Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Per stabilire la procedibilità del reato di cui all'art. 57 cod. pen. per il caso di omissione da parte del direttore responsabile del necessario controllo si deve tener conto del reale volere del querelante; solo se ne richieda comunque la punizione, anche fuori dell'ipotesi di concorso con l'autore della pubblicazione, il giudice è autorizzato a qualificare il comportamento omissivo ex art. 57, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla predetta norma incriminatrice. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la procedibilità riguardando la querela sia gli autori dell'articolo che il direttore del quotidiano non solo per concorso di tutti nel reato di diffamazione a mezzo stampa, ma anche per ogni altro reato ravvisabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/1999, n. 7741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7741 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 27.5.99
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana FERRUA " N. 1175
3. " Sandro OCCHIONERO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 38300/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per LF EU, n. Civitavecchia il 6.4.24 - ED AN, n. Bologna 28.12.53
avverso sentenza 20.5.98 c.a. Roma
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Rotella udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. C. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto
- ritenuto -
1 - Il 6.2.96 il tribunale di Roma ha condannato il giornalista AN ED ed il d.r. de La Repubblica, il primo per il reato di diffamazione a mezzo stampa con l'aggr. ex art. 13 L. stampa, ed il secondo per omissione di controllo ex art. 57 CP, rispettivamente con gen. equiv. a L. 600.000 e L. 400.000 multa e pene accessorie, in relazione a due articoli del 5 e del 7 marzo 1993, offensivi della reputazione di IO AB, nei quali si affermava che era stato licenziato per inefficienza dalla CAMST, cooperativa con attività nel settore della ristorazione e che, per vendetta, aveva reso ai giudici dichiarazioni accusatorie nei confronti dei dirigenti (alcuni dei quali arrestati per tangenti nell'aggiudicazione degli appalti relativi alle mense del comune di Firenze), adottando le espressioni "quell'ex dirigente cacciato nel giugno di 2 anni fa" o "quel tipo messo bruscamente alla porta, poco efficiente".
La c.a., confermando la sentenza, ha respinto la richiesta di assoluzione per esercizio, quantomeno putativo, del diritto di cronaca;
quella di n.d.p. contro entrambi gl'imputati per remissione tacita di querela (non è neanche comparso in giudizio), o nei confronti del solo AL, perché la querela era stata proposta solo per l'ipotesi concorso, mentre era stato rinviato a giudizio e condannato per art. 57 CP;
quella, infine, di esclusione dell'aggravante.
Con il ricorso si denuncia: 1^ - violazione art. 152/2 CP e vizio di motivazione, perché nel respingere la richiesta n.d.p. per remissione tacita di querela, si è ritenuto che l'atteggiamento del querelante (non ha testimoniato, ne' si è costituito p.c.) non è incompatibile con la sua volontà punitiva, tenuto conto della circostanza che vive e lavora all'estero; e non si è valutato almeno il dubbio ex art. 531/2 CP;
2^ - violazione art. 337 CPP, perché la querela concerne il concorso del d.r. e non anche il fatto diverso dell'omissione di controllo e la corte motiva che spetta al giudice stabilire se il d.r. responsabile deve rispondere a titolo di dolo o colpa, come si desume anche dall'art. 58/2 CP e dalla giurisprudenza che esclude l'applicabilità dell'art. 577 CPP anche all'ipotesi prevista dall'art. 57 CP;
3^ - violazione art. 595 CP, vizio di motivazione e violazione art. 530/3 CPP, perché la sentenza trascura quanto segnalato nei motivi circa le dichiarazioni rese in giudizio dall'avv. TT, legale della CAMST che, in sostanza, conferma le ragioni dell'allontanamento di AB dall'azienda, e non rileva che "licenziato" è espressione equivalente ad "allontanato" e peraltro trascura anche, in ordine al movente del querelante circa le dichiarazioni rese in giudizio a Bologna, che: a) difetta ogni prova di falsità della notizia, vistocché si è sottratto alla deposizione e non si può adoperare la querela a scopo probatorio;
b) il testimone, avv. TT, conferma la linea difensiva dei dirigenti dell'impresa, che attribuiscono le accuse al malanimo di AB nei confronti dell'ex datore di lavoro. Finalmente, nel contrasto di versioni (testimone-querela), la corte non ha osservato il dettato dell'art. 530/3 CPP;
4^ - violazione art. 51 e 59 CP, vizio di motivazione, in relazione all'esercizio putativo del diritto di cronaca, a stregua della testimonianza TT, vieppiù che si era assicurato spazio alle prospettazioni di contrapposte di AB;
5^ - mancata assunzione di prova decisiva, perché AB era stato citato dal p.m. e non udito, e la difesa non ha potuto controllare in contraddittorio le sue affermazioni in querela;
6^ - violazione art. 13 L. stampa, perché l'aggravante del fatto determinato deve essere riconosciuta non in relazione all'intero contesto dell'articolo, ma con riferimento al solo addebito ritenuto diffamatorio, in particolare se il disvalore risiede solo nell'attributo "inefficiente", mentre tutto il contorno è irrilevante o scriminato.
2 - Il primo motivo è infondato. La mancata comparizione e costituzione di p.c. nel processo penale non costituisce remissione tacita di querela (cfr.: cass., sez. I, 12.10.77, Fabbri, Cass. pen., mass. ann., 1979, 576, m. 567), perché in tal caso il comportamento del querelante non ha carattere univoco della sua volontà di remissione (cfr. cass., sez. V, Chiaberge ed altri, 29.10.97 CED rv. 208720). È anche manifestamente infondato il corollario relativo all'art. 531/2 CPP (dubbio circa l'esistenza di una causa di estinzione).
Il secondo motivo è infondato. Dopo aver esposto il tenore degli articoli di stampa, e le ragioni diglianza al riguardo, la querela concerne sia gli autori dell'articolo che il direttore del quotidiano, non solo per concorso di tutti nel reato di diffamazione, ma per ogni altro reato ravvisabile.
La sentenza di 2^ grado si rifà a precedente di questa sezione (Zatterin, 12.6.92, CED rv 191128) per cui, proposta querela per diffamazione a mezzo stampa, può ritenersi la responsabilità del direttore del giornale ex art. 57 CP, perché spetta al giudice dare la definizione giuridica del fatto.
Il principio in effetti dice troppo. In caso di cui all'art. 57 CP il fatto è diverso da quello del reato di diffamazione, seppure la norma ricollega alla condotta del d.r. lo stesso evento (si tratta di un'ipotesi di cui all'art. 40 cpv. CP), tant'è che l'art. 577 CPP vigente consente l'impugnazione dell'offeso costituitosi p.c., nei confronti del d. r. anche agli effetti penali, solo quando sia imputato a titolo di concorso (cfr. cass., sez. V, 18.3.96, p.c. in proc. AL, CED 204474, e 29.10.97, Carnevale, 208718). Inoltre l'accertamento di responsabilità per il reato commesso con il mezzo della stampa può aversi indipendentemente da quello relativo al comportamento omissivo del d. r., mentre non è vero l'opposto (cfr. art. 58 bis/2^ co. CP;
che estende la querela contro il direttore agli autori della pubblicazione, ma non prevede l'ipotesi contraria). Pertanto il principio, va integrato con il rilievo che, per stabilire la procedibilità del reato di cui all'art. 57 CP, si deve tener conto del reale volere del querelante, in relazione al fatto del direttore responsabile. Solo se ne richieda comunque la punizione, e cioè anche fuori dell'ipotesi di concorso con l'autore della pubblicazione, il giudice è autorizzato alla qualificazione del suo comportamento omissivo a questo titolo, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla diversa norma incriminatrice.
Nella specie il giudice di merito non poteva dichiarare n.d.p. per mancanza di querela per l'imputazione ex art. 57 CP, dal momento che era stata fatta espressa richiesta di punizione di tutti a qualsiasi titolo.
Il terzo motivo è infondato. In primo grado si è motivato:
"sia per il linguaggio adoperato che per l'esagerato peso attribuito al ruolo dello AB nell'inchiesta, la sua persona è stata chiaramente diffamata dagli articoli incriminati. Questa motivazione è stata ripetuta nella sentenza impugnata.
Orbene, seppure il tenore di uno degli articoli è correlato a dichiarazioni dell'avv. TT, difensore degli indagati, tal cosa non esclude la responsabilità dell'articolista. Le pubblicazioni affermano l'incapacità professionale di AB, che tra l'altro non è in discussione e non ha a che fare con le dichiarazioni da lui rese agli inquirenti, per sostenerne anche un comportamento spregevole nell'espletamento di un pubblico dovere (questo è il fatto determinato e non è TT che può far certezza al riguardo). Così dice la sentenza.
La questione, dunque, non concerne le reali ragioni per cui sono cessati i suoi rapporti con la CAMST, quanto l'offensività intrinseca di attribuzioni di carattere personale, rilevabile dal tenore delle pubblicazioni, circa le quali è pacificamente impossibile prospettare questione di verità della notizia e, men che mai, a stregua delle dichiarazioni di controparte interessata o della mancata escussione in giudizio dell'offeso in proposito. I motivi 4^ e 5^, corollari del precedente, sono pertanto manifestamente infondati. E lo è anche il 6^.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna LL AN e AL EU al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 27 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999