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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 285/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Viviana Cusolito componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 285 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F. e P. IVA: Parte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Renato Milasi), e il P.IVA_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Condello). P.IVA_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 1104/2019 del 5 dicembre 2019 il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda proposta da (in seguito, anche ), volta Parte_1 Parte_1
a ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento dei propri locali, asseritamente causato dal malfunzionamento della rete fognaria comunale: il rigetto era pronunciato in ragione della mancata prova del danno e del nesso causale, nonché della ritenuta inidoneità della prova orale richiesta, e della tardività del deposito della perizia di parte.
2. Con il proprio appello la società deduce il diniego ingiustificato (da parte del giudice di primo grado) della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, richieste tempestivamente e ritenute decisive (per l'accertamento del danno subito e della responsabilità del , e invoca l'accoglimento della domanda risarcitoria originaria. CP_1
3. Il , eccependo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e contestando – in subordine – le doglianze sul piano sostanziale (ossia ribadendo la mancata prova del danno e del nesso causale).
4. Esperita la camera di consiglio del 26 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Pur nell'ammissione avversaria dei fatti sottesi alla rivendicazione risarcitoria della società
(fra essi ricompresi la storicità della perdita idrica, l'interessamento – in conseguenza di essa
– dei locali nella disponibilità della società, la pronta chiamata della Forza pubblica – e precisamente della Polizia locale – in vista della constatazione del sinistro, e della predisposizione – quantomeno interinale – di cautele atte a scongiurare la prosecuzione della fuoriuscita del volume d'acqua), non può dirsi raggiunta (come statuito correttamente dalla sentenza gravata) la prova delle entità del pregiudizio pure lamentato dalla compagine.
7. È dirimente – ai fini qui di interesse, anche in vista della delibazione dell'appello – la confessione dell'appellante circa I) non solamente la mancata produzione originaria della documentazione assicurativa, mediante la quale ostensione l'esponente avrebbe inteso dimostrare l'ammontare del danno, quantificando lo stesso per relationem (ossia avvalendosi delle valutazioni compiute, nel luogo del fatto, dall'incaricato della compagnia assicuratrice dell'appellante, con cui quest'ultimo aveva stipulato una polizza a tutela dei locali e beni aziendali), II) ma anche l'omessa rilevazione – da parte della società, e in pendenza della causa di primo grado – d'una tale carenza al proprio carteggio processuale (carenza percepita dalla società solamente nella fase conclusiva del procedimento, ossia in occasione del deposito delle memorie prodromiche alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.): omissione
2 cui la compagine avrebbe provato a rimediare versando (ormai tardivamente) la stessa perizia assicurativa (cui la danneggiata aveva inteso affidare la commisurazione delle proprie rivendicazioni risarcitorie).
8. Orbene, è inevitabile puntualizzare come ogni parte sconti le lacune della propria attività difensiva: ciò, in ossequio al principio dispositivo (e di diligenza nella coltivazione delle proprie ragioni).
9. L'offerta di prova costituenda (provenuta dalla società in esordio della lite) – peraltro – non avrebbe potuto giovare alle ragioni dell'attrice, essendo volta ad acquisire la dimostrazione testimoniale della veridicità dei fatti posti dalla società a sostegno della propria pretesa: fatti
– invero – mai risultati controversi.
10. Né la prova testimoniale offerta avrebbe potuto concorrere alla dimostrazione dell'entità del danno lamentato, essendo notoriamente impossibile acquisire dai testi valutazioni e stime.
11. In considerazione d'una così radicale insufficienza probatoria – quindi – la sollecitazione della società (divenuta anche apposito motivo di doglianza avverso la sentenza del Tribunale) diretta a provocare l'introduzione al processo d'una consulenza d'ufficio è priva di pregio (ed esime questa Corte dal pronunciarsi sulla natura percettiva o meno della consulenza pure invocata): una consulenza d'iniziativa del giudice – a ben vedere – non avrebbe in ogni caso potuto supplire all'inadempienza della società al proprio onere probatorio, e si sarebbe risolta in un inammissibile soccorso istruttorio, recuperatorio della decadenza dell'appellante nell'ostensione delle prove funzionali a corroborare la propria domanda.
12. Per tutto quanto appena illustrato – in ultima analisi – l'appello e la domanda iniziale vanno respinti.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore della parte appellata secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
3 14. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti del Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore del , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, liquidandone l'importo in 7.160,00 euro, a titolo di compensi: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Viviana Cusolito componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 285 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F. e P. IVA: Parte_1
– rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Renato Milasi), e il P.IVA_1 [...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Condello). P.IVA_2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 1104/2019 del 5 dicembre 2019 il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda proposta da (in seguito, anche ), volta Parte_1 Parte_1
a ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento dei propri locali, asseritamente causato dal malfunzionamento della rete fognaria comunale: il rigetto era pronunciato in ragione della mancata prova del danno e del nesso causale, nonché della ritenuta inidoneità della prova orale richiesta, e della tardività del deposito della perizia di parte.
2. Con il proprio appello la società deduce il diniego ingiustificato (da parte del giudice di primo grado) della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, richieste tempestivamente e ritenute decisive (per l'accertamento del danno subito e della responsabilità del , e invoca l'accoglimento della domanda risarcitoria originaria. CP_1
3. Il , eccependo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e contestando – in subordine – le doglianze sul piano sostanziale (ossia ribadendo la mancata prova del danno e del nesso causale).
4. Esperita la camera di consiglio del 26 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Pur nell'ammissione avversaria dei fatti sottesi alla rivendicazione risarcitoria della società
(fra essi ricompresi la storicità della perdita idrica, l'interessamento – in conseguenza di essa
– dei locali nella disponibilità della società, la pronta chiamata della Forza pubblica – e precisamente della Polizia locale – in vista della constatazione del sinistro, e della predisposizione – quantomeno interinale – di cautele atte a scongiurare la prosecuzione della fuoriuscita del volume d'acqua), non può dirsi raggiunta (come statuito correttamente dalla sentenza gravata) la prova delle entità del pregiudizio pure lamentato dalla compagine.
7. È dirimente – ai fini qui di interesse, anche in vista della delibazione dell'appello – la confessione dell'appellante circa I) non solamente la mancata produzione originaria della documentazione assicurativa, mediante la quale ostensione l'esponente avrebbe inteso dimostrare l'ammontare del danno, quantificando lo stesso per relationem (ossia avvalendosi delle valutazioni compiute, nel luogo del fatto, dall'incaricato della compagnia assicuratrice dell'appellante, con cui quest'ultimo aveva stipulato una polizza a tutela dei locali e beni aziendali), II) ma anche l'omessa rilevazione – da parte della società, e in pendenza della causa di primo grado – d'una tale carenza al proprio carteggio processuale (carenza percepita dalla società solamente nella fase conclusiva del procedimento, ossia in occasione del deposito delle memorie prodromiche alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.): omissione
2 cui la compagine avrebbe provato a rimediare versando (ormai tardivamente) la stessa perizia assicurativa (cui la danneggiata aveva inteso affidare la commisurazione delle proprie rivendicazioni risarcitorie).
8. Orbene, è inevitabile puntualizzare come ogni parte sconti le lacune della propria attività difensiva: ciò, in ossequio al principio dispositivo (e di diligenza nella coltivazione delle proprie ragioni).
9. L'offerta di prova costituenda (provenuta dalla società in esordio della lite) – peraltro – non avrebbe potuto giovare alle ragioni dell'attrice, essendo volta ad acquisire la dimostrazione testimoniale della veridicità dei fatti posti dalla società a sostegno della propria pretesa: fatti
– invero – mai risultati controversi.
10. Né la prova testimoniale offerta avrebbe potuto concorrere alla dimostrazione dell'entità del danno lamentato, essendo notoriamente impossibile acquisire dai testi valutazioni e stime.
11. In considerazione d'una così radicale insufficienza probatoria – quindi – la sollecitazione della società (divenuta anche apposito motivo di doglianza avverso la sentenza del Tribunale) diretta a provocare l'introduzione al processo d'una consulenza d'ufficio è priva di pregio (ed esime questa Corte dal pronunciarsi sulla natura percettiva o meno della consulenza pure invocata): una consulenza d'iniziativa del giudice – a ben vedere – non avrebbe in ogni caso potuto supplire all'inadempienza della società al proprio onere probatorio, e si sarebbe risolta in un inammissibile soccorso istruttorio, recuperatorio della decadenza dell'appellante nell'ostensione delle prove funzionali a corroborare la propria domanda.
12. Per tutto quanto appena illustrato – in ultima analisi – l'appello e la domanda iniziale vanno respinti.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore della parte appellata secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
3 14. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni
– di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti del Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna in persona del rappresentante legale pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore del , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, liquidandone l'importo in 7.160,00 euro, a titolo di compensi: quanto sopra, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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