo in esso specificati tutti gli elementi indicati dall'art. 601 cod. proc. pen.. Manifestamente infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, alla stregua della giurisprudenza pacifica di questa Corte. Al querelante, infatti, non compete dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli invece provvedere ad una esposizione sia pure succinta del fatto inteso nella sua materialità (sez. V - 1.01.85, rv. 168908), considerato che la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità del fatto-reato (sez. VI - 21.09.92, rv 192135). In altri termini il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, qual è esposto nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato di attribuire ad esso le definizioni e le conseguenze giuridiche che ne derivano (sez. V - 12.06.92, rv. 191928). A nulla rileva, pertanto, che il LI, chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 633 e 635 c.p., sia stato poi condannato dal giudice di prime cure quale colpevole del delitto di cui all'art. 392 c.p., considerato che il delitto di ragion fattasi si differenzia dai reati di danneggiamento e di invasione di terreni per la diversità dell'elemento soggettivo che lo caratterizza, rappresentato dal fine particolare ed esclusivo di esercitare un preteso diritto.
Improponibili sono, invece, il terzo ed il quarto motivo di ricorso trattandosi di censure in punto di fatto della decisione impugnata.
I giudici del merito hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 392 c.p., ritenuto in sentenza, avendo accertato in fatto che egli si introdusse con un trattore in un terreno di proprietà della querelante, da lui arato e separato con nuova recinzione dal resto dell'immobile, previo abbattimento di muro a secco a margine della strada consorziale. E ciò sulla base delle deposizioni rese dai testi escussi CC ME ed CC EP, delle dichiarazioni della querelante nonché delle ammissioni da parte dello stesso imputato. Tanto basta ad escludere il dedotto vizio di motivazione poiché questo sussiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo quando l'iter che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice abbia attribuito agli elementi presi in esame un significato non conforme alle prospettazioni di parte, non essendo consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un ulteriore giudizio di merito. Nel caso di specie il ricorrente pur denunciando la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata si limita a prospettare poi una diversa interpretazione delle risultanze di causa ed a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, senza tuttavia dimostrare che l'iter argomentativo da questi seguito sia assolutamente carente sul piano logico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa di giustizia determinare in lire un milione attese le questioni dedotte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2000