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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 19648/2023 R.G. Lav.
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
Maria Cirillo presso il cui studio in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2023 l'istante in epigrafe indicato ha dedotto di aver già promosso ricorso dinanzi all'intestato Tribunale, unitamente ad altri colleghi di lavoro, al fine di sentir dichiarare nei confronti dell'odierna convenuta il proprio diritto ad essere inquadrato nel 5° livello qualifica di “Operatore Specialista di Customer Care” di cui al CCNL vigente, ovvero in subordine nel livello IV, con condanna della all'inquadramento Controparte_1
nella superiore categoria e qualifica, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contribuzione la cui quantificazione sarebbe stata demandata a separato giudizio;
che mediante sentenza n. 1617/2022 il Tribunale di Napoli aveva così statuito: “Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore
Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) e condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dal 23.7.2014….per i ricorrenti…BO .”; che tale pronuncia non era stata Persona_1
eseguita dalla Società.
Tanto premesso, e quantificato il proprio credito alle differenze paga tra il livello 3°(di assegnazione) ed il superiore livello 4° riconosciuto in via giudiziale in Euro 3.843,35 per le causali analiticamente indicate (minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ed altre voci indicate nei prospetti contabili allegati al ricorso), ha chiesto condannarsi al pagamento in proprio favore della Controparte_1
somma di Euro 3.843,35 od a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese legali, con attribuzione.
La Società, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della parte convenuta, è stata disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore (cfr. sentenza
Tribunale Napoli n. 1617/2022)
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza..
Del resto, la società non costituendosi ha scelto di restare contumace e di rinunciare anche alla eventuale compiuta contestazione dei conteggi depositati dal ricorrente.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 3843, 35 a titolo di differenze retributive, compresa la differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso. Su tali somme vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 3843, 35 , oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed
[...]
interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1030,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione.
Napoli, 6.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 19648/2023 R.G. Lav.
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
Maria Cirillo presso il cui studio in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2023 l'istante in epigrafe indicato ha dedotto di aver già promosso ricorso dinanzi all'intestato Tribunale, unitamente ad altri colleghi di lavoro, al fine di sentir dichiarare nei confronti dell'odierna convenuta il proprio diritto ad essere inquadrato nel 5° livello qualifica di “Operatore Specialista di Customer Care” di cui al CCNL vigente, ovvero in subordine nel livello IV, con condanna della all'inquadramento Controparte_1
nella superiore categoria e qualifica, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contribuzione la cui quantificazione sarebbe stata demandata a separato giudizio;
che mediante sentenza n. 1617/2022 il Tribunale di Napoli aveva così statuito: “Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore
Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) e condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dal 23.7.2014….per i ricorrenti…BO .”; che tale pronuncia non era stata Persona_1
eseguita dalla Società.
Tanto premesso, e quantificato il proprio credito alle differenze paga tra il livello 3°(di assegnazione) ed il superiore livello 4° riconosciuto in via giudiziale in Euro 3.843,35 per le causali analiticamente indicate (minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ed altre voci indicate nei prospetti contabili allegati al ricorso), ha chiesto condannarsi al pagamento in proprio favore della Controparte_1
somma di Euro 3.843,35 od a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
vinte le spese legali, con attribuzione.
La Società, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della parte convenuta, è stata disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore (cfr. sentenza
Tribunale Napoli n. 1617/2022)
La domanda è fondata e deve essere accolta.
I dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza..
Del resto, la società non costituendosi ha scelto di restare contumace e di rinunciare anche alla eventuale compiuta contestazione dei conteggi depositati dal ricorrente.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 3843, 35 a titolo di differenze retributive, compresa la differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso. Su tali somme vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 3843, 35 , oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed
[...]
interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1030,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione.
Napoli, 6.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori