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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5517 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 19258/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19258/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 12.12.2024, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] ed elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Is. G1, presso lo studio dell'avv. Luigi CAVALIERE (c.f. , dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente pure dall'avv. Gianpaolo MAROTTA (c.f. ), in virtù di C.F._3 procura in atti,
ATTORE
E
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._4
Gricignano di Aversa, alla Via Giuseppe Mazzini n. 1,
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' (P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elett.te dom.ta in Napoli, Corso G. Garibaldi n. 131, presso lo studio dell'avv. Gianluca SACCO (c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura C.F._5 speciale alle liti conferitagli il 18.12.2014 con atto per notar Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 12.12.2024, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 14.10.2020 e 11.6.2019,
[...] proponeva domanda risarcitoria nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni Controparte_2 conseguiti al sinistro automobilistico verificatosi nel Comune di Napoli, alle ore 12.30 circa del 9.11.2008. Più precisamente, l'attore deduceva che, mentre si trovava alla guida del motociclo Honda tg. BV58188 e stava percorrendo la locale Via Ghisleri, in direzione del Viale della Resistenza,
pagina 1 di 7 veniva urtato dall'autovettura AU CL, tg. CS444TN, assicurata per la R.C.A. con la (oggi , la Controparte_3 Controparte_2 quale, “proveniente dall'opposta corsia di marcia, effettuava una incauta ed illecita improvvisa manovra di inversione di marcia ad U, invadendo la corsia di marcia riservata alla circolazione del senso opposto” e collideva con il suo motociclo, scaraventandolo al suolo. Tanto premesso, l'attore deduceva di aver patito lesioni personali e di essere stato pertanto trasportato, con l'autoambulanza del servizio 118, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale
“Cardarelli”, ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi delle fratture ossee subite.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di danno biologico, morale, esistenziale e per riduzione permanente della capacità lavorativa, specifica e generica.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto attoreo al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, secondo comma, c.c., oltre che l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, secondo le disposizioni di cui al vigente D.lgs., 7 settembre 2005, n. 209.
Nel merito, contestava, in fatto e in diritto, le pretese attoree chiedendone il rigetto.
Il convenuto , invece, benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, Controparte_1 per cui veniva dichiarato contumace.
Quindi, raccolte le deposizioni testimoniali di Testimone_1 Testimone_2
e acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed Testimone_3 Testimone_4 espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, dal momento che l'attore ha prodotto, in allegato alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., le lettere di costituzione in mora indirizzate alla compagnia assicurativa a mezzo p.e.c. ed a mezzo posta. Si tratta, in particolare, Controparte_2 delle lettere inviate in data 31.5.2010, 23.5.2012, 7.4.2014, 2.3.2016 e 15.1.2018, le quali appaiono idonee ad interrompere la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'odierna convenuta. Va, altresì, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto delle condizioni richieste dagli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, atteso che l'attore ha versato in atti le lettere stragiudiziali di richiesta di risarcimento inoltrate alla compagnia di assicurazioni e complete di tutti gli elementi essenziali richiesti dalle norme richiamate ai fini della identificazione in concreto della pretesa risarcitoria avanzata (cfr. raccomandate e p.e.c. allegate dall'attore alle memorie di replica ex art. 183 c.p.c. dell'1.6.2021). È, inoltre, infondata e va rigettata l'eccezione di improponibilità ex art. 148, comma 3 d.lgs. n. 209/2005, dal momento che non risulta documentata in atti la convocazione, regolarmente inviata al danneggiato, per l'ispezione del motociclo. In mancanza di siffatto documento, e della prova pagina 2 di 7 della sua regolare ricezione da parte del proprietario del motociclo, l'eccezione di improcedibilità formulata da non può essere accolta, non essendovi prova della Controparte_2 condotta omissiva colpevole del danneggiato. Infine, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., atteso che, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, è agevole rilevare la determinazione del petitum e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, motivo per cui l'atto di citazione non appare in alcun modo carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetico.
2. Nel merito, la domanda attrice è parzialmente fondata e deve essere, quindi, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. Invero, la fattispecie in esame deve essere correttamente ricondotta sotto l'ambito di operatività dell'art. 2054 comma 2 c.c. Ed, infatti, le dichiarazioni rese da il primo teste escusso nel corso del Testimone_1 giudizio su richiesta di parte attrice, non hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente, in quanto lo stesso non ha assistito direttamente all'impatto tra i due veicoli, ma è intervenuto sul posto soltanto in un secondo momento, quando l'attore, ferito, si trovava già per terra. Dopo aver riferito in maniera generica la dinamica dell'incidente, per come evidentemente gli era stata riferita, il teste ha dichiarato quanto segue: “Preciso su esplicita domanda del giudice che in verità ciò che io ho visto quando sono uscito dal tabaccaio è la scena di mio cognato a terra, con il braccio sinistro dolorante, la vettura ferma sulla carreggiata in posizione obliqua. E poi vi erano tre persone all'interno della vettura, una persona più giovane e due più anziani”.
e invece, escussi in qualità di testi di parte convenuta, hanno CP_4 Testimone_2 riferito di essere i genitori del convenuto e che, al momento dell'incidente, si Controparte_1 trovavano in macchina con il figlio. Entrambi, invero, hanno negato che ci sia stata una collisione tra l'autovettura ed il ciclomotore condotto dall'attore che percorreva via Ghisleri nel senso di marcia opposto, ma hanno riferito che la macchina a bordo della quale viaggiavano, ad un certo punto, iniziava una manovra di svolta a sinistra per accedere nell'area di parcheggio della chiesa e che il , che Parte_1
“viaggiava a velocità sostenuta”, nell'avvicinarsi a loro, perdeva il controllo del proprio motociclo, scivolava a terra da solo e finiva davanti alla loro macchina. Da ultimo, una ricostruzione parzialmente diversa dell'incidente è stata riferita da _4
, il secondo teste di parte attrice, escusso all'udienza del 2.2.2023.
[...]
Il teste , infatti, ha riferito quanto segue: “Nel novembre 2008 ho assistito ad un _4 incidente verificatosi in prossimità delle di via Ghisleri, intorno alle 12.30 circa. Mi Pt_2 trovavo in fila al bancomat con lo sguardo rivolto la strada per non essere invadente nei confronti dell'utente che mi precedeva in fila. Ho potuto vedere che vi era un motociclo Honda che percorreva via Ghisleri a velocità un po' sostenuta, provenendo da via Baku e procedendo verso viale della Resistenza. Via Ghisleri è a doppio senso. Vi era una AU CL che percorreva la strada nella direzione opposta, ed ha iniziato una manovra di leggera inversione verso la propria sinistra o comunque iniziava una svolta a sinistra. Se non sbaglio, la CL non ha attivato l'indicatore di direzione e, se non sbaglio, la svolta a sinistra non era consentita in presenza di segnaletica sulla pavimentazione stradale che segnalava divieto. La ha invaso Pt_3 la corsia opposta per effettuare tale manovra e non si è avveduta dell'arrivo del motorino e vi è
pagina 3 di 7 stata una collisione tra la parte anteriore sinistra della e la parte posteriore sinistra del Pt_3 motorino. Si sono urtati a malapena ma per effetto dell'urto il motorino ha perso il controllo ed è stato sbalzato ed è anche volato il casco del conducente”. Orbene, la circostanza che non ci sarebbe stato alcun urto tra l'autovettura ed il ciclomotore, secondo la prospettazione della compagnia assicurativa convenuta, si ricaverebbe non soltanto dalle dichiarazioni rese dai genitori del , ma anche dal rapporto degli agenti della CP_1 polizia stradale intervenuti sul posto subito dopo l'incidente. In realtà, deve dirsi che da tale rapporto, contrariamente a quanto ha sostenuto la difesa della convenuta, non è dato ricavare elementi precisi in merito alla dinamica del sinistro, dal momento che gli agenti, intervenuti sul posto quando l'attore era già stato portato presso l'ospedale e il ciclomotore non era più presente in loco, più che accertare i fatti, si sono limitati a recepire le dichiarazioni dei due genitori del . CP_1
Si consideri che, nel predetto rapporto di polizia, gli agenti, lungi dal dare atto di aver visionato l'autovettura coinvolta nel sinistro e dall'eseguire rilievi fotografici della stessa e dei luoghi di causa, si limitano a riferire che i due testi “dichiaravano entrambi che non vi era stato incidente stradale (tamponamento), in quanto il conducente del motoveicolo perdeva il controllo del veicolo da solo e rovinava a terra”. Ciò detto, può ritenersi provato sulla scorta delle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi (ad esclusione del che, come detto, non ha assistito all'incidente) che Testimone_1 l'autovettura del , poco prima che avvenisse il sinistro, effettuava una svolta a sinistra CP_1 impegnando la corsia di marcia del ciclomotore dell'attore, che stava sopraggiungendo. Orbene, alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che il , tanto più nel momento in CP_1 cui stava per impegnare la corsia destinata al transito dei veicoli che viaggiavano in senso opposto al suo, avrebbe dovuto dare in ogni caso la precedenza al motociclo che sopraggiungeva alla sua destra.
Non è provato, invece, se ci sia stata una collisione tra i due veicoli: i testi indicati dalla convenuta lo hanno escluso;
il teste addotto dall'attore, invece, lo ha affermato con certezza, ancorché precisando che i veicoli “si sono urtati a malapena”. Senonché tale circostanza, a dire il vero, non appare dirimente ai fini del decidere, atteso che, in ogni caso, a prescindere dall'urto con la macchina antagonista, è ben possibile che l'attore possa aver perso il controllo del proprio ciclomotore a causa della manovra improvvisa effettuata dal
. CP_1 D'altra parte, è dimostrato dalle dichiarazioni concordi di tutti i testi – ivi compreso il teste di parte attrice – che il , a bordo del proprio Testimone_4 Parte_1 motociclo, stava viaggiando a velocità “sostenuta”. Ne deriva che La responsabilità dell'incidente, quindi, deve essere attribuita non solo all'autovettura del convenuto che ha effettuato un'improvvisa manovra di svolta a sinistra Controparte_1 impegnando l'opposta corsia di marcia, ma anche alla guida spericolata dell'attore che, procedendo a velocità non adeguata alle condizioni di traffico della strada e tale, comunque, da mantenere il controllo del motoveicolo e fermarlo nel campo di visibilità ed in condizioni di sicurezza, finiva per perdere l'equilibrio e cadere a terra. In considerazione di quanto fin qui detto, la responsabilità per l'incidente, oltre che concorrente tra l'attore ed il convenuto, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi altresì paritetica, avendo le due condotte concorso a determinare in misura egualmente colpevole l'impatto tra i due veicoli o, comunque, la caduta dell'attore.
pagina 4 di 7 Orbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attore e l'incidente occorso allo stesso, ritiene questo giudice che debba essere affermata – sia pure solo nella misura del 50% – la responsabilità del convenuto per i danni alla persona subiti dall'attore, Controparte_1 [...]
Parte_1
Accertata, dunque, la responsabilità in ordine al sinistro in esame, occorre procedere ora alla liquidazione dei danni patiti, in conseguenza, dall'attore.
4. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059
c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa.
Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente.
Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attore, a causa del sinistro occorsogli, ha subito una “frattura diafisi omero sinistro, arto non dominante, evoluta in pseudoartrosi, in soggetto colpito, nel 2021, da ictus cerebri, con residua emiparesi sinistra ed epilessia, in trattamento farmacologico” (con esiti di natura permanente dettagliatamente descritti nella relazione di perizia in atti, redatta dal nominato CTU) che hanno richiesto tra l'altro “numerosi interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi” (cfr. CTU a firma della dott.ssa , specialista in medicina legale). Persona_2 In proposito, nell'elaborato peritale, si legge quanto segue: “Il sig. in data Parte_1
9.11.2008 a seguito di incidente stradale alla guida di motociclo entrava in collisione con auto e cadeva al suolo procurandosi una frattura medio diafisaria dell'omero sinistro trattata con chiodo endomidollare e complicata da ritardo di consolidazione evoluta in pseudoartrosi e
pagina 5 di 7 sofferenza diffusa di tipo assonale delle fibre sensitive del nervo radiale come è risultato dall'esame ENG praticato nell'aprile del 2009. È stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi fino al 3.6.2009 allorquando veniva sottoposto ad intervento di rimozione chiodo endomidollare e confezionamento di apparecchio gessato brachiometacarpale a sinistra e l'11.7.2009 veniva effettuato l'intervento di sintesi con placca e viti metalliche, tutt'ora presenti. (…) In merito alla sofferenza del n. radiale, vista l'obiettività clinica in cui è risultato uno sfumato deficit di forza a sinistra, stante l'assenza di indagini EMG e ENG più recenti e considerato che, tale dato clinico, potrebbe essere allo stato non più correlato ad una sofferenza del n. radiale quale complicanza della mobilizzazione dell'infundibolo ma agli esiti di ictus ischemici subiti nel 2021, lo stesso non verrà considerato quale postumo da correlare al trauma di cui si discute. Tra l'altro, essendo stato rimosso il chiodo endomidollare e stante un'obiettività blanda neurologica già nel 2011, è altamente verosimile che, ad oggi, non residuino più postumi neurologici da correlare con l'evento traumatico del 9.11.2008. Non risultano spese esibite da valutare. Non risulta alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica”. Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura dell'11% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in 20 giorni, corrispondenti ai ricoveri ospedalieri, e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in 240 giorni (e, precisamente: 60 giorni al valore medio del 75%, corrispondenti al periodo di immobilizzazione e post-ricoveri, in cui la sintomatologia algica era più acuta;
ulteriori 90 giorni, al valore medio del
50%, relativi al periodo necessario per ulteriori controlli clinici e di terapia riabilitativa;
nonché altri 90 giorni, al valore medio del 25%, relativi al periodo necessario fino alla stabilizzazione dei postumi per la tipologia di lesività riportata). Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tanto più che lo stesso non è stato fatto oggetto neanche di motivate critiche da parte dei consulenti tecnici di parte.
Ai fini della valutazione del danno, devono applicarsi, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dall'art. 138 del nuovo codice delle assicurazioni che offrono, peraltro, parametri obiettivamente verificabili ma che non escludono la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tale norma stabilisce i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di non lieve entità – nel caso di specie, l'11% – derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispira a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia.
Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attore, all'epoca dell'incidente, aveva 44 anni
– deve essere quantificato in € 29.967,00 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 15.237,50 (attribuendo a ciascuna giornata di invalidità temporanea totale € 115,00 e diminuendo detto importo proporzionalmente per l'invalidità temporanea parziale), per un totale di complessivi € 45.204,50. In ragione del riconosciuto concorso di colpa dell'attore e del convenuto nella determinazione dell'incidente, e la compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_5 devono quindi essere condannati, in solido, a corrispondere al , a titolo di
[...] Parte_1
pagina 6 di 7 danno non patrimoniale per la lesione della sua salute, ex artt. 1227 e 2054, comma 2, c.c., la metà della somma sopra indicata e pari a € 22.602,25 (ventiduemilaseicentodue/25). Pur trattandosi di debito di valore, il predetto importo non va rivalutato essendo stato liquidato con riferimento a valori attuali. A tale importo, in considerazione dell'assenza di documentazione prodotta da parte attrice, non può aggiungersi alcunché, quale risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia.
Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema Corte (Cass. 11.11.2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale (o esistenziale), non avendo parte attrice offerto prova neppure in via presuntiva della sofferenza morale patita, né essendovi le condizioni per un aumento dell'ammontare del danno biologico. Sulla somma di € 22.602,25, all'attore compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (novembre 2008) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da novembre 2008 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
5. L'accoglimento soltanto parziale della domanda di risarcimento, in ragione del ritenuto concorso di colpa dell'attore nella determinazione del danno, giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attore deve essere posta a carico dei convenuti e deve essere liquidata nella misura indicata in dispositivo. In ragione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese della CTU – liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attore della somma di € 22.602,25 (ventiduemilaseicentodue/25) oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato al mese di novembre 2008 e rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT FOI, da novembre 2008 fino alla pubblicazione della sentenza;
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) rigetta, nel resto, le domande proposte dall'attore;
3) condanna e in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dell'attore del 50% delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 a titolo di esborsi ed € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA, con distrazione a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
4) dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attore e i convenuti;
5) pone le spese di C.T.U., in via definitiva, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Napoli, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19258/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 12.12.2024, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] ed elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, Is. G1, presso lo studio dell'avv. Luigi CAVALIERE (c.f. , dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente pure dall'avv. Gianpaolo MAROTTA (c.f. ), in virtù di C.F._3 procura in atti,
ATTORE
E
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._4
Gricignano di Aversa, alla Via Giuseppe Mazzini n. 1,
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' (P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elett.te dom.ta in Napoli, Corso G. Garibaldi n. 131, presso lo studio dell'avv. Gianluca SACCO (c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura C.F._5 speciale alle liti conferitagli il 18.12.2014 con atto per notar Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 12.12.2024, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 14.10.2020 e 11.6.2019,
[...] proponeva domanda risarcitoria nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni Controparte_2 conseguiti al sinistro automobilistico verificatosi nel Comune di Napoli, alle ore 12.30 circa del 9.11.2008. Più precisamente, l'attore deduceva che, mentre si trovava alla guida del motociclo Honda tg. BV58188 e stava percorrendo la locale Via Ghisleri, in direzione del Viale della Resistenza,
pagina 1 di 7 veniva urtato dall'autovettura AU CL, tg. CS444TN, assicurata per la R.C.A. con la (oggi , la Controparte_3 Controparte_2 quale, “proveniente dall'opposta corsia di marcia, effettuava una incauta ed illecita improvvisa manovra di inversione di marcia ad U, invadendo la corsia di marcia riservata alla circolazione del senso opposto” e collideva con il suo motociclo, scaraventandolo al suolo. Tanto premesso, l'attore deduceva di aver patito lesioni personali e di essere stato pertanto trasportato, con l'autoambulanza del servizio 118, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale
“Cardarelli”, ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi delle fratture ossee subite.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di danno biologico, morale, esistenziale e per riduzione permanente della capacità lavorativa, specifica e generica.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto attoreo al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, secondo comma, c.c., oltre che l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda, secondo le disposizioni di cui al vigente D.lgs., 7 settembre 2005, n. 209.
Nel merito, contestava, in fatto e in diritto, le pretese attoree chiedendone il rigetto.
Il convenuto , invece, benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, Controparte_1 per cui veniva dichiarato contumace.
Quindi, raccolte le deposizioni testimoniali di Testimone_1 Testimone_2
e acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed Testimone_3 Testimone_4 espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, dal momento che l'attore ha prodotto, in allegato alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., le lettere di costituzione in mora indirizzate alla compagnia assicurativa a mezzo p.e.c. ed a mezzo posta. Si tratta, in particolare, Controparte_2 delle lettere inviate in data 31.5.2010, 23.5.2012, 7.4.2014, 2.3.2016 e 15.1.2018, le quali appaiono idonee ad interrompere la prescrizione biennale del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'odierna convenuta. Va, altresì, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto delle condizioni richieste dagli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, atteso che l'attore ha versato in atti le lettere stragiudiziali di richiesta di risarcimento inoltrate alla compagnia di assicurazioni e complete di tutti gli elementi essenziali richiesti dalle norme richiamate ai fini della identificazione in concreto della pretesa risarcitoria avanzata (cfr. raccomandate e p.e.c. allegate dall'attore alle memorie di replica ex art. 183 c.p.c. dell'1.6.2021). È, inoltre, infondata e va rigettata l'eccezione di improponibilità ex art. 148, comma 3 d.lgs. n. 209/2005, dal momento che non risulta documentata in atti la convocazione, regolarmente inviata al danneggiato, per l'ispezione del motociclo. In mancanza di siffatto documento, e della prova pagina 2 di 7 della sua regolare ricezione da parte del proprietario del motociclo, l'eccezione di improcedibilità formulata da non può essere accolta, non essendovi prova della Controparte_2 condotta omissiva colpevole del danneggiato. Infine, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., atteso che, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, è agevole rilevare la determinazione del petitum e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, motivo per cui l'atto di citazione non appare in alcun modo carente in parte narrativa, né eccessivamente sintetico.
2. Nel merito, la domanda attrice è parzialmente fondata e deve essere, quindi, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. Invero, la fattispecie in esame deve essere correttamente ricondotta sotto l'ambito di operatività dell'art. 2054 comma 2 c.c. Ed, infatti, le dichiarazioni rese da il primo teste escusso nel corso del Testimone_1 giudizio su richiesta di parte attrice, non hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente, in quanto lo stesso non ha assistito direttamente all'impatto tra i due veicoli, ma è intervenuto sul posto soltanto in un secondo momento, quando l'attore, ferito, si trovava già per terra. Dopo aver riferito in maniera generica la dinamica dell'incidente, per come evidentemente gli era stata riferita, il teste ha dichiarato quanto segue: “Preciso su esplicita domanda del giudice che in verità ciò che io ho visto quando sono uscito dal tabaccaio è la scena di mio cognato a terra, con il braccio sinistro dolorante, la vettura ferma sulla carreggiata in posizione obliqua. E poi vi erano tre persone all'interno della vettura, una persona più giovane e due più anziani”.
e invece, escussi in qualità di testi di parte convenuta, hanno CP_4 Testimone_2 riferito di essere i genitori del convenuto e che, al momento dell'incidente, si Controparte_1 trovavano in macchina con il figlio. Entrambi, invero, hanno negato che ci sia stata una collisione tra l'autovettura ed il ciclomotore condotto dall'attore che percorreva via Ghisleri nel senso di marcia opposto, ma hanno riferito che la macchina a bordo della quale viaggiavano, ad un certo punto, iniziava una manovra di svolta a sinistra per accedere nell'area di parcheggio della chiesa e che il , che Parte_1
“viaggiava a velocità sostenuta”, nell'avvicinarsi a loro, perdeva il controllo del proprio motociclo, scivolava a terra da solo e finiva davanti alla loro macchina. Da ultimo, una ricostruzione parzialmente diversa dell'incidente è stata riferita da _4
, il secondo teste di parte attrice, escusso all'udienza del 2.2.2023.
[...]
Il teste , infatti, ha riferito quanto segue: “Nel novembre 2008 ho assistito ad un _4 incidente verificatosi in prossimità delle di via Ghisleri, intorno alle 12.30 circa. Mi Pt_2 trovavo in fila al bancomat con lo sguardo rivolto la strada per non essere invadente nei confronti dell'utente che mi precedeva in fila. Ho potuto vedere che vi era un motociclo Honda che percorreva via Ghisleri a velocità un po' sostenuta, provenendo da via Baku e procedendo verso viale della Resistenza. Via Ghisleri è a doppio senso. Vi era una AU CL che percorreva la strada nella direzione opposta, ed ha iniziato una manovra di leggera inversione verso la propria sinistra o comunque iniziava una svolta a sinistra. Se non sbaglio, la CL non ha attivato l'indicatore di direzione e, se non sbaglio, la svolta a sinistra non era consentita in presenza di segnaletica sulla pavimentazione stradale che segnalava divieto. La ha invaso Pt_3 la corsia opposta per effettuare tale manovra e non si è avveduta dell'arrivo del motorino e vi è
pagina 3 di 7 stata una collisione tra la parte anteriore sinistra della e la parte posteriore sinistra del Pt_3 motorino. Si sono urtati a malapena ma per effetto dell'urto il motorino ha perso il controllo ed è stato sbalzato ed è anche volato il casco del conducente”. Orbene, la circostanza che non ci sarebbe stato alcun urto tra l'autovettura ed il ciclomotore, secondo la prospettazione della compagnia assicurativa convenuta, si ricaverebbe non soltanto dalle dichiarazioni rese dai genitori del , ma anche dal rapporto degli agenti della CP_1 polizia stradale intervenuti sul posto subito dopo l'incidente. In realtà, deve dirsi che da tale rapporto, contrariamente a quanto ha sostenuto la difesa della convenuta, non è dato ricavare elementi precisi in merito alla dinamica del sinistro, dal momento che gli agenti, intervenuti sul posto quando l'attore era già stato portato presso l'ospedale e il ciclomotore non era più presente in loco, più che accertare i fatti, si sono limitati a recepire le dichiarazioni dei due genitori del . CP_1
Si consideri che, nel predetto rapporto di polizia, gli agenti, lungi dal dare atto di aver visionato l'autovettura coinvolta nel sinistro e dall'eseguire rilievi fotografici della stessa e dei luoghi di causa, si limitano a riferire che i due testi “dichiaravano entrambi che non vi era stato incidente stradale (tamponamento), in quanto il conducente del motoveicolo perdeva il controllo del veicolo da solo e rovinava a terra”. Ciò detto, può ritenersi provato sulla scorta delle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi (ad esclusione del che, come detto, non ha assistito all'incidente) che Testimone_1 l'autovettura del , poco prima che avvenisse il sinistro, effettuava una svolta a sinistra CP_1 impegnando la corsia di marcia del ciclomotore dell'attore, che stava sopraggiungendo. Orbene, alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che il , tanto più nel momento in CP_1 cui stava per impegnare la corsia destinata al transito dei veicoli che viaggiavano in senso opposto al suo, avrebbe dovuto dare in ogni caso la precedenza al motociclo che sopraggiungeva alla sua destra.
Non è provato, invece, se ci sia stata una collisione tra i due veicoli: i testi indicati dalla convenuta lo hanno escluso;
il teste addotto dall'attore, invece, lo ha affermato con certezza, ancorché precisando che i veicoli “si sono urtati a malapena”. Senonché tale circostanza, a dire il vero, non appare dirimente ai fini del decidere, atteso che, in ogni caso, a prescindere dall'urto con la macchina antagonista, è ben possibile che l'attore possa aver perso il controllo del proprio ciclomotore a causa della manovra improvvisa effettuata dal
. CP_1 D'altra parte, è dimostrato dalle dichiarazioni concordi di tutti i testi – ivi compreso il teste di parte attrice – che il , a bordo del proprio Testimone_4 Parte_1 motociclo, stava viaggiando a velocità “sostenuta”. Ne deriva che La responsabilità dell'incidente, quindi, deve essere attribuita non solo all'autovettura del convenuto che ha effettuato un'improvvisa manovra di svolta a sinistra Controparte_1 impegnando l'opposta corsia di marcia, ma anche alla guida spericolata dell'attore che, procedendo a velocità non adeguata alle condizioni di traffico della strada e tale, comunque, da mantenere il controllo del motoveicolo e fermarlo nel campo di visibilità ed in condizioni di sicurezza, finiva per perdere l'equilibrio e cadere a terra. In considerazione di quanto fin qui detto, la responsabilità per l'incidente, oltre che concorrente tra l'attore ed il convenuto, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi altresì paritetica, avendo le due condotte concorso a determinare in misura egualmente colpevole l'impatto tra i due veicoli o, comunque, la caduta dell'attore.
pagina 4 di 7 Orbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attore e l'incidente occorso allo stesso, ritiene questo giudice che debba essere affermata – sia pure solo nella misura del 50% – la responsabilità del convenuto per i danni alla persona subiti dall'attore, Controparte_1 [...]
Parte_1
Accertata, dunque, la responsabilità in ordine al sinistro in esame, occorre procedere ora alla liquidazione dei danni patiti, in conseguenza, dall'attore.
4. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059
c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa.
Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente.
Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attore, a causa del sinistro occorsogli, ha subito una “frattura diafisi omero sinistro, arto non dominante, evoluta in pseudoartrosi, in soggetto colpito, nel 2021, da ictus cerebri, con residua emiparesi sinistra ed epilessia, in trattamento farmacologico” (con esiti di natura permanente dettagliatamente descritti nella relazione di perizia in atti, redatta dal nominato CTU) che hanno richiesto tra l'altro “numerosi interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi” (cfr. CTU a firma della dott.ssa , specialista in medicina legale). Persona_2 In proposito, nell'elaborato peritale, si legge quanto segue: “Il sig. in data Parte_1
9.11.2008 a seguito di incidente stradale alla guida di motociclo entrava in collisione con auto e cadeva al suolo procurandosi una frattura medio diafisaria dell'omero sinistro trattata con chiodo endomidollare e complicata da ritardo di consolidazione evoluta in pseudoartrosi e
pagina 5 di 7 sofferenza diffusa di tipo assonale delle fibre sensitive del nervo radiale come è risultato dall'esame ENG praticato nell'aprile del 2009. È stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi fino al 3.6.2009 allorquando veniva sottoposto ad intervento di rimozione chiodo endomidollare e confezionamento di apparecchio gessato brachiometacarpale a sinistra e l'11.7.2009 veniva effettuato l'intervento di sintesi con placca e viti metalliche, tutt'ora presenti. (…) In merito alla sofferenza del n. radiale, vista l'obiettività clinica in cui è risultato uno sfumato deficit di forza a sinistra, stante l'assenza di indagini EMG e ENG più recenti e considerato che, tale dato clinico, potrebbe essere allo stato non più correlato ad una sofferenza del n. radiale quale complicanza della mobilizzazione dell'infundibolo ma agli esiti di ictus ischemici subiti nel 2021, lo stesso non verrà considerato quale postumo da correlare al trauma di cui si discute. Tra l'altro, essendo stato rimosso il chiodo endomidollare e stante un'obiettività blanda neurologica già nel 2011, è altamente verosimile che, ad oggi, non residuino più postumi neurologici da correlare con l'evento traumatico del 9.11.2008. Non risultano spese esibite da valutare. Non risulta alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica”. Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura dell'11% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in 20 giorni, corrispondenti ai ricoveri ospedalieri, e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in 240 giorni (e, precisamente: 60 giorni al valore medio del 75%, corrispondenti al periodo di immobilizzazione e post-ricoveri, in cui la sintomatologia algica era più acuta;
ulteriori 90 giorni, al valore medio del
50%, relativi al periodo necessario per ulteriori controlli clinici e di terapia riabilitativa;
nonché altri 90 giorni, al valore medio del 25%, relativi al periodo necessario fino alla stabilizzazione dei postumi per la tipologia di lesività riportata). Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tanto più che lo stesso non è stato fatto oggetto neanche di motivate critiche da parte dei consulenti tecnici di parte.
Ai fini della valutazione del danno, devono applicarsi, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dall'art. 138 del nuovo codice delle assicurazioni che offrono, peraltro, parametri obiettivamente verificabili ma che non escludono la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tale norma stabilisce i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di non lieve entità – nel caso di specie, l'11% – derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispira a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia.
Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attore, all'epoca dell'incidente, aveva 44 anni
– deve essere quantificato in € 29.967,00 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 15.237,50 (attribuendo a ciascuna giornata di invalidità temporanea totale € 115,00 e diminuendo detto importo proporzionalmente per l'invalidità temporanea parziale), per un totale di complessivi € 45.204,50. In ragione del riconosciuto concorso di colpa dell'attore e del convenuto nella determinazione dell'incidente, e la compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_5 devono quindi essere condannati, in solido, a corrispondere al , a titolo di
[...] Parte_1
pagina 6 di 7 danno non patrimoniale per la lesione della sua salute, ex artt. 1227 e 2054, comma 2, c.c., la metà della somma sopra indicata e pari a € 22.602,25 (ventiduemilaseicentodue/25). Pur trattandosi di debito di valore, il predetto importo non va rivalutato essendo stato liquidato con riferimento a valori attuali. A tale importo, in considerazione dell'assenza di documentazione prodotta da parte attrice, non può aggiungersi alcunché, quale risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia.
Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema Corte (Cass. 11.11.2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale (o esistenziale), non avendo parte attrice offerto prova neppure in via presuntiva della sofferenza morale patita, né essendovi le condizioni per un aumento dell'ammontare del danno biologico. Sulla somma di € 22.602,25, all'attore compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (novembre 2008) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da novembre 2008 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
5. L'accoglimento soltanto parziale della domanda di risarcimento, in ragione del ritenuto concorso di colpa dell'attore nella determinazione del danno, giustifica una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attore deve essere posta a carico dei convenuti e deve essere liquidata nella misura indicata in dispositivo. In ragione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese della CTU – liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attore della somma di € 22.602,25 (ventiduemilaseicentodue/25) oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato al mese di novembre 2008 e rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT FOI, da novembre 2008 fino alla pubblicazione della sentenza;
oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) rigetta, nel resto, le domande proposte dall'attore;
3) condanna e in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dell'attore del 50% delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 a titolo di esborsi ed € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA, con distrazione a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
4) dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attore e i convenuti;
5) pone le spese di C.T.U., in via definitiva, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Napoli, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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