Articolo 15 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 aprile 1986
Art. 15.
Le licitazioni private per l'appalto dei lavori e forniture il cui importo rientra nei limiti indicati nell'articolo 9 sono tenute presso i compartimenti della viabilita'. Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ad un funzionario inquadrato in un livello non inferiore al settimo. Su autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, possono essere esperite presso i compartimenti regionali licitazioni per lavori il cui importo superi quello indicato nel precedente articolo.
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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