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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/08/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 650/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con l'Avv. MAGAGNATO Parte_1 C.F._1
MICHELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano (PV) Via Merula n.
26;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “ - dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castel San Giovanni (PC) in data 30.06.2007 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato civile del Comune di Castel San Giovanni parte I, n. 6, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di residenza rispettiva;
- nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi;
- disporre che la figlia (nata a [...] il [...]) venga affidata in via R_ esclusiva alla madre, ; Parte_1
- disporre che il padre possa vedere la figlia quando vorrà, previo consenso R_ della stessa;
- disporre che il padre, , versi in favore della madre, Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , non
[...] Per_2 R_ economicamente autosufficienti, l'importo mensile di Euro 400,00 – o quella maggior somma ritenuta congrua – rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese;
- disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse delle figlie, con applicazione sul Punto del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia.
Con vittoria di spese e competenze come per legge, oltre al 15% spese generali, 4%
CPA e Iva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19/02/2024 la sig.ra depositava ricorso per lo scioglimento del Pt_1 matrimonio contratto con , in Castel San Giovanni (PC), il Controparte_1
30.06.2007 chiedendo di disporre l'affido esclusivo della figlia e di porre, in R_ capo al l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento sia di CP_1 che di diventata nel frattempo maggiorenne), l'importo mensile di R_ Per_2
Euro 400,00 oltre il 50% delle spese extra nonché di disporre la possibilità per il padre di frequentare le figlie previo loro consenso.
Pag. 2 di 5 In particolare la ricorrente riferiva di aver sempre provveduto, da sola, alla cura, all'educazione e al mantenimento di e di avendo il D'Antoni Per_2 R_ trascorso, peraltro, un lungo lasso di tempo in carcere. Di fatto, il padre, nonostante gli impegni assunti avanti al Tribunale di Vigevano, non ha mai versato alcunché a titolo di contributo al mantenimento delle figlie né mai ha mai mostrato interesse per la loro sorte.
Il sig. non si costituiva in giudizio, pertanto all'udienza del 26/06/2024 il CP_1
Giudice, dando atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'ascolto dell'allora minorenne Quest'ultima ribadiva Per_2 di non aver alcun rapporto con il padre il quale le faceva solo false promesse. La ragazza sottolineava la sua volontà di “non avere in assoluto rapporti con mio padre, e vorrei gestirli io la situazione non cambierebbe. Se lo sentissi ancora sarebbero delusioni su delusioni.”. Il giudice si riservava.
In data 27.06.2024 il Giudice scioglieva la riserva, confermando le condizioni della separazione ordinando ad Agenzia delle Entrate e all' INPS la produzione dei documenti patrimoniali, fiscali e contributivi relativi al Sig. CP_1
In data 6 giugno 2024 veniva sentita anche l'altra figlia minore , R_
Anche sottolineando di non avere rapporti con il padre da anni, ha fatto R_ presente di non essere interessata a riavviarli.
Con ordinanza del 16/06/2025 il Giudice, lette le note depositate dalla parte ricorrente, riservava la decisione al collegio.
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti nonché del fatto che le parti vivono separate sin dall'anno 2010, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Per quanto concerne l'affidamento della minore il suo collocamento, il R_ regime di frequentazione delle figlie con il padre ed il contributo da porre a carico di quest'ultimo per il loro mantenimento, questo Collegio ritiene di poter aderire a quanto richiesto da parte ricorrente.
Pag. 3 di 5 Con riferimento alla richiesta di affido, infatti, considerato quanto affermato dalla stessa minore in sede di audizione, è opportuno predisporre un affido esclusivo di R_ alla madre disponendo che la stessa possa vedere il padre in base alla sua volontà.
Per quel che concerne il contributo che il sig. è tenuto a versare per il CP_1 mantenimento delle minori, preso atto che non è pervenuta alcuna documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, non è possibile considerare l'esatta posizione reddituale del convenuto.
Ciò comunque non fa venire meno il suo obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Tutto quanto sopra premesso, si ritiene di porre a carico del sig. 400,00€ a CP_1 titolo di mantenimento delle figlie, oltre il 50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si ritiene, infine, di dover liquidare le spese a carico dell'odierno resistente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castel San Giovanni (PC) in data 30.06.2007 tra e regolarmente Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Castel San Giovanni parte
I, n. 6, anno 2007 ;
Pag. 4 di 5 • ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
• affida in via esclusiva alla ricorrente, con collocazione Persona_3 presso la madre;
• dispone che il padre possa vedere la figlia quando vorrà, previo R_ consenso della stessa;
• dispone che il sig. , versi in favore della madre, Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e
[...] Per_2 R_ non economicamente autosufficienti, l'importo mensile di Euro 400,00 € oltre il
50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
• condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € Controparte_1
3.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Pavia, camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 650/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
(C.F. ), con l'Avv. MAGAGNATO Parte_1 C.F._1
MICHELA e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano (PV) Via Merula n.
26;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “ - dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castel San Giovanni (PC) in data 30.06.2007 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato civile del Comune di Castel San Giovanni parte I, n. 6, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di residenza rispettiva;
- nulla disporre in ordine al reciproco mantenimento dei coniugi;
- disporre che la figlia (nata a [...] il [...]) venga affidata in via R_ esclusiva alla madre, ; Parte_1
- disporre che il padre possa vedere la figlia quando vorrà, previo consenso R_ della stessa;
- disporre che il padre, , versi in favore della madre, Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , non
[...] Per_2 R_ economicamente autosufficienti, l'importo mensile di Euro 400,00 – o quella maggior somma ritenuta congrua – rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese;
- disporre che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse delle figlie, con applicazione sul Punto del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia.
Con vittoria di spese e competenze come per legge, oltre al 15% spese generali, 4%
CPA e Iva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19/02/2024 la sig.ra depositava ricorso per lo scioglimento del Pt_1 matrimonio contratto con , in Castel San Giovanni (PC), il Controparte_1
30.06.2007 chiedendo di disporre l'affido esclusivo della figlia e di porre, in R_ capo al l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento sia di CP_1 che di diventata nel frattempo maggiorenne), l'importo mensile di R_ Per_2
Euro 400,00 oltre il 50% delle spese extra nonché di disporre la possibilità per il padre di frequentare le figlie previo loro consenso.
Pag. 2 di 5 In particolare la ricorrente riferiva di aver sempre provveduto, da sola, alla cura, all'educazione e al mantenimento di e di avendo il D'Antoni Per_2 R_ trascorso, peraltro, un lungo lasso di tempo in carcere. Di fatto, il padre, nonostante gli impegni assunti avanti al Tribunale di Vigevano, non ha mai versato alcunché a titolo di contributo al mantenimento delle figlie né mai ha mai mostrato interesse per la loro sorte.
Il sig. non si costituiva in giudizio, pertanto all'udienza del 26/06/2024 il CP_1
Giudice, dando atto della regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'ascolto dell'allora minorenne Quest'ultima ribadiva Per_2 di non aver alcun rapporto con il padre il quale le faceva solo false promesse. La ragazza sottolineava la sua volontà di “non avere in assoluto rapporti con mio padre, e vorrei gestirli io la situazione non cambierebbe. Se lo sentissi ancora sarebbero delusioni su delusioni.”. Il giudice si riservava.
In data 27.06.2024 il Giudice scioglieva la riserva, confermando le condizioni della separazione ordinando ad Agenzia delle Entrate e all' INPS la produzione dei documenti patrimoniali, fiscali e contributivi relativi al Sig. CP_1
In data 6 giugno 2024 veniva sentita anche l'altra figlia minore , R_
Anche sottolineando di non avere rapporti con il padre da anni, ha fatto R_ presente di non essere interessata a riavviarli.
Con ordinanza del 16/06/2025 il Giudice, lette le note depositate dalla parte ricorrente, riservava la decisione al collegio.
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti nonché del fatto che le parti vivono separate sin dall'anno 2010, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Per quanto concerne l'affidamento della minore il suo collocamento, il R_ regime di frequentazione delle figlie con il padre ed il contributo da porre a carico di quest'ultimo per il loro mantenimento, questo Collegio ritiene di poter aderire a quanto richiesto da parte ricorrente.
Pag. 3 di 5 Con riferimento alla richiesta di affido, infatti, considerato quanto affermato dalla stessa minore in sede di audizione, è opportuno predisporre un affido esclusivo di R_ alla madre disponendo che la stessa possa vedere il padre in base alla sua volontà.
Per quel che concerne il contributo che il sig. è tenuto a versare per il CP_1 mantenimento delle minori, preso atto che non è pervenuta alcuna documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, non è possibile considerare l'esatta posizione reddituale del convenuto.
Ciò comunque non fa venire meno il suo obbligo di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente. Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Tutto quanto sopra premesso, si ritiene di porre a carico del sig. 400,00€ a CP_1 titolo di mantenimento delle figlie, oltre il 50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si ritiene, infine, di dover liquidare le spese a carico dell'odierno resistente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castel San Giovanni (PC) in data 30.06.2007 tra e regolarmente Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Castel San Giovanni parte
I, n. 6, anno 2007 ;
Pag. 4 di 5 • ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
• affida in via esclusiva alla ricorrente, con collocazione Persona_3 presso la madre;
• dispone che il padre possa vedere la figlia quando vorrà, previo R_ consenso della stessa;
• dispone che il sig. , versi in favore della madre, Controparte_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e
[...] Per_2 R_ non economicamente autosufficienti, l'importo mensile di Euro 400,00 € oltre il
50% delle spese extra assegno individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
• condanna a rifondere le spese di lite che liquida in € Controparte_1
3.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Pavia, camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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