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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2024, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 6437/2022 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 28.02.2024, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Rampino Parte_1
Giuseppe
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. M Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 15.06.2022, la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento -già negato CP_ in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste della parti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
CP_ Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c.(
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o.
(…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma
6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro,
l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell' indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell' aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, il ctu, dott. per il rinnovo dell'incarico peritale- ha rilevato a carico Persona_1 dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una percentuale di in validità del 100%, ma non pone l'istante nell'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni opposte da parte ricorrente, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
CP_ Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Lecce, li 28.02.2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 28.02.2024, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Rampino Parte_1
Giuseppe
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. M Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 15.06.2022, la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento -già negato CP_ in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste della parti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
CP_ Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c.(
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o.
(…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma
6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro,
l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell' indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell' aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie, il ctu, dott. per il rinnovo dell'incarico peritale- ha rilevato a carico Persona_1 dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una percentuale di in validità del 100%, ma non pone l'istante nell'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni opposte da parte ricorrente, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
CP_ Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Lecce, li 28.02.2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa