Ordinanza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate, nel procedimento iscritto al n. 3160-1 dell'anno 2021 del Ruolo Generale;
letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07/05/2025;
rilevato che il ricorrente, ha proposto istanza di Parte_1
sequestro giudiziario di tutto il patrimonio immobiliare relitto dell'eredità
dei defunti e genitori delle odierne parti, Persona_1 Persona_2
evidenziando la gestione unilaterale dei beni in comunione da parte della resistente;
CP_1
rilevato che la resistente ha contestato la dedotta gestione arbitraria dei beni in comunione, chiedendo il rigetto dell'istanza di sequestro;
considerato che la misura richiesta, come disposto dall'art. 670 cpc,
può essere concessa quando è controversa la proprietà o il possesso della res ed è opportuno procedere alla sua custodia o alla sua gestione;
ritenuto che il presupposto dell'opportunità di procedere alla custodia della res sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporta la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione in concreto del diritto controverso (cfr. Trib.
Venezia del 10.3.2017 e Cass. civ. n. 9729/93);
ritenuto che nel caso di specie non è stata dedotta e provata la sussistenza delle predette ragioni di opportunità di custodia o di gestione della res, non essendo emersa la sussistenza di situazioni pregiudizievoli
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
per l'attuazione del diritto fatto valere dal ricorrente nel procedimento principale, non essendo a tal fine sufficiente l'allegata gestione esclusiva del patrimonio relitto da parte della resistente;
ritenuto in particolare che la predetta condotta non pregiudica l'attuazione in concreto del diritto del coerede alla propria quota;
considerato che il governo delle spese di lite va rimesso alla decisione di merito;
P.Q.M.
rigetta il ricorso per sequestro giudiziario proposto da Pt_2
;
[...]
spese al merito.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Termini Imerese, in data 11/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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