Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13841/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Andretta (C.F. C.F. 2 ),
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36 - 80133, con l'avvertenza di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni in generale presso il domicilio digitale pec Email_1
RICORRENTE
E
, CF. P.IVA 1 Controparte_1
,
,in persona del suo legale rapp.te pro tempore
- P.IVA P.IVA 2
Nonché
P.IVA 3 in persona Controparte_2 on socio unico, CF./P.IVA
,
del suo legale rapp.te pro tempore,
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnativa contratti a termini
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha agito nei confronti della Controparte_1 nonché della
1 fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “1) In Controparte_2
via del tutto preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o fraudolenza dei rapporti di lavoro intercorsi, indicati in atti, e per tutte le ragioni narrate ed emerse in fatto e per tutte le motivazioni dedotte e deducibili;
2)
e per l'effetto dichiarare l'intercorrenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo alla CP 1 in persona del suo legale rappresentante pro
,
tempore, a decorrere dalla data a decorrere dalla quale è stato riscontrato il vizio o nullità di protezione e che l'On.le Giudicante riterrà di diritto e/o di giustizia,
ordinando espressamente la riammissione in servizio, senza soluzione di continuità, in favore del ricorrente, ed a danno della società resistente, nelle medesime mansioni e funzioni occupate al momento della cessazione del rapporto di lavoro e nella medesima area territoriale di competenza. 3) Per il medesimo effetto, condannare parte resistente, come in atti costituite e come di ragione, all'indennità risarcitoria di cui all'art. 28 D.Lgs. 81/2015 nella misura massima di 12 mensilità ovvero in quella ritenuta congrua e di giustizia e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per lucro cessante e danno emergente (cfr. rapporto di tirocinio, per cui si formula richiesta ex art. 278 c.p.c.). Il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. 4) In ogni caso, emettere ogni altro provvedimento che ne discenda per legge ai sensi dell'art. 113, co. 1, c.p.c." Vinte le spese
Nelle more del giudizio con atto depositato in data 20 gennaio 2025 parte ricorrente formulava istanza di cessata materia del contendere per sopravvenuta conciliazione allegando il relativo verbale.
Indi la causa, stante la mancata comparizione di parte ricorrente alla precedente udienza, veniva rinviata all'odierna udienza ex art.309 c.p.c.
All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente, comparso, chiede dichiararsi la cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione come da verbale versato in atti.
La lite risulta conciliata come da accordo prodotto.
Orbene, l'inequivoco tenore testuale delle previsioni convenzionali, dalla portata specifica, sintomatica della volontà di risolvere una volta e per tutte le contestazioni pendenti, non può che far propendere per la necessità di giungere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'accordo richiamato può inscriversi nel novero di quei negozi, qualificati in dottrina anche come atti di “autonomia negoziale individuale assistita", in cui la presenza del rappresentante sindacale funge da garanzia di libertà effettiva e di informazione piena del lavoratore circa i suoi diritti, con conseguente inoppugnabilità e sottrazione al meccanismo caducatorio disegnato dal legislatore nei primi tre commi dell'art. 2113 c.c. Alla stregua di tali considerazioni, va messo in rilievo che la stipulazione di tale accordo, avvenuta successivamente al deposito del ricorso, implica il venir meno di una posizione di effettivo contrasto tra i titolari del rapporto controverso e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
-
che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la
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necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151). Per la sussistenza nel caso concreto di tutti i presupposti indicati va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al governo delle spese, le parti vi hanno provveduto in sede di conciliazione, per cui non è necessaria nessuna pronuncia al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-nulla per le spese.
Napoli, così deciso in data 06/02/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)