CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42868 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: D'IN ON nato a [...] il [...] D'IN ON nato a [...] il [...] VO AN nato a [...] il [...] inoltre: VO US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Letta la memoria della difesa che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso del P.G.; udito il difensore avv.to ON Tomeo il quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Napoli, con ordinanza in data 28 maggio 2024, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di D'NO ON, nato il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42868 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/10/2024 07/06/1977, D'NO ON nato il [...], OL EL e OL GI, annullava l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva disposto nei confronti dei predetti la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuti tutti gravemente indiziati del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di IA VA. Riteneva il tribunale che la documentazione fornita dalla difesa, dimostrando l'esistenza di ragioni di credito dei D'NO nei confronti del IA, risultanti anche da un decreto ingiuntivo per l'importo di C 124.000 C, confutava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che, invece, aveva attribuito la causale delle richieste non al pagamento di detto debito bensì al versamento di somme a titolo di "pizzo". 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta non attendibilità del racconto delle vittime delle aggressioni IA e IO;
al proposito, il ricorrente pubblico ministero, riportava il contenuto di stralci di conversazioni intercettate tra i medesimi che doveva fare ritenere del tutto verosimile la versione fornita dagli stessi, e dal IA in particolare, di essere vittima di richieste estorsive che avevano anche portato all'aggressione in suo danno. 2.1. Con successiva memoria depositata, la difesa degli imputati chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso evidenziando come l'impugnazione non si fosse confrontata con gli argomenti dell'ordinanza impugnata circa la sussistenza delle ragioni di credito e sulla preesistente conoscenza tra le parti, evidenziata anche dai precedenti giudizi penali per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. che avevano visto coimputati il IA ed il D'NO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso oltre a non confrontarsi specificamente con gli argomenti spesi nell'ordinanza impugnata, propone una completa rilettura alternativa di mezzi di prova non consentita nel giudizio di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte. (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 Ud. (dep. 29/05/2015 ) Rv. 263601 - 2 LA PRESIDENTE OV GA 01). Si è anche affermato come il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo. (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Rv. 284517 - 01). Nel caso in esame il ricorso della pubblica accusa non si confronta in alcun modo efficace con gli argomenti svolti nella motivazione dell'impugnata ordinanza e con i quali sono stati individuati e sottolineati precisi elementi di fatto circostanziali sulla base dei quali potere affermare l'esistenza di rapporti di credito e debito tra gli autori dell'aggressione e le persone offese, tali da fondatamente individuare causali alternative delle aggressioni rispetto alla richiesta di pagamento di somme a titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Pertanto, il ricorso limitandosi ad insistere sulla attendibilità del IA, che si assume dimostrata sulla base di conversazioni intercettate e riportate in stralcio, non propone alcuna confutazione di tali argomenti pure ritenuti dal giudice della libertà decisivi peccando di evidente aspecificità; ed invero, l'impugnazione nulla prospetta in relazione al rilevante credito portato anche da un decreto ingiuntivo per l'importo di 124.000 C citato nel provvedimento impugnato vantato nei confronti del IA dalla convivente del D'NO, così che non confrontandosi con tali specifici elementi risulta affetta da genericità estrinseca. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 17 ottobre 2024
Lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Letta la memoria della difesa che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso del P.G.; udito il difensore avv.to ON Tomeo il quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale della Libertà di Napoli, con ordinanza in data 28 maggio 2024, in accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di D'NO ON, nato il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42868 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 17/10/2024 07/06/1977, D'NO ON nato il [...], OL EL e OL GI, annullava l'ordinanza del G.I.P. del medesimo tribunale che aveva disposto nei confronti dei predetti la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuti tutti gravemente indiziati del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di IA VA. Riteneva il tribunale che la documentazione fornita dalla difesa, dimostrando l'esistenza di ragioni di credito dei D'NO nei confronti del IA, risultanti anche da un decreto ingiuntivo per l'importo di C 124.000 C, confutava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che, invece, aveva attribuito la causale delle richieste non al pagamento di detto debito bensì al versamento di somme a titolo di "pizzo". 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta non attendibilità del racconto delle vittime delle aggressioni IA e IO;
al proposito, il ricorrente pubblico ministero, riportava il contenuto di stralci di conversazioni intercettate tra i medesimi che doveva fare ritenere del tutto verosimile la versione fornita dagli stessi, e dal IA in particolare, di essere vittima di richieste estorsive che avevano anche portato all'aggressione in suo danno. 2.1. Con successiva memoria depositata, la difesa degli imputati chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso evidenziando come l'impugnazione non si fosse confrontata con gli argomenti dell'ordinanza impugnata circa la sussistenza delle ragioni di credito e sulla preesistente conoscenza tra le parti, evidenziata anche dai precedenti giudizi penali per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. che avevano visto coimputati il IA ed il D'NO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso oltre a non confrontarsi specificamente con gli argomenti spesi nell'ordinanza impugnata, propone una completa rilettura alternativa di mezzi di prova non consentita nel giudizio di legittimità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, va ricordato come per costante orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte. (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 Ud. (dep. 29/05/2015 ) Rv. 263601 - 2 LA PRESIDENTE OV GA 01). Si è anche affermato come il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo. (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Rv. 284517 - 01). Nel caso in esame il ricorso della pubblica accusa non si confronta in alcun modo efficace con gli argomenti svolti nella motivazione dell'impugnata ordinanza e con i quali sono stati individuati e sottolineati precisi elementi di fatto circostanziali sulla base dei quali potere affermare l'esistenza di rapporti di credito e debito tra gli autori dell'aggressione e le persone offese, tali da fondatamente individuare causali alternative delle aggressioni rispetto alla richiesta di pagamento di somme a titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Pertanto, il ricorso limitandosi ad insistere sulla attendibilità del IA, che si assume dimostrata sulla base di conversazioni intercettate e riportate in stralcio, non propone alcuna confutazione di tali argomenti pure ritenuti dal giudice della libertà decisivi peccando di evidente aspecificità; ed invero, l'impugnazione nulla prospetta in relazione al rilevante credito portato anche da un decreto ingiuntivo per l'importo di 124.000 C citato nel provvedimento impugnato vantato nei confronti del IA dalla convivente del D'NO, così che non confrontandosi con tali specifici elementi risulta affetta da genericità estrinseca. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 17 ottobre 2024