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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 688 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], P_ C.F._1
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], P_ C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico PASTORE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni: • “Dichiarare la separazione personale dei coniugi e P_ P_
i quali hanno contratto matrimonio in Vicenza il 16.12.2006, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Vicenza all'anno 2006 al n 215, parte II, serie A,
mandando alla cancelleria affinché vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di Stato Civile;
• Ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a mar-gine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE
le seguenti CONDIZIONI della separazione
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza. Si dà atto che la SI.ra
, in accordo con il SI. ha già rilasciato l'immobile coniugale in data P_ P_
8.1.2025 consegnando tutte le chiavi. La SI.ra pertanto autorizza il SI. P_
a cambiare le serrature dell'immobile coniugale, del garage e del ma- P_
gazzino;
2) Nulla disporsi a titolo di mantenimento, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
3) Le parti, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, si impegnano a sottoscrivere l'atto di acquiescenza dell'emananda sentenza;
4) In adempimento a quanto statuito nel ricorso cumulativo per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 25.2.2025, la SI.ra
, con atto notarile a rogito del Notaio di Vicenza, racc. P_ Persona_1
4.155 rep.
8.101 stipulato in data 19.3.2025, ha trasferito al SI. P_
la propria quota del 50%:
- dell'immobile coniugale sito in Monteviale (VI), Via Callecurta s.n.c.,
catastalmente censito al NCEU del Comune di Monteviale (VI) al foglio 5 particella n. 1503 sub 3 (Cat A/3);
- dell'autorimessa sita in Monteviale Via Callecurta s.n.c., catastalmente censita al NCEU foglio 5 n. 1497 sub 7 (Cat C/6)
- del magazzino catastalmente censito al NCEU del Comune di Monteviale
foglio 5 particella n. 1497 sub 8, Cat. C/2, classe U, consistenza 121 mq, ,
rendita euro 112,48 Via Callecurta n. 72 Piano T-1;
- del vigneto sito in Monteviale (VI) contraddistinto al NCT del Comune di
Monteviale al foglio 5, particella n. 476.
Gli immobili sono stati ceduti nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano al momento del trasferimento, con ogni pertinenza, servitù attiva e passiva e, per quanto riguarda l'abitazione e il garage con tutti gli arredi ivi contenuti, ad eccezione del seguente mobilio che è stato asportato dalla SI.ra : divano P_
marrone, tavola nera con n. 6 sedie, n. 1 cassapanca azzurra, carrellino porta
TV, fornetto microonde.
Il costo dell'atto notarile di cessione pari ad € 3.100,00 è stato sostenuto dal SI.
, con una compartecipazione della SI.ra nella misura di € P_ P_
1.300,00;
5) Il SI. prima dell'acquisto della quota immobiliare della SI.ra P_
, ha provveduto ad abbattere parzialmente il mutuo cointestato in essere P_
con versando la somma di € 20.043,42 (di cui € 10.021,71, per CP_3
conto della SI.ra ) e poi in data 19.3.2025 all'accensione di un nuovo mu- P_
tuo fondiario con Banca delle Terre Venete per l'importo di € 215.000,00 e ad estinguere quello cointestato in essere con ed ammontante Controparte_4
alla data del 19.3.2025 ad € 212.481,70 (di cui € 106.240,85 pagati per conto del-la SI.ra ). Considerata l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario con P_
, le somme dovute a titolo di retrocessione di premi non Controparte_4 goduti per l'assicurazione vita del SI. e per l'assicurazione P_
incendio/scoppio/eventi atmosferici saranno di esclusiva proprietà del SI.
P_
6) Tenuto conto della cessione della quota dell'immobile coniugale di cui al punto sub 4) e dei mobili che la arredano, dell'autorimessa, del magazzino, del vigneto, dell'estinzione anticipata del mutuo cointestato ad opera CP_3
del SI. eseguita in data 19.3.2025, dei maggiori apporti economici del P_
marito nella ristrutturazione e allestimento dell'immobile coniugale e di qual-
siasi ulteriore rapporto intercorso sino ad oggi tra le parti - il SI. P_
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – ha corrisposto a favore della SI.ra , a tacitazione di ogni pretesa, la somma P_
onnicomprensiva di euro 48.500,00 (quarantottomilacinquecento), che è stata versata come segue:
• quanto ad € 10.380,00 sono stati corrisposti mediante n. 2 bonifici bancari (€
4.880,00 mediante bonifico eseguito in data 21.10.2024, € 5.500,00 eseguito in data 15.11.2024) che la SInora attesta di aver già ricevuto sul proprio P_
conto corrente;
• quanto ad € 10.021,71 quale parte di ammortamento del mutuo CP_3
che il SI. ha provveduto ad effettuare per conto della SI.ra prima P_ P_
di estinguere lo stesso (bonifici eseguiti a dal SI. in data CP_3 P_
28.2.2025 e 11.3.2025);
• quanto ad € 2.188,68 mediante il pagamento da parte del SI. P_
all'Avv. Enrico Pastore della quota di spese legali per il presente procedimento incombente sulla SI.ra ; P_
• quanto ad € 1.300,00 è stata corrisposta mediante pagamento diretto da parte del SI. al Notaio di parte delle spese notarili P_ Persona_1 inerenti il trasferimento immobiliare in oggetto come concorda-to tra le parti;
il SI. ha provveduto poi, dalla data del deposito del ricorso per P_
separazione e divorzio, avvenuta il 25.2.2025 , sino alla data del trasferimento della quota dell'immobile coniugale, del garage, del magazzino e del vigneto,
avvenuta 19.3.2025 a pagare a , per conto della SI.ra , la sua CP_3 P_
quota del 50% della rata del mutuo cointestato, pari ad € 636,78;
• la somma residua, di € 23.972,83 è stata corrisposta dal SI. alla SI.ra P_
mediante bonifico bancario in data 19.3.2025. P_
7) L'indennizzo che sarà liquidato dall'assicurazione per il danno CP_3
subito al tetto dell'abitazione coniugale in occasione del fortunale verificatosi in data 3.7.2023 rimarrà di esclusiva proprietà e disponibilità del SI.
[...]
. La SI.ra si impegna sin d'ora a sottoscrivere eventuali documenti P_ P_
dell'assicurazione necessari affinché il SI. possa incassare l'intero P_
indennizzo;
8) Le parti, a fronte dell'avvenuto adempimento di quanto statuito nel ricorso per separazione e divorzio, dichiarano di aver regolato definitivamente tra di loro ogni questione di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo, ragione, o causa l'una nei confronti dell'altra;
9) I due cani di famiglia e intestati alla SI.ra Per_2 Per_3 P_
rimarranno di proprietà della stessa e in accordo tra le parti potranno trascorrere del tempo anche con il SI. ; P_
10) Le spese legali del presente procedimento sono state suddivise tra le parti nella misura del 50%, fermo restando che la quota di spese legali gravante sulla
SI.ra è stata onorata dal SI. come stabilito nel punto sub 6)”. P_ P_ Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 16/12/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , P_ P_
uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 16/12/2006 con atto trascritto al n. 215,
parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 688 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], P_ C.F._1
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], P_ C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico PASTORE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni: • “Dichiarare la separazione personale dei coniugi e P_ P_
i quali hanno contratto matrimonio in Vicenza il 16.12.2006, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Vicenza all'anno 2006 al n 215, parte II, serie A,
mandando alla cancelleria affinché vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di Stato Civile;
• Ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a mar-gine dell'atto di matrimonio
OMOLOGARE
le seguenti CONDIZIONI della separazione
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza. Si dà atto che la SI.ra
, in accordo con il SI. ha già rilasciato l'immobile coniugale in data P_ P_
8.1.2025 consegnando tutte le chiavi. La SI.ra pertanto autorizza il SI. P_
a cambiare le serrature dell'immobile coniugale, del garage e del ma- P_
gazzino;
2) Nulla disporsi a titolo di mantenimento, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
3) Le parti, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, si impegnano a sottoscrivere l'atto di acquiescenza dell'emananda sentenza;
4) In adempimento a quanto statuito nel ricorso cumulativo per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 25.2.2025, la SI.ra
, con atto notarile a rogito del Notaio di Vicenza, racc. P_ Persona_1
4.155 rep.
8.101 stipulato in data 19.3.2025, ha trasferito al SI. P_
la propria quota del 50%:
- dell'immobile coniugale sito in Monteviale (VI), Via Callecurta s.n.c.,
catastalmente censito al NCEU del Comune di Monteviale (VI) al foglio 5 particella n. 1503 sub 3 (Cat A/3);
- dell'autorimessa sita in Monteviale Via Callecurta s.n.c., catastalmente censita al NCEU foglio 5 n. 1497 sub 7 (Cat C/6)
- del magazzino catastalmente censito al NCEU del Comune di Monteviale
foglio 5 particella n. 1497 sub 8, Cat. C/2, classe U, consistenza 121 mq, ,
rendita euro 112,48 Via Callecurta n. 72 Piano T-1;
- del vigneto sito in Monteviale (VI) contraddistinto al NCT del Comune di
Monteviale al foglio 5, particella n. 476.
Gli immobili sono stati ceduti nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano al momento del trasferimento, con ogni pertinenza, servitù attiva e passiva e, per quanto riguarda l'abitazione e il garage con tutti gli arredi ivi contenuti, ad eccezione del seguente mobilio che è stato asportato dalla SI.ra : divano P_
marrone, tavola nera con n. 6 sedie, n. 1 cassapanca azzurra, carrellino porta
TV, fornetto microonde.
Il costo dell'atto notarile di cessione pari ad € 3.100,00 è stato sostenuto dal SI.
, con una compartecipazione della SI.ra nella misura di € P_ P_
1.300,00;
5) Il SI. prima dell'acquisto della quota immobiliare della SI.ra P_
, ha provveduto ad abbattere parzialmente il mutuo cointestato in essere P_
con versando la somma di € 20.043,42 (di cui € 10.021,71, per CP_3
conto della SI.ra ) e poi in data 19.3.2025 all'accensione di un nuovo mu- P_
tuo fondiario con Banca delle Terre Venete per l'importo di € 215.000,00 e ad estinguere quello cointestato in essere con ed ammontante Controparte_4
alla data del 19.3.2025 ad € 212.481,70 (di cui € 106.240,85 pagati per conto del-la SI.ra ). Considerata l'estinzione anticipata del mutuo ipotecario con P_
, le somme dovute a titolo di retrocessione di premi non Controparte_4 goduti per l'assicurazione vita del SI. e per l'assicurazione P_
incendio/scoppio/eventi atmosferici saranno di esclusiva proprietà del SI.
P_
6) Tenuto conto della cessione della quota dell'immobile coniugale di cui al punto sub 4) e dei mobili che la arredano, dell'autorimessa, del magazzino, del vigneto, dell'estinzione anticipata del mutuo cointestato ad opera CP_3
del SI. eseguita in data 19.3.2025, dei maggiori apporti economici del P_
marito nella ristrutturazione e allestimento dell'immobile coniugale e di qual-
siasi ulteriore rapporto intercorso sino ad oggi tra le parti - il SI. P_
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – ha corrisposto a favore della SI.ra , a tacitazione di ogni pretesa, la somma P_
onnicomprensiva di euro 48.500,00 (quarantottomilacinquecento), che è stata versata come segue:
• quanto ad € 10.380,00 sono stati corrisposti mediante n. 2 bonifici bancari (€
4.880,00 mediante bonifico eseguito in data 21.10.2024, € 5.500,00 eseguito in data 15.11.2024) che la SInora attesta di aver già ricevuto sul proprio P_
conto corrente;
• quanto ad € 10.021,71 quale parte di ammortamento del mutuo CP_3
che il SI. ha provveduto ad effettuare per conto della SI.ra prima P_ P_
di estinguere lo stesso (bonifici eseguiti a dal SI. in data CP_3 P_
28.2.2025 e 11.3.2025);
• quanto ad € 2.188,68 mediante il pagamento da parte del SI. P_
all'Avv. Enrico Pastore della quota di spese legali per il presente procedimento incombente sulla SI.ra ; P_
• quanto ad € 1.300,00 è stata corrisposta mediante pagamento diretto da parte del SI. al Notaio di parte delle spese notarili P_ Persona_1 inerenti il trasferimento immobiliare in oggetto come concorda-to tra le parti;
il SI. ha provveduto poi, dalla data del deposito del ricorso per P_
separazione e divorzio, avvenuta il 25.2.2025 , sino alla data del trasferimento della quota dell'immobile coniugale, del garage, del magazzino e del vigneto,
avvenuta 19.3.2025 a pagare a , per conto della SI.ra , la sua CP_3 P_
quota del 50% della rata del mutuo cointestato, pari ad € 636,78;
• la somma residua, di € 23.972,83 è stata corrisposta dal SI. alla SI.ra P_
mediante bonifico bancario in data 19.3.2025. P_
7) L'indennizzo che sarà liquidato dall'assicurazione per il danno CP_3
subito al tetto dell'abitazione coniugale in occasione del fortunale verificatosi in data 3.7.2023 rimarrà di esclusiva proprietà e disponibilità del SI.
[...]
. La SI.ra si impegna sin d'ora a sottoscrivere eventuali documenti P_ P_
dell'assicurazione necessari affinché il SI. possa incassare l'intero P_
indennizzo;
8) Le parti, a fronte dell'avvenuto adempimento di quanto statuito nel ricorso per separazione e divorzio, dichiarano di aver regolato definitivamente tra di loro ogni questione di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere, per qualsiasi titolo, ragione, o causa l'una nei confronti dell'altra;
9) I due cani di famiglia e intestati alla SI.ra Per_2 Per_3 P_
rimarranno di proprietà della stessa e in accordo tra le parti potranno trascorrere del tempo anche con il SI. ; P_
10) Le spese legali del presente procedimento sono state suddivise tra le parti nella misura del 50%, fermo restando che la quota di spese legali gravante sulla
SI.ra è stata onorata dal SI. come stabilito nel punto sub 6)”. P_ P_ Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 16/12/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , P_ P_
uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 16/12/2006 con atto trascritto al n. 215,
parte II, serie A, anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo