Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/1963, n. 2814
CASS
Sentenza 22 ottobre 1963

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Il pagamento al vettore dei crediti che gli derivano dal trasporto e degli assegni che gravano sulle cose trasportate e condizione per lo Esercizio dell'Azione diretta ad ottenere l'adempimento del contratto di trasporto, con lo svincolo e con la riconsegna della merce oggetto del trasporto, e non per l'Esercizio delle azioni che conseguono al suo inadempimento, quale quella di danni per la perdita della merce. Il vettore non e tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto di trasporto finche restano insoddisfatti i crediti che dal contratto stesso traggono origine in suo favore. Pertanto, il destinatario deve pagare tali crediti per far valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto stipulato dal mittente nel suo interesse. Ma, se il contratto e rimasto ineseguito, e cioe se si e verificato un definitivo inadempimento delle obbligazioni incombenti al vettore, questi non puo pretendere l'adempimento delle obbligazioni corrispettive a carico sia del mittente che del destinatario ed incorre nella responsabilita conseguente al suo inadempimento. ( Conf 2517'59).*

Il destinatario, non ha nel contratto di trasporto, diritti diversi ed indipendenti da quelli del mittentè egli, con la richiesta di riconsegna delle merci, ottiene solo il trasferimento in suo favore dei diritti sorti dal contratto di trasporto a favore del mittente. Tale trasferimento non da luogo ad un ampliamento dei diritti stessi, i quali possono essere esercitati dal destinatario entro i limiti esistenti per il mittentè se questi non puo dolersi del ritardo nella riconsegna delle merci per avervi dato causa fornendo incomplete indicazioni, neppure il destinatario puo fondare su detto ritardo alcuna giustificata pretesa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/1963, n. 2814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2814
    Data del deposito : 22 ottobre 1963

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