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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2397/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2397/2019, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Alfonsi Parte_1
OPPONENTE contro
, in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Mariano
[...]
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, provvedere come di seguito:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi precisati nel presente procedimento di opposi-zione ex art. 615 co. I c.p.c., che il IG. , in proprio e quale le-gale rappresentante p.t. della Controparte_1 [...]
parte intimante, non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei Controparte_2 confronti della IG.ra ; Parte_1
2. Per l'effetto, affermata e dichiarata l'illegittimità dell'azione esecutiva preannuncia-ta dall'intimante con l'atto di precetto del 18 giugno 2019, notificato in data 24 giugno 2019, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'indicato atto di precetto;
3. Condannare il IG. , anche nella sua spiegata qualità (parte in-timante) al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite".
Per parte opposta: “[…] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per le suesposte motivazioni. Con vittoria di spese di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 18.6.2019, notificatole il 24.6.2019, con cui gli opposti le intimavano il pagamento della somma complessiva pari ad € 22.726,75, oltre spese ed interessi, dovuta in forza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 593/2011 emessa il 5.5.2011 dalla Corte
d'Appello de L'Aquila (n. rg. 1058/2007) (vd. doc. 1 fascicolo opponente).
Nell'atto introduttivo parte opponente ha dedotto: a) che con la sentenza n. 128/2007 il Tribunale di
Teramo condannava l'opponente a “pagare agli attori la somma di € 3.613,66 maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo e a rimborsare agli stessi le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 9.350,87 di cui 1.764,87 per spese, comprensive delle competenze ai consulen-ti tecnici d'ufficio, € 3.586,00 per diritti di procuratore ed € 4.000,00 per onora-rio di avvocato, oltre c.a.p., i.v.a. e maggiorazione forfettaria al 12,50% per spe-se generali su diritti ed onorari” b) che con assegno 0037885431-12 la onorava il pagamento delle spese legali e Parte_1
di CTU oggetto di pronuncia di condanna;
c) che, a seguito di appello, il Giudice del gravame riformava la prima pronuncia condannando l'odierna opponente al pagamento di una somma inferiore a quella oggetto della prima pronuncia;
d) che, con atto di precetto notificato in data 4.7.2023, parte opposta intimava alla il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 21.534,42, di cui € Parte_1
8.706,86 per sorte capitale, € 12.462,74 per interessi legali, € 114,82 per spese successive ed € 250,00 per compensi sul precetto (vd. all. a) depositato dall'opponente il 4.7.2023); e) che avverso il richiamato atto, proponeva opposizione la con atto di citazione del 6.8.2013, evidenziando Parte_1
di aver già saldato gli importi di cui alla sentenza n. 128/2007 del Tribunale di Teramo in misura finanche superiore alla somma effettivamente spettante all'opposto, stante la parziale riforma della pronuncia in sede di appello con la sentenza n. 593/2011 (vd. all. b depositato dall'opponente il
4.7.2023); f) che, all'esito del primo grado di giudizio, con sentenza n. 226/2019, il Tribunale di
Teramo (rg. n. 3862/2013) rigettava l'opposizione a precetto, condannando l'opponente alle spese di lite, sul rilievo che i due assegni sopra richiamati fossero stati intestati in un caso al precedente procuratore che, sulla base della procura in atti, non risultava costituito per la società
[...]
e nell'altro caso solo alle persone fisiche e non alla medesima compagine sociale Controparte_2
(vd. all. d. depositato dall'opponente il 4.7.2023); g) che, pertanto, parte opposta notificava nuovamente precetto (oggetto di odierna opposizione) avente, quale titolo, la sentenza 593/2011; e) che, nelle more, la stessa parte opponente articolava appello avverso la sentenza di prime cure. Parte opponente, pertanto, ha esercitato opposizione parziale a precetto, chiedendo, infatti, di pronunciare la nullità parziale dell'atto pre-esecutivo in ordine alla somma pari ad euro 800,00 concernente importi diversi ed ulteriori rispetto a quelli precettati nel 2013, dal momento che, invece, le ulteriore somme erano avvinte dal contenzioso atecedentemente instaurato.
Medio tempore, nel corso dell'odierno giudizio, con sentenza n. 1320 del 23.9.2022, la Corte
d'appello de L'Aquila (rg. n. 1022/2019) accertava l'avvenuta estinzione delle poste debitorie gravanti sulla in forza della sentenza n. 593/2011 della Corte d'Appello, dichiarando, Parte_1
quindi, nullo il precetto azionato nel luglio 2013.
Con comparsa del 18.12.2019, si costituiva il sig. , in proprio e in qualità di legale Controparte_1 rappresentante dell'omonima società, contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., nella prima memoria, parte opponente modificava la propria domanda chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'intero precetto oggetto di opposizione parziale nella domanda introduttiva originaria, e ciò a fronte dell'efficacia sopravvenuta spiegata dalla sentenza della Corte d'Appello, anche al fine di non creare un conflitto tra statuizioni.
Istruita la causa documentalmente, essa veniva introitata a decisione all'udienza cartolare del
10.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre precisare che mediante l'atto introduttivo la ha contestato esclusivamente la Parte_1 debenza dell'importo di € 800,00, preteso a titolo di rimborso della quota pari alla metà dei compensi dovuti al CTU per l'attività espletata nel giudizio iscritto al n. rg. 1908/1983 dell'intestato Tribunale.
Con l'atto di opposizione oggetto dell'odierno contenzioso, parte opponente ha chiesto, infatti, di pronunciare la nullità parziale dell'atto pre-esecutivo in ordine ai suddetti importi, esclusi dal primo precetto e intimati con quello oggetto di odierna opposizione;
ciò dal momento che, invece, le ulteriori poste creditorie risultavano sub iudice nel contenzioso relativo al primo giudizio instaurato ex art. 615 c.p.c.
La domanda introduttiva è stata delineata nei suddetti termini anche a seguito dell'ordinanza del
Giudicante con la quale veniva rilevato il potenziale ne bis in idem tra il primo giudizio di opposizione a precetto e l'odierna controversia. D'altra parte, l'opponente non ha alcun concreto interesse ad ottenere una pronuncia relativa alle ulteriori somme portate nel precetto contestato, essendo su di esse già intervenuto altro giudizio, conclusosi con la sentenza della Corte d'appello n. 1320 del 23.9.2022, passata in giudicato, con cui si accertava l'intervenuta estinzione del debito stante l'efficacia solutoria del pagamento corrisposto dall'opponente mediante i su richiamati assegni.
Di conseguenza, alcuna esecuzione potrebbe, concretamente, essere avviata da parte opposta, stante l'impossibilità di attivare il titolo esecutivo, ormai esautorato nei suoi effetti.
A tal proposito, la non debenza della parte della pretesa azionata solo con il primo precetto (del 2013)
e comprensiva anche del secondo atto pre-esecutivo, oggetto di odierna opposizione, è sottoposta all'efficacia del giudicato spiegata dalla sentenza della Corte d'Appello.
Vale rammentare che il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni (Cass. S.U., n. 22745/2014; Cass. n. 9331/2016). L'eccezione di giudicato esterno è, al pari dell'eccezione di giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. n. 6326/2010), anche nel giudizio di Cassazione (Cass. n. 30780/2011), rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (Cass. n. 15627/2016).
D'altro canto, la pronuncia del Giudice d'Appello, passata in giudicato, riconoscendo espressamente l'avvenuto ed integrale accoglimento del gravame, ha privato il titolo esecutivo della sua concreta idoneità ad essere portato ad esecuzione.
È noto come l'opposizione ex art. 615 c.p.c. abbia, quale scopo, quello di contestare il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata per ragioni sostanziali inerenti alla insussistenza o inidoneità a fondare l'opposizione del titolo esecutivo;
ed è innegabile come, nel caso di specie, tale inidoneità sia stata abbondantemente accertata con la pronuncia n. 1320/2022.
Né, d'altro canto, questo Giudice può pronunciare la nullità dell'intero precetto sulla scorta della introdotta modifica della domanda articolata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., trattandosi di vera e propria “domanda nuova” e non di semplice emendatio libelli, stante la pretesa estensione del giudizio a poste non contemplate nell'atto introduttivo.
Delineato, quindi, il petitum dell'odierno giudizio, vale osservare come nella sentenza da ultimo resa dalla Corte d'appello de L'Aquila (n. sent. 1320/2022) siano stati presi in considerazione tutti gli importi dovuti e sostenuti dalla alla parte opposta, rilevandosi anche un'eccedenza di € Parte_1 483,00 e che, stante l'estensione dell'efficacia di giudicato di quella sentenza in questa sede, anche le somme residue oggetto di opposizione non sono dovute.
Ne deriva, pertanto, che l'opposizione va accolta e il precetto dichiarato nullo nei termini sopra indicati.
Stante il blando valore delle poste debitorie oggetto di odierna opposizione, le spese di lite (da parametrare al valore complessivo delle somme oggetto di precetto), devono essere compensate per
2/3 ed essere poste a carico di parte opposta per la parte restante;
esse sono parametrate allo scaglione medio di riferimento (salvo che per la fase istruttoria, per cui pare opportuno applicare i parametri minimi, stante la sua natura esclusivamente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accoglie l'opposizione, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto dichiara nullo l'atto di precetto notificato il 24.6.2019 relativamente alle somme oggetto di domanda (€ 800,00);
- compensa le spese di lite per 2/3 e pone a carico di parte opposta la parte restante, liquidata in €
1.412,00 per compensi d'avvocato ed in euro 88,00 a titolo di spese vive oltre rimborso forfettario,
IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Teramo, 6.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2397/2019, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Alfonsi Parte_1
OPPONENTE contro
, in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Mariano
[...]
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, provvedere come di seguito:
1. Accertare e dichiarare, per i motivi precisati nel presente procedimento di opposi-zione ex art. 615 co. I c.p.c., che il IG. , in proprio e quale le-gale rappresentante p.t. della Controparte_1 [...]
parte intimante, non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata nei Controparte_2 confronti della IG.ra ; Parte_1
2. Per l'effetto, affermata e dichiarata l'illegittimità dell'azione esecutiva preannuncia-ta dall'intimante con l'atto di precetto del 18 giugno 2019, notificato in data 24 giugno 2019, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'indicato atto di precetto;
3. Condannare il IG. , anche nella sua spiegata qualità (parte in-timante) al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite".
Per parte opposta: “[…] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per le suesposte motivazioni. Con vittoria di spese di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 18.6.2019, notificatole il 24.6.2019, con cui gli opposti le intimavano il pagamento della somma complessiva pari ad € 22.726,75, oltre spese ed interessi, dovuta in forza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 593/2011 emessa il 5.5.2011 dalla Corte
d'Appello de L'Aquila (n. rg. 1058/2007) (vd. doc. 1 fascicolo opponente).
Nell'atto introduttivo parte opponente ha dedotto: a) che con la sentenza n. 128/2007 il Tribunale di
Teramo condannava l'opponente a “pagare agli attori la somma di € 3.613,66 maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo e a rimborsare agli stessi le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 9.350,87 di cui 1.764,87 per spese, comprensive delle competenze ai consulen-ti tecnici d'ufficio, € 3.586,00 per diritti di procuratore ed € 4.000,00 per onora-rio di avvocato, oltre c.a.p., i.v.a. e maggiorazione forfettaria al 12,50% per spe-se generali su diritti ed onorari” b) che con assegno 0037885431-12 la onorava il pagamento delle spese legali e Parte_1
di CTU oggetto di pronuncia di condanna;
c) che, a seguito di appello, il Giudice del gravame riformava la prima pronuncia condannando l'odierna opponente al pagamento di una somma inferiore a quella oggetto della prima pronuncia;
d) che, con atto di precetto notificato in data 4.7.2023, parte opposta intimava alla il pagamento dell'importo complessivo pari ad € 21.534,42, di cui € Parte_1
8.706,86 per sorte capitale, € 12.462,74 per interessi legali, € 114,82 per spese successive ed € 250,00 per compensi sul precetto (vd. all. a) depositato dall'opponente il 4.7.2023); e) che avverso il richiamato atto, proponeva opposizione la con atto di citazione del 6.8.2013, evidenziando Parte_1
di aver già saldato gli importi di cui alla sentenza n. 128/2007 del Tribunale di Teramo in misura finanche superiore alla somma effettivamente spettante all'opposto, stante la parziale riforma della pronuncia in sede di appello con la sentenza n. 593/2011 (vd. all. b depositato dall'opponente il
4.7.2023); f) che, all'esito del primo grado di giudizio, con sentenza n. 226/2019, il Tribunale di
Teramo (rg. n. 3862/2013) rigettava l'opposizione a precetto, condannando l'opponente alle spese di lite, sul rilievo che i due assegni sopra richiamati fossero stati intestati in un caso al precedente procuratore che, sulla base della procura in atti, non risultava costituito per la società
[...]
e nell'altro caso solo alle persone fisiche e non alla medesima compagine sociale Controparte_2
(vd. all. d. depositato dall'opponente il 4.7.2023); g) che, pertanto, parte opposta notificava nuovamente precetto (oggetto di odierna opposizione) avente, quale titolo, la sentenza 593/2011; e) che, nelle more, la stessa parte opponente articolava appello avverso la sentenza di prime cure. Parte opponente, pertanto, ha esercitato opposizione parziale a precetto, chiedendo, infatti, di pronunciare la nullità parziale dell'atto pre-esecutivo in ordine alla somma pari ad euro 800,00 concernente importi diversi ed ulteriori rispetto a quelli precettati nel 2013, dal momento che, invece, le ulteriore somme erano avvinte dal contenzioso atecedentemente instaurato.
Medio tempore, nel corso dell'odierno giudizio, con sentenza n. 1320 del 23.9.2022, la Corte
d'appello de L'Aquila (rg. n. 1022/2019) accertava l'avvenuta estinzione delle poste debitorie gravanti sulla in forza della sentenza n. 593/2011 della Corte d'Appello, dichiarando, Parte_1
quindi, nullo il precetto azionato nel luglio 2013.
Con comparsa del 18.12.2019, si costituiva il sig. , in proprio e in qualità di legale Controparte_1 rappresentante dell'omonima società, contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., nella prima memoria, parte opponente modificava la propria domanda chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'intero precetto oggetto di opposizione parziale nella domanda introduttiva originaria, e ciò a fronte dell'efficacia sopravvenuta spiegata dalla sentenza della Corte d'Appello, anche al fine di non creare un conflitto tra statuizioni.
Istruita la causa documentalmente, essa veniva introitata a decisione all'udienza cartolare del
10.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Occorre precisare che mediante l'atto introduttivo la ha contestato esclusivamente la Parte_1 debenza dell'importo di € 800,00, preteso a titolo di rimborso della quota pari alla metà dei compensi dovuti al CTU per l'attività espletata nel giudizio iscritto al n. rg. 1908/1983 dell'intestato Tribunale.
Con l'atto di opposizione oggetto dell'odierno contenzioso, parte opponente ha chiesto, infatti, di pronunciare la nullità parziale dell'atto pre-esecutivo in ordine ai suddetti importi, esclusi dal primo precetto e intimati con quello oggetto di odierna opposizione;
ciò dal momento che, invece, le ulteriori poste creditorie risultavano sub iudice nel contenzioso relativo al primo giudizio instaurato ex art. 615 c.p.c.
La domanda introduttiva è stata delineata nei suddetti termini anche a seguito dell'ordinanza del
Giudicante con la quale veniva rilevato il potenziale ne bis in idem tra il primo giudizio di opposizione a precetto e l'odierna controversia. D'altra parte, l'opponente non ha alcun concreto interesse ad ottenere una pronuncia relativa alle ulteriori somme portate nel precetto contestato, essendo su di esse già intervenuto altro giudizio, conclusosi con la sentenza della Corte d'appello n. 1320 del 23.9.2022, passata in giudicato, con cui si accertava l'intervenuta estinzione del debito stante l'efficacia solutoria del pagamento corrisposto dall'opponente mediante i su richiamati assegni.
Di conseguenza, alcuna esecuzione potrebbe, concretamente, essere avviata da parte opposta, stante l'impossibilità di attivare il titolo esecutivo, ormai esautorato nei suoi effetti.
A tal proposito, la non debenza della parte della pretesa azionata solo con il primo precetto (del 2013)
e comprensiva anche del secondo atto pre-esecutivo, oggetto di odierna opposizione, è sottoposta all'efficacia del giudicato spiegata dalla sentenza della Corte d'Appello.
Vale rammentare che il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni (Cass. S.U., n. 22745/2014; Cass. n. 9331/2016). L'eccezione di giudicato esterno è, al pari dell'eccezione di giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. n. 6326/2010), anche nel giudizio di Cassazione (Cass. n. 30780/2011), rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. (Cass. n. 15627/2016).
D'altro canto, la pronuncia del Giudice d'Appello, passata in giudicato, riconoscendo espressamente l'avvenuto ed integrale accoglimento del gravame, ha privato il titolo esecutivo della sua concreta idoneità ad essere portato ad esecuzione.
È noto come l'opposizione ex art. 615 c.p.c. abbia, quale scopo, quello di contestare il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata per ragioni sostanziali inerenti alla insussistenza o inidoneità a fondare l'opposizione del titolo esecutivo;
ed è innegabile come, nel caso di specie, tale inidoneità sia stata abbondantemente accertata con la pronuncia n. 1320/2022.
Né, d'altro canto, questo Giudice può pronunciare la nullità dell'intero precetto sulla scorta della introdotta modifica della domanda articolata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., trattandosi di vera e propria “domanda nuova” e non di semplice emendatio libelli, stante la pretesa estensione del giudizio a poste non contemplate nell'atto introduttivo.
Delineato, quindi, il petitum dell'odierno giudizio, vale osservare come nella sentenza da ultimo resa dalla Corte d'appello de L'Aquila (n. sent. 1320/2022) siano stati presi in considerazione tutti gli importi dovuti e sostenuti dalla alla parte opposta, rilevandosi anche un'eccedenza di € Parte_1 483,00 e che, stante l'estensione dell'efficacia di giudicato di quella sentenza in questa sede, anche le somme residue oggetto di opposizione non sono dovute.
Ne deriva, pertanto, che l'opposizione va accolta e il precetto dichiarato nullo nei termini sopra indicati.
Stante il blando valore delle poste debitorie oggetto di odierna opposizione, le spese di lite (da parametrare al valore complessivo delle somme oggetto di precetto), devono essere compensate per
2/3 ed essere poste a carico di parte opposta per la parte restante;
esse sono parametrate allo scaglione medio di riferimento (salvo che per la fase istruttoria, per cui pare opportuno applicare i parametri minimi, stante la sua natura esclusivamente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accoglie l'opposizione, per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto dichiara nullo l'atto di precetto notificato il 24.6.2019 relativamente alle somme oggetto di domanda (€ 800,00);
- compensa le spese di lite per 2/3 e pone a carico di parte opposta la parte restante, liquidata in €
1.412,00 per compensi d'avvocato ed in euro 88,00 a titolo di spese vive oltre rimborso forfettario,
IVA e CAP come per legge.
Si comunichi.
Teramo, 6.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo