Sentenza 3 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 03/06/2020, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2020
N. 00180/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 24 settembre 2018, MODELLO -OMISSIS-, notificato in pari data, relativo al giudizio di NON dipendenza da causa di servizio riportato all'esito di visita medica effettuata presso il Policlinico Militare Celio con il quale si stabiliva: “il 1° C.le Magg. -OMISSIS-ha riportato la seguente lesione -OMISSIS-(OPERATO) per la quale NON ricorrono i requisiti medico legali per la definizione con il presente modello ML/C. La predetta lesione è NO dipendente da causa di servizio”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020;
Vista la nota del Presidente prot. 757 U del 13.05.2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, svoltasi in modalità telematica e con l’ausilio della piattaforma Microsoft Teams, il dott. Luca Emanuele Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
È impugnato l’atto (c.d. Modello C) emanato dal direttore ospedaliero del Policlinico Militare di Roma, che ha negato la dipendenza da causa di servizio della lesione riportata dal ricorrente (-OMISSIS-), all’esito della procedura di cui all’art. 1880 del d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare).
Il ricorrente deduce, in particolare, il vizio di eccesso di potere per non aver l’Amministrazione correttamente ricostruito la nozione di “ fatti di servizio ”, nonché per difetto di motivazione.
Si è costituito il resistente Ministero della Difesa, svolgendo una preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere il Modello C atto autonomamente impugnabile, in ragione della sua valenza meramente endo-procedimentale.
La censura appare meritevole di accoglimento, con le seguenti precisazioni.
Il provvedimento contestato è stato adottato all’esito della procedura di accertamento disciplinata dall’art. 1880 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), prevista in caso di lesioni traumatiche “ da causa violenta ”, che prescinde dal giudizio di appositi organi collegiali ed è rimessa direttamente al personale medico intervenuto nell’attività diagnostica e terapeutica. Tale procedura semplificata trova giustificazione nella possibilità di ricostruire più facilmente l’eziologia di questo tipo di lesioni – che devono essere connotate, come afferma la legge, da “ chiara fisionomia clinica ” - nell’immediatezza del fatto traumatico, attraverso un giudizio che infatti “ deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo ”.
Lo stesso articolo 1880, al comma 6, prevede poi che “ In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 ”.
Il sistema appare dunque articolato secondo un doppio binario:
- Definitività della pronuncia sulla causa di servizio, in caso di sua accettazione.
- Non definitività della stessa, con correlato onere di attivare la procedura ordinaria, in caso di non accettazione.
Questa interpretazione appare conforme anche all’art. 1878 del medesimo codice (“ Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'articolo 1880 ”) che prevede la permanente e primaria validità, anche per il personale militare, della procedura ordinaria e sancisce la definitività degli accertamenti semplificati “ secondo le disposizioni dell’articolo 1880 ” e quindi nel solo caso di loro accettazione da parte dell’interessato.
Si evidenzia, del resto, che sarebbe radicalmente inconcepibile una eventuale riedizione del potere di cui all’art. 1880 (quale discenderebbe dall’annullamento dell’atto), poiché si tratterebbe di effettuare a distanza di tempo un accertamento per sua natura immediato (da operarsi “ nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo” ), fondato sull’evidenza della lesione (di “ chiara fisionomia clinica ”) e sulla sua cognizione diretta da parte del personale medico.
A fronte, pertanto, di un accertamento non definitivo, espresso nell’ambito di un procedimento che avrebbe avuto il suo naturale e necessario sviluppo nell’attivazione della procedura ordinaria (come previsto dal comma 6) non può dirsi sussistente il requisito di “ attualità ” della lesione, necessario ai fini dell’affermazione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Ad. Plen. 1/2003).
Il Tribunale si pone in consapevole dissenso con la pronuncia citata e prodotta dal ricorrente (TAR Bolzano, 25 agosto 2017, n. 272) che afferma la sussistenza di un “ interesse attuale e concreto ad ottenere subito l’annullamento del precitato diniego, senza dover presentare una domanda nelle forme ordinarie, ai sensi D.P.R. n. 461/2001, e dover aspettare l’espletamento degli accertamenti conseguenti a detta richiesta ” e riconosce la definitività dell’accertamento operato nelle forme dell’art. 1880.
Quanto alla prima statuizione, non si dubita del vantaggio pratico che il ricorrente conseguirebbe dall’annullamento del provvedimento (per la maggiore celerità della procedura semplificata), ciò potendo avere rilievo, tuttavia, solo a fronte del previo riconoscimento della definitività di tale accertamento e della conseguente lesione della posizione soggettiva di interesse.
Sul punto, contrariamente a quanto affermato dal TAR Bolzano - che peraltro fonda il proprio ragionamento sulle disposizioni della l. 157/1952, già abrogate all’epoca della decisione dal vigente d.lgs. 66/2010 – il Tribunale ritiene che le norme vigenti, sopra citate, riconoscano la definitività dell’accertamento solo ed esclusivamente a fronte dalla sua accettazione da parte del destinatario. In caso contrario l’accertamento deve ritenersi atto meramente endo-procedimentale e non definitivo, da contestare nelle specifiche forme di cui all’art. 1880 comma 6 del d.lgs. 66/2010, cioè attivando la procedura ordinaria. Né, infine, sussistono elementi per ipotizzare una concorrenza tra i due rimedi, suscettibile di provocare problemi di coordinamento e possibile conflitto tra decisioni adottate da diversi organi e sulla base di differenti presupposti.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010).
La particolarità della materia, che afferisce al diritto costituzionale alla salute e la sussistenza di un precedente di merito difforme costituiscono, ad avviso del Tribunale, giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.