Articolo 58 bis del Codice penale
Articolo 58Articolo 55
Versione
27 marzo 1958
Art. 58-bis.

(( (Procedibilita' per i reati commessi col mezzo della stampa). )) ((Se il reato commesso col mezzo della stampa e' punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilita' dei reati preveduti dai tre articoli precedenti e' necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Non si puo' procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se e' necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall'autore della pubblicazione, fino a quando l'autorizzazione non e' concessa. Questa disposizione non si applica se l'autorizzazione e' stabilita per le qualita' o condizioni personali dell'autore della pubblicazione))
Entrata in vigore il 27 marzo 1958
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