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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
N. 421 /21 R.G.
Il giudice del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco esponendo le ragioni di fatto e di diritto, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 421/21 R.G., promossa da
( c.f. ) nato a [...] ( SR) il Parte_1 C.F._1
23.07.1952 e ivi residente in [...] nella qualità di rappresentante legale della ( c.f. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
ID ( SR) via Carnevale n. 2 ed elettivamente domiciliato in ID , presso lo studio dell'avv. Claudio Spada , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(p.iva ) con sede centrale in Roma via Ciro il Grande n. 21, in CP_2 P.IVA_2 persona del Presidente e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Siracusa
Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso unitamente e CP_2 disgiuntamente dell'avv.ti Antonella Testa e Ivano Marcedone, giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Con ricorso depositato il 05.03.2021 innanzi all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, nella qualità di rappresentante legale della Parte_1 Controparte_1 conveniva in giudizio l' , chiedendo, previa sospensione
[...] CP_2 dell'esecutorietà, dichiararsi la nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito n.
5982019000197785000 avente ad oggetto contributi accertati e dovuti a titolo di gestione di aziende con lavoratori dipendenti riferiti al periodo dal 06/13 al 05/14 per un importo complessivo di euro 2945,15, notificato il 28.01.2021. A fondamento della sua domanda, quali unici motivi di opposizione in rito, senza nulla dedurre nel merito della pretesa creditoria, assumeva l'illegittimità e/o nullità dell'avviso di addebito CP_2 impugnato per decadenza dal poter di iscrivere a ruolo il credito (ex artt 25 e 36 comma
6 del DLgs n.46/199 e ss.mm.ii.), nonchè l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art 3 comma 9 l. 335/1995 per avere l' emesso l'avviso di addebito oltre il termine CP_2 quinquennale, prescritto dalle norme di legge. Si costituiva in giudizio l' il quale CP_2 chiedeva rigettarsi il ricorso,. in quanto, ritenuta l'insussistenza della eccepita decadenza ex artt 25 e 36 comma 6 del DLgs n.46/199 e ss.mm.ii., mediante la notifica delle note di rettifica versate in atti era stato interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
All'udienza del 15.07.2022 , l'opponente disconosceva la firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle note di rettifica ex adverso prodotte. Assumeva che la società, sin dal 2015, risultava chiusa e, pertanto, la notifica effettuata nell'anno 2018 presso la sede della società doveva ritenersi impossibile.
Con provvedimento del 23.09.2021, depositato in data 24.09.2021, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e posta in decisione all'esito della camera di consiglio disposta in data odierna.
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Nessuna decadenza può ritenersi sussistere nel caso di specie, atteso che il titolo è stato formato in data 23.02.2019 e quindi entro un anno dall'accertamento del debito, avvenuto mediante l'emissione di notifica tra i mesi di marzo e aprile 2018.
Deve ritenersi parimenti infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
Pagina 2 Come correttamente rilevato dall' infatti, le note di rettifica del 2018 ( riferite al CP_2 periodo di godimento delle agevolazione 6/2013 – 5 /2014) sono state tutte notificate nel medesimo anno e quindi tempestivamente entro il quinquennio.
Le superiori notifiche, infatti, devono ritenersi validamente perfezionate, posto che come documentato dalla visura camerale prodotta dallo stesso ricorrente, la società, alla data delle notifiche, risultava soltanto inattiva e non chiusa. Come chiarito dalla
Corte di Cassazione n. 17957/2021, infatti, la società che continui ad essere iscritta nel registro delle imprese, quand' anche non sia sostanzialmente operativa sotto il profilo gestionale- ed emerga, quindi, dalla visura camerale, l'annotazione della sua “ inattività”- resta comunque giuridicamente esistente, conservando piena capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano. Ne consegue, quindi che, non essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, la società ha continuato a conservare la capacità ricettizia di qualsiasi atto giuridico nei suoi confronti. In quest'ottica, a nulla rileva il disconoscimento di firma avvenuto all'udienza del
15.07.2022, posto che trattandosi di un semplice avviso di raccomandata non trova applicazione la normativa prevista dalla legge 890/1982, in quanto, come correttamente dedotto dall' ciò che rileva è la consegna o meno del plico presso l'indirizzo del CP_2 destinatario , e per la quale eventualmente andava proposta la “querela di falso”..
Assorbite tutte le ulteriori eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore, della semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta, di natura esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Rigetta il ricorso rilevata la regolarità e la correttezza della richiesta operata dall' nei termini di legge. CP_2
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre IVA e CPA ed oneri e accessori, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Pagina 3 Siracusa 22.07.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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