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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1039/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Stefania Marzolani;
reclamante
CONTRO
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1
dall'Avv. Federico Gori;
reclamata avente ad oggetto: reclamo contro il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “In riforma del provvedimento impugnato, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società In subordine, dichiarare l'apertura Controparte_1
della liquidazione controllata della società ai sensi delle norme applicabili, della società
In via istruttoria si chiede sia ordinata l'acquisizione Controparte_1
1 d'ufficio delle scritture contabili, del libro delle assemblee e quanto altro di rilievo, idonei a verificare l'autenticità delle rettifiche effettuate”; reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respingere il reclamo per le ragioni di cui in narrativa e, subordinatamente, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile la domanda subordinata di apertura di liquidazione controllata, sospendere la stessa concedendo termine ai sensi dell'art. 271 CCII. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”;
MOTIVI DELLA DECISIONE ha formulato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 Controparte_1
depositando documentazione volta a lumeggiare la sussistenza della pretesa creditoria e l'insolvenza della società debitrice, oltre ad allegare il mancato possesso congiunto, in capo a quest'ultima, dei requisiti delineati dall'art. 1 C.C.I.I., come da dati estratti dai bilanci depositati nel registro delle imprese e riportati nel corpo dell'atto introduttivo.
All'esito della costituzione, ha sollevato l'eccezione di cui al primo comma Controparte_1
dell'art. 1 C.C.I.I.
L'eccezione è stata prospettata con maggior compiutezza tramite deposito di una succinta relazione di parte, recante la data del 12.7.2024, prodotta all'esito di termine ordinatorio (e non perentorio) assegnato dal Tribunale di Pesaro, che ivi si abbia per integralmente richiamata, ove, per quanto rileva, si legge quanto segue: “la società a seguito di una richiesta di danni nei confronti della società aveva appostato un credito in bilancio per euro 219.969,80 Parte_1
fin dal 2015 e poi effettuato una svalutazione dello stesso con la creazione di un fondo di pari importo. Quindi nei bilanci evidenziava un credito e una svalutazione integrale dello stesso. Il lodo arbitrale non solo non riconosceva il credito per danni subiti ma condannava l' CP_1
a saldare i lavori eseguiti. Conseguentemente il liquidatore della società in data 21.4.2021 convocava l'assemblea dei soci per evidenziare l'opportunità di compensare il credito stimato per i danni subiti con il fondo di pari importo appositamente costituito nel passivo in quanto il riconoscimento dell'esistenza di detto credito era sfumata”.
Il Tribunale di Pesaro ha accolto l'eccezione e, pertanto, ha rigettato il ricorso, senza, tuttavia, pronunciarsi sulla domanda di apertura della liquidazione controllata, pure formulata da parte ricorrente.
2 ha proposto tempestivo reclamo affidato a due motivi di gravame, di seguito Parte_1
scrutinati.
Si è costituita che, nel contestare il reclamo, ha impiegato argomenti difensivi Controparte_1
sostanzialmente riconducibili al percorso motivazionale della sentenza impugnata, oltre a chiedere la concessione di un termine ai sensi del primo comma dell'art. 271 C.C.I.I. nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo di gravame.
Con atto depositato in data 24.2.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza del reclamo.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 1 C.C.I.I. Controparte_1
Il motivo è fondato.
Occorre concentrare l'attenzione sul bilancio relativo all'esercizio del 2021, rientrante, dunque, nel triennio sensibile.
Il bilancio originariamente depositato presso il registro delle imprese indica in euro 445.111,00
l'ammontare dell'attivo patrimoniale, con conseguente superamento della soglia dimensionale di cui alla lettera a) dell'art. 1 C.C.I.I.
A fronte di tale univoco dato conoscitivo, formatosi per determinazione unilaterale di CP_1
ed in epoca anteriore alla proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione
[...]
giudiziale, sì da veicolare massimo coefficiente di persuasività, le deduzioni del consulente di sopra riportate, si rivelano prive di ogni sostegno probatorio, tampoco di Controparte_1
adeguata consistenza presuntiva.
Infatti, la società debitrice, pur avendo ammesso di aver originariamente approvato e depositato presso il registro delle imprese un bilancio (relativo all'esercizio 2021) ove l'ammontare dell'attivo patrimoniale è parti ad euro 445.111,00, ha poi omesso (tanto nel primo che nel presente grado) la produzione delle scritture contabili o, comunque, di ulteriori documenti idonei a sostenere l'assunto che la posta di attivo circolante dell'importo di euro 219.969,80 (porzione del totale di euro 445.111,00), sia rappresentativa di un credito vantato da nei Controparte_1
3 confronti di e, dunque, suscettibile di integrale svalutazione all'esito del rigetto di Parte_1
ogni pretesa risarcitoria della prima nei confronti della seconda.
Tale assunto, giova sottolinearlo, non ha ricevuto alcun riscontro probatorio.
Il mancato soddisfacimento dell'onere gravante in capi alla società debitrice conduce al rigetto dell'eccezione incentrata sulla dimensione minore dell'impresa nell'arco del triennio sensibile.
Peraltro, ad avviso del Collegio, la chiave di lettura dei bilancio prospettata da Controparte_1
è priva di adeguata credibilità già sul piano astratto, ciò che rende ancor più rimarchevole il mancato deposito delle scritture contabili volte a dimostrare la correttezza della successiva rettifica.
Al riguardo, occorre richiamare la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 14.11.2023, pronunciata nel giudizio recante n.1487/19 che ha definito la lite tra le due società, dal cui esame emerge che nel 2019, all'esito dell'impugnazione del lodo, vantava nei confronti Controparte_1
di un credito di euro 106.592,16. Parte_1
Anche qualora per mera ipotesi si volesse aderire alla prospettazione difensiva di CP_1
e dunque ritenere che l'attivo patrimoniale indicato nel bilancio del 2021 debba essere
[...]
rettificato al ribasso tramite scorporo del credito risarcitorio vantato nei confronti di Parte_1
(e ciò, lo si ripete, pur in carenza delle scritture contabili volte a lumeggiare la formazione e consistenza dell'attivo circolante), vi è che un simile abbattimento potrebbe avvenire nei limiti della somma di euro 106.592,16, ovvero quella pretesa nel 2019, ma non certo per l'importo di euro 219.969,80, di cui la difesa reclamata nemmeno ha allegato i criteri di determinazione, sì da pervenire ad un importo di euro 338.518,84, pur sempre sopra soglia.
II. La difesa reclamata ha eccepito l'insussistenza dello stato di insolvenza di Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Come noto, “in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente
4 la massa creditoria (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28193 del
10/12/2020)”.
Declinando il principio al caso di specie, vi è che il bilancio al 31.12.2024 riferisce che, a fronte di un attivo pari ad euro 225.107,00, i debiti scaduti ammontano ad euro 441.321,00, sicché il patrimonio residuo non consente l'integrale soddisfacimento dei creditori di Controparte_1
III. L'accoglimento del primo motivo e l'infondatezza dell'eccezione relativa all'insussistenza dello stato di decozione, comportano l'assorbimento del secondo motivo, volto a censurare il decreto impugnato laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata.
IV. Alla luce di quanto osservato, e dunque in riforma integrale del decreto impugnato, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di e deve essere disposta Controparte_1
la rimessione degli atti al Tribunale di Pesaro affinché siano assunti i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 49 C.C.I.I.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in accoglimento del reclamo, dichiara la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(c.f. , con sede legale a Fano, in Via Roma n. 13;
[...] P.IVA_2
- rimette gli atti al Tribunale di Pesaro per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 49 C.C.I.I.;
Ancona, 4.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott.Vito Savino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1039/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Stefania Marzolani;
reclamante
CONTRO
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1
dall'Avv. Federico Gori;
reclamata avente ad oggetto: reclamo contro il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “In riforma del provvedimento impugnato, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società In subordine, dichiarare l'apertura Controparte_1
della liquidazione controllata della società ai sensi delle norme applicabili, della società
In via istruttoria si chiede sia ordinata l'acquisizione Controparte_1
1 d'ufficio delle scritture contabili, del libro delle assemblee e quanto altro di rilievo, idonei a verificare l'autenticità delle rettifiche effettuate”; reclamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respingere il reclamo per le ragioni di cui in narrativa e, subordinatamente, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta ammissibile la domanda subordinata di apertura di liquidazione controllata, sospendere la stessa concedendo termine ai sensi dell'art. 271 CCII. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”;
MOTIVI DELLA DECISIONE ha formulato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 Controparte_1
depositando documentazione volta a lumeggiare la sussistenza della pretesa creditoria e l'insolvenza della società debitrice, oltre ad allegare il mancato possesso congiunto, in capo a quest'ultima, dei requisiti delineati dall'art. 1 C.C.I.I., come da dati estratti dai bilanci depositati nel registro delle imprese e riportati nel corpo dell'atto introduttivo.
All'esito della costituzione, ha sollevato l'eccezione di cui al primo comma Controparte_1
dell'art. 1 C.C.I.I.
L'eccezione è stata prospettata con maggior compiutezza tramite deposito di una succinta relazione di parte, recante la data del 12.7.2024, prodotta all'esito di termine ordinatorio (e non perentorio) assegnato dal Tribunale di Pesaro, che ivi si abbia per integralmente richiamata, ove, per quanto rileva, si legge quanto segue: “la società a seguito di una richiesta di danni nei confronti della società aveva appostato un credito in bilancio per euro 219.969,80 Parte_1
fin dal 2015 e poi effettuato una svalutazione dello stesso con la creazione di un fondo di pari importo. Quindi nei bilanci evidenziava un credito e una svalutazione integrale dello stesso. Il lodo arbitrale non solo non riconosceva il credito per danni subiti ma condannava l' CP_1
a saldare i lavori eseguiti. Conseguentemente il liquidatore della società in data 21.4.2021 convocava l'assemblea dei soci per evidenziare l'opportunità di compensare il credito stimato per i danni subiti con il fondo di pari importo appositamente costituito nel passivo in quanto il riconoscimento dell'esistenza di detto credito era sfumata”.
Il Tribunale di Pesaro ha accolto l'eccezione e, pertanto, ha rigettato il ricorso, senza, tuttavia, pronunciarsi sulla domanda di apertura della liquidazione controllata, pure formulata da parte ricorrente.
2 ha proposto tempestivo reclamo affidato a due motivi di gravame, di seguito Parte_1
scrutinati.
Si è costituita che, nel contestare il reclamo, ha impiegato argomenti difensivi Controparte_1
sostanzialmente riconducibili al percorso motivazionale della sentenza impugnata, oltre a chiedere la concessione di un termine ai sensi del primo comma dell'art. 271 C.C.I.I. nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo di gravame.
Con atto depositato in data 24.2.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza del reclamo.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 1 C.C.I.I. Controparte_1
Il motivo è fondato.
Occorre concentrare l'attenzione sul bilancio relativo all'esercizio del 2021, rientrante, dunque, nel triennio sensibile.
Il bilancio originariamente depositato presso il registro delle imprese indica in euro 445.111,00
l'ammontare dell'attivo patrimoniale, con conseguente superamento della soglia dimensionale di cui alla lettera a) dell'art. 1 C.C.I.I.
A fronte di tale univoco dato conoscitivo, formatosi per determinazione unilaterale di CP_1
ed in epoca anteriore alla proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione
[...]
giudiziale, sì da veicolare massimo coefficiente di persuasività, le deduzioni del consulente di sopra riportate, si rivelano prive di ogni sostegno probatorio, tampoco di Controparte_1
adeguata consistenza presuntiva.
Infatti, la società debitrice, pur avendo ammesso di aver originariamente approvato e depositato presso il registro delle imprese un bilancio (relativo all'esercizio 2021) ove l'ammontare dell'attivo patrimoniale è parti ad euro 445.111,00, ha poi omesso (tanto nel primo che nel presente grado) la produzione delle scritture contabili o, comunque, di ulteriori documenti idonei a sostenere l'assunto che la posta di attivo circolante dell'importo di euro 219.969,80 (porzione del totale di euro 445.111,00), sia rappresentativa di un credito vantato da nei Controparte_1
3 confronti di e, dunque, suscettibile di integrale svalutazione all'esito del rigetto di Parte_1
ogni pretesa risarcitoria della prima nei confronti della seconda.
Tale assunto, giova sottolinearlo, non ha ricevuto alcun riscontro probatorio.
Il mancato soddisfacimento dell'onere gravante in capi alla società debitrice conduce al rigetto dell'eccezione incentrata sulla dimensione minore dell'impresa nell'arco del triennio sensibile.
Peraltro, ad avviso del Collegio, la chiave di lettura dei bilancio prospettata da Controparte_1
è priva di adeguata credibilità già sul piano astratto, ciò che rende ancor più rimarchevole il mancato deposito delle scritture contabili volte a dimostrare la correttezza della successiva rettifica.
Al riguardo, occorre richiamare la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 14.11.2023, pronunciata nel giudizio recante n.1487/19 che ha definito la lite tra le due società, dal cui esame emerge che nel 2019, all'esito dell'impugnazione del lodo, vantava nei confronti Controparte_1
di un credito di euro 106.592,16. Parte_1
Anche qualora per mera ipotesi si volesse aderire alla prospettazione difensiva di CP_1
e dunque ritenere che l'attivo patrimoniale indicato nel bilancio del 2021 debba essere
[...]
rettificato al ribasso tramite scorporo del credito risarcitorio vantato nei confronti di Parte_1
(e ciò, lo si ripete, pur in carenza delle scritture contabili volte a lumeggiare la formazione e consistenza dell'attivo circolante), vi è che un simile abbattimento potrebbe avvenire nei limiti della somma di euro 106.592,16, ovvero quella pretesa nel 2019, ma non certo per l'importo di euro 219.969,80, di cui la difesa reclamata nemmeno ha allegato i criteri di determinazione, sì da pervenire ad un importo di euro 338.518,84, pur sempre sopra soglia.
II. La difesa reclamata ha eccepito l'insussistenza dello stato di insolvenza di Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Come noto, “in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente
4 la massa creditoria (così, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28193 del
10/12/2020)”.
Declinando il principio al caso di specie, vi è che il bilancio al 31.12.2024 riferisce che, a fronte di un attivo pari ad euro 225.107,00, i debiti scaduti ammontano ad euro 441.321,00, sicché il patrimonio residuo non consente l'integrale soddisfacimento dei creditori di Controparte_1
III. L'accoglimento del primo motivo e l'infondatezza dell'eccezione relativa all'insussistenza dello stato di decozione, comportano l'assorbimento del secondo motivo, volto a censurare il decreto impugnato laddove ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata in via subordinata, di apertura della liquidazione controllata.
IV. Alla luce di quanto osservato, e dunque in riforma integrale del decreto impugnato, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di e deve essere disposta Controparte_1
la rimessione degli atti al Tribunale di Pesaro affinché siano assunti i provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 49 C.C.I.I.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in accoglimento del reclamo, dichiara la liquidazione giudiziale di Controparte_1
(c.f. , con sede legale a Fano, in Via Roma n. 13;
[...] P.IVA_2
- rimette gli atti al Tribunale di Pesaro per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 49 C.C.I.I.;
Ancona, 4.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
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