Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RB – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1420/2024 R.G. proposto da nato il [...] in [...] nel Cimino (VT) ed ivi residente a[...]
De Gasperi n.44, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Marselli del C.F._1
foro di RB (codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in RB via Igino Garbini n.51, in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso
Ricorrente contro
(CF: ) nata in [...] nel Cimino (VT) il Controparte_1 C.F._3
22.06.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa per delega posta in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Federica Gigli (CF: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in RB, Via Arma dei Carabinieri n. 19.
Resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di RB oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis e segg. Cpc, ha chiesto all'intestato tribunale la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Soriano del
Cimino il 31 agosto 1997 con deducendo che, dall'epoca della Controparte_1
separazione, definita con sentenza n. 1351 del 2018 del tribunale di RB, i coniugi non si erano più riconciliati e pertanto era cessata ogni comunione tra loro;
inoltre, deduceva che dal matrimonio erano nati tre figli, il 9 settembre 1998, il 22 Aprile 2005 e il 31 luglio 2008, Per_1 Per_2 Per_3
che a proprio carico era stato posto l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento dei figli la somma di € 1.100 oltre rivalutazione Istat;
che dall'anno 2020 la figlia aveva iniziato Per_1 una stabile attività di lavoro percependo uno stipendio mensile di € 1.300 sicché erano venuti meno i presupposti per l'obbligo di versamento dell'assegno in suo favore;
di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche poiché, a seguito dell'entrata in vigore dell'assegno unico, aveva cessato di percepire l'importo mensile di € 300 a titolo di assegni familiari, aveva dovuto chiedere un finanziamento per l'acquisto di una nuova autovettura, indispensabile anche per motivi di lavoro, con rata mensile di € 417, per 72 mesi e in scadenza al 30 maggio 2030, sicché lo stipendio mensile di €
1.750, al netto dell'assegno di mantenimento per i figli, non gli era più sufficiente per provvedere alle proprie necessità, conseguentemente chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli,
e , ad € 600 al mese, oltre rivalutazione Istat, ferme restando le condizioni di Per_3 Per_2
affidamento della minore e la regolamentazione del diritto di visita.
Si è costituita la resistente che non si è opposta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio e in merito alle determinazioni economiche, sul presupposto della capacità reddituale del marito che percepisce circa € 2.000 al mese, non è gravato da canoni di locazione, vivendo con i genitori ovvero con la attuale compagna, ed è in grado di pagare le rate di un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura del valore di circa € 30.000, ha chiesto per il mantenimento dei figli Per_3
e l'innalzamento dell'assegno ad € 800, € 400 per ciascun figlio, oltre al 60% delle spese Per_2 straordinarie a carico del padre e un assegno divorzile per sé pari ad € 500 rilevando che, in assenza di un titolo di studio idoneo, non è in grado di trovare un'attività lavorativa diversa da quella di collaboratrice domestica che però, in ragione del peggioramento delle condizioni di salute, non è più in grado svolgere.
Sentite le parti personalmente, adottati i provvedimenti provvisori e acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025.
Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti poiché è incontestato che lo stato di separazione si è protratto per il tempo stabilito dalla legge senza che sia stata ricostruita alcuna forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, ricorrendo, nel caso di specie, i requisiti fissati dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e s.m., risultando in atti il passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 1351/2018 del 3 ottobre
2018 resa dal Tribunale di RB e stante l'assenza di eccezioni in ordine all'interruzione della separazione da parte della sig. ra , la quale, al contrario, ha aderito alla domanda CP_1
avanzata dal sig. Pt_1 La domanda con cui la resistente chiede disporsi, in capo al ricorrente, l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma di € 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile, invece, deve essere rigettata.
Il riconoscimento di tale emolumento richiede, oramai, un giudizio monofasico il quale non tiene più conto del parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma valorizza la funzione assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile (c.f.r. Cass.ss.uu.18278/2018).
La prima richiede l'accertamento della sussistenza, in capo al coniuge meno abbiente, dei mezzi economici necessari per condurre una vita dignitosa, mentre la seconda richiede la verifica dell'effettivo contributo fornito al ménage familiare in costanza di matrimonio, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, in assenza di altri obblighi, dal coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro (cfr.. Cass. ord. 21926/2019). Emerge, dunque, la diversità di presupposti e di funzione rispetto all'istituto dell'assegno di mantenimento previsto, all'esito del giudizio di separazione, in favore del coniuge economicamente più debole e finalizzato essenzialmente a garantire a quest'ultimo il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con la conseguenza che la previsione di un assegno di mantenimento in quel giudizio non comporta alcun automatico riconoscimento, in punto di an e di quantum, dell'assegno divorzile essendo, invece, onere delle parti, nell'ottica dell'art.2697 c.c., la prova dei presupposti e dei fatti modificativi o estintivi di tale diverso diritto.
Nel caso di specie nessun assegno è stato disposto neppure in sede di separazione che, da giudiziale si è stata trasformata in consensuale, e ciò evidentemente sul presupposto della indipendenza economica dei coniugi.
La signora ha dedotto di aver sopperito alle proprie esigenze svolgendo un'attività di CP_1
collaboratrice domestica che, all'attualità, non le sarebbe più consentita in ragione del peggioramento delle proprie condizioni di salute va tuttavia evidenziato che nessuna prova è stata prodotta in relazione a tale attività lavorativa né sono state articolate richieste di prove orali in questo senso.
Peraltro, non vi è prova dei redditi eventualmente ritratti in passato dall'attività di colf poiché dall'estratto del conto corrente di Banca Intesa Sanpaolo depositato in atti e intestato alla CP_1
gli unici movimenti in entrata sono quelli derivanti dell'assegno per il mantenimento dei figli da parte del ricorrente, sicché deve concludersi che l'istante non ha documentato in maniera adeguata né la fonte dei propri redditi né la sopravvenuta cessazione della loro percezione idonea a fondare l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
L'assegno non può essere accordato neppure a titolo perequativo non essendo state neppure allegate occasioni di lavoro perse per dedicarsi alla famiglia. In conclusione la totale assenza di prove in ordine ai mezzi di sostentamento goduti dalla resistente rende impossibile, in questa sede, effettuare una diversa valutazione di quanto stabilito in via consensuale dalle parti in sede di separazione.
Quanto all'affidamento deve essere confermato quello condiviso ad entrambi i genitori dell'unica figlia ancora minorenne, , e la frequentazione con il padre va rimessa la libera determinazione Per_3
delle parti considerato che la ragazza ha quasi 17 anni e che le parti hanno dato atto che tale modalità
è quella già in essere in concreto,
Venendo al contributo per il mantenimento dei figli, nel corso dell'istruttoria è emerso che la figlia
è ormai economicamente indipendente, circostanza confermata dalla stessa resistente che Per_1
nella comparsa conclusionale ha dato atto del fatto che la ragazza è prossima a lasciare la casa materna e a creare una famiglia autonoma.
Pertanto, va confermata la revoca del contributo al mantenimento già disposta in via temporanea e urgente dall'istruttore.
In relazione agli altri due figli , ancora minorenne, e non economicamente Per_3 Per_2 indipendente, ai sensi dell'art. 337 ter co. 4 c.c., entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli in misura proporzionale al rispettivo reddito.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente guadagna circa € 2.000 al mese, mentre, come si è detto, non vi sono evidenze circa la resistente;
in ogni caso, tenendo conto dell'età dei ragazzi, che hanno 17 e 20 anni circa, delle maggiori esigenze correlate alla crescita e del reddito del ricorrente è congruo un mantenimento di € 900, oltre al 50 % delle spese straordinarie, non ostandovi l'acquisto di un'autovettura da parte del che non incide sul suo obbligo prioritario di Pt_1
provvedere al mantenimento della prole.
Le spese di lite, attesa la soccombenza reciproca e la natura degli interessi dedotti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di RB, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Soriano nel Cimino il 31 agosto 1997 da e (atto n. 37, p. II, anno 1997 serie A Parte_1 Controparte_1
del registro atti di matrimonio del comune di Soriano nel Cimino);
2. dispone l'affido condiviso di , con collocamento prevalente presso la madre, Persona_4
salvo il diritto di visita del padre secondo la libera determinazione delle parti;
3. dispone che corrisponda a per il mantenimento dei Parte_1 Controparte_1 figli la somma di € 900 (€ 450 ciascuno), oltre rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo adottato dal
Tribunale di RB;
5. rigetta la domanda di assegno divorzile;
6. compensa le spese di lite;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste.
Così deciso in RB nella camera di consiglio del 8 maggio 2025
L'estensore Il presidente
Francesca Capuzzi Eugenio Maria Turco