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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 114/2025
Parte_1
[...]
[...]
[...]
Parte_2
[...]
Parte_3
[...] Parte_5
CP_1 Pt_6
[...] Pt_7
[...] CP_2
Parte_8
[...]
CP_3
Controparte_4
CP_5
Controparte_6
CP_7
CP_8 [...]
CP_9
Controparte_10
CP_11 CP_12
[...] [...]
Controparte_13
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 114/2025 tra
[...]
Pt_4
[...]
Pag. 1 di 7
Controparte_14
Controparte_15
Controparte_16
CP_17 CP_18
CP_19 CP_20
Controparte_21
CP_22
CP_23
CP_24 [...]
Parte_9 Parte_10
[...]
[...]
RICORRENTI e Controparte_25
[...]
RESISTENTE
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 09.16 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'avv. BARBONI DOMENICO;
Per il Controparte_26
nessuno compare.
[...]
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione.
Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2025 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, (C.F. , C.F._2 Parte_11 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_2
), (C.F. ), C.F._5 Parte_2 C.F._6 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_12 C.F._7 Parte_13
), (C.F. ), C.F._8 Parte_14 C.F._9 Parte_15
(C.F. , (C.F. ), C.F._10 Parte_16 C.F._11 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._12 CP_3 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_17 C.F._14 Controparte_4
, (C.F. ), C.F._15 CP_5 C.F._16 [...]
(C.F. ), (C.F. ), CP_6 C.F._17 CP_7 C.F._18 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_18 C.F._19 CP_9 C.F._20
(C.F. ), (C.F. Controparte_10 C.F._21 Parte_19
), (C.F. ), C.F._22 Parte_20 C.F._23 Controparte_13
(C.F. , (C.F. ), C.F._24 Parte_21 C.F._25 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_22 C.F._26 Controparte_16 C.F._27
(C.F. ), (C.F. Parte_23 C.F._28 Parte_24
, (C.F. ), (C.F. C.F._29 Controparte_21 C.F._30 CP_22
, (C.F. ), C.F._31 CP_23 C.F._32 Parte_25
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._33 Parte_26
), (C.F. ), C.F._34 Parte_10 C.F._35 Parte_10
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. BARBONI DOMENICO e dall'Avv. C.F._36
NARDONE ANNAMARIA ( ), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, C.F._37 in forza di procure in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_25
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott. MELILLI
[...]
EMANUELE e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 1 di 7 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12/02/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di docenti di ruolo assunto a tempo indeterminato, attualmente in servizio presso istituzioni scolastiche della provincia di Lodi, hanno adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro nel contraddittorio con il domandando l'accertamento del rispettivo diritto al Controparte_25 computo del servizio di insegnamento prestato per l'anno 2013 quale servizio utile per anticipare gli scatti di anzianità e per la maturazione delle relative posizioni stipendiali.
Hanno domandato la condanna generica del resistente alla collocazione nella posizione CP_25 corrispondente all'anzianità di servizio maturata considerando l'annualità 2013. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto che:
- hanno prestato servizio pre-ruolo alle dipendenze del Controparte_27
(poi in qualità di docente sulla base di ripetuti contratti a tempo determinato;
[...] CP_25
- dell'immissione in ruolo ed assunzione a tempo indeterminato, prestando servizio come docenti;
- del mancato riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, in cui hanno invece prestato servizio effettivo.
Hanno concluso come sopra sinteticamente riportato.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso di Controparte_25 CP_25 cui evidenziava l'infondatezza stante l'inconferente richiamo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione in conformità alle previsioni di legge.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti, veniva discussa all'odierna udienza per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso merita di essere accolto, per i motivi che si vanno ad esporre.
1. Unico motivo di doglianza di parte ricorrente è il mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
Con riferimento a tale annualità, l'art. 9 comma 23 del d.l. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) ha previsto che: “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. […]”.
L'art. 1 del d.p.r. n. 122 del 4 settembre 2013 ha prorogato fino al 31.12.2013 quanto previsto dall'art. 9, comma 23 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. in L. n. 122/2010) per gli anni 2010, 2011, 2012.
La normativa prevede il blocco dei soli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per determinati periodi, ma la progressione dal punto di vista giuridico, intesa come riconoscimento dell'anzianità di servizio ed avanzamento di livello, non può e non deve essere impedita dalle disposizioni di contenimento
Pag. 2 di 7 della spesa in materia di pubblico impiego, trattandosi di profilo non investito dal c.d. blocco e, comunque, di un diritto inviolabile del pubblico impiegato.
La natura eccezionale della disposizione viene chiarita da una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 219/2014, che, nel richiamare propri precedenti e nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 9, comma 23 del d.l. n. 78/2010, ha avuto modo di ribadire, sebbene incidentalmente: “valgono, anche nel caso di specie, le considerazioni di questa Corte, che ha ritenuto l'intervento in esame giustificato, nel suo complesso, dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti (sentenza n.
310 del 2013, nonché sentenze n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009)”.
In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha direttamente sottolineato, seguendo l'orientamento della
Corte Costituzionale: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale
(art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). […] la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 11/06/2024, n. 16133).
Tale orientamento viene integralmente condiviso da questo giudicante, il quale ritiene che l'anno 2013 (ferma la sua irrilevanza a fini economici) debba essere riconosciuto giuridicamente valido ai fini del servizio prestato, incidendo sulla collocazione del lavoratore nella fascia di anzianità per ogni successivo scatto, con tutti i conseguenti benefici.
Considerato il 2013 come anno lavorato ai fini giuridici, i ricorrenti hanno diritto ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera all'atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria come docente di scuola secondaria alle rispettive date, con riconoscimento di un'anzianità giuridica comprensiva dell'anno 2013, con passaggio alla posizione stipendiale corrispondente.
Il deve essere condannato ad effettuare la ricostruzione della carriera come indicato con CP_25 conseguente condanna alle differenze retributive maturate per tale ricostruzione, oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo.
2.Con riferimento alla prescrizione quinquennale dei benefici economici connessi all'anzianità di servizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto
Pag. 3 di 7 dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. 12443 del 2020; conforme Cass. 11379 del 2020).
Pertanto, l'eccezione deve dirsi fondata limitatamente alle pretese economiche successive al quinquennio anteriore al primo atto di costituzione in mora, notificato all'amministrazione resistente (si vedano le diffide interruttive notificate da parte di ciascun ricorrente, docc. nn. da 1 a 36 compresi ric.).
Il resistente è condannato a riconoscere l'anticipazione di un anno (2013) ai soli fini giuridici per CP_25 gli scatti di anzianità, con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nei limiti della eccepita prescrizione.
Il resistente sarà tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte CP_25 eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_25 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, parametri dimidiati per la contenuta complessità delle questioni affrontate, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Viene considerato l'aumento del 30% per i primi dieci soggetti e del 10% per i soggetti successivi previsto dall'art. 4, comma 2 del D.M.
55/2014 cit. per la presenza di più parti – fino ad un massimo di 30- aventi la medesima posizione processuale. Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, quale annualità utile per scatti di anzianità e progressione carriera e per l'effetto,
o condanna il resistente al riconoscimento della predetta annualità in favore di CP_25 ciascun ricorrente, con conseguente progressione di carriera;
o condanna il resistente al collocamento dei ricorrenti nel livello stipendiale CP_25 corrispondente all'anzianità di servizio ed al pagamento delle relative differenze retributive;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori di parte ricorrente,
Pag. 4 di 7 avv. BARBONI e NARDONE, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 7
Parte_1
[...]
[...]
[...]
Parte_2
[...]
Parte_3
[...] Parte_5
CP_1 Pt_6
[...] Pt_7
[...] CP_2
Parte_8
[...]
CP_3
Controparte_4
CP_5
Controparte_6
CP_7
CP_8 [...]
CP_9
Controparte_10
CP_11 CP_12
[...] [...]
Controparte_13
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 114/2025 tra
[...]
Pt_4
[...]
Pag. 1 di 7
Controparte_14
Controparte_15
Controparte_16
CP_17 CP_18
CP_19 CP_20
Controparte_21
CP_22
CP_23
CP_24 [...]
Parte_9 Parte_10
[...]
[...]
RICORRENTI e Controparte_25
[...]
RESISTENTE
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 09.16 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'avv. BARBONI DOMENICO;
Per il Controparte_26
nessuno compare.
[...]
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione.
Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 114/2025 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, (C.F. , C.F._2 Parte_11 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._4 Parte_2
), (C.F. ), C.F._5 Parte_2 C.F._6 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_12 C.F._7 Parte_13
), (C.F. ), C.F._8 Parte_14 C.F._9 Parte_15
(C.F. , (C.F. ), C.F._10 Parte_16 C.F._11 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._12 CP_3 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_17 C.F._14 Controparte_4
, (C.F. ), C.F._15 CP_5 C.F._16 [...]
(C.F. ), (C.F. ), CP_6 C.F._17 CP_7 C.F._18 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_18 C.F._19 CP_9 C.F._20
(C.F. ), (C.F. Controparte_10 C.F._21 Parte_19
), (C.F. ), C.F._22 Parte_20 C.F._23 Controparte_13
(C.F. , (C.F. ), C.F._24 Parte_21 C.F._25 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_22 C.F._26 Controparte_16 C.F._27
(C.F. ), (C.F. Parte_23 C.F._28 Parte_24
, (C.F. ), (C.F. C.F._29 Controparte_21 C.F._30 CP_22
, (C.F. ), C.F._31 CP_23 C.F._32 Parte_25
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._33 Parte_26
), (C.F. ), C.F._34 Parte_10 C.F._35 Parte_10
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. BARBONI DOMENICO e dall'Avv. C.F._36
NARDONE ANNAMARIA ( ), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, C.F._37 in forza di procure in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro Controparte_25
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott. MELILLI
[...]
EMANUELE e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 1 di 7 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 12/02/2025, i ricorrenti in epigrafe indicati, in qualità di docenti di ruolo assunto a tempo indeterminato, attualmente in servizio presso istituzioni scolastiche della provincia di Lodi, hanno adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro nel contraddittorio con il domandando l'accertamento del rispettivo diritto al Controparte_25 computo del servizio di insegnamento prestato per l'anno 2013 quale servizio utile per anticipare gli scatti di anzianità e per la maturazione delle relative posizioni stipendiali.
Hanno domandato la condanna generica del resistente alla collocazione nella posizione CP_25 corrispondente all'anzianità di servizio maturata considerando l'annualità 2013. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto che:
- hanno prestato servizio pre-ruolo alle dipendenze del Controparte_27
(poi in qualità di docente sulla base di ripetuti contratti a tempo determinato;
[...] CP_25
- dell'immissione in ruolo ed assunzione a tempo indeterminato, prestando servizio come docenti;
- del mancato riconoscimento ai fini giuridici dell'anno 2013, in cui hanno invece prestato servizio effettivo.
Hanno concluso come sopra sinteticamente riportato.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso di Controparte_25 CP_25 cui evidenziava l'infondatezza stante l'inconferente richiamo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione in conformità alle previsioni di legge.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti, veniva discussa all'odierna udienza per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso merita di essere accolto, per i motivi che si vanno ad esporre.
1. Unico motivo di doglianza di parte ricorrente è il mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013.
Con riferimento a tale annualità, l'art. 9 comma 23 del d.l. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) ha previsto che: “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. […]”.
L'art. 1 del d.p.r. n. 122 del 4 settembre 2013 ha prorogato fino al 31.12.2013 quanto previsto dall'art. 9, comma 23 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. in L. n. 122/2010) per gli anni 2010, 2011, 2012.
La normativa prevede il blocco dei soli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per determinati periodi, ma la progressione dal punto di vista giuridico, intesa come riconoscimento dell'anzianità di servizio ed avanzamento di livello, non può e non deve essere impedita dalle disposizioni di contenimento
Pag. 2 di 7 della spesa in materia di pubblico impiego, trattandosi di profilo non investito dal c.d. blocco e, comunque, di un diritto inviolabile del pubblico impiegato.
La natura eccezionale della disposizione viene chiarita da una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la n. 219/2014, che, nel richiamare propri precedenti e nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 9, comma 23 del d.l. n. 78/2010, ha avuto modo di ribadire, sebbene incidentalmente: “valgono, anche nel caso di specie, le considerazioni di questa Corte, che ha ritenuto l'intervento in esame giustificato, nel suo complesso, dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti (sentenza n.
310 del 2013, nonché sentenze n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009)”.
In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha direttamente sottolineato, seguendo l'orientamento della
Corte Costituzionale: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale
(art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). […] la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 11/06/2024, n. 16133).
Tale orientamento viene integralmente condiviso da questo giudicante, il quale ritiene che l'anno 2013 (ferma la sua irrilevanza a fini economici) debba essere riconosciuto giuridicamente valido ai fini del servizio prestato, incidendo sulla collocazione del lavoratore nella fascia di anzianità per ogni successivo scatto, con tutti i conseguenti benefici.
Considerato il 2013 come anno lavorato ai fini giuridici, i ricorrenti hanno diritto ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera all'atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria come docente di scuola secondaria alle rispettive date, con riconoscimento di un'anzianità giuridica comprensiva dell'anno 2013, con passaggio alla posizione stipendiale corrispondente.
Il deve essere condannato ad effettuare la ricostruzione della carriera come indicato con CP_25 conseguente condanna alle differenze retributive maturate per tale ricostruzione, oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo.
2.Con riferimento alla prescrizione quinquennale dei benefici economici connessi all'anzianità di servizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto
Pag. 3 di 7 dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. 12443 del 2020; conforme Cass. 11379 del 2020).
Pertanto, l'eccezione deve dirsi fondata limitatamente alle pretese economiche successive al quinquennio anteriore al primo atto di costituzione in mora, notificato all'amministrazione resistente (si vedano le diffide interruttive notificate da parte di ciascun ricorrente, docc. nn. da 1 a 36 compresi ric.).
Il resistente è condannato a riconoscere l'anticipazione di un anno (2013) ai soli fini giuridici per CP_25 gli scatti di anzianità, con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, nei limiti della eccepita prescrizione.
Il resistente sarà tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte CP_25 eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_25 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, parametri dimidiati per la contenuta complessità delle questioni affrontate, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Viene considerato l'aumento del 30% per i primi dieci soggetti e del 10% per i soggetti successivi previsto dall'art. 4, comma 2 del D.M.
55/2014 cit. per la presenza di più parti – fino ad un massimo di 30- aventi la medesima posizione processuale. Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti in epigrafe indicati al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, quale annualità utile per scatti di anzianità e progressione carriera e per l'effetto,
o condanna il resistente al riconoscimento della predetta annualità in favore di CP_25 ciascun ricorrente, con conseguente progressione di carriera;
o condanna il resistente al collocamento dei ricorrenti nel livello stipendiale CP_25 corrispondente all'anzianità di servizio ed al pagamento delle relative differenze retributive;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per competenze professionali, spese generali 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori di parte ricorrente,
Pag. 4 di 7 avv. BARBONI e NARDONE, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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