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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1785/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi in proprio,
(C.F. Parte_3
), in persona del liquidatore unico , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Parte_1 IEMMOLO GIOVANNI e dell'avv. PEDILIGGIERI RAFFAELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNONE Controparte_1 C.F._3
ANTONIO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Controversie tra soci
CONCLUSIONI
Parte attrice: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare responsabile il sig. di atti di atti gravemente pregiudizievoli e lesivi posti in essere in danno della Controparte_1 nonché nei confronti dei soci Parte_3 [...]
e come articolati in parte narrativa e, per l'effetto, condannare lo Parte_1 Parte_2 stesso al risarcimento dei danni patiti e patiendi, quantificati nella complessiva somma di € 1.224.324,00, o nella maggiore o minore misura ben visa a codesto decidente. Con vittoria di spese e compensi difensivi
Parte convenuta:
pagina 1 di 4 dichiarare inammissibile la domanda per intervenuta transazione…in subordine nel merito …ritenere infondate …le doglianze…rigettare le domande…in ogni caso dire e ritenere prescritte le pretese relative alla concorrenza sleale…..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 4.5.2021 gli attori esponevano: di essere stati soci, insieme al convenuto, della Parte_3 fino al 18/05/2011, data di recesso del CI;
CP_1 che la e gli altri soci contestavano la Parte_3 legittimità del recesso e ne scaturiva un contenzioso tra le parti, iscritto al n. 1657/2011 R.G. Tribunale di Modica, definito con sentenza n. 96/2020 del Tribunale di Ragusa ex Modica del 29/06/2020.
Veniva quindi ritenuto validamente espresso il recesso del CI , con condanna alla CP_1 liquidazione della quota, quantificata in € 637.318,66; che al recesso del CI non seguiva la cessazione dalla carica di amministratore e CP_1 legale rappresentante della società, con conseguente pregiudizio per la persona giuridica, esclusa da importanti appalti pubblici e dal rinnovo della certificazione per l'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
inoltre, attesa l'inerzia del legale rappresentante, molti crediti sociali sono divenuti inesigibili, per un danno di € 220.000,00; il incassava crediti della nei confronti CP_1 Pt_3 della mediante assegni bancari, non riversati sul conto corrente della Parte_4 Parte_3 trattenendo le relative somme;
che in data 13/05/2011 veniva costituita la tra il figlio e la moglie del TR
, di fatto amministrata dall'odierno convenuto, con stesso oggetto sociale e codici CP_1
ATECO della . In data 29/09/2011 il Parte_3
acquisiva il 90% delle quote sociali, venendo completamente allo scoperto, diventando CP_1 definitivamente ed ininterrottamente amministratore e legale rappresentante della sua nuova società. La costituzione della società con logo e biglietto da visita simile alla TR ha determinato un notevole sviamento di clientela e riduzione del guadagno, Parte_3 quantificato in € 60.000,00 annui, per complessivi € 3000.000,00 di perdita nel quinquennio coperto dal divieto di concorrenza dell'ex CI.
Si costituiva il convenuto e preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'azione per intervenuta transazione, spiegando che all'esito della sentenza n. 96/2020, che aveva giudicato legittimo il recesso per giusta causa esercitato dal , gli odierni attori sono stati condannati a liquidare a CP_1 quest'ultimo la di lui quota sociale, quantificata in €. 637.318,66, oltre interessi dal 20.05.2011. In pendenza del giudizio di appello, con “scrittura privata di riconoscimento del debito, coobbligazione, dilazione e transazione”, datata 19.02.2021, le parti tutte dell'odierno giudizio concordavano e pattuivano: 1) i debitori [ , e ] in esecuzione Parte_3 Parte_3 Parte_1 della sentenza 96/2020 si dichiarano debitori solidali ed indivisi dell'importo di €. 700.321,76; 2) il creditore accetta di transigere ogni e qualsiasi credito dallo stesso vantato nei confronti dei debitori per il complessivo importo di €. 650.000,00, da corrispondersi secondo il piano di dilazione meglio esposto in seno all'art. 4 dell'allegata transazione;
3) che il mancato pagamento di quattro (4) ratei comporterà la decadenza dei debitori ed il conseguente pieno titolo della parte creditrice di procedere per il recupero del credito integrale;
4) che “le parti coltiveranno il giudizio di appello di cui in premessa ma le stesse concordano di transigere sin d'ora ogni e qualsivoglia controversia tra gli stessi in essere o anche futura ivi compreso ogni effetto che deriverà dalla pronuncia di appello..”, secondo le ipotesi meglio dettagliate nell'ambito dell'art. 6 (ipotesi di accoglimento o rigetto dell'appello).
Va in primo luogo ritenuta la competenza del Tribunale in composizione monocratica, trattandosi di controversia tra soci;
anche a considerare la società, tra gli attori, va rilevato che il risarcimento del pagina 2 di 4 danno viene invocato per fatti connessi (e successivi) al recesso del CI, per concorrenza sleale, non per fatti di mala gestio commessi nell'esercizio dell'attività di amministratore. La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal CI di una società personale nei confronti di un altro CI per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale (Cass. 2464/2013). La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal CI di una società personale nei confronti di un altro CI per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale (Cass. 9615/2010).
L'eccezione di inammissibilità appare fondata.
La scrittura transattiva è intervenuta a distanza di quasi un decennio dal recesso del CI, in pendenza del giudizio di appello - che in seguito si concluderà con il rigetto dell'appello, ritenendo il recesso del CI intervenuto per giusta causa (il contratto di società era a tempo determinato); sulla CP_1 vicenda è sceso il giudicato. È logico ritenere, sulla scorta del dato temporale, che le parti abbiano inteso raggiungere un accordo tombale, e non limitato all'oggetto del giudizio (al tempo della transazione) in corso;
il dato letterale dell'accordo transattivo supporta tale conclusione;
è vero che le premesse dell'accordo si riferiscono al giudizio in corso tra le parti sul recesso del CI, esponendo il debito di oltre € 700.000,00 a carico della società e dei soci e nei Parte_1 Parte_3 confronti del per la liquidazione della sua quota;
è vero anche che le successive pattuizioni si CP_1 riferiscono all'oggetto specifico del contenzioso, ovvero alla liquidazione della quota del , e CP_1 prendono in considerazione i possibili esiti del giudizio di appello;
ad esempio, nel caso di accoglimento dell'appello (e quindi di ritenuto recesso ingiustificato del CI, ipotesi non inveratasi) le parti hanno concordato una valutazione del credito del (per la quota parte a lui spettante dalla CP_1 liquidazione della società) pari ad € 400.000,00. Il comportamento delle parti deve essere improntato a buona fede, e secondo buona fede deve essere interpretato il contratto (artt. 1175 e 1362 c.c.); a distanza di quasi un decennio dalla conclusione, in fatto, della vicenda societaria tra le parti, ove fossero residuate pretese degli altri soci in danno dell'ex CI , tali pretese avrebbero dovute CP_1 essere esplicitate nel corpo della transazione, almeno con la formulazione di apposite riserve;
invece la dicitura in esordio all'articolo 6 (…le parti coltiveranno il giudizio di appello…ma le stesse concordano di transigere sin d'ora ogni e qualsivoglia controversia tra gli stessi in essere o anche futura ivi compreso ogni effetto che deriverà dalla pronuncia di appello secondo le seguenti ipotesi:…) appare coerente con una volontà transattiva generale, definitiva e tombale tra le parti.
In ogni caso la domanda è infondata anche nel merito.
Va in primo luogo rilevato che non sussiste adeguata allegazione, prima ancora che prova, del danno patito e della sua riconducibilità al recesso del , che è comunque atto lecito (come da sentenza CP_1 ormai passata in giudicato), ed al suo comportamento successivo (ingiustamente inerte, secondo la prospettazione di parte attrice).
Dopo il recesso del , nel maggio 2011, gli altri soci coamministratori bene avrebbero potuto CP_1 attivarsi per partecipare alle gare di appalto, per rinnovare il permesso di trasporto di rifiuti non speciali, per il recupero dei crediti sociali;
il non era amministratore unico, anche CP_1 Pt_3
e erano amministratori della società, con il potere di compiere in via
[...] Parte_1 disgiuntiva ogni atto di ordinaria amministrazione (vds. visura camerale in atti). Il ha CP_1 ricoperto la carica di amministratore dal 24.09.1999, ossia dalla data di ingresso nella società a seguito della stipula dell'“atto di cessione di quote e modifica dell'atto costituivo” ove si legge, all'art. 5, che pagina 3 di 4 “Vengono nominati amministratori e rappresentanti legali della società i soci Controparte_1
e , i quali potranno compiere anche disgiuntamente tutte le Parte_3 Parte_1 operazioni di ordinaria amministrazione”. Non solo. Il ha comunicato il recesso al registro CP_1 delle imprese il 20.5.2011. Non risulta che mai la società abbia contestato al impedimenti di CP_1 sorta dovuti al suo recesso, anzi risulta la sua piena operatività (della società cioè) anche dopo il recesso del CI, come dettagliatamente esposto dal convenuto a pag. 7 ss. della comparsa di risposta, con l'elenco dei lavori affidati alla dal Comune di Pozzallo. Lo stesso vale per il Parte_3 recupero crediti, non certo impedito alla società a causa del recesso del . CP_1
Quanto alla concorrenza sleale, va rilevato, da un lato, che non risulta alcuna attività concorrente del CI fino alla sua comunicazione di recesso, dall'altro che il divieto non si estende per un CP_1 quinquennio dal recesso del CI, come dedotto a pag. 4 della citazione, poiché il divieto di concorrenza previsto per il CI di società in nome collettivo dall'art. 2301 cod. civ. cessa naturalmente con il venir meno della qualità di CI;
alle parti è tuttavia consentito pattuirne
l'estensione anche nell'ipotesi di recesso del CI dalla società (non risulta alcuna pattuizione in tal senso); la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, non si applica in caso di recesso del CI dalla società in nome collettivo, perché in tale evenienza non si determina alcun trasferimento, diretto o indiretto, della titolarità dell'azienda (Cass. 6169/2003).
Quanto agli assegni incassati dal relativi a crediti della società (doglianza che non risulta CP_1 riproposta negli scritti difensivi degli attori successivi alla citazione), la produzione documentale in allegato alla citazione contraddice l'assunto; si tratta della copia di 3 assegni di Agriverde srl datati rispettivamente 30.1.12, 28.2.12, 5.4.12, intestati a in calce alla copia che riporta la Parte_3 faccia dei 3 assegni risulta annotato, al 21.1.2011, “assegni incassati per conto della società
[...]
”, con la firma del CI amministratore si tratta quindi di assegni Parte_3 Controparte_1 ricevuti nella qualità di amministratore dal , ma non risulta che siano stati incassati dallo CP_1 stesso in proprio e/o riversati sul suo conto (peraltro alla data indicata negli assegni, verosimilmente postdatati, il non era più CI). CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: dichiara inammissibile la domanda;
condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 27.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Giannone.
Ragusa, 06/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1785/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi in proprio,
(C.F. Parte_3
), in persona del liquidatore unico , con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Parte_1 IEMMOLO GIOVANNI e dell'avv. PEDILIGGIERI RAFFAELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNONE Controparte_1 C.F._3
ANTONIO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Controversie tra soci
CONCLUSIONI
Parte attrice: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare responsabile il sig. di atti di atti gravemente pregiudizievoli e lesivi posti in essere in danno della Controparte_1 nonché nei confronti dei soci Parte_3 [...]
e come articolati in parte narrativa e, per l'effetto, condannare lo Parte_1 Parte_2 stesso al risarcimento dei danni patiti e patiendi, quantificati nella complessiva somma di € 1.224.324,00, o nella maggiore o minore misura ben visa a codesto decidente. Con vittoria di spese e compensi difensivi
Parte convenuta:
pagina 1 di 4 dichiarare inammissibile la domanda per intervenuta transazione…in subordine nel merito …ritenere infondate …le doglianze…rigettare le domande…in ogni caso dire e ritenere prescritte le pretese relative alla concorrenza sleale…..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 4.5.2021 gli attori esponevano: di essere stati soci, insieme al convenuto, della Parte_3 fino al 18/05/2011, data di recesso del CI;
CP_1 che la e gli altri soci contestavano la Parte_3 legittimità del recesso e ne scaturiva un contenzioso tra le parti, iscritto al n. 1657/2011 R.G. Tribunale di Modica, definito con sentenza n. 96/2020 del Tribunale di Ragusa ex Modica del 29/06/2020.
Veniva quindi ritenuto validamente espresso il recesso del CI , con condanna alla CP_1 liquidazione della quota, quantificata in € 637.318,66; che al recesso del CI non seguiva la cessazione dalla carica di amministratore e CP_1 legale rappresentante della società, con conseguente pregiudizio per la persona giuridica, esclusa da importanti appalti pubblici e dal rinnovo della certificazione per l'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
inoltre, attesa l'inerzia del legale rappresentante, molti crediti sociali sono divenuti inesigibili, per un danno di € 220.000,00; il incassava crediti della nei confronti CP_1 Pt_3 della mediante assegni bancari, non riversati sul conto corrente della Parte_4 Parte_3 trattenendo le relative somme;
che in data 13/05/2011 veniva costituita la tra il figlio e la moglie del TR
, di fatto amministrata dall'odierno convenuto, con stesso oggetto sociale e codici CP_1
ATECO della . In data 29/09/2011 il Parte_3
acquisiva il 90% delle quote sociali, venendo completamente allo scoperto, diventando CP_1 definitivamente ed ininterrottamente amministratore e legale rappresentante della sua nuova società. La costituzione della società con logo e biglietto da visita simile alla TR ha determinato un notevole sviamento di clientela e riduzione del guadagno, Parte_3 quantificato in € 60.000,00 annui, per complessivi € 3000.000,00 di perdita nel quinquennio coperto dal divieto di concorrenza dell'ex CI.
Si costituiva il convenuto e preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'azione per intervenuta transazione, spiegando che all'esito della sentenza n. 96/2020, che aveva giudicato legittimo il recesso per giusta causa esercitato dal , gli odierni attori sono stati condannati a liquidare a CP_1 quest'ultimo la di lui quota sociale, quantificata in €. 637.318,66, oltre interessi dal 20.05.2011. In pendenza del giudizio di appello, con “scrittura privata di riconoscimento del debito, coobbligazione, dilazione e transazione”, datata 19.02.2021, le parti tutte dell'odierno giudizio concordavano e pattuivano: 1) i debitori [ , e ] in esecuzione Parte_3 Parte_3 Parte_1 della sentenza 96/2020 si dichiarano debitori solidali ed indivisi dell'importo di €. 700.321,76; 2) il creditore accetta di transigere ogni e qualsiasi credito dallo stesso vantato nei confronti dei debitori per il complessivo importo di €. 650.000,00, da corrispondersi secondo il piano di dilazione meglio esposto in seno all'art. 4 dell'allegata transazione;
3) che il mancato pagamento di quattro (4) ratei comporterà la decadenza dei debitori ed il conseguente pieno titolo della parte creditrice di procedere per il recupero del credito integrale;
4) che “le parti coltiveranno il giudizio di appello di cui in premessa ma le stesse concordano di transigere sin d'ora ogni e qualsivoglia controversia tra gli stessi in essere o anche futura ivi compreso ogni effetto che deriverà dalla pronuncia di appello..”, secondo le ipotesi meglio dettagliate nell'ambito dell'art. 6 (ipotesi di accoglimento o rigetto dell'appello).
Va in primo luogo ritenuta la competenza del Tribunale in composizione monocratica, trattandosi di controversia tra soci;
anche a considerare la società, tra gli attori, va rilevato che il risarcimento del pagina 2 di 4 danno viene invocato per fatti connessi (e successivi) al recesso del CI, per concorrenza sleale, non per fatti di mala gestio commessi nell'esercizio dell'attività di amministratore. La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal CI di una società personale nei confronti di un altro CI per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale (Cass. 2464/2013). La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal CI di una società personale nei confronti di un altro CI per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale (Cass. 9615/2010).
L'eccezione di inammissibilità appare fondata.
La scrittura transattiva è intervenuta a distanza di quasi un decennio dal recesso del CI, in pendenza del giudizio di appello - che in seguito si concluderà con il rigetto dell'appello, ritenendo il recesso del CI intervenuto per giusta causa (il contratto di società era a tempo determinato); sulla CP_1 vicenda è sceso il giudicato. È logico ritenere, sulla scorta del dato temporale, che le parti abbiano inteso raggiungere un accordo tombale, e non limitato all'oggetto del giudizio (al tempo della transazione) in corso;
il dato letterale dell'accordo transattivo supporta tale conclusione;
è vero che le premesse dell'accordo si riferiscono al giudizio in corso tra le parti sul recesso del CI, esponendo il debito di oltre € 700.000,00 a carico della società e dei soci e nei Parte_1 Parte_3 confronti del per la liquidazione della sua quota;
è vero anche che le successive pattuizioni si CP_1 riferiscono all'oggetto specifico del contenzioso, ovvero alla liquidazione della quota del , e CP_1 prendono in considerazione i possibili esiti del giudizio di appello;
ad esempio, nel caso di accoglimento dell'appello (e quindi di ritenuto recesso ingiustificato del CI, ipotesi non inveratasi) le parti hanno concordato una valutazione del credito del (per la quota parte a lui spettante dalla CP_1 liquidazione della società) pari ad € 400.000,00. Il comportamento delle parti deve essere improntato a buona fede, e secondo buona fede deve essere interpretato il contratto (artt. 1175 e 1362 c.c.); a distanza di quasi un decennio dalla conclusione, in fatto, della vicenda societaria tra le parti, ove fossero residuate pretese degli altri soci in danno dell'ex CI , tali pretese avrebbero dovute CP_1 essere esplicitate nel corpo della transazione, almeno con la formulazione di apposite riserve;
invece la dicitura in esordio all'articolo 6 (…le parti coltiveranno il giudizio di appello…ma le stesse concordano di transigere sin d'ora ogni e qualsivoglia controversia tra gli stessi in essere o anche futura ivi compreso ogni effetto che deriverà dalla pronuncia di appello secondo le seguenti ipotesi:…) appare coerente con una volontà transattiva generale, definitiva e tombale tra le parti.
In ogni caso la domanda è infondata anche nel merito.
Va in primo luogo rilevato che non sussiste adeguata allegazione, prima ancora che prova, del danno patito e della sua riconducibilità al recesso del , che è comunque atto lecito (come da sentenza CP_1 ormai passata in giudicato), ed al suo comportamento successivo (ingiustamente inerte, secondo la prospettazione di parte attrice).
Dopo il recesso del , nel maggio 2011, gli altri soci coamministratori bene avrebbero potuto CP_1 attivarsi per partecipare alle gare di appalto, per rinnovare il permesso di trasporto di rifiuti non speciali, per il recupero dei crediti sociali;
il non era amministratore unico, anche CP_1 Pt_3
e erano amministratori della società, con il potere di compiere in via
[...] Parte_1 disgiuntiva ogni atto di ordinaria amministrazione (vds. visura camerale in atti). Il ha CP_1 ricoperto la carica di amministratore dal 24.09.1999, ossia dalla data di ingresso nella società a seguito della stipula dell'“atto di cessione di quote e modifica dell'atto costituivo” ove si legge, all'art. 5, che pagina 3 di 4 “Vengono nominati amministratori e rappresentanti legali della società i soci Controparte_1
e , i quali potranno compiere anche disgiuntamente tutte le Parte_3 Parte_1 operazioni di ordinaria amministrazione”. Non solo. Il ha comunicato il recesso al registro CP_1 delle imprese il 20.5.2011. Non risulta che mai la società abbia contestato al impedimenti di CP_1 sorta dovuti al suo recesso, anzi risulta la sua piena operatività (della società cioè) anche dopo il recesso del CI, come dettagliatamente esposto dal convenuto a pag. 7 ss. della comparsa di risposta, con l'elenco dei lavori affidati alla dal Comune di Pozzallo. Lo stesso vale per il Parte_3 recupero crediti, non certo impedito alla società a causa del recesso del . CP_1
Quanto alla concorrenza sleale, va rilevato, da un lato, che non risulta alcuna attività concorrente del CI fino alla sua comunicazione di recesso, dall'altro che il divieto non si estende per un CP_1 quinquennio dal recesso del CI, come dedotto a pag. 4 della citazione, poiché il divieto di concorrenza previsto per il CI di società in nome collettivo dall'art. 2301 cod. civ. cessa naturalmente con il venir meno della qualità di CI;
alle parti è tuttavia consentito pattuirne
l'estensione anche nell'ipotesi di recesso del CI dalla società (non risulta alcuna pattuizione in tal senso); la disposizione contenuta nell'art. 2557 cod. civ., la quale stabilisce che chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, non si applica in caso di recesso del CI dalla società in nome collettivo, perché in tale evenienza non si determina alcun trasferimento, diretto o indiretto, della titolarità dell'azienda (Cass. 6169/2003).
Quanto agli assegni incassati dal relativi a crediti della società (doglianza che non risulta CP_1 riproposta negli scritti difensivi degli attori successivi alla citazione), la produzione documentale in allegato alla citazione contraddice l'assunto; si tratta della copia di 3 assegni di Agriverde srl datati rispettivamente 30.1.12, 28.2.12, 5.4.12, intestati a in calce alla copia che riporta la Parte_3 faccia dei 3 assegni risulta annotato, al 21.1.2011, “assegni incassati per conto della società
[...]
”, con la firma del CI amministratore si tratta quindi di assegni Parte_3 Controparte_1 ricevuti nella qualità di amministratore dal , ma non risulta che siano stati incassati dallo CP_1 stesso in proprio e/o riversati sul suo conto (peraltro alla data indicata negli assegni, verosimilmente postdatati, il non era più CI). CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: dichiara inammissibile la domanda;
condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 27.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Giannone.
Ragusa, 06/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4