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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1166/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 18/12/2024 promossa
da OGGETTO:
in persona vendita di cose mobili Controparte_1
del Presidente, Sig. , e consorziati (C.F.: CP_2 Controparte_3
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_1
(C.F.: Controparte_4
), in persona del socio amministratore, (C.F.: P.IVA_2 CP_5
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti GIAN BATTISTA BOSCAINI e CHIARA
BORTOLOTTI elettivamente domiciliati nel loro studio in DESENZANO DEL
GARDA (BS), VIA VILLA DEL SOLE N. 11
APPELLANTI
pagina 1 di 15 c o n t r o
e C.F. , CP_6 Controparte_7 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MALCANGIO MARIA LUISA e dall'avv. DI LECCE
ALESSANDRA ANGELA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via Lanzone n. 4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia – prima Sezione civile –
pubblicata il 21/10/2022 con il n. 5672/2022
CONCLUSIONI
degli appellanti
-IN VIA PRINCIPALE: piaccia all'ecc. ma Corte, in riforma della impugnata
sentenza: - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in
difetto dei presupposti di legge per le motivazioni esposte in narrativa,
accertare, in conformità ai criteri contrattualmente previsti per la
determinazione del prezzo di somministrazione dell'acqua termale per il
periodo in contestazione, le somme effettivamente dovute dal alla CP_1
società con ogni conseguente Parte_1
statuizione relativa alla restituzione dell'importo di € 97.492,08 versato in data
24 febbraio 2021 dal all'esito della concessione della provvisoria CP_1
esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché dell'importo di € 8.936,05 trattenuto pagina 2 di 15 dalla società indebitamente come Parte_1
risultante dalla documentazione prodotta, con interessi e rivalutazione dal
versamento al saldo;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della
società e alle obbligazioni assunte con Pt_1 Parte_1
il contratto di somministrazione 24/4/2012 come dedotte in atti, accertare e
dichiarare la illegittimità della diffida ad adempiere e della conseguente
risoluzione di diritto del contratto comunicata da e Pt_1 Parte_1
e per l'effetto condannare la società e
[...] Pt_1 Parte_1
alla prosecuzione della somministrazione di acqua termale al
[...]
ed alle Consorziate in forza del summenzionato contratto, con oneri CP_1
e costi correlati alla interruzione e riattivazione interamente a carico della
società e previo accertamento della Pt_1 Parte_1
illegittimità degli importi pretesi dalla somministrante in difformità dalle
previsioni contrattuali e fermo il risarcimento in capo al ed alle CP_1
di tutti i danni subiti e subendi per effetto della illegittimità della CP_8
interruzione della somministrazione, danni quantificati nell'importo di €
250.000,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta provata e/o accertata,
anche in via equitativa, all'esito del giudizio con interessi e rivalutazione
monetaria dal fatto al saldo;
- in tutti i casi riformare la sentenza nella parte in
cui condanna il a versare alla società CP_1 Parte_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'importo di
[...]
€ 6.197,71 portato dalle fatture n. 20000052 B4 del 30/9/2020, importo già pagina 3 di 15 indebitamente trattenuto dalla società Parte_1
come da comunicazione in data 19/3/2021 (doc. 15 allegato alla memoria ex
art. 183 sesto n. 2 delle opponenti). Spese e compenso professionale
interamente rifusi con riguardo a tutti i gradi del giudizio, con condanna della
società convenuta alla restituzione dell'importo di € 22.514,59 versato dal
in data 16/11/2022 a titolo di refusione delle spese legali di primo CP_1
grado come quantificate nella sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta di nomina di un CTU al quale
affidare l'incarico di verificare i dati utilizzati dalla società
[...]
per la determinazione del prezzo dell'acqua termale Parte_1
esposto nelle fatture per cui è causa con particolare riguardo alle previsioni
del contratto di somministrazione 24/4/2012 a fronte delle specifiche
contestazioni sollevate dal in esito alla attività di revisione affidata CP_1
ai propri consulenti, nonché al fine della determinazione dei danni subiti dal
e dalle consorziate a seguito della Controparte_1
illegittima interruzione della erogazione dell'acqua, previa verifica dello stato
delle condotte realizzate dal per Controparte_1
l'allaccio alla rete di somministrazione gestita dalla società e Pt_1 [...]
e previa individuazione e descrizione delle opere da Parte_1
eseguire per la ripresa della somministrazione quantificandone i relativi costi.
Si reitera la richiesta formulata nelle note per la trattazione scritta della
udienza del 8 luglio 2021 diretta ad ottenere la remissione in termini o pagina 4 di 15 comunque la autorizzazione del Giudice al deposito della relazione datata
1/7/2021 svolta dai revisori nominati dal Controparte_1
relativamente ai costi relativi all'acqua termale somministrata nella
[...]
annualità 2020, costi posti a fondamento dei conteggi esposti nelle fatture per
cui è causa, posto che tale accertamento si è potuto eseguire solo dopo la
approvazione dei bilanci 2020 della società Parte_1
e pertanto dopo lo spirare dei termini concessi per il deposito delle
[...]
memorie istruttorie. Occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si
reitera la istanza di ammissione dei seguenti capitoli di prova dedotti nella
seconda memoria ex art. 183 sesto c.p.c.:
a) Vero che nel periodo di pandemia è stato chiuso nei giorni Controparte_4
risultanti dal documento prodotto sub. 8 che si rammostra al teste;
Si indicano
a tesi i Sigg.ri e . Parte_2 Persona_1
b) Vero che Hotel Continental nel periodo di pandemia è stato chiuso nei giorni
risultanti dal documento prodotto sub. 9 che si rammostra al teste;
Si indica a
teste il Sig. . Testimone_1
c) Vero che nel periodo di pandemia è stato chiuso nei giorni CP_3
risultanti dal documento prodotto sub. 10 che si rammostra al teste;
Si indicano
a testi: e . Testimone_2 Tes_3
Dell'appellata e appellante incidentale:
-Voglia l'Ecc. ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis e dichiarando
pagina 5 di 15 espressamente l'esponente di non accettare il contraddittorio su domande,
eccezioni e conclusioni nuove, così giudicare: in via principale respingere
l'appello proposto da Controparte_1 CP_3
in quanto
[...] Parte_3 CP_5
inammissibile, anche ex 348 bis co. 1 c.p.c., e/o infondato per i motivi dedotti
nel presente atto;
in via di appello incidentale in parziale riforma della sentenza di primo grado,
condannare Controparte_1 Controparte_3
e in solido tra loro, ex Controparte_4 CP_5
art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., al risarcimento dei danni e al pagamento
di una somma a favore di e nella Pt_1 Controparte_7
misura di € 165.539,97 ovvero di € 88.033,65 o, in ulteriore subordine, quella
che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
in ogni caso
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
in via
istruttoria premesso che la causa è di natura documentale, per tutti i motivi
dedotti in atti respingere tutte le avverse istanze istruttorie e, in particolare,
l'istanza di CTU reiterata anche nel presente grado (pag. 41 dell'atto di
appello) in quanto meramente esplorativa ed avente chiare finalità dilatorie;
ammettere, solo se del caso e senza inversione dell'onere della prova, le prove
tutte dedotte e/o articolate da e nelle proprie Pt_1 Parte_1
memorie in primo grado ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in data 12 aprile 2021
ed ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. in data 3 maggio 2021, da intendersi qui in pagina 6 di 15 toto richiamate e ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte e (di seguito otteneva dal Pt_1 Pt_1 Controparte_7
Tribunale di Brescia, in data 08.09.2020, il decreto ingiuntivo n. 3835/2020 di
€ 89.545,52 oltre interessi e spese nei confronti del
[...]
fra società aventi sede in e precisamente, Controparte_1 Pt_1
e (di Controparte_3 Controparte_4 CP_5
seguito ), a titolo di compensi per somministrazione di acqua termale CP_1
negli anni 2019 e 2020 come da contratto concluso fra le parti in data
24.04.2012 e relative fatture.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il unitamente CP_1
alle società consorziate chiedendo, in via principale, di revocare il decreto
Parte ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei danni per avere quest'ultima risolto unilateralmente il contratto con interruzione dell'erogazione di acqua termale nonché alla prosecuzione della somministrazione di acqua termale.
Parte Deduceva l'opponente che in seguito al primo lock-down non CP_1
aveva aderito alla propria richiesta di sospendere l'erogazione dell'acqua termale giustificata dalla chiusura delle strutture alberghiere data la situazione
Parte di emergenza sanitaria da COVID-19; che, anzi, aveva continuato ad erogare l'acqua termale chiedendone il pagamento fino a che, invocando la pagina 7 di 15 facoltà di risolvere il contratto per mancato pagamento, previa diffida, in data
10.7.2020, aveva provveduto mediante propri tecnici ad interrompere l'erogazione dell'acqua termale, proprio in coincidenza della riapertura delle strutture alberghiere post COVID nel 2020; che la somma ingiunta neppure corrispondeva a quanto contrattualmente pattuito dall'art. 5 del contratto.
Parte resisteva all'opposizione, richiamando tutte le clausole del contratto e spiegando come la temporanea sospensione dell'acqua termale sarebbe stata impossibile poiché in tal modo si sarebbero creati i c.d. “rami morti”, uno dei più gravi fattori di rischio per la proliferazione del batterio della legionella, e,
in via di recoventio recoventionis, chiedeva la condanna al pagamento di ulteriori € 6.197,71 (fattura n. 20000052 B4 del 30.09.20), nonché al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.
Con sentenza n. 2557/2022 il Tribunale di Brescia: accertava che
Parte legittimamente aveva risolto il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456
c.c.; che l'opposizione al decreto ingiuntivo era da respingere;
che gli opponenti dovevano essere condannati a pagare, in solido, anche € 6.197,71 oltre interessi,
più le spese di lite.
Argomentava il Tribunale che:
non era contestata la circostanza che il avesse cessato di pagare le tre CP_1
fatture del 12.3.2020 emesse a titolo di conguaglio anno 2019 e di fornitura gennaio-febbraio 2020;
pagina 8 di 15 gli opponenti avevano dedotto l'impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore a seguito della chiusura forzata delle attività alberghiere, senonchè ciò
era inconferente per il periodo anteriore al manifestarsi della pandemia mentre per il periodo successivo non era stata dimostrata l'impossibilità sopravvenuta per dissesto finanziario tale da rendere impossibile il pagamento di € 49.247,87;
il prezzo applicato era corretto in base alla clausola 5 del contratto e il CP_1
erano tenuto al pagamento per la clausola 5.4 secondo cui “in nessun caso,
eventuali reclami o contestazioni del Somministrato daranno diritto a ritardare i pagamenti delle fatture del Somministrante” e che la stessa relazione redatta da Brixia Revisioni s.r.l. dell'agosto 2020 non aveva rilevato errori di natura contabile neppure con riguardo ai contatori o ai pozzi;
circa l'illegittimità della interruzione dell'acqua termale dedotta dal CP_1
la censura era infondata, tenuto conto delle clausole 3 e 4 e delle Linee Guida
Nazionali in materia di rischio di ristagnazioni per il proliferare del batterio;
circa l'illegittimità delle diffide 5.5.2020 e 5.6.2020, la censura era infondata,
tenuto conto delle clausole nn. 9, 4, 5 e 8 e del fatto che il già era CP_1
inadempiente nei pagamenti dal gennaio 2020.
La sentenza veniva gravata sia dal (appellante principale) per CP_1
Parte l'accoglimento di tutte le domande già formulate, sia da (appellante incidentale) per l'accoglimento della domanda di condanna di controparte al risarcimento da lite temeraria.
pagina 9 di 15 La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18.12.2024 una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo, il e le società consorziate censurano la CP_1
sentenza lamentando l'erronea e parziale ricostruzione dei fatti e l'inammissibile inversione dell'onere probatorio sulla debenza degli importi
Parte oggetto delle fatture azionate da in sede monitoria.
Con il secondo motivo contestano la sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma la legittimità della risoluzione unilaterale del contratto di somministrazione da parte dell'opposta.
Con il terzo motivo si dolgono dell'accoglimento della domanda formulata in
Parte via di reconventio reconventionis da
Appello incidentale
Parte Con l'unico motivo, censura la motivazione con cui il tribunale ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. per la particolarità delle questioni trattate, alcune delle quali scaturite da una situazione emergenziale, e considerato che parte opponente aveva dato esecuzione al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Sostiene che non erano stati vagliati i presupposti dell'art. 96 c.p.c. esistenti pagina 10 di 15 nella fattispecie: soccombenza totale, mala fede (ripetuti e ingiustificati rifiuti di addivenire ad una transazione da essa proposti sia davanti al Parte_5
, sia in sede cautelare prima davanti al G.I. e poi davanti al collegio in
[...]
sede di reclamo;
consapevolezza della pretestuosità della tesi difensiva;
pubblicità ingannevole da parte di due consorziate che hanno continuato a fregiarsi dell'appellativo di terme nonostante l'interruzione dell'erogazione di acqua termale).
Chiede che sia liquidato in ragione del triplo delle spese di lite liquidabili.
---------
L'appello principale è infondato.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non sussiste alcuna lacuna né omissione in merito alla ricostruzione del fatto, e nello specifico, dei titoli degli importi in contestazione posto che il giudice di primo grado ha preso in esame ad uno ad uno i titoli delle fatture azionate motivando adeguatamente sulla loro fondatezza.
Parte In merito all'asserita inversione dell'onere della prova, ha intimato la risoluzione del contratto allegando e provando il proprio adempimento e
Parte l'inadempimento del . È incontestato che abbia adempiuto alla CP_1
propria obbligazione erogando l'acqua termale al e che il CP_1 CP_1
non abbia pagato quanto dovuto per le annualità 2019 e 2020.
Parte Spettava al , debitrice nei confronti di provare il fatto CP_1 pagina 11 di 15 estintivo/impeditivo del proprio obbligo di adempiere al contratto di somministrazione, onere che non è stato assolto (Cass. Sez. Unite,
n.13533/2001).
La chiusura degli esercizi avvenuta in occasione del c.d. lock-down nella primavera del 2020 non integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, dal momento che le fatture con scadenza 12.3.2020 si riferivano a somministrazioni di acqua avvenute in epoca anteriore al manifestarsi della pandemia da Covid
19. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1256 c.c., il avrebbe dovuto CP_1
provare che la sola chiusura di marzo 2020 aveva creato un dissesto finanziario tale da impedire il pagamento delle fatture, onere che non è stato assolto.
In merito alla legittimità della risoluzione unilaterale del contratto da parte di
Parte
il mancato pagamento, così come previsto dall'articolo 1456 c.c.,
determina la risoluzione contrattuale a decorrere dalla prima fattura insoluta.
Difatti, lo stesso contratto di somministrazione stipulato tra le parti prevedeva all'art. 9 in combinato disposto con l'art. 4 la possibilità per il somministrante di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il somministrato non pagasse puntualmente le fatture. La risoluzione è pertanto legittima. Lo stesso art. 3 del Contratto fa salva la risoluzione in caso mancato saldo di una fattura da parte del . CP_1
In merito allareconventio reconventionis di TDS, giova evidenziare che il contratto poneva a carico del sia i costi della realizzazione delle CP_1
pagina 12 di 15 derivazioni dell'acquedotto termale (art. 3.1) sia gli eventuali danni subiti da
Parte a causa di mancato ritiro dell'acqua da parte del (art. 8.3). Alla CP_1
luce di ciò, i costi di distacco dalla rete idrica a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento del sono da intendersi a carico di CP_1
quest'ultimo.
L'appello incidentale è parimenti infondato.
L'art. 96 c.p.c. richiede, oltre alla soccombenza totale, la mala fede o colpa grave del soccombente. La mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto e la colpa grave nell'inescusabile ignoranza o quantomeno nella mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie per rendersi conto dell'inesistenza del diritto sostanziale dedotto in causa.
E' indubbio che il abbia contrastato in ogni modo e in ogni sede le CP_1
Parte pretese di tuttavia “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di
per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato
istituto dell'abuso del processo, giacchè una sua interpretazione lata o
addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a
contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023).
Stante la sostanziale soccombenza, il va condannato a rifondere, in CP_1
Parte favore di le spese del grado che si liquidano in complessivi € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la pagina 13 di 15 fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare tenuti sia parte appellante principale sia parte appellante incidentale al versamento di importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, sull'appello principale proposto da e Società Controparte_1 CP_8
( e su Controparte_3 Controparte_9
quello incidentale proposto da e avverso Pt_1 Parte_1
la sentenza n. 2557/2022 del Tribunale di Brescia pubblicata il 21/10/2022, così
provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna parti appellanti principali, in solido, a rifondere in favore dell'appellata e appellante incidentale le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- accerta che ricorrono i presupposti per dichiarare entrambi gli appellanti tenuti al versamento di una somma pari al contributo unificato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
pagina 14 di 15 Manuela Cantù
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1166/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 18/12/2024 promossa
da OGGETTO:
in persona vendita di cose mobili Controparte_1
del Presidente, Sig. , e consorziati (C.F.: CP_2 Controparte_3
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_1
(C.F.: Controparte_4
), in persona del socio amministratore, (C.F.: P.IVA_2 CP_5
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti GIAN BATTISTA BOSCAINI e CHIARA
BORTOLOTTI elettivamente domiciliati nel loro studio in DESENZANO DEL
GARDA (BS), VIA VILLA DEL SOLE N. 11
APPELLANTI
pagina 1 di 15 c o n t r o
e C.F. , CP_6 Controparte_7 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MALCANGIO MARIA LUISA e dall'avv. DI LECCE
ALESSANDRA ANGELA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Milano, via Lanzone n. 4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia – prima Sezione civile –
pubblicata il 21/10/2022 con il n. 5672/2022
CONCLUSIONI
degli appellanti
-IN VIA PRINCIPALE: piaccia all'ecc. ma Corte, in riforma della impugnata
sentenza: - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in
difetto dei presupposti di legge per le motivazioni esposte in narrativa,
accertare, in conformità ai criteri contrattualmente previsti per la
determinazione del prezzo di somministrazione dell'acqua termale per il
periodo in contestazione, le somme effettivamente dovute dal alla CP_1
società con ogni conseguente Parte_1
statuizione relativa alla restituzione dell'importo di € 97.492,08 versato in data
24 febbraio 2021 dal all'esito della concessione della provvisoria CP_1
esecuzione del decreto ingiuntivo, nonché dell'importo di € 8.936,05 trattenuto pagina 2 di 15 dalla società indebitamente come Parte_1
risultante dalla documentazione prodotta, con interessi e rivalutazione dal
versamento al saldo;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento della
società e alle obbligazioni assunte con Pt_1 Parte_1
il contratto di somministrazione 24/4/2012 come dedotte in atti, accertare e
dichiarare la illegittimità della diffida ad adempiere e della conseguente
risoluzione di diritto del contratto comunicata da e Pt_1 Parte_1
e per l'effetto condannare la società e
[...] Pt_1 Parte_1
alla prosecuzione della somministrazione di acqua termale al
[...]
ed alle Consorziate in forza del summenzionato contratto, con oneri CP_1
e costi correlati alla interruzione e riattivazione interamente a carico della
società e previo accertamento della Pt_1 Parte_1
illegittimità degli importi pretesi dalla somministrante in difformità dalle
previsioni contrattuali e fermo il risarcimento in capo al ed alle CP_1
di tutti i danni subiti e subendi per effetto della illegittimità della CP_8
interruzione della somministrazione, danni quantificati nell'importo di €
250.000,00 o nella diversa somma che verrà ritenuta provata e/o accertata,
anche in via equitativa, all'esito del giudizio con interessi e rivalutazione
monetaria dal fatto al saldo;
- in tutti i casi riformare la sentenza nella parte in
cui condanna il a versare alla società CP_1 Parte_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale, l'importo di
[...]
€ 6.197,71 portato dalle fatture n. 20000052 B4 del 30/9/2020, importo già pagina 3 di 15 indebitamente trattenuto dalla società Parte_1
come da comunicazione in data 19/3/2021 (doc. 15 allegato alla memoria ex
art. 183 sesto n. 2 delle opponenti). Spese e compenso professionale
interamente rifusi con riguardo a tutti i gradi del giudizio, con condanna della
società convenuta alla restituzione dell'importo di € 22.514,59 versato dal
in data 16/11/2022 a titolo di refusione delle spese legali di primo CP_1
grado come quantificate nella sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si reitera la richiesta di nomina di un CTU al quale
affidare l'incarico di verificare i dati utilizzati dalla società
[...]
per la determinazione del prezzo dell'acqua termale Parte_1
esposto nelle fatture per cui è causa con particolare riguardo alle previsioni
del contratto di somministrazione 24/4/2012 a fronte delle specifiche
contestazioni sollevate dal in esito alla attività di revisione affidata CP_1
ai propri consulenti, nonché al fine della determinazione dei danni subiti dal
e dalle consorziate a seguito della Controparte_1
illegittima interruzione della erogazione dell'acqua, previa verifica dello stato
delle condotte realizzate dal per Controparte_1
l'allaccio alla rete di somministrazione gestita dalla società e Pt_1 [...]
e previa individuazione e descrizione delle opere da Parte_1
eseguire per la ripresa della somministrazione quantificandone i relativi costi.
Si reitera la richiesta formulata nelle note per la trattazione scritta della
udienza del 8 luglio 2021 diretta ad ottenere la remissione in termini o pagina 4 di 15 comunque la autorizzazione del Giudice al deposito della relazione datata
1/7/2021 svolta dai revisori nominati dal Controparte_1
relativamente ai costi relativi all'acqua termale somministrata nella
[...]
annualità 2020, costi posti a fondamento dei conteggi esposti nelle fatture per
cui è causa, posto che tale accertamento si è potuto eseguire solo dopo la
approvazione dei bilanci 2020 della società Parte_1
e pertanto dopo lo spirare dei termini concessi per il deposito delle
[...]
memorie istruttorie. Occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio, si
reitera la istanza di ammissione dei seguenti capitoli di prova dedotti nella
seconda memoria ex art. 183 sesto c.p.c.:
a) Vero che nel periodo di pandemia è stato chiuso nei giorni Controparte_4
risultanti dal documento prodotto sub. 8 che si rammostra al teste;
Si indicano
a tesi i Sigg.ri e . Parte_2 Persona_1
b) Vero che Hotel Continental nel periodo di pandemia è stato chiuso nei giorni
risultanti dal documento prodotto sub. 9 che si rammostra al teste;
Si indica a
teste il Sig. . Testimone_1
c) Vero che nel periodo di pandemia è stato chiuso nei giorni CP_3
risultanti dal documento prodotto sub. 10 che si rammostra al teste;
Si indicano
a testi: e . Testimone_2 Tes_3
Dell'appellata e appellante incidentale:
-Voglia l'Ecc. ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis e dichiarando
pagina 5 di 15 espressamente l'esponente di non accettare il contraddittorio su domande,
eccezioni e conclusioni nuove, così giudicare: in via principale respingere
l'appello proposto da Controparte_1 CP_3
in quanto
[...] Parte_3 CP_5
inammissibile, anche ex 348 bis co. 1 c.p.c., e/o infondato per i motivi dedotti
nel presente atto;
in via di appello incidentale in parziale riforma della sentenza di primo grado,
condannare Controparte_1 Controparte_3
e in solido tra loro, ex Controparte_4 CP_5
art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., al risarcimento dei danni e al pagamento
di una somma a favore di e nella Pt_1 Controparte_7
misura di € 165.539,97 ovvero di € 88.033,65 o, in ulteriore subordine, quella
che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
in ogni caso
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
in via
istruttoria premesso che la causa è di natura documentale, per tutti i motivi
dedotti in atti respingere tutte le avverse istanze istruttorie e, in particolare,
l'istanza di CTU reiterata anche nel presente grado (pag. 41 dell'atto di
appello) in quanto meramente esplorativa ed avente chiare finalità dilatorie;
ammettere, solo se del caso e senza inversione dell'onere della prova, le prove
tutte dedotte e/o articolate da e nelle proprie Pt_1 Parte_1
memorie in primo grado ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in data 12 aprile 2021
ed ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. in data 3 maggio 2021, da intendersi qui in pagina 6 di 15 toto richiamate e ritrascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte e (di seguito otteneva dal Pt_1 Pt_1 Controparte_7
Tribunale di Brescia, in data 08.09.2020, il decreto ingiuntivo n. 3835/2020 di
€ 89.545,52 oltre interessi e spese nei confronti del
[...]
fra società aventi sede in e precisamente, Controparte_1 Pt_1
e (di Controparte_3 Controparte_4 CP_5
seguito ), a titolo di compensi per somministrazione di acqua termale CP_1
negli anni 2019 e 2020 come da contratto concluso fra le parti in data
24.04.2012 e relative fatture.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il unitamente CP_1
alle società consorziate chiedendo, in via principale, di revocare il decreto
Parte ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di condannare al risarcimento dei danni per avere quest'ultima risolto unilateralmente il contratto con interruzione dell'erogazione di acqua termale nonché alla prosecuzione della somministrazione di acqua termale.
Parte Deduceva l'opponente che in seguito al primo lock-down non CP_1
aveva aderito alla propria richiesta di sospendere l'erogazione dell'acqua termale giustificata dalla chiusura delle strutture alberghiere data la situazione
Parte di emergenza sanitaria da COVID-19; che, anzi, aveva continuato ad erogare l'acqua termale chiedendone il pagamento fino a che, invocando la pagina 7 di 15 facoltà di risolvere il contratto per mancato pagamento, previa diffida, in data
10.7.2020, aveva provveduto mediante propri tecnici ad interrompere l'erogazione dell'acqua termale, proprio in coincidenza della riapertura delle strutture alberghiere post COVID nel 2020; che la somma ingiunta neppure corrispondeva a quanto contrattualmente pattuito dall'art. 5 del contratto.
Parte resisteva all'opposizione, richiamando tutte le clausole del contratto e spiegando come la temporanea sospensione dell'acqua termale sarebbe stata impossibile poiché in tal modo si sarebbero creati i c.d. “rami morti”, uno dei più gravi fattori di rischio per la proliferazione del batterio della legionella, e,
in via di recoventio recoventionis, chiedeva la condanna al pagamento di ulteriori € 6.197,71 (fattura n. 20000052 B4 del 30.09.20), nonché al risarcimento del danno da lite temeraria, ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.
Con sentenza n. 2557/2022 il Tribunale di Brescia: accertava che
Parte legittimamente aveva risolto il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456
c.c.; che l'opposizione al decreto ingiuntivo era da respingere;
che gli opponenti dovevano essere condannati a pagare, in solido, anche € 6.197,71 oltre interessi,
più le spese di lite.
Argomentava il Tribunale che:
non era contestata la circostanza che il avesse cessato di pagare le tre CP_1
fatture del 12.3.2020 emesse a titolo di conguaglio anno 2019 e di fornitura gennaio-febbraio 2020;
pagina 8 di 15 gli opponenti avevano dedotto l'impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore a seguito della chiusura forzata delle attività alberghiere, senonchè ciò
era inconferente per il periodo anteriore al manifestarsi della pandemia mentre per il periodo successivo non era stata dimostrata l'impossibilità sopravvenuta per dissesto finanziario tale da rendere impossibile il pagamento di € 49.247,87;
il prezzo applicato era corretto in base alla clausola 5 del contratto e il CP_1
erano tenuto al pagamento per la clausola 5.4 secondo cui “in nessun caso,
eventuali reclami o contestazioni del Somministrato daranno diritto a ritardare i pagamenti delle fatture del Somministrante” e che la stessa relazione redatta da Brixia Revisioni s.r.l. dell'agosto 2020 non aveva rilevato errori di natura contabile neppure con riguardo ai contatori o ai pozzi;
circa l'illegittimità della interruzione dell'acqua termale dedotta dal CP_1
la censura era infondata, tenuto conto delle clausole 3 e 4 e delle Linee Guida
Nazionali in materia di rischio di ristagnazioni per il proliferare del batterio;
circa l'illegittimità delle diffide 5.5.2020 e 5.6.2020, la censura era infondata,
tenuto conto delle clausole nn. 9, 4, 5 e 8 e del fatto che il già era CP_1
inadempiente nei pagamenti dal gennaio 2020.
La sentenza veniva gravata sia dal (appellante principale) per CP_1
Parte l'accoglimento di tutte le domande già formulate, sia da (appellante incidentale) per l'accoglimento della domanda di condanna di controparte al risarcimento da lite temeraria.
pagina 9 di 15 La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18.12.2024 una volta decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale
Con il primo motivo, il e le società consorziate censurano la CP_1
sentenza lamentando l'erronea e parziale ricostruzione dei fatti e l'inammissibile inversione dell'onere probatorio sulla debenza degli importi
Parte oggetto delle fatture azionate da in sede monitoria.
Con il secondo motivo contestano la sentenza nella parte in cui il primo giudice afferma la legittimità della risoluzione unilaterale del contratto di somministrazione da parte dell'opposta.
Con il terzo motivo si dolgono dell'accoglimento della domanda formulata in
Parte via di reconventio reconventionis da
Appello incidentale
Parte Con l'unico motivo, censura la motivazione con cui il tribunale ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. per la particolarità delle questioni trattate, alcune delle quali scaturite da una situazione emergenziale, e considerato che parte opponente aveva dato esecuzione al provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Sostiene che non erano stati vagliati i presupposti dell'art. 96 c.p.c. esistenti pagina 10 di 15 nella fattispecie: soccombenza totale, mala fede (ripetuti e ingiustificati rifiuti di addivenire ad una transazione da essa proposti sia davanti al Parte_5
, sia in sede cautelare prima davanti al G.I. e poi davanti al collegio in
[...]
sede di reclamo;
consapevolezza della pretestuosità della tesi difensiva;
pubblicità ingannevole da parte di due consorziate che hanno continuato a fregiarsi dell'appellativo di terme nonostante l'interruzione dell'erogazione di acqua termale).
Chiede che sia liquidato in ragione del triplo delle spese di lite liquidabili.
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L'appello principale è infondato.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, non sussiste alcuna lacuna né omissione in merito alla ricostruzione del fatto, e nello specifico, dei titoli degli importi in contestazione posto che il giudice di primo grado ha preso in esame ad uno ad uno i titoli delle fatture azionate motivando adeguatamente sulla loro fondatezza.
Parte In merito all'asserita inversione dell'onere della prova, ha intimato la risoluzione del contratto allegando e provando il proprio adempimento e
Parte l'inadempimento del . È incontestato che abbia adempiuto alla CP_1
propria obbligazione erogando l'acqua termale al e che il CP_1 CP_1
non abbia pagato quanto dovuto per le annualità 2019 e 2020.
Parte Spettava al , debitrice nei confronti di provare il fatto CP_1 pagina 11 di 15 estintivo/impeditivo del proprio obbligo di adempiere al contratto di somministrazione, onere che non è stato assolto (Cass. Sez. Unite,
n.13533/2001).
La chiusura degli esercizi avvenuta in occasione del c.d. lock-down nella primavera del 2020 non integra un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, dal momento che le fatture con scadenza 12.3.2020 si riferivano a somministrazioni di acqua avvenute in epoca anteriore al manifestarsi della pandemia da Covid
19. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1256 c.c., il avrebbe dovuto CP_1
provare che la sola chiusura di marzo 2020 aveva creato un dissesto finanziario tale da impedire il pagamento delle fatture, onere che non è stato assolto.
In merito alla legittimità della risoluzione unilaterale del contratto da parte di
Parte
il mancato pagamento, così come previsto dall'articolo 1456 c.c.,
determina la risoluzione contrattuale a decorrere dalla prima fattura insoluta.
Difatti, lo stesso contratto di somministrazione stipulato tra le parti prevedeva all'art. 9 in combinato disposto con l'art. 4 la possibilità per il somministrante di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il somministrato non pagasse puntualmente le fatture. La risoluzione è pertanto legittima. Lo stesso art. 3 del Contratto fa salva la risoluzione in caso mancato saldo di una fattura da parte del . CP_1
In merito allareconventio reconventionis di TDS, giova evidenziare che il contratto poneva a carico del sia i costi della realizzazione delle CP_1
pagina 12 di 15 derivazioni dell'acquedotto termale (art. 3.1) sia gli eventuali danni subiti da
Parte a causa di mancato ritiro dell'acqua da parte del (art. 8.3). Alla CP_1
luce di ciò, i costi di distacco dalla rete idrica a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento del sono da intendersi a carico di CP_1
quest'ultimo.
L'appello incidentale è parimenti infondato.
L'art. 96 c.p.c. richiede, oltre alla soccombenza totale, la mala fede o colpa grave del soccombente. La mala fede consiste nella consapevolezza del proprio torto e la colpa grave nell'inescusabile ignoranza o quantomeno nella mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessarie per rendersi conto dell'inesistenza del diritto sostanziale dedotto in causa.
E' indubbio che il abbia contrastato in ogni modo e in ogni sede le CP_1
Parte pretese di tuttavia “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di
per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato
istituto dell'abuso del processo, giacchè una sua interpretazione lata o
addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a
contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023).
Stante la sostanziale soccombenza, il va condannato a rifondere, in CP_1
Parte favore di le spese del grado che si liquidano in complessivi € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la pagina 13 di 15 fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare tenuti sia parte appellante principale sia parte appellante incidentale al versamento di importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, sull'appello principale proposto da e Società Controparte_1 CP_8
( e su Controparte_3 Controparte_9
quello incidentale proposto da e avverso Pt_1 Parte_1
la sentenza n. 2557/2022 del Tribunale di Brescia pubblicata il 21/10/2022, così
provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna parti appellanti principali, in solido, a rifondere in favore dell'appellata e appellante incidentale le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
- accerta che ricorrono i presupposti per dichiarare entrambi gli appellanti tenuti al versamento di una somma pari al contributo unificato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente est.
pagina 14 di 15 Manuela Cantù
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