Art. 21. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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29 febbraio 2012
29 febbraio 2012
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- 1. EstorsioneAccesso limitatoGianluca Denora · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2023
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/10/2016, n. 2493Provvedimento: […] Nel caso di specie, il fatto addebitato al ricorrente è stato compiuto sino al 6 febbraio 2007, ossia antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata disposizione di legge (in vigore dal 29 febbraio 2012 ex art. 21, legge n. 3/2012, cit.).Leggi di più...
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