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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2115/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. VIGOLO VANNA C.F._1
Contro
nata a [...], il [...], CP_1
con l'Avv. FELICIONI SABRINA, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta depositate il 04 e il 07 luglio 2025
davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni
Pagina 1 di 3 di cui alla sentenza di divorzio n. 1971/2012, pronunciata dal Tribunale di Verona
precisando le seguenti concordi conclusioni:
modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1971/2012
emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento R.G. n. 549/2012
disponendo la revoca dell'obbligo di corrispondere a CP_1
l'assegno alimentare di Euro 300,00 mensili nonché le spese straordinarie
per i figli e . Persona_1 Persona_2
Spese di lite compensate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.03.2025 il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio in punto di revoca/modifica del contributo al mantenimento dei figli e . Per_1 Persona_2
Si costituiva ritualmente la convenuta che aderiva sostanzialmente alle richieste di revoca del ricorrente.
Le parti con note di trattazione scritte precisavano le conclusioni come da in epigrafe precisato.
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della
Pagina 2 di 3 documentazione depositata ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro così dispone: Parte_1 CP_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. VIGOLO VANNA C.F._1
Contro
nata a [...], il [...], CP_1
con l'Avv. FELICIONI SABRINA, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta depositate il 04 e il 07 luglio 2025
davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni
Pagina 1 di 3 di cui alla sentenza di divorzio n. 1971/2012, pronunciata dal Tribunale di Verona
precisando le seguenti concordi conclusioni:
modificare le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1971/2012
emessa dal Tribunale di Verona nel procedimento R.G. n. 549/2012
disponendo la revoca dell'obbligo di corrispondere a CP_1
l'assegno alimentare di Euro 300,00 mensili nonché le spese straordinarie
per i figli e . Persona_1 Persona_2
Spese di lite compensate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.03.2025 il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio in punto di revoca/modifica del contributo al mantenimento dei figli e . Per_1 Persona_2
Si costituiva ritualmente la convenuta che aderiva sostanzialmente alle richieste di revoca del ricorrente.
Le parti con note di trattazione scritte precisavano le conclusioni come da in epigrafe precisato.
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della
Pagina 2 di 3 documentazione depositata ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro così dispone: Parte_1 CP_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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