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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1639/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
AT IO, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4842/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018788257000 IMPOST.SOST. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018788257000 IMPOST.SOST. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018788257000 IMPOST.SOST. 2017 - COM PREV IPOTEC n. 29376202500001535000 IRPEF-ALTRO 2015
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001535000 IRPEF-ALTRO 2016
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001535000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti insistono in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 16/08/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso:
1) l'intimazione di pagamento n.29320259018788257, notificata in data 24/06/2025;
2) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29376202500001535, notificata in data 26/06/2025;
con le quali l'Agenzia Entrate-Riscossione, limitatamente alle sottese cartelle esattoriali meglio indicate in ricorso, chiede il pagamento delle somme tributarie in esse trasfuse.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati e ne chiede, l'annullamento, con vittoria di spese e compensi di giudizio:
- per inesistenza, inefficacia delle notifiche delle cartelle di pagamento in violazione dell'art.26 del DPR
602/73, dell'art.60 del DPR 600/73 e degli art.137 e ss. c.p.c.;
- per sopravvenuta prescrizione quinquennale del credito vantato;
- per intervenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento;
- per sopravvenuta prescrizione a riscuotere gli interessi contestati, per decorrenza del termine di cinque anni previsto ai sensi dell'art.2948, n.4 del c.c..
L'Agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione stante la regolare notifica delle sottese cartelle.
L'Agenzia Entrate Centro Operativo Di Pescara si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 546/1992 stante la notifica dei sottostanti avvisi di accertamento. Chiede, altresì, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Allega relate di notifica.
Con successiva memoria, la ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti causa, osserva che il ricorso è infondato va rigettato. Invero, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.546/92, l'intimazione di pagamento, atto puramente esecutivo, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria possono essere impugnati esclusivamente solo nel caso in cui non siano stati preceduti dalla notifica dei propedeutici atti e/o in tutti i casi in cui presentino vizi formali propri.
Nel caso in esame e contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la ricorrente non ha impugnato nei termini di legge le sottese cartelle esattoriali e i successivi atti interruttivi regolarmente notificati, per come si rileva dalle relate prodotte le cui attestazioni in esse riportate fanno fede fino a querela di falso, ma ha impugnato la conseguenziale intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependone vizi formali che questo Giudice disattente in quanto l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione nonché quelle riportate nella memoria, andavano fatte valere con l'impugnazione, prima, delle sottese cartelle esattoriali notificate e successivamente con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.29320239015511762000 e degli avvisi di presa in carico n.29377202300009643000 e n.29377202400003454000, notificati ai fini della sospensione dei termini di prescrizione, rispettivamente, in date 11/02/2024, 19/04/2023 e 03/01/2024.
Inoltre, la prescrizione successiva a dette notifiche non risulta affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.960/2025, sostiene che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Ingiustificata la prescrizione invocata dalla ricorrente.
Ne consegue che la pretesa tributaria richiesta è legittima e ormai inoppugnabile per non essere più contestabile.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione e dell'Agenzia Entrate Centro Operativo di Pescara come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 500,00 (euro cinquecento/00), a favore di ognuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott.ssa Rosaria Maria Castorina
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
AT IO, Relatore
ACAGNINO MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4842/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018788257000 IMPOST.SOST. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018788257000 IMPOST.SOST. 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259018788257000 IMPOST.SOST. 2017 - COM PREV IPOTEC n. 29376202500001535000 IRPEF-ALTRO 2015
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001535000 IRPEF-ALTRO 2016
- COM PREV IPOTEC n. 29376202500001535000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti insistono in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 16/08/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa per come in atti, propone ricorso avverso:
1) l'intimazione di pagamento n.29320259018788257, notificata in data 24/06/2025;
2) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29376202500001535, notificata in data 26/06/2025;
con le quali l'Agenzia Entrate-Riscossione, limitatamente alle sottese cartelle esattoriali meglio indicate in ricorso, chiede il pagamento delle somme tributarie in esse trasfuse.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità degli atti impugnati e ne chiede, l'annullamento, con vittoria di spese e compensi di giudizio:
- per inesistenza, inefficacia delle notifiche delle cartelle di pagamento in violazione dell'art.26 del DPR
602/73, dell'art.60 del DPR 600/73 e degli art.137 e ss. c.p.c.;
- per sopravvenuta prescrizione quinquennale del credito vantato;
- per intervenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento;
- per sopravvenuta prescrizione a riscuotere gli interessi contestati, per decorrenza del termine di cinque anni previsto ai sensi dell'art.2948, n.4 del c.c..
L'Agenzia Entrate-Riscossione si costituisce in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione stante la regolare notifica delle sottese cartelle.
L'Agenzia Entrate Centro Operativo Di Pescara si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 546/1992 stante la notifica dei sottostanti avvisi di accertamento. Chiede, altresì, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Allega relate di notifica.
Con successiva memoria, la ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti causa, osserva che il ricorso è infondato va rigettato. Invero, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.546/92, l'intimazione di pagamento, atto puramente esecutivo, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria possono essere impugnati esclusivamente solo nel caso in cui non siano stati preceduti dalla notifica dei propedeutici atti e/o in tutti i casi in cui presentino vizi formali propri.
Nel caso in esame e contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la ricorrente non ha impugnato nei termini di legge le sottese cartelle esattoriali e i successivi atti interruttivi regolarmente notificati, per come si rileva dalle relate prodotte le cui attestazioni in esse riportate fanno fede fino a querela di falso, ma ha impugnato la conseguenziale intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, eccependone vizi formali che questo Giudice disattente in quanto l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione nonché quelle riportate nella memoria, andavano fatte valere con l'impugnazione, prima, delle sottese cartelle esattoriali notificate e successivamente con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.29320239015511762000 e degli avvisi di presa in carico n.29377202300009643000 e n.29377202400003454000, notificati ai fini della sospensione dei termini di prescrizione, rispettivamente, in date 11/02/2024, 19/04/2023 e 03/01/2024.
Inoltre, la prescrizione successiva a dette notifiche non risulta affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.960/2025, sostiene che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Ingiustificata la prescrizione invocata dalla ricorrente.
Ne consegue che la pretesa tributaria richiesta è legittima e ormai inoppugnabile per non essere più contestabile.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate-Riscossione e dell'Agenzia Entrate Centro Operativo di Pescara come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 500,00 (euro cinquecento/00), a favore di ognuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Catania il 23/02/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott.ssa Rosaria Maria Castorina