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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
LE NO in nome del Popolo italiano pronunzia,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3053 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 153 del 26 luglio 2022,
e vertente
TRA
- Parte_1 P.IVA_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
SC De CC, - -, C.F._1
APPELLANTE
E
- - Controparte_1 P.IVA_2
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
AN RV - -, CodiceFiscale_2
APPELLATO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27 12 2021, la società conveniva dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Cervinara il per Controparte_1
l'annullamento della sanzione amministrativa, pari ad euro 567,50, elevata a suo carico, ai sensi dell'art. 142, commi 1, 2 e 9, del C.d.S., di cui al verbale di accertamento n.
447A/447/2021 del 31 8 2021, notificato il 30 11 2021 a mezzo posta dalla polizia municipale.
Premetteva che:
- la sanzione era stata comminata in virtù di infrazione commessa in data 31 7
2021 dal conducente del veicolo Mercedes, targato FJ302VZ, di sua proprietà, sulla S.S.
7 Appia al km 248+456 nel territorio del Comune di San Martino Valle Caudina (AV), per superamento dei limiti di velocita previsti sul tratto di strada;
- la violazione era stata accertata in data 31 8 2021 dagli agenti della polizia municipale a seguito delle risultanze fornite dai fotogrammi prodotti dall'apparecchio fisso per il rilevamento delle infrazioni EnVES EVO MVD.
Rilevava che il verbale di accertamento era stato notificato in data 30 11 2021, oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, commessa in data 31 7 2021.
Sosteneva, poi, che nel verbale d'infrazione erano stati indicati solo i provvedimenti di approvazione e di taratura del dispositivo utilizzato per l'accertamento e non quello di omologazione, necessario per provarne la corretta funzionalità. Riteneva, quindi, che l'amministrazione non aveva dimostrato che detto dispositivo era stato omologato (e non semplicemente approvato), così come prescritto dalla legge.
Chiedeva l'annullamento della sanzione amministrativa.
Si costituiva il ed eccepiva l'infondatezza Controparte_1 del ricorso.
Asseriva che la notifica del verbale di infrazione era stata ritualmente effettuata entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, avvenuto in data 31 8 2021.
Deduceva pure che il dispositivo elettronico utilizzato per il rilevamento della violazione era stato regolarmente approvato e tarato e che, quindi, aveva funzionato correttamente.
Concludeva per il rigetto della domanda. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace, nel rilevare la legittimità dell'attività di accertamento dell'infrazione e ritenendo provata la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dall'ente comunale, così provvedeva: “Rigetta
l'opposizione; Nulla per le spese di lite”.
Il giudice di prime cure accertava la ritualità e la tempestività della notifica del verbale di infrazione, atteso che il plico era stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 23 11 2021, ovvero nel termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione effettuato in data 31 8 2021. Rilevava poi la legittimità dell'accertamento, considerato che l'apparecchiatura di rilevamento della velocità era stata approvata e tarata nel rispetto dell'iter amministrativo previsto dalla legge e che, quindi, era regolarmente funzionante.
Con atto di appello del 29 7 2022, la società chiedeva, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado e, per l'effetto, l'annullamento del verbale di accertamento, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva il che, nel rilevare Controparte_1
l'infondatezza dell'appello, chiedeva, previo rigetto del gravame proposto, la conferma integrale della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio.
Con il primo motivo, l'appellante rilevava l'erronea valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di primo grado, il quale non si era avveduto della circostanza che il verbale di accertamento era stato notificato oltre il termine previsto dalla legge.
Deduceva che:
- la violazione era stata commessa il 31 7 2021 e che in data 31 8 2021 gli agenti della polizia municipale avevano proceduto al relativo accertamento sulla base dei dati acquisiti dall'apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità;
- la notifica del verbale era stata effettuata in data 30 11 2021, oltre il termine di novanta giorni dalla commissione dell'infrazione così come prescritto dalla legge.
Con il secondo motivo, la sosteneva che l'apparecchio Parte_1 utilizzato dagli agenti accertatori per la misurazione della velocità dei veicoli sulla strada non era stato regolarmente omologato e che, quindi, non era possibile utilizzare le rilevazioni dallo stesso effettuate per contestare la violazione.
È da dire, con l'appellante, che le doglianze sono fondate per quanto di ragione.
Preliminarmente, c'è da dire che l'art. 201 del codice della strada prevede che la notificazione del verbale di accertamento deve essere effettuata entro il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione. È da considerarsi tempestiva e valida la notificazione del verbale se nel termine di 90 giorni l'atto sia stato consegnato all'ufficio postale, essendo del tutto irrilevante la data di ricezione da parte del destinatario.
La Cassazione, poi, con la recente ordinanza n. 2202 del 2025, ha precisato che:
“in tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione”.
Nel caso in esame, occorre rilevare che l'ente locale ha ritualmente effettuato la notifica del verbale di accertamento entro il termine di novanta giorni previsto dalla legge.
Risulta agli atti che:
- l'infrazione è stata commessa in data 31 7 2021 e il suo accertamento da parte della polizia municipale è stato effettuato in data 31 8 2021;
- il verbale di infrazione è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica alla società in data 23 11 2021, ovvero entro il termine di novanta giorni Parte_1 dall'accertamento così come previsto dalla legge, ed è stato regolarmente notificato in data 30 11 2021.
Dunque, la notifica del verbale di accertamento è da ritenersi tempestiva e rituale e il giudice di pace bene ha fatto a rilevarlo.
Quanto alla doglianza sollevata dalla società in ordine alla Parte_1 mancata indicazione nel verbale d'infrazione del provvedimento di omologazione del dispositivo utilizzato per l'accertamento occorre rilevare quanto segue. In tema di contestazioni sull'affidabilità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.113/2015, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, ha inteso affermare il principio della necessaria tutela del ragionevole affidamento che deriva dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature di misurazione della velocità. Detta tutela deve essere garantita attraverso verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche e imponendo al legislatore di adeguare le norme del codice della strada in modo che tale principio sia sempre rispettato. Pertanto, ha chiarito che spetta alla amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento.
La Cassazione, con la sentenza n. 6759/2023, ha osservato che vi è l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Quindi, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica.
C'è da dire, poi, che tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità devono essere sottoposte alla procedura di omologazione disciplinata dall'art. 192 del regolamento del codice della strada. Ne consegue che ogni diversa procedura, adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiature, dovrà ritenersi illegittima stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti.
È necessario, quindi, che la pubblica amministrazione depositi il decreto di omologazione dell'apparecchiatura a nulla rilevando che dichiari la sua intervenuta approvazione.
Venendo al caso di specie, va rilevato che il non ha fornito la prova CP_1 positiva dell'iniziale omologazione dell'apparecchio. Lo stesso si è limitato a documentare le verifiche periodiche dello strumento di rilevamento elettronico della velocità. Nel verbale di accertamento dell'infrazione si legge che l'apparecchio è stato “approvato”, non omologato, e l'approvazione, come detto, è cosa ben diversa dalla omologazione.
Non è stata fornita la prova dell'omologazione del dispositivo e, pertanto, non è possibile utilizzare le risultanze della rilevazione per contestare la violazione dei limiti di velocità.
Tirando le fila, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza,
l'impugnato verbale deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione ed annulla il verbale di accertamento n. 447A/447/2021 del 31 8
2021;
2) condanna il a rifondere all'appellante CP_1 Controparte_1 le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, quelle di primo grado, in euro
70,00 per esborsi ed euro 200,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, quelle del presente grado, in euro 91,50 per esborsi ed euro
350,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
IL GIUDICE
LE NO