Articolo 21 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Articolo 14 bisArticolo 14 ter
Versione
29 febbraio 2012
Art. 21. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2012
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