TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19638/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti ZAFFAGNINI MARGHERITA e FISSORE Parte_1
ALESSANDRA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio degli avv.ti CIVALLERO ALBERTO e N. NAGGAR Controparte_1
MAGDA che lo rappresentano e difendono
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 12.3.2025 e 13.3.2025 Per il P.M.:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in VILLAR PEROSA il 27.07.1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR
PEROSA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08.08.2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 5.10.2021.
Con ricorso depositato il 05.11.2024, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 700,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1
Con decreto del 2.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
1.4.2025.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo relativamente alla domanda in Controparte_1
punto status, ma chiedeva quantificarsi in 705,00 euro mensili il quantum del contributo al mantenimento disposto a carico del padre e a favore del figlio oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie. Inoltre, chiedeva confermarsi la percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico
Universale da parte della signora CP_1
All'udienza del 1.4.2025, le parti si richiamavano e confermavano le condizioni congiunte depositate in atti;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte raggiunte delle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto, anche per quanto concerne la prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Pt_1 CP_1 mese, l'importo mensile di euro 705,00, con prossimo aggiornamento ISTAT a febbraio 2025 e poi così annualmente.
DÀ ATTO che i sigg.ri e nel momento in cui il figlio comunicherà loro il Pt_1 CP_1 Per_1
rinvenimento di stabile occupazione lavorativa, informandoli altresì del guadagno mensile percepito, si impegnano a valutare, anche attraverso i difensori di fiducia, il raggiungimento da parte del figlio dell'eventuale autosufficienza economica e ciò, nell'ottica in caso positivo, di pervenire congiuntamente alla rivisitazione dell'assegno di mantenimento e/o alla diversa attribuzione dello stesso.
DISPONE che le spese straordinarie inerenti il figlio preventivamente concordate fra i Per_1
genitori e successivamente documentate, vengano suddivise al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre. Le parti si impegnano a rispettare quanto espressamente stabilito dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino, che qui si intende richiamato, con riferimento al
Protocollo vigente al momento dell'effettuazione della spesa.
DÀ ATTO che in caso di vendita dell'autovettura Jeep Renegade, intestata al geom. e Pt_1
attualmente in uso al figlio il padre si impegna a riconoscere al figlio l'intero ricavato della Per_1 vendita dell'autovettura medesima e a sostenere per intero in via esclusiva così come sinora avvenuto, le spese dell'auto sopra citata (assicurazione, bolli manutenzione e quant'altro comunque connesso all'uso della vettura).
CONFERMA l'assegno unico universale nella misura del 100% alla sig.ra CP_1
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19638/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti ZAFFAGNINI MARGHERITA e FISSORE Parte_1
ALESSANDRA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio degli avv.ti CIVALLERO ALBERTO e N. NAGGAR Controparte_1
MAGDA che lo rappresentano e difendono
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 12.3.2025 e 13.3.2025 Per il P.M.:
“nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in VILLAR PEROSA il 27.07.1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAR
PEROSA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08.08.2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 5.10.2021.
Con ricorso depositato il 05.11.2024, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 700,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1
Con decreto del 2.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
1.4.2025.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo relativamente alla domanda in Controparte_1
punto status, ma chiedeva quantificarsi in 705,00 euro mensili il quantum del contributo al mantenimento disposto a carico del padre e a favore del figlio oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie. Inoltre, chiedeva confermarsi la percezione, nella misura del 100%, dell'Assegno Unico
Universale da parte della signora CP_1
All'udienza del 1.4.2025, le parti si richiamavano e confermavano le condizioni congiunte depositate in atti;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
Il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte raggiunte delle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto, anche per quanto concerne la prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAR PEROSA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non Per_1
economicamente autosufficiente, il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Pt_1 CP_1 mese, l'importo mensile di euro 705,00, con prossimo aggiornamento ISTAT a febbraio 2025 e poi così annualmente.
DÀ ATTO che i sigg.ri e nel momento in cui il figlio comunicherà loro il Pt_1 CP_1 Per_1
rinvenimento di stabile occupazione lavorativa, informandoli altresì del guadagno mensile percepito, si impegnano a valutare, anche attraverso i difensori di fiducia, il raggiungimento da parte del figlio dell'eventuale autosufficienza economica e ciò, nell'ottica in caso positivo, di pervenire congiuntamente alla rivisitazione dell'assegno di mantenimento e/o alla diversa attribuzione dello stesso.
DISPONE che le spese straordinarie inerenti il figlio preventivamente concordate fra i Per_1
genitori e successivamente documentate, vengano suddivise al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre. Le parti si impegnano a rispettare quanto espressamente stabilito dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino, che qui si intende richiamato, con riferimento al
Protocollo vigente al momento dell'effettuazione della spesa.
DÀ ATTO che in caso di vendita dell'autovettura Jeep Renegade, intestata al geom. e Pt_1
attualmente in uso al figlio il padre si impegna a riconoscere al figlio l'intero ricavato della Per_1 vendita dell'autovettura medesima e a sostenere per intero in via esclusiva così come sinora avvenuto, le spese dell'auto sopra citata (assicurazione, bolli manutenzione e quant'altro comunque connesso all'uso della vettura).
CONFERMA l'assegno unico universale nella misura del 100% alla sig.ra CP_1
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.