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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7467 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 27953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27953 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RONGONE ALESSANDRA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazzetta Olivella n.1
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PETROLINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Porzio n.4
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con dalla quale era nata una figlia: CP_1 Per_1
(07.09.2023), riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione tra le parti era cessata;
che
1 nonostante i tentativi fatti per addivenire ad una disciplina concordata, le parti non erano riuscite a trovare un accordo;
che egli versava in una situazione economica molto critica, corrispondendo già un assegno di € 450,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli nati da una Contr precedente matrimonio;
che egli era macchinista ferroviere presso l' con retribuzione mensile di euro 1768,00 e viveva in una casa in locazione con un canone di euro 600,00; che la resistente, che lavorava come call center con contratto a tempo indeterminato, era proprietaria di un immobile da cui percepiva un canone di locazione di Euro 550,00 e viveva con la figlia e con il figlio nato dal precedente matrimonio, presso la propria madre, chiedeva disporsi l'affidamento ad entrambi i genitori della minore con collocazione presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, chiedeva inoltre determinarsi in € 250,00 l'assegno a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la quale chiedeva determinarsi un assegno a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento della piccola a carico del ricorrente nella misura di almeno € 400,00 mensili, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinarsi i tempi di permanenza presso il padre della minore di cui chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
All'udienza del 27.05.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori confermando i rapporti sereni della bambina con il padre.
Il giudice, adottati i provvedimenti provvisori, invitava i difensori alla discussione orale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio ritiene che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi di criticità nei rapporti padre-figlia tali da condurre a derogare alla regola dell'affido condiviso e pertanto la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza della minore con il genitore non collocatario, la stessa starà con il padre due pomeriggi a settimana da concordare e in mancanza di accordo da individuare nel martedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 9 alle ore 20,00; il dopo il compimento del terzo anno di età la
2 minore resterà con il padre il fine settimana, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica e, ad anni alterni;
durante le festività la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, dopo il compimento del terzo anno con pernottamento;
Passando alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, premesso che la madre con cui convive vi provvede in via diretta, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 co. 4 c.c..
Pertanto, tenuto conto delle esigenze della minore legate all'età (a settembre due anni), dei redditi del ricorrente - ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente depositata in atti, 730/2024, risulta un reddito complessivo di € 45.150,00, ritenuta IRPEF € 12.282,00, ritenuta addizionale comunale
€ 406,00, egli inoltre versa € 450,00 per il mantenimento dei primi due figli - dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti di cura e assistenza assunti da ciascuno, si ritiene congruo confermare l'importo come quantificato in via provvisoria.
A carico di va dunque posto un assegno di € 300,00 a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo
d'Intesa del 7/03/2018, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese. Tale importo è da CP_1 rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da giugno 2026.
Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede: CP_1
1.affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. regolamenta i tempi di permanenza della minore presso il padre secondo la disciplina riportata in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Euro 300,00 oltre il 50 % delle spese CP_1 straordinarie individuate alla stregua del Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA il 7.03.2018; Tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere da giugno 2026.
3 4.compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27953 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RONGONE ALESSANDRA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazzetta Olivella n.1
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PETROLINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Porzio n.4
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 , premesso di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con dalla quale era nata una figlia: CP_1 Per_1
(07.09.2023), riconosciuta da entrambi i genitori;
che la relazione tra le parti era cessata;
che
1 nonostante i tentativi fatti per addivenire ad una disciplina concordata, le parti non erano riuscite a trovare un accordo;
che egli versava in una situazione economica molto critica, corrispondendo già un assegno di € 450,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei due figli nati da una Contr precedente matrimonio;
che egli era macchinista ferroviere presso l' con retribuzione mensile di euro 1768,00 e viveva in una casa in locazione con un canone di euro 600,00; che la resistente, che lavorava come call center con contratto a tempo indeterminato, era proprietaria di un immobile da cui percepiva un canone di locazione di Euro 550,00 e viveva con la figlia e con il figlio nato dal precedente matrimonio, presso la propria madre, chiedeva disporsi l'affidamento ad entrambi i genitori della minore con collocazione presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, chiedeva inoltre determinarsi in € 250,00 l'assegno a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la quale chiedeva determinarsi un assegno a titolo di contributo nel CP_1 mantenimento della piccola a carico del ricorrente nella misura di almeno € 400,00 mensili, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinarsi i tempi di permanenza presso il padre della minore di cui chiedeva disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
All'udienza del 27.05.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori confermando i rapporti sereni della bambina con il padre.
Il giudice, adottati i provvedimenti provvisori, invitava i difensori alla discussione orale e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Il Collegio ritiene che dalle risultanze processuali non sono emersi elementi di criticità nei rapporti padre-figlia tali da condurre a derogare alla regola dell'affido condiviso e pertanto la minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza della minore con il genitore non collocatario, la stessa starà con il padre due pomeriggi a settimana da concordare e in mancanza di accordo da individuare nel martedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nonché, a settimane alterne, il sabato o la domenica dalle ore 9 alle ore 20,00; il dopo il compimento del terzo anno di età la
2 minore resterà con il padre il fine settimana, dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica e, ad anni alterni;
durante le festività la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio, e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, dopo il compimento del terzo anno con pernottamento;
Passando alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, premesso che la madre con cui convive vi provvede in via diretta, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 co. 4 c.c..
Pertanto, tenuto conto delle esigenze della minore legate all'età (a settembre due anni), dei redditi del ricorrente - ultima dichiarazione dei redditi del ricorrente depositata in atti, 730/2024, risulta un reddito complessivo di € 45.150,00, ritenuta IRPEF € 12.282,00, ritenuta addizionale comunale
€ 406,00, egli inoltre versa € 450,00 per il mantenimento dei primi due figli - dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti di cura e assistenza assunti da ciascuno, si ritiene congruo confermare l'importo come quantificato in via provvisoria.
A carico di va dunque posto un assegno di € 300,00 a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo
d'Intesa del 7/03/2018, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese. Tale importo è da CP_1 rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da giugno 2026.
Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede: CP_1
1.affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. regolamenta i tempi di permanenza della minore presso il padre secondo la disciplina riportata in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Euro 300,00 oltre il 50 % delle spese CP_1 straordinarie individuate alla stregua del Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA il 7.03.2018; Tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere da giugno 2026.
3 4.compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4