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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3082/2025 promossa da:
, nata a [...], il giorno 12.10.1995 e residente in [...] Francesco D'Assisi 52, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Ugolini C.F._1
(C.F. ), e dall'Avv. Sara Taricani, (C.F. , del Foro di C.F._2 C.F._3
Bologna e domiciliata presso lo studio in Imola (BO), Via Cavour n. 104
e
, nato a [...], il giorno 24.6.1990 e residente in [...] Francesco D'Assisi 52/A, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Ugolini C.F._4
(C.F. ), e dall'Avv. Sara Taricani, (C.F. , del Foro di C.F._2 C.F._3
Bologna, e domiciliato presso lo studio in Imola (BO), Via Cavour n. 104;
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
29/05/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 04/03/2025 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato, in data 19.10.2020 a Imola (Bo), il figlio;
Persona_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 5
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
giorno 12.10.1995 e , nato a [...], il giorno 24.6.1990, uniti in Parte_2
matrimonio celebrato in Ucraina il 19/08/2021 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Imola al n. 20 parte II Serie C;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida il figlio ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso al Persona_1
fine di consentire allo stesso di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I coniugi si riconoscono reciproca autonomia nelle rispettive funzioni di cura e di accudimento del figlio quando questo sarà collocato presso l'uno o l'altro genitore;
3) colloca il figlio presso la madre, ove fisserà la propria residenza;
4) assegna alla IG.ra la casa familiare sita in Imola (Bo) alla via San Francesco D'Assisi Pt_1
52/A, fino a quando il figlio vivrà presso di lei, avendo il il IG. già già lasciato Parte_2
l'abitazione familiare;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- due fine settimana alternati al mese dal sabato alla domenica, oltre ad un pomeriggio a settimana, il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti da concordare per iscritto (anche via messaggio), in funzione dei turni di lavoro del IG. ; Per_1
- durante le vacanze estive, data la tenera età del figlio alla data del presente atto, il padre potrà tenere con sé il figlio, per tre giorni anche consecutivi;
dai 5 anni di potrà tenerlo per cinque Per_1
giorni, anche consecutivi;
dai 6 anni di potrà tenerlo per sei giorni, anche consecutivi;
a Per_1
partire dai 7 anni di potrà tenerlo per quattordici giorni, anche consecutivi;
Per_1
- durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere con sé il figlio, per il primo anno dopo la pagina 2 di 5 separazione, per tre giorni anche consecutivi;
dai 5 anni di potrà tenerlo per cinque giorni, Per_1
anche consecutivi;
dai 6 anni di potrà tenerlo per sei giorni, anche consecutivi;
a partire dai 7 Per_1
anni di potrà tenerlo per sette giorni, anche consecutivi, alternando ogni anno con la IG.ra Per_1
il giorno di Natale e il Capodanno. Durante le festività pasquali il padre terrà il figlio 3 Pt_1
giorni, alternando ogni anno con la IG.ra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; In Pt_1
ogni caso, sin da ora, il padre si impegna, in ogni occasione in cui il bambino è presso di sé, a far sentire e vedere alla madre ogni giorno con videochiamate, nonché ad inviare foto del Per_1
bambino alla IG.ra ; Pt_1
6) prende atto che la madre si dice disponibile ad una certa elasticità nel variare i giorni di visita del padre, a fronte della difficoltà dello stesso di conoscere con largo anticipo i propri turni di lavoro;
7) dispone che anche la madre può portare durante l'anno con sé il bambino in viaggio/vacanza per un periodo di giorni sette, che diventeranno 14 quando compirà 14 anni, impegnandosi in Per_1
tale contesto a far sentire e vedere il bambino al padre con videochiamate giornaliere e inviando foto di al IG. . In ogni caso il genitore che tiene il bambino presso di sé è sempre Per_1 Parte_2 tenuto ad informare l'altro genitore in caso di spostamenti con il minore comunicando sempre l'indirizzo esatto in cui si trova il figlio;
8) obbliga il IG. a corrispondere alla IG.ra , entro il 16 di ogni mese, la somma Parte_2 Pt_1
mensile di euro 300,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fino all'autosufficienza economica dello stesso;
Per_1
9) dispone che il padre provveda, in ragione del 50%, in favore della IG.ra , al rimborso Pt_1
delle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo quanto stabilito dal Protocollo sulle spese straordinarie dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna, cui le parti accettano espressamente di riportarsi per il futuro, e che si riporta di seguito:
Sono spese ricomprese nel contributo ordinario quelle necessarie alla soddisfazione delle eIGenze primarie di vita del figlio, quindi: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla pagina 3 di 5 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. A tal fine le parti indicano sin da ora l'indirizzo mail da ritenersi valido per ogni comunicazione tra le stesse: per la IG.ra : e per il IG. ; Pt_1 Email_1 Persona_2
10) prende atto che le parti hanno previsto, a parziale deroga a quanto previsto al punto precedente che il corso di danza attualmente svolto da verrà pagato integralmente dalla IG.ra ; il Per_1 Pt_1
IG. si impegna a pagare integralmente un eventuale corso o attività aggiuntiva svolta dal Parte_2
figlio in accordo con la IG.ra ; Pt_1
11) dispone che gli assegni familiari saranno percepiti dalla IG.ra , le detrazioni per Parte_1
familiari a carico e le detrazioni fiscali per le spese del figlio saranno di competenza dei coniugi al
50% ciascuno;
12) prende atto che i coniugi dichiarano di non avere altri beni cointestati e di aver così regolato ogni e qualsivoglia rapporto;
13) prende atto che i coniugi autorizzano sin da ora il rilascio del passaporto per il figlio e il proprio.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 4 di 5 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in data .25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3082/2025 promossa da:
, nata a [...], il giorno 12.10.1995 e residente in [...] Francesco D'Assisi 52, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Ugolini C.F._1
(C.F. ), e dall'Avv. Sara Taricani, (C.F. , del Foro di C.F._2 C.F._3
Bologna e domiciliata presso lo studio in Imola (BO), Via Cavour n. 104
e
, nato a [...], il giorno 24.6.1990 e residente in [...] Francesco D'Assisi 52/A, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Ugolini C.F._4
(C.F. ), e dall'Avv. Sara Taricani, (C.F. , del Foro di C.F._2 C.F._3
Bologna, e domiciliato presso lo studio in Imola (BO), Via Cavour n. 104;
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
29/05/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 04/03/2025 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nato, in data 19.10.2020 a Imola (Bo), il figlio;
Persona_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 5
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
giorno 12.10.1995 e , nato a [...], il giorno 24.6.1990, uniti in Parte_2
matrimonio celebrato in Ucraina il 19/08/2021 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Imola al n. 20 parte II Serie C;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida il figlio ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso al Persona_1
fine di consentire allo stesso di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I coniugi si riconoscono reciproca autonomia nelle rispettive funzioni di cura e di accudimento del figlio quando questo sarà collocato presso l'uno o l'altro genitore;
3) colloca il figlio presso la madre, ove fisserà la propria residenza;
4) assegna alla IG.ra la casa familiare sita in Imola (Bo) alla via San Francesco D'Assisi Pt_1
52/A, fino a quando il figlio vivrà presso di lei, avendo il il IG. già già lasciato Parte_2
l'abitazione familiare;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- due fine settimana alternati al mese dal sabato alla domenica, oltre ad un pomeriggio a settimana, il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti da concordare per iscritto (anche via messaggio), in funzione dei turni di lavoro del IG. ; Per_1
- durante le vacanze estive, data la tenera età del figlio alla data del presente atto, il padre potrà tenere con sé il figlio, per tre giorni anche consecutivi;
dai 5 anni di potrà tenerlo per cinque Per_1
giorni, anche consecutivi;
dai 6 anni di potrà tenerlo per sei giorni, anche consecutivi;
a Per_1
partire dai 7 anni di potrà tenerlo per quattordici giorni, anche consecutivi;
Per_1
- durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere con sé il figlio, per il primo anno dopo la pagina 2 di 5 separazione, per tre giorni anche consecutivi;
dai 5 anni di potrà tenerlo per cinque giorni, Per_1
anche consecutivi;
dai 6 anni di potrà tenerlo per sei giorni, anche consecutivi;
a partire dai 7 Per_1
anni di potrà tenerlo per sette giorni, anche consecutivi, alternando ogni anno con la IG.ra Per_1
il giorno di Natale e il Capodanno. Durante le festività pasquali il padre terrà il figlio 3 Pt_1
giorni, alternando ogni anno con la IG.ra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; In Pt_1
ogni caso, sin da ora, il padre si impegna, in ogni occasione in cui il bambino è presso di sé, a far sentire e vedere alla madre ogni giorno con videochiamate, nonché ad inviare foto del Per_1
bambino alla IG.ra ; Pt_1
6) prende atto che la madre si dice disponibile ad una certa elasticità nel variare i giorni di visita del padre, a fronte della difficoltà dello stesso di conoscere con largo anticipo i propri turni di lavoro;
7) dispone che anche la madre può portare durante l'anno con sé il bambino in viaggio/vacanza per un periodo di giorni sette, che diventeranno 14 quando compirà 14 anni, impegnandosi in Per_1
tale contesto a far sentire e vedere il bambino al padre con videochiamate giornaliere e inviando foto di al IG. . In ogni caso il genitore che tiene il bambino presso di sé è sempre Per_1 Parte_2 tenuto ad informare l'altro genitore in caso di spostamenti con il minore comunicando sempre l'indirizzo esatto in cui si trova il figlio;
8) obbliga il IG. a corrispondere alla IG.ra , entro il 16 di ogni mese, la somma Parte_2 Pt_1
mensile di euro 300,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fino all'autosufficienza economica dello stesso;
Per_1
9) dispone che il padre provveda, in ragione del 50%, in favore della IG.ra , al rimborso Pt_1
delle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo quanto stabilito dal Protocollo sulle spese straordinarie dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna, cui le parti accettano espressamente di riportarsi per il futuro, e che si riporta di seguito:
Sono spese ricomprese nel contributo ordinario quelle necessarie alla soddisfazione delle eIGenze primarie di vita del figlio, quindi: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla pagina 3 di 5 scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. A tal fine le parti indicano sin da ora l'indirizzo mail da ritenersi valido per ogni comunicazione tra le stesse: per la IG.ra : e per il IG. ; Pt_1 Email_1 Persona_2
10) prende atto che le parti hanno previsto, a parziale deroga a quanto previsto al punto precedente che il corso di danza attualmente svolto da verrà pagato integralmente dalla IG.ra ; il Per_1 Pt_1
IG. si impegna a pagare integralmente un eventuale corso o attività aggiuntiva svolta dal Parte_2
figlio in accordo con la IG.ra ; Pt_1
11) dispone che gli assegni familiari saranno percepiti dalla IG.ra , le detrazioni per Parte_1
familiari a carico e le detrazioni fiscali per le spese del figlio saranno di competenza dei coniugi al
50% ciascuno;
12) prende atto che i coniugi dichiarano di non avere altri beni cointestati e di aver così regolato ogni e qualsivoglia rapporto;
13) prende atto che i coniugi autorizzano sin da ora il rilascio del passaporto per il figlio e il proprio.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Imola (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 4 di 5 4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di ConIGlio della Sezione Prima Civile in data .25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 5 di 5