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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE in persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi degli artt. 281undecies e ss. c.p.c. e dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c. nella causa civile RG n. 389/2025 promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Cinotti Roberta
- attore in opposizione c o n t r o
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grondona
- convenuta
In punto a: opposizione a precetto.
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: atto di citazione, insistendo per le istanze istruttorie.
Per la convenuta: comparsa di risposta e istanze istruttorie ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c.. Con il favore delle spese, anche della fase cautelare.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data Parte_1
30/12/2024 con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 11001,80, a titolo di contributo dovuto a favore della figlia relativamente al periodo Per_1 compreso tra dicembre 2019 a luglio 2022, sulla base della sentenza di cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio del Tribunale di Bologna n. 1369/2010, che aveva determinato un contributo mensile al mantenimento di 300,00 (oltre rivalutazione).
Parte attrice ha eccepito di aver sempre contribuito al sostentamento della figlia corrispondendole somme di denaro tramite il proprio padre fino ottobre 2018 e che, dal
27 maggio 2019, la figlia percepiva un proprio reddito che ne garantisce l'autosufficienza economica. Infine, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito di cui alla sentenza, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla sua pubblicazione, senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto – previa sospensione Parte_1 del titolo esecutivo – di accertare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte, con il favore delle spese.
Ha resistito in giudizio la quale ha contestato integralmente Controparte_1 quanto asserito da controparte, sostenendo, in primo luogo, che il presunto pagamento dedotto da parte attrice faceva riferimento a un periodo precedente a quello oggetto della domanda. In particolare, il nonno paterno aveva effettivamente compiuto dei pagamenti per conto dell'attore ad fino a ottobre 2018, mentre le somme oggi pretese si riferiscono al periodo compreso successivo (dicembre 2019 - luglio 2022).
La convenuta, inoltre, ha contestato le deduzioni attoree in merito all'autosufficienza economica della figlia, atteso che fino al luglio 2022 Parte_2
era ancora a carico della madre.
[...]
Parte convenuta, pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 25 febbraio 2025 il procedimento è stato convertito in rito semplificato ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c..
Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'udienza del 12.6.2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 Ai fini della decisione va osservato che con precetto notificato in data 30/12/2024,
intimava il pagamento del contributo per il mantenimento relativo al Controparte_1 periodo ricompreso tra dicembre 2019 e agosto 2022.
Ne deriva che i presunti pagamenti intervenuti tramite il defunto padre dell'opponente, pacificamente antecedenti all'ottobre 2018 (cfr. allegazioni dello stesso attore contenute nella memoria integrativa ex art 171-ter c.p.c), son del tutto irrilevanti.
Parimenti irrilevanti devono quindi ritenersi le prove orali richieste sul punto da parte attrice, riguardanti un periodo temporale estraneo all'oggetto del presente giudizio.
In merito all'intervenuta prescrizione del credito (così dovendosi intendere l'eccezione di prescrizione della sentenza), si riporta quanto chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “ i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione” ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 13414/2010). La lettera dell'art. 2943, IV comma,
c.c., letta in combinato disposto con l'articolo 480, I comma, c.p.c, chiariscono che il perfezionamento della notifica dell'atto di precetto (nella causa in oggetto avvenuta in data 30/12/2024), essendo atto suscettibile di determinare la messa in mora del debitore, interrompe la prescrizione dei ratei mensili ivi richiesti. Pertanto, le obbligazioni per cui agisce l'opposta, essendo afferenti ai 5 anni precedenti la notifica del precetto, non possono dirsi cadute in prescrizione.
Relativamente alla presunta autosufficienza della figlia , si Parte_2 sottolinea come il rimedio dell'opposizione a precetto esperita ex art. 615 c.p.c. possa riguardare la mera contestazione dei vizi estrinsechi e/o formali del titolo esecutivo giudiziario azionato;
per quanto attiene, invece, alle questioni relative ai vizi contenutistici, al merito e alle circostanze sopravvenute, questi possono essere fatti valere soltanto
3 tramite l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex 710 c.p.c..
Sul punto, è bene richiamare consolidata giurisprudenza di legittimità che ha espressamente previsto quanto segue: "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c o del divorzio di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970." ( Cass. Civ., Sez. III n.
17689/2019, richiamata, da ultimo, in Cass. Civ., Sez. IV, n. 27602/2020).
Si ritiene, quindi, che non possa essere utilizzata la presente sede per ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento in favore della figlia, integrando circostanze sopravvenute alla sentenza di divorzio, con conseguente irrilevanza del terzo capitolo di prova richiesto con atto introduttivo da parte attrice.
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte attrice, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata trattandosi di rito semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da nei confronti di , con atto di citazione notificato Parte_1 Controparte_1 in data 10 gennaio 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'opposizione;
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 2.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 16 luglio 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE in persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi degli artt. 281undecies e ss. c.p.c. e dell'art. 281 sexies, III comma, c.p.c. nella causa civile RG n. 389/2025 promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Cinotti Roberta
- attore in opposizione c o n t r o
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grondona
- convenuta
In punto a: opposizione a precetto.
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: atto di citazione, insistendo per le istanze istruttorie.
Per la convenuta: comparsa di risposta e istanze istruttorie ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c.. Con il favore delle spese, anche della fase cautelare.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data Parte_1
30/12/2024 con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 11001,80, a titolo di contributo dovuto a favore della figlia relativamente al periodo Per_1 compreso tra dicembre 2019 a luglio 2022, sulla base della sentenza di cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio del Tribunale di Bologna n. 1369/2010, che aveva determinato un contributo mensile al mantenimento di 300,00 (oltre rivalutazione).
Parte attrice ha eccepito di aver sempre contribuito al sostentamento della figlia corrispondendole somme di denaro tramite il proprio padre fino ottobre 2018 e che, dal
27 maggio 2019, la figlia percepiva un proprio reddito che ne garantisce l'autosufficienza economica. Infine, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito di cui alla sentenza, essendo trascorsi oltre 10 anni dalla sua pubblicazione, senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto – previa sospensione Parte_1 del titolo esecutivo – di accertare l'inesistenza del credito vantato dalla controparte, con il favore delle spese.
Ha resistito in giudizio la quale ha contestato integralmente Controparte_1 quanto asserito da controparte, sostenendo, in primo luogo, che il presunto pagamento dedotto da parte attrice faceva riferimento a un periodo precedente a quello oggetto della domanda. In particolare, il nonno paterno aveva effettivamente compiuto dei pagamenti per conto dell'attore ad fino a ottobre 2018, mentre le somme oggi pretese si riferiscono al periodo compreso successivo (dicembre 2019 - luglio 2022).
La convenuta, inoltre, ha contestato le deduzioni attoree in merito all'autosufficienza economica della figlia, atteso che fino al luglio 2022 Parte_2
era ancora a carico della madre.
[...]
Parte convenuta, pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 25 febbraio 2025 il procedimento è stato convertito in rito semplificato ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c..
Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'udienza del 12.6.2025 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 Ai fini della decisione va osservato che con precetto notificato in data 30/12/2024,
intimava il pagamento del contributo per il mantenimento relativo al Controparte_1 periodo ricompreso tra dicembre 2019 e agosto 2022.
Ne deriva che i presunti pagamenti intervenuti tramite il defunto padre dell'opponente, pacificamente antecedenti all'ottobre 2018 (cfr. allegazioni dello stesso attore contenute nella memoria integrativa ex art 171-ter c.p.c), son del tutto irrilevanti.
Parimenti irrilevanti devono quindi ritenersi le prove orali richieste sul punto da parte attrice, riguardanti un periodo temporale estraneo all'oggetto del presente giudizio.
In merito all'intervenuta prescrizione del credito (così dovendosi intendere l'eccezione di prescrizione della sentenza), si riporta quanto chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “ i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione” ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 13414/2010). La lettera dell'art. 2943, IV comma,
c.c., letta in combinato disposto con l'articolo 480, I comma, c.p.c, chiariscono che il perfezionamento della notifica dell'atto di precetto (nella causa in oggetto avvenuta in data 30/12/2024), essendo atto suscettibile di determinare la messa in mora del debitore, interrompe la prescrizione dei ratei mensili ivi richiesti. Pertanto, le obbligazioni per cui agisce l'opposta, essendo afferenti ai 5 anni precedenti la notifica del precetto, non possono dirsi cadute in prescrizione.
Relativamente alla presunta autosufficienza della figlia , si Parte_2 sottolinea come il rimedio dell'opposizione a precetto esperita ex art. 615 c.p.c. possa riguardare la mera contestazione dei vizi estrinsechi e/o formali del titolo esecutivo giudiziario azionato;
per quanto attiene, invece, alle questioni relative ai vizi contenutistici, al merito e alle circostanze sopravvenute, questi possono essere fatti valere soltanto
3 tramite l'apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex 710 c.p.c..
Sul punto, è bene richiamare consolidata giurisprudenza di legittimità che ha espressamente previsto quanto segue: "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c o del divorzio di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970." ( Cass. Civ., Sez. III n.
17689/2019, richiamata, da ultimo, in Cass. Civ., Sez. IV, n. 27602/2020).
Si ritiene, quindi, che non possa essere utilizzata la presente sede per ottenere la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento in favore della figlia, integrando circostanze sopravvenute alla sentenza di divorzio, con conseguente irrilevanza del terzo capitolo di prova richiesto con atto introduttivo da parte attrice.
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte attrice, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata trattandosi di rito semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da nei confronti di , con atto di citazione notificato Parte_1 Controparte_1 in data 10 gennaio 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'opposizione;
2. Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 2.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 16 luglio 2025
La Giudice
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