1. All' articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , come modificato dall' articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , le parole: " quinto esercizio " sono sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.