Articolo 12 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 maggio 1999
Art. 12. (Perenzione).
1. All' articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , come modificato dall' articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , le parole: " quinto esercizio " sono sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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