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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.r.g.
939/2024 vertente
TRA
, nato ad [...], il Parte_1
24/06/1974 e residente in [...], C. F.: C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Aurelio De Angelis (C.F C.F._2
),
[...]
-Ricorrente-
1 CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr. e dif. dagli Avv.ti Antonella Loiacono
( ), Bruno Bitetti ) e C.F._3 C.F._4
Roberta MANSI (C.F. C.F._5
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la Controparte_1
Contr (d'ora innanzi per brevità, anche , in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive, asseritamente maturate e non corrisposte, a titolo di straordinario per le giornate di lavoro prestato in trasferta dal luglio 2007 al maggio 2023. Contr In particolare, dichiarava di essere dipendente delle con mansioni di “operaio, profilo professionale “Operatore qualificato, pos.1” (parametro 140) - area professionale III, settore
Manutenzione, Impianti ed Officina” ai sensi del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000 e di svolgere attività lavorativa dalle 7:00 alle 13:30 (in caso di lavoro notturno dalle 22:00 alle
5:48), per un totale di 39 ore settimanali distribuite su sei giorni.
Lo stesso specificava, poi, di essere assegnato al “punto di raccolta” presso la stazione di Altamura, ove iniziava e concludeva la propria giornata lavorativa con la timbratura del cartellino e le attività di vestizione e svestizione imposte dal DVR.
2 La sua tratta di competenza, ossia il “luogo di lavoro” si estendeva per un raggio di 50 km dalla stazione di Altamura, così che l'attività lavorativa svolta oltre i suddetti limiti territoriali veniva considerata “lavoro in trasferta”, con erogazione di apposita indennità diaria.
Ciò premesso il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento e pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle ore di straordinario, in aggiunta all'indennità di trasferta, ogni qual volta il tempo di viaggio per il lavoro prestato oltre i 50 km determinava uno sforamento dal normale orario di lavoro.
Concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.784,46. Contr Si costituivano in giudizio le le quali contestavano quanto dedotto dal ricorrente e concludevano per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Giudicante ritiene di confermare quanto statuito nella sentenza emessa da codesto Tribunale n. 2316/22 passata in cosa giudicata su caso analogo.
Per giungere alla soluzione della questione occorre chiarire se, nel caso di specie, il tempo di viaggio impiegato per la trasferta sia o meno qualificabile come orario di lavoro, computabile ai fini dello straordinario ovvero se esso, lungi dall'incidere sull'orario di lavoro, sia già adeguatamente retribuito a mezzo di indennità di trasferta.
Tanto anche tenendo presente che, il caso specifico oggetto di esame si differenzia dall'ipotesi, più frequente e generale, in cui lo spostamento e dunque il tempo di viaggio precede l'inizio della giornata lavorativa ed è dunque escluso dal computo dell'orario di lavoro (Cass. n. 1555/03). In questo caso, infatti, la trasferta si colloca nel corso della giornata lavorativa ossia quando il
3 lavoratore si è già recato al “punto di raccolta” per timbrare il cartellino in entrata e ha già svolto le attività di vestizione, pacificamente rientranti nell'orario di lavoro. Allo stesso modo il tempo di viaggio si rende necessario affinché il lavoratore rientri al “punto di raccolta” per timbrare il cartellino in uscita e compiere le attività di svestizione, terminando così la sua giornata lavorativa.
Occorre dunque prendere le mosse dalla nozione di “orario di lavoro” che l'art 1 lett. a) d.lvo 66/03 definisce come il periodo di tempo durante il quale sussistono tre condizioni: il lavoratore si trova a lavoro;
è a disposizione del datore di lavoro ed è nell'esercizio delle sue attività o funzioni.
A tale proposito occorre precisare che la giurisprudenza
(Cassazione, sez. lav.,sent. n. n. 13466/2017; Cass., sez. lav. n.
5701/2004) ha inteso la nozione di “esercizio di attività o funzioni” in senso ampio, alla luce del c.d. principio di funzionalità. Per cui, mancando nella normativa in questione qualunque riferimento allo svolgimento di “lavoro effettivo”, deve ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro non solo il tempo effettivamente dedicato dal lavoratore allo svolgimento delle mansioni ma anche il tempo strumentale o comunque strettamente collegato al lavoro. Come tale deve intendersi il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del lavoro, sebbene non impegnato nello svolgimento delle sue mansioni, ovvero quello in cui svolge attività strumentali e funzionali allo svolgimento della prestazione (es. timbratura cartellino, tempo tuta, tempo di riposo ecc.).
Alla luce della definizione di orario di lavoro, così ricostruita, occorre verificare se, nel caso di specie, il tempo di viaggio per recarsi dal punto di ritrovo al sito di lavoro e viceversa sia da
4 considerarsi mera attività preparatoria, come tale non computabile nell'orario di lavoro, ovvero attività funzionale all'esplicazione della prestazione durante la quale il lavoratore è a disposizione del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia.
Sulla base degli elementi acquisiti appare ragionevole ritenere che il tempo di viaggio, nei giorni in cui il ricorrente ha lavorato in trasferta, sia da computare quale orario di lavoro sulla base di diversi elementi.
In primo luogo, il ricorrente mentre è in viaggio per raggiungere il sito di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino ed essersi vestito e dotato della strumentazione necessaria, è a disposizione del datore di lavoro. Lo stesso, infatti, non gode di autonomia nello scegliere i tempi di partenza, il mezzo di trasporto né può influire altrimenti su ulteriori aspetti del viaggio. Ciò a differenza dell'ipotesi in cui il lavoratore, pur viaggiando, raggiunge la sede di lavoro gestendo il viaggio in piena autonomia e, dunque, senza essere assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro.
Inoltre, le modalità della trasferta e dello spostamento sono imposte dall'organizzazione datoriale che, in questo caso, richiede che il lavoratore -ricorrente si rechi presso il “punto di raccolta” per timbrare in entrata e in uscita e per le attività di vestizione e svestizione e di lì, con la macchina aziendale e previo incontro con altri colleghi, si rechi presso il sito di lavoro giornaliero per l'inizio delle mansioni effettive.
Appare, dunque, evidente che il tempo di viaggio è, nell'ipotesi considerata, strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto ovvero al rientro presso il “punto di raccolta”.
Pertanto, può ragionevolmente ritenersi che il tempo impiegato
5 per la trasferta debba essere computato quale orario di lavoro e, di conseguenza, allorquando per effetto del tempo di viaggio si determina un superamento dell'orario di lavoro, sussistono i presupposti per la corresponsione dello straordinario.
Non rileva, a tale proposito, la circostanza per cui il lavoratore percepisce un'indennità di trasferta in caso di lavoro occasionalmente e temporaneamente svolto presso un sito di lavoro collocato al di fuori della “residenza lavorativa”, ossia oltre il raggio di competenza di 50 km dalla stazione di Altamura.
Infatti, ad un'analisi più approfondita appare evidente che l'indennità di trasferta e lo straordinario sono voci retributive che rispondono ad esigenze e funzioni di natura diversa.
Lo straordinario spetta nel caso in cui l'attività lavorativa venga prestata dal lavoratore anche oltre l'orario di lavoro contrattualmente fissato. Tale beneficio mira, dunque, a remunerare il lavoratore con una maggiorazione retributiva, nel caso in cui questi si veda ridotto il tempo dedicato al recupero delle energie psicofisiche per un surplus di lavoro.
L'indennità di trasferta, invece, è dovuta nelle ipotesi in cui il lavoratore presta, occasionalmente e temporaneamente, la sua attività in un luogo di lavoro diverso da quello ordinario, subendo così un disagio materiale e psicofisico collegato alla lontananza dal sito abituale di lavoro. Tale beneficio retributivo è dunque legato, come emerge dall'art 20 ccnl autoferrotravieri, allo spostamento dalla residenza intesa come “località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene” (nel caso in questione il raggio di 50 km dalla stazione di Altamura). Come specificato dalla giurisprudenza (Cass. n. 14047/2020) l'indennità di trasferta ha una duplice funzione: restitutoria delle maggiori
6 spese sopportate dal lavoratore e retributiva del maggior disagio correlato allo spostamento, individuabile nel sacrificio che il lavoratore sopporta nello svolgere la prestazione in un luogo di lavoro diverso.
Considerate queste differenze lo straordinario si aggiungerà all'indennità di trasferta allorquando il tempo di viaggio, integrante orario di lavoro per i motivi sopra esposti, determini un superamento dell'orario di lavoro stesso.
L'autonomia tra le due voci retributive emerge anche dalla circostanza per cui, ai sensi dell'art. 20 co. 3 lett. a) ccnl autoferrotranvieri l'indennità di trasferta ed il suo ammontare dipendono dal protrarsi della lontananza dalla residenza di lavoro per un determinato periodo di tempo che può anche non tradursi un superamento del limite orario di lavoro.
Pertanto, l'indennità di trasferta spetterà al lavoratore quando questi presti la propria attività presso un sito diverso da quello abituale, in misura parziale o intera, a seconda del protrarsi della lontananza dalla residenza abituale di lavoro in misura superiore alle 4 o alle 7 ore. Qualora, come nel caso di specie, il lavoro in trasferta oltre alla lontananza dalla residenza abituale di lavoro si traduca in uno sforamento dell'orario lavorativo il dipendente avrà anche diritto alla retribuzione dello straordinario.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la documentazione in atti consente di ritenere provato quanto affermato dal ricorrente in relazione al periodo per cui è causa.
Quanto all'ammontare del credito vantato a titolo di straordinario dal ricorrente, dai documenti in atti la pretesa retributiva appare correttamente formulata e le contestazioni di controparte sul punto sono connotate da genericità.
Al ricorrente pertanto spetta la somma dovuta a titolo di lavoro
7 straordinario per tutte le ore indicate in ricorso nel periodo di cui al ricorso.
Ciò posto deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione.
Ritiene infatti la scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito che ha ritenuto che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 sta. Lav. come modificato dalla c.d. legge Fornero: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18 Stat. lav., a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. La prescrizione di tali crediti decorre, pertanto, dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18
Stat. lav., come novellato dalla l. n. 92/2012.” (cfr. C.d.A. Milano
n.376/19; n.719/21).
La tesi è stata di recente confermata in Cassazione che con la sentenza n. 26246/22 ha statuito che: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
8 disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l.n.92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art.18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto
(cfr. nello stesso senso, in caso analogo, Trib. Bari 11.11.2024).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni a molte altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dal medesimo difensore. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 d.m. 55/2014).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società [...]
[...
[...] in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.784,46, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.109,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
10
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.r.g.
939/2024 vertente
TRA
, nato ad [...], il Parte_1
24/06/1974 e residente in [...], C. F.: C.F._1
Rappr. e dif. dall'Avv. Aurelio De Angelis (C.F C.F._2
),
[...]
-Ricorrente-
1 CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr. e dif. dagli Avv.ti Antonella Loiacono
( ), Bruno Bitetti ) e C.F._3 C.F._4
Roberta MANSI (C.F. C.F._5
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.1.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio la Controparte_1
Contr (d'ora innanzi per brevità, anche , in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive, asseritamente maturate e non corrisposte, a titolo di straordinario per le giornate di lavoro prestato in trasferta dal luglio 2007 al maggio 2023. Contr In particolare, dichiarava di essere dipendente delle con mansioni di “operaio, profilo professionale “Operatore qualificato, pos.1” (parametro 140) - area professionale III, settore
Manutenzione, Impianti ed Officina” ai sensi del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000 e di svolgere attività lavorativa dalle 7:00 alle 13:30 (in caso di lavoro notturno dalle 22:00 alle
5:48), per un totale di 39 ore settimanali distribuite su sei giorni.
Lo stesso specificava, poi, di essere assegnato al “punto di raccolta” presso la stazione di Altamura, ove iniziava e concludeva la propria giornata lavorativa con la timbratura del cartellino e le attività di vestizione e svestizione imposte dal DVR.
2 La sua tratta di competenza, ossia il “luogo di lavoro” si estendeva per un raggio di 50 km dalla stazione di Altamura, così che l'attività lavorativa svolta oltre i suddetti limiti territoriali veniva considerata “lavoro in trasferta”, con erogazione di apposita indennità diaria.
Ciò premesso il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento e pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle ore di straordinario, in aggiunta all'indennità di trasferta, ogni qual volta il tempo di viaggio per il lavoro prestato oltre i 50 km determinava uno sforamento dal normale orario di lavoro.
Concludeva per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.784,46. Contr Si costituivano in giudizio le le quali contestavano quanto dedotto dal ricorrente e concludevano per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Giudicante ritiene di confermare quanto statuito nella sentenza emessa da codesto Tribunale n. 2316/22 passata in cosa giudicata su caso analogo.
Per giungere alla soluzione della questione occorre chiarire se, nel caso di specie, il tempo di viaggio impiegato per la trasferta sia o meno qualificabile come orario di lavoro, computabile ai fini dello straordinario ovvero se esso, lungi dall'incidere sull'orario di lavoro, sia già adeguatamente retribuito a mezzo di indennità di trasferta.
Tanto anche tenendo presente che, il caso specifico oggetto di esame si differenzia dall'ipotesi, più frequente e generale, in cui lo spostamento e dunque il tempo di viaggio precede l'inizio della giornata lavorativa ed è dunque escluso dal computo dell'orario di lavoro (Cass. n. 1555/03). In questo caso, infatti, la trasferta si colloca nel corso della giornata lavorativa ossia quando il
3 lavoratore si è già recato al “punto di raccolta” per timbrare il cartellino in entrata e ha già svolto le attività di vestizione, pacificamente rientranti nell'orario di lavoro. Allo stesso modo il tempo di viaggio si rende necessario affinché il lavoratore rientri al “punto di raccolta” per timbrare il cartellino in uscita e compiere le attività di svestizione, terminando così la sua giornata lavorativa.
Occorre dunque prendere le mosse dalla nozione di “orario di lavoro” che l'art 1 lett. a) d.lvo 66/03 definisce come il periodo di tempo durante il quale sussistono tre condizioni: il lavoratore si trova a lavoro;
è a disposizione del datore di lavoro ed è nell'esercizio delle sue attività o funzioni.
A tale proposito occorre precisare che la giurisprudenza
(Cassazione, sez. lav.,sent. n. n. 13466/2017; Cass., sez. lav. n.
5701/2004) ha inteso la nozione di “esercizio di attività o funzioni” in senso ampio, alla luce del c.d. principio di funzionalità. Per cui, mancando nella normativa in questione qualunque riferimento allo svolgimento di “lavoro effettivo”, deve ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro non solo il tempo effettivamente dedicato dal lavoratore allo svolgimento delle mansioni ma anche il tempo strumentale o comunque strettamente collegato al lavoro. Come tale deve intendersi il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del lavoro, sebbene non impegnato nello svolgimento delle sue mansioni, ovvero quello in cui svolge attività strumentali e funzionali allo svolgimento della prestazione (es. timbratura cartellino, tempo tuta, tempo di riposo ecc.).
Alla luce della definizione di orario di lavoro, così ricostruita, occorre verificare se, nel caso di specie, il tempo di viaggio per recarsi dal punto di ritrovo al sito di lavoro e viceversa sia da
4 considerarsi mera attività preparatoria, come tale non computabile nell'orario di lavoro, ovvero attività funzionale all'esplicazione della prestazione durante la quale il lavoratore è a disposizione del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia.
Sulla base degli elementi acquisiti appare ragionevole ritenere che il tempo di viaggio, nei giorni in cui il ricorrente ha lavorato in trasferta, sia da computare quale orario di lavoro sulla base di diversi elementi.
In primo luogo, il ricorrente mentre è in viaggio per raggiungere il sito di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino ed essersi vestito e dotato della strumentazione necessaria, è a disposizione del datore di lavoro. Lo stesso, infatti, non gode di autonomia nello scegliere i tempi di partenza, il mezzo di trasporto né può influire altrimenti su ulteriori aspetti del viaggio. Ciò a differenza dell'ipotesi in cui il lavoratore, pur viaggiando, raggiunge la sede di lavoro gestendo il viaggio in piena autonomia e, dunque, senza essere assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro.
Inoltre, le modalità della trasferta e dello spostamento sono imposte dall'organizzazione datoriale che, in questo caso, richiede che il lavoratore -ricorrente si rechi presso il “punto di raccolta” per timbrare in entrata e in uscita e per le attività di vestizione e svestizione e di lì, con la macchina aziendale e previo incontro con altri colleghi, si rechi presso il sito di lavoro giornaliero per l'inizio delle mansioni effettive.
Appare, dunque, evidente che il tempo di viaggio è, nell'ipotesi considerata, strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto ovvero al rientro presso il “punto di raccolta”.
Pertanto, può ragionevolmente ritenersi che il tempo impiegato
5 per la trasferta debba essere computato quale orario di lavoro e, di conseguenza, allorquando per effetto del tempo di viaggio si determina un superamento dell'orario di lavoro, sussistono i presupposti per la corresponsione dello straordinario.
Non rileva, a tale proposito, la circostanza per cui il lavoratore percepisce un'indennità di trasferta in caso di lavoro occasionalmente e temporaneamente svolto presso un sito di lavoro collocato al di fuori della “residenza lavorativa”, ossia oltre il raggio di competenza di 50 km dalla stazione di Altamura.
Infatti, ad un'analisi più approfondita appare evidente che l'indennità di trasferta e lo straordinario sono voci retributive che rispondono ad esigenze e funzioni di natura diversa.
Lo straordinario spetta nel caso in cui l'attività lavorativa venga prestata dal lavoratore anche oltre l'orario di lavoro contrattualmente fissato. Tale beneficio mira, dunque, a remunerare il lavoratore con una maggiorazione retributiva, nel caso in cui questi si veda ridotto il tempo dedicato al recupero delle energie psicofisiche per un surplus di lavoro.
L'indennità di trasferta, invece, è dovuta nelle ipotesi in cui il lavoratore presta, occasionalmente e temporaneamente, la sua attività in un luogo di lavoro diverso da quello ordinario, subendo così un disagio materiale e psicofisico collegato alla lontananza dal sito abituale di lavoro. Tale beneficio retributivo è dunque legato, come emerge dall'art 20 ccnl autoferrotravieri, allo spostamento dalla residenza intesa come “località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene” (nel caso in questione il raggio di 50 km dalla stazione di Altamura). Come specificato dalla giurisprudenza (Cass. n. 14047/2020) l'indennità di trasferta ha una duplice funzione: restitutoria delle maggiori
6 spese sopportate dal lavoratore e retributiva del maggior disagio correlato allo spostamento, individuabile nel sacrificio che il lavoratore sopporta nello svolgere la prestazione in un luogo di lavoro diverso.
Considerate queste differenze lo straordinario si aggiungerà all'indennità di trasferta allorquando il tempo di viaggio, integrante orario di lavoro per i motivi sopra esposti, determini un superamento dell'orario di lavoro stesso.
L'autonomia tra le due voci retributive emerge anche dalla circostanza per cui, ai sensi dell'art. 20 co. 3 lett. a) ccnl autoferrotranvieri l'indennità di trasferta ed il suo ammontare dipendono dal protrarsi della lontananza dalla residenza di lavoro per un determinato periodo di tempo che può anche non tradursi un superamento del limite orario di lavoro.
Pertanto, l'indennità di trasferta spetterà al lavoratore quando questi presti la propria attività presso un sito diverso da quello abituale, in misura parziale o intera, a seconda del protrarsi della lontananza dalla residenza abituale di lavoro in misura superiore alle 4 o alle 7 ore. Qualora, come nel caso di specie, il lavoro in trasferta oltre alla lontananza dalla residenza abituale di lavoro si traduca in uno sforamento dell'orario lavorativo il dipendente avrà anche diritto alla retribuzione dello straordinario.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la documentazione in atti consente di ritenere provato quanto affermato dal ricorrente in relazione al periodo per cui è causa.
Quanto all'ammontare del credito vantato a titolo di straordinario dal ricorrente, dai documenti in atti la pretesa retributiva appare correttamente formulata e le contestazioni di controparte sul punto sono connotate da genericità.
Al ricorrente pertanto spetta la somma dovuta a titolo di lavoro
7 straordinario per tutte le ore indicate in ricorso nel periodo di cui al ricorso.
Ciò posto deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione.
Ritiene infatti la scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito che ha ritenuto che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 sta. Lav. come modificato dalla c.d. legge Fornero: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18 Stat. lav., a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. La prescrizione di tali crediti decorre, pertanto, dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18
Stat. lav., come novellato dalla l. n. 92/2012.” (cfr. C.d.A. Milano
n.376/19; n.719/21).
La tesi è stata di recente confermata in Cassazione che con la sentenza n. 26246/22 ha statuito che: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
8 disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l.n.92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art.18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto
(cfr. nello stesso senso, in caso analogo, Trib. Bari 11.11.2024).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio. La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni a molte altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dal medesimo difensore. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 d.m. 55/2014).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società [...]
[...
[...] in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.784,46, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.109,00, oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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