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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 734/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 734/2018 R.G. tra c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. ; Parte_2 C.F._1
c.f. ; Parte_3 C.F._2
c.f. ; Parte_4 C.F._3
c.f. ; Parte_1 C.F._4
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 C.F._5
Edoardo Maglio e dall'Avv. Andrea Vescovi;
Opponenti
CONTRO
c.f. , e per essa la mandataria c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lombardo;
P.IVA_3
Opposta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_4
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo;
CP_4 P.IVA_3
Intervenuta
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 15/01/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 15/01/2025.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 15/01/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
, per mezzo della mandataria agiva in via monitoria nei Controparte_1 CP_2 confronti della società nonché di Parte_1
ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_1 allegando di essere creditrice della prima, quale debitrice principale, e dei secondi, quali fideiussori, in ragione del saldo passivo del conto corrente n. 41207674, sul quale era stata regolata un'apertura di credito ipotecaria, per complessivi € 143.391,84. Chiedeva quindi la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2459/2017 RG 7042/2017.
Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo, in sintesi:
- Il difetto dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, non avendo la banca contestato fino a quel momento inadempimenti relativi al conto corrente e non sussistendo comunque un inadempimento grave, che in ogni caso sarebbe stato giustificato dal controcredito della correntista verso la banca;
- La condotta scorretta tenuta dalla banca, che dapprima aveva proposto un contratto di mutuo in sede precontrattuale e aveva poi stipulato un'apertura di credito ipotecaria, con ulteriori costi a carico della società opponente;
- L'illegittima applicazione di interessi ultralegali e commissioni, nonché della commissione di utilizzi oltre disponibilità fondi.
Gli opponenti deducevano poi che la società aveva intrattenuto un ulteriore e diverso rapporto di conto corrente con la banca opposta, in relazione al quale allegavano molteplici nullità e spiegavano domanda di ripetizione dell'indebito. In particolare, gli opponenti deducevano la nullità del conto corrente n. 2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735), a cui era collegato un conto anticipi n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332), per applicazione di interessi ultralegali in assenza di forma scritta, nonché per illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, oltre che di commissioni di massimo scoperto indeterminate ex art. 1346 c.c.
Chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento della banca in relazione al conto corrente n. 41207674, nonché, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito in relazione ai conti n.
2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735) e n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332).
2 Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale e chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, esperita la mediazione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con comparsa del 26/04/2019 interveniva in giudizio
[...]
per mezzo della mandataria quale cessionaria del credito Controparte_3 CP_4 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita tramite CTU contabile e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
31/03/2025, essa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Occorre preliminarmente delineare l'oggetto del giudizio alla luce delle contrapposte domande avanzate dalle parti.
La domanda principale, proposta dalla banca in via monitoria, qualificabile come azione di adempimento, ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 41207674, mentre la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente ha ad oggetto la declaratoria di nullità e la restituzione dell'indebito relativo ai conti n. 2668/53 (poi rinumerato come n.
29403735) e n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332), rispetto ai quali è incontestata l'avvenuta chiusura.
I due rapporti vanno esaminati separatamente.
3. Sul conto corrente n. 41207674
Le parti hanno stipulato il contratto di conto corrente n. 41207674 in data 29/02/2008 e su tale conto è stata regolata l'apertura di credito ipotecaria stipulata con atto pubblico del
25/03/2008.
3.1. Sul difetto dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine
Gli opponenti hanno eccepito il difetto dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, rappresentando che la banca non aveva contestato l'inadempimento rispetto al conto corrente ipotecario ma unicamente rispetto al piano di rientro relativo al conto corrente n.
29403735, laddove peraltro il mancato pagamento delle rate era dipeso dai controcrediti accertati davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario e comunque non assumeva i connotati di gravità di cui all'art. 40 TUB.
L'eccezione è infondata.
Se da un lato è vero che l'art. 17 del contratto del 25/03/2008 rinvia, ai fini della risoluzione e della decadenza dal beneficio del termine, alla disposizione di cui all'art. 40, comma 2, TUB, e
3 che la banca opposta, nella missiva del 21/10/2015, ha invocato la risoluzione contrattuale senza addurre l'inadempimento del piano di rimborso pattuito, dall'altro lato occorre considerare il principio di diritto secondo cui, in caso di proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento prima che si verifichi l'esigibilità della prestazione, se questa diviene esigibile nel corso del giudizio e il convenuto non adempia, egli non si sottrae ad una pronuncia di risoluzione, essendo l'inadempimento una condizione dell'azione che può maturare in corso di causa e fino al momento della sentenza (cfr. Cass. Civ., n. 10490/2004).
Nel caso di specie, la stessa parte opponente ha affermato che, già alla data del 30/09/2015, aveva omesso il pagamento di tre rate di rimborso1, non essendovi per il resto alcuna prova del fatto che, in tutti gli anni successivi, siano stati eseguiti ulteriori pagamenti rateali. Devono quindi ritenersi ampiamente sussistenti i presupposti di cui all'art. 40, comma 2, TUB per la risoluzione contrattuale e per la connessa decadenza dal beneficio del termine in relazione al conto corrente n. 41207674.
Né può validamente addursi, quale giustificazione del mancato pagamento, il credito di complessivi € 24.414,73 vantato verso la banca in ragione della pronuncia dell'Arbitro Bancario
e Finanziario, considerato che il saldo passivo del conto corrente n. 41207674, in base alla documentazione contabile depositata dalla banca, era pari, alla data del 30/09/2015, a €
140.836,13 a carico del correntista e in nessun caso avrebbe giustificato l'integrale rifiuto del pagamento, stante l'evidente sproporzione.
L'eccezione in esame va quindi rigettata.
3.2. Sull'applicazione di interessi ultralegali e commissioni
Gli opponenti hanno poi eccepito l'applicazione illegittima di interessi ultralegali e commissioni.
L'eccezione è infondata.
La censura sollevata dagli opponenti è del tutto generica, non avendo questi in alcun modo quali sarebbero le clausole contrattuali impugnate e le concrete voci di spesa contestate con riferimento alle pattuizioni contrattuali.
Né la carente allegazione può essere integrata dalla consulenza di parte depositata come doc. 7, la quale si limita a dissertazioni in diritto senza alcuna specifica enunciazione di quali sarebbero le voci contabili concretamente impugnate in relazione alle clausole contrattuali.
L'eccezione va quindi rigettata.
3.3. Sulla difformità tra l'accordo trattato e quello stipulato 1 Cfr. pag. 5 dell'opposizione 4 Gli opponenti hanno eccepito la difformità tra l'informativa precontrattuale consegnata al cliente, in cui si menzionava un contratto di mutuo ipotecario, e il contratto poi concretamente stipulato, ossia un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito ipotecaria, più onerosa per il cliente, in violazione degli obblighi di buona fede precontrattuale, con conseguente responsabilità.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, i principi di diritto invocati da parte opponente con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4628/2015 non trovano applicazione al caso di specie, essendo tali principi relativi all'ipotesi di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, mentre nel caso di specie la scorrettezza viene allegata nella fase della trattativa, terminata con la conclusione del contratto.
In secondo luogo, sebbene l'apertura di credito concretamente stipulata dalle parti in data
25/03/2008 sia stata effettivamente regolata con la previsione di un piano di ammortamento, e dunque in modo più simile al mutuo piuttosto che all'apertura di credito, la censura sollevata dalla parte opponente, risolvendosi nella doglianza di un contratto valido ma meno conveniente a causa della scorrettezza precontrattuale attribuita all'opposta, va inquadrata nell'ambito dell'art. 1440 c.c. Tale disposizione prevede che “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
ma il contraente in mala fede risponde dei danni”.
Nel caso di specie non vi è alcuna prova di raggiri operati dalla al fine di trarre in inganno CP_5 il correntista. Infatti, l'unico elemento addotto da parte opponente attiene all'invio di un'informativa precontrattuale prospettante un mutuo anziché un'apertura di credito, laddove tuttavia la capacità decettiva di tale comportamento deve ritenersi esclusa dal fatto che la parte ha liberamente accettato, davanti a un pubblico ufficiale, le condizioni economiche dell'apertura di credito, essendo senza dubbio in condizione di valutare adeguatamente la convenienza economica dell'operazione in quanto società commerciale, e dunque per definizione un soggetto professionista, e non essendo per contro neppure allegata l'esistenza di vizi del consenso nel momento di conclusione del contratto.
Per le medesime ragioni, non può ravvisarsi l'ipotesi di applicazione, con riferimento al tasso del 5,95%, di un tasso superiore a quello comunicato dalla banca, atteso che il tasso del 5,95% è stato specificamente pattuito nell'art. 4 del contratto di apertura di credito ipotecaria.
5 In terzo luogo, l'opponente non ha svolto alcuna specifica allegazione di quale sarebbe il danno concretamente subito, avendo omesso di dettagliare i maggiori costi in concreto subiti e limitandosi a considerazioni di ordine generale sulla maggiore onerosità dell'apertura di credito rispetto al mutuo.
L'eccezione va quindi rigettata.
3.4. Sull'applicazione della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi
Gli opponenti hanno infine eccepito l'illegittima applicazione della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, la commissione in questione non risulta stipulata nel conto corrente n.
41207674, concluso il 29/02/2008, nel quale risulta pattuita unicamente una commissione di massimo scoperto, precisamente determinata nelle sue modalità operative.
In secondo luogo, l'opponente non ha svolto specifiche allegazioni concernenti l'applicazione di tale commissione in assenza di pattuizione, né ha indicato in quali trimestri tale commissione avrebbe trovato applicazione.
La censura è quindi del tutto generica, volta a sollecitare un accertamento d'ufficio prescindente dall'allegazione di parte, e come tale deve essere rigettata.
3.5. Conclusioni sulla domanda monitoria
Alla luce di quanto finora esposto, le censure degli opponenti avverso la domanda di pagamento del saldo del conto corrente n. 41207674, veicolata in via monitoria, sono infondate e vanno rigettate.
Al contrario, avendo la banca opposta fornito prova del credito mediante la produzione dei contratti scritti e degli estratti conto integrali del rapporto, deve ritenersi sussistente il credito di
€ 143.391,84 nei confronti degli opponenti, salvo quanto si dirà oltre in relazione al controcredito.
4. Sulla domanda riconvenzionale
Ciò posto in ordine alla domanda principale, va esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, concernente i rapporti di conto corrente n. 2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735) e n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332), il primo quale conto corrente di corrispondenza e il secondo quale conto anticipi collegato al predetto conto ordinario.
4.1. Sull'eccezione di inammissibilità
6 La banca ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, in quanto vertente su conti correnti diversi da quello oggetto della domanda monitoria e non collegati a questo.
L'eccezione è infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, essa può essere proposta anche al di fuori dalle ipotesi di connessione previste dall'art. 36 c.p.c., purché sussista un vincolo di collegamento fra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
Nel caso di specie, il credito dedotto dall'opponente, pur scaturendo da un rapporto giuridico formalmente distinto da quello azionato dall'opposta, si inserisce comunque nell'ambito del complessivo rapporto contrattuale intercorso tra le parti. In particolare, va osservato che l'apertura di credito ipotecaria stipulata il 25/03/2008 ha trovato concreta erogazione nell'ambito del conto corrente n. 29403735, come si evince dal confronto tra gli estratti di quest'ultimo conto e quelli del conto corrente n. 41207674, da cui emerge che, in data valuta
26/03/2008, una disposizione per giroconto di € 399.000,00, corrispondente all'importo dell'apertura di credito al netto della polizza incendio, è stata accreditata dal conto n. 41207674 al conto n. 29403735.
Né può dubitarsi dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in seno all'opposizione a decreto ingiuntivo, considerato che tale procedimento instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale ed è quindi come tale abilitato alla proposizione di domande riconvenzionali.
Infine, l'art. 36 c.p.c. abilita in ogni caso la domanda riconvenzionale del convenuto nell'ipotesi in cui tale domanda abbia ad oggetto un diritto già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, ciò che si verifica nel caso di specie, laddove la parte opponente ha dedotto un controcredito potenzialmente idoneo alla compensazione.
La domanda riconvenzionale deve quindi ritenersi ammissibile.
4.2. Il conto corrente n. 2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735)
Nel merito, la domanda riconvenzionale dell'opponente ha ad oggetto molteplici censure riferite ai rapporti di conto corrente n. 2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735) e n.
2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332), che devono essere esaminate separatamente e nell'ambito di ciascun rapporto, secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni.
7
4.2.1. Usura
Con riferimento al conto n. 29403735, l'opponente ha dedotto l'applicazione di interessi usurari in alcuni trimestri degli anni 2012-2013-2014.
La censura è infondata.
Sul punto è stata esperita CTU, all'esito della quale l'ausiliario Dott. nella Persona_1 relazione depositata il 17/03/2021, ha riepilogato i tassi effettivi applicati in ciascun trimestre e ha escluso la ricorrenza di interessi usurari2.
Tale relazione deve ritenersi utilizzabile in parte qua nel presente giudizio, atteso che, sebbene sia stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali con altro ausiliario, ciò non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (cfr. Cass. Civ., n. 2103/2019).
Le parti non hanno svolto specifiche osservazioni avverso tali conteggi, per cui le conclusioni del CTU, essendo specificamente e congruamente motivate, devono ritenersi condivisibili.
4.2.2. Interessi
L'opponente ha poi dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, essendo stato il contratto aperto nel 1986 in assenza di forma scritta.
La censura è fondata.
Va premesso, sul piano dell'onere della prova, che se il correntista fonda la nullità dell'addebito sul difetto di forma scritta, allora sarà sufficiente allegare tale difetto e che, dunque, vi è stata violazione dell'art. 3 L. 154/1992, dell'art. 117 TUB o, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta, dell'art. 1284 c.c.
In tal caso non sarebbe evidentemente possibile gravare il correntista della produzione di un contratto scritto, visto che esso non esiste. Laddove la banca intenda resistere alla censura di difetto della forma scritta, allora dovrà produrre il contratto scritto, e in mancanza dovrà ritenersi integrata la violazione dell'obbligo di forma, con le relative conseguenze sul ricalcolo del saldo del conto corrente (cfr. Cass. Civ., n. 6480/2021).
Ciò posto, la banca non ha prodotto un contratto contenente la pattuizione scritta dei tassi di interesse, laddove la prima pattuizione scritta documentata in atti risale al 17/02/2006, allorquando le parti hanno stipulato per iscritto il contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente n. 29403735 pattuendo i relativi tassi intra-fido ed extra-fido3. Non assume rilevanza, ai fini della valida pattuizione scritta, il contratto di conto corrente n.
2669/62 del 28/02/19864, sia in quanto avente diversa numerazione dal conto in esame, sia in quanto l'art. 7 di tale contratto contiene un indeterminato rinvio agli usi di piazza, senza specificazione dei tassi applicati.
Del resto, la prova del fatto che il conto corrente in esame fosse già in essere alla data del
17/02/2006, e che dunque fosse stato regolato in assenza di una pattuizione scritta sugli interessi, è data dagli estratti conto prodotti dall'opponente, da cui si evince come tale conto, la cui numerazione precedente, come pacifico tra le parti, era n. 2668/53, era già operativo nell'anno 2001.
A fronte della nullità per difetto di forma scritta, deve pertanto trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB fino al 16/02/2006, potendo poi trovare applicazione gli interessi contrattualmente previsti a far data dal 17/02/2006.
Il CTU Dott. a seguito di rinnovazione della consulenza, ha ricostruito il Persona_2 conto rettificando gli interessi passivi secondo tali criteri5, laddove nessuna delle parti ha svolto specifiche contestazioni avverso i tassi applicati.
4.2.3. Anatocismo
L'opponente ha censurato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
La censura è fondata.
Come detto sopra, il contratto è stato senza dubbio stipulato prima del 17/02/2006.
Per quanto riguarda il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000, la capitalizzazione degli interessi è in ogni caso illegittima, atteso che, come affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, la capitalizzazione degli interessi operata fino all'entrata in vigore della suddetta delibera è contraria all'art. 1283 c.c., e come tale è viziata da nullità (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 21095/2004).
Per quanto riguarda il periodo successivo alla suddetta delibera, la capitalizzazione degli interessi sarebbe stata legittima unicamente in presenza di una pattuizione scritta di pari periodicità, che nella specie è assente fino al 17/02/2006, allorquando le parti hanno stabilito per iscritto la capitalizzazione degli interessi risultanti alla chiusura del saldo.
Sennonché, il conto corrente in esame è perdurato fino al 10/11/2015, come si evince dal relativo estratto conto di chiusura. Al riguardo va osservato che, in relazione al periodo successivo al 01/01/2014, a fronte delle modifiche normative apportate all'art. 120 TUB dall'art. 1, comma 629, L. 147/2013, la capitalizzazione degli interessi non può ritenersi valida.
Tale disposizione ha modificato l'art. 120 TUB, prevedendo che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale, la modifica normativa ha determinato un sostanziale divieto di anatocismo nelle operazioni bancarie, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR (cfr. Trib. Roma, n. 16785/2017; Trib. Torino 728/2021; Trib. Bergamo, n.
214/2023).
Tale orientamento è stato infine condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di anatocismo opera indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera ivi prevista in ordine alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. Civ., n. 21344/2024).
A fronte delle nullità sopra considerate, la capitalizzazione degli interessi va espunta dall'inizio del rapporto fino al 16/02/2006, nonché dal 01/01/2014 alla chiusura del rapporto.
4.2.4. Commissione di massimo scoperto
L'opponente ha dedotto che al contratto è stata applicata, nel periodo precedente il
30/06/2009, una commissione di massimo scoperto non validamente pattuita, stante la mancata determinazione delle modalità applicative.
La censura è fondata.
Posto che, per il periodo anteriore al 17/02/2006, non vi è alcuna pattuizione scritta concernente la commissione di massimo scoperto, con conseguente illegittimità di qualunque applicazione della stessa per violazione dell'art. 117 TUB, va osservato che, nel contratto del
17/02/2006, la CMS è pattuita nella misura dello 0,000% ed è quindi sostanzialmente azzerata.
Nel successivo contratto del 08/03/2006 la CMS è pattuita in misura dello 0,250%6.
Sennonché, di tale CMS non sono neppure specificate le modalità applicative, laddove il contratto si limita ad indicare la misura percentuale della stessa. 6 Cfr. doc. 11 di parte opponente 10 Secondo la giurisprudenza di legittimità, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (cfr. Cass. Civ., n. 19825/2022).
È pur vero che, secondo una più recente giurisprudenza di legittimità, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 1373/2024).
Sennonché, nel caso di specie non sussistono altre previsioni negoziali, nell'ambito del contratto del 17/02/2006, che consentano di inferire l'effettivo meccanismo di funzionamento della CMS, non essendo in alcun modo indicato quale sarebbe stato il montante di calcolo né quale sarebbe stata la periodicità.
A fronte della riscontrata nullità, la CMS deve essere espunta per l'intera durata del rapporto.
4.3. Il conto anticipi n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332)
Le medesime censure sopra esaminate vanno analizzate, nello stesso ordine logico-giuridico, con riferimento al conto anticipi, le cui competenze sono state oggetto di giroconto sul conto corrente operativo n. 29403735, come rilevato dal CTU Dott. a seguito di Persona_2 rinnovazione della consulenza7.
4.3.1. Usura
Con riferimento al conto n. 29405332, l'opponente ha dedotto l'applicazione di interessi usurari in alcuni trimestri degli anni 2011-2013-2014.
La censura è infondata.
Sul punto è stata esperita CTU, all'esito della quale l'ausiliario Dott. nella Persona_1 relazione depositata il 17/03/2021, aveva riepilogato i tassi effettivi applicati in ciascun trimestre e ha escluso la ricorrenza di interessi usurari8. Come detto sopra, tale consulenza, pur successivamente rinnovata, deve comunque ritenersi utilizzabile in parte qua. Le parti non hanno svolto specifiche osservazioni avverso tali conteggi, per cui le conclusioni di tale CTU, essendo specificamente e congruamente motivate, devono ritenersi condivisibili.
4.3.2. Interessi
La parte opponente ha dedotto la nullità degli interessi in quanto violativa dell'art. 1346 c.c., contenendo un rinvio agli usi di piazza.
La censura è fondata.
Il conto corrente n. 2919/81, poi rinumerato come n. 29405332, risulta stipulato per iscritto in data 30/04/1990, come documentato dall'opponente9.
L'art. 7 di tale contratto prevede che “Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Tale clausola, contenente un rinvio agli usi di piazza, è nulla per indeterminatezza, non essendo conforme all'art. 1346 c.c.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi superiore al tasso legale, prescritto dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, ma è insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, o espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. Né la conoscenza successiva del saggio applicato può sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr.
Cass. Civ., n. 14684/2003).
La prima pattuizione scritta e determinata di un tasso di interesse, rispettosa dell'art. 117 TUB, si rinviene nel contratto stipulato il 20/09/2007, per cui fino a tale momento dovrà trovare 9 Cfr. doc. 10 di parte opponente 12 applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 6, TUB, mentre per il periodo successivo potranno trovare applicazione i tassi contrattualmente previsti.
Il CTU Dott. a seguito di rinnovazione della consulenza, ha ricalcolato le Persona_2 competenze secondo tali criteri, laddove nessuna delle parti ha svolto specifiche censure avverso i conteggi operati10.
4.3.3. Anatocismo
Quanto all'anatocismo, la censura sollevata dalla parte opponente risulta riferita al solo contratto di conto corrente n. 29403735 e non anche al conto anticipi in esame.
Il CTU, del resto, ha osservato come “l'anatocismo è presente soltanto nel c/c n. 3735, dove erano addebitati sia gli interessi passivi maturati e calcolati su tale conto, sia gli interessi passivi del c/ anticipi s.b.f. n.
5332, conteggiati su tale conto ma addebitati, in via definitiva, sul c/c ordinario n. 3735 alla data di ogni chiusura trimestrale”11, per cui, in concreto, gli effetti della capitalizzazione degli interessi si sono verificati nel solo conto corrente di corrispondenza n. 29403735, che è stato esaminato sopra.
4.3.4. Commissione di massimo scoperto
L'opponente ha poi censurato l'applicazione di una commissione di massimo scoperto non pattuita nelle sue modalità applicative.
La censura è parzialmente fondata.
Quanto al contratto del 30/04/1990, il medesimo art. 7 prevede che le operazioni di accredito e di addebito “vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle
Aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto.
Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto”.
Tale clausola è nulla, poiché non c'è alcuna previa determinazione di commissioni, spese e valute, che vengono semplicemente applicate e poi “rese note” al correntista. La pattuizione, dunque, è nulla per difetto di determinatezza, non essendo indicate in alcun modo le somme dovute dal correntista, e di determinabilità, poiché non sono indicati neppure i criteri per l'eventuale futura determinazione.
Come detto sopra, la successiva conoscenza dei costi da parte del correntista non può sanare il sostanziale difetto di valido consenso all'addebito. Quanto al successivo contratto del 20/09/2007, la pattuizione della commissione di massimo scoperto risulta invece munita di sufficiente determinatezza, essendo specificate la base di calcolo e la periodicità (massimo scoperto trimestrale), nonché la relativa percentuale.
Per tali ragioni, la CMS deve essere espunta solo per il periodo anteriore al 20/09/2007.
4.4. Ricalcolo del saldo
Ciò posto in ordine alle nullità contrattuali e ai criteri di ricalcolo, occorre procedere alle operazioni contabili di rideterminazione del saldo.
4.4.1. Criteri di calcolo
In via preliminare, vanno delineati i criteri di ricalcolo con riferimento alla documentazione utilizzabile, considerato che la parte opposta ha censurato la mancata produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto e, dunque, l'omessa prova del credito da parte del correntista.
Trattandosi di un'azione esercitata unicamente dal correntista e dai fideiussori, a cui non si contrappone alcuna domanda riconvenzionale di pagamento da parte della banca in relazione ai conti n. 29403735 e n. 29405332, allora la parte attrice è onerata della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cass. Civ., n. 35979/2022).
Il CTU Dott. a seguito di rinnovazione della consulenza, ha riscontrato Persona_2
l'incompletezza della documentazione contabile, ma la carenza di alcuni estratti conto non può tuttavia ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda.
Se infatti il correntista è tenuto a provare, oltre alla nullità delle clausole, gli addebiti illegittimamente subiti in forza di quelle clausole, in mancanza di estratti conto non sarà possibile trarre evidenza contabile dell'effettiva applicazione di somme illegittime.
Quanto alla carenza del periodo iniziale, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale
14 del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (cfr. Cass. Civ., n.
11543/2019).
Nel caso di specie, poiché l'opponente non ha prodotto gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto, che comunque esulano dall'ambito oggettivo dell'art. 119 TUB in quanto anteriori al decennio dall'istanza del 19/10/2015, né ha fornito concreti elementi per ricostruire il saldo nel periodo anteriore al 31/12/2000, il ricalcolo del saldo deve partire dal primo saldo documentato.
Quanto alla carenza di periodi intermedi, essa non pregiudica l'accoglimento della domanda, ma la sola individuazione delle poste illegittime. Invero, in carenza di un periodo intermedio, sarà possibile individuare le poste illegittime applicate fino all'ultimo momento precedente al periodo mancante, per poi scomputare quell'importo dal primo saldo disponibile successivo al periodo mancante. Tale criterio appare conforme ai presupposti e alla finalità dell'azione ex art. 2033 c.c., il cui oggetto non è tanto la ricostruzione completa ed integrale del conto, ma piuttosto l'individuazione di pagamenti privi di causa, della quale è onerato chi agisce in ripetizione.
Per tali ragioni, le contestazioni svolte dall'opposta e dall'intervenuta nella memoria conclusiva circa la inattendibilità della CTU per non integralità degli estratti conto non possono essere condivise.
4.4.2. Prescrizione
L'opposta e l'intervenuta hanno poi insistito per la declaratoria di prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista.
L'eccezione è inammissibile.
In primo luogo, l'eccezione di prescrizione non risulta tempestivamente proposta, atteso che la costituzione della parte opposta è avvenuta in data 28/05/2018 per l'udienza del 29/05/2018, e dunque oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
In secondo luogo, l'azione di ripetizione esercitata dalla correntista ha ad oggetto non già indistintamente tutte le poste solutorie indebitamente versate, bensì specifiche operazioni di versamento, dettagliatamente elencate a pag. 18 della citazione e relative agli anni 2009, 2013 e
2014. Da un lato, la specificazione dei pagamenti di cui si chiede la restituzione è vincolante, ai
15 sensi dell'art. 112 c.p.c., rispetto all'ambito oggettivo della domanda di ripetizione, mentre dall'altro lato, a fronte di un'azione di ripetizione esercitata con citazione notificata il
05/02/2018, anche rispetto ai versamenti più risalenti dell'anno 2009 non risulta decorso il termine decennale ex art. 2946 c.c.
4.4.3. Calcolo dell'indebito ripetibile
Ciò posto, occorre procedere al calcolo dell'indebito ripetibile, sul presupposto che, come detto sopra, l'azione di ripetizione è stata esercitata rispetto a specifici versamenti e non indistintamente rispetto a tutte le rimesse solutorie effettuate nel tempo.
Posto che l'azione di ripetizione ha ad oggetto rimesse di natura solutoria (cfr. Cass. Civ., S.U.,
n. 24418/2010) e che dunque il pagamento costituisce il fatto costitutivo dell'azione, deve ritenersi inammissibile, in quanto costituente una tardiva modificazione in ampliamento della domanda, la pretesa dell'opponente, esplicitata a seguito del deposito della CTU del
11/11/2024, di vedersi restituita l'intera somma derivante dal ricalcolo del saldo.
Il CTU Dott. a seguito della rinnovazione della consulenza, nel ricostruire il Persona_2 saldo del conto corrente ha preso l'avvio dal primo estratto disponibile, risalente all'anno 2001, senza conteggiare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, coerentemente con l'inammissibilità per tardività della relativa eccezione.
Se da un lato tale ricalcolo è corretto sul piano metodologico, consentendo di accertare il saldo progressivo del conto depurato dalle appostazioni illegittime, dall'altro lato la pretesa attorea di restituzione dell'intero saldo positivo risultante a seguito del ricalcolo si pone in contraddizione con la pretesa esplicitata nell'atto introduttivo, avente ad oggetto specifici versamenti operati negli anni 2009, 2013 e 2014.
L'allargamento della pretesa alla totalità delle rimesse solutorie operate si pone dunque in contrasto con le preclusioni poste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., sottendendo l'allegazione di fatti costitutivi (pagamenti) diversi e ulteriori rispetto a quelli ritualmente dedotti nei termini di preclusione.
Per tali ragioni, non può essere accolta la domanda di restituzione così come formulata nelle note conclusive del 15/01/2025, in relazione cioè al saldo positivo risultante all'esito del complessivo ricalcolo operato dal CTU, dovendo invece vagliarsi la domanda restitutoria con riferimento ai versamenti solutori dedotti a pag. 18 dell'atto introduttivo.
Al riguardo va osservato che, esaminando le singole operazioni solutorie dedotte nella tabella a pag. 18 dell'atto introduttivo e raffrontando da un lato i saldi progressivi come risultanti dagli
16 estratti conto della banca alla data di ciascuna operazione e dall'altro lato i corrispondenti saldi progressivi come ricostruiti dal CTU12, si evince che, in tutte le operazioni dedotte dalla parte opponente, il saldo progressivo del conto, depurato dalle appostazioni illegittime, sarebbe stato non già negativo bensì positivo.
Ne deriva che i versamenti così operati hanno ripianato un'esposizione debitoria in realtà insussistente, essendo il relativo saldo bancario inquinato da poste illegittime.
Del resto, la banca opposta non ha contestato i limiti dell'affidamento dedotti da parte opponente come presenti in ciascuna operazione di versamento, laddove comunque tali limiti di affidamento trovano riscontro negli estratti scalari dei corrispondenti trimestri prodotti da parte opponente.
Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, la domanda di restituzione formulata da parte opponente può essere accolta non in misura corrispondente al saldo ricalcolato dal CTU, che nella versione coerente con i criteri sopra delineati sarebbe pari a € 343.411,87 a credito del correntista13, bensì nella minor somma di € 240.611,27.
Tale somma si ricava dalla sommatoria degli importi dei singoli versamenti dedotti da parte opponente a pag. 18 della citazione, la cui esecuzione trova effettivo riscontro nei corrispondenti estratti conto, ad eccezione del versamento del 26/05/2014, che dall'esame del corrispondente estratto conto risulta pari non a € 7.750,00, come dedotto dall'opponente, bensì
a € 7.000,00, che costituisce dunque l'importo da considerare ai fini della sommatoria. Da tale sommatoria, pari a complessivi € 265.026,00, va poi detratto l'importo che la stessa parte opponente ha affermato di avere già ricevuto da parte della banca opposta a seguito delle pronunce dell'Arbitro Bancario e Finanziario, pari a complessivi € 24.414,7314.
Sussiste dunque, nella misura di € 240.611,27, il credito restitutorio della società correntista nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1 accipiens dei pagamenti e destinataria della domanda di restituzione, ma non anche nei confronti di , che è intervenuta quale cessionaria del solo credito oggetto di Controparte_3 ingiunzione, facente capo a diverso rapporto giuridico.
5. Compensazione
Alla luce di quanto finora esposto, sussiste il credito di nei confronti degli Controparte_1 opponenti in relazione al conto corrente n. 41207674, per complessivi € 143.391,84. Per contro, sussiste anche il credito restitutorio dell'opponente Parte_1 nei confronti di per complessivi € 240.611,27.
[...] Controparte_1
Tali crediti derivano da rapporti giuridici autonomi e separati (il conto corrente n. 41207674 da un lato e i conti n. 29403735 e n. 29405332 dall'altro lato), per i quali si configura la compensazione c.d. propria, che presuppone un'eccezione o una domanda riconvenzionale relativa al controcredito (cfr. Cass. Civ., n. 28568/2021).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito (cfr. Cass. Civ., n. 10335/2014).
Nel caso di specie, se da un lato la parte opponente non ha specificamente menzionato la compensazione del proprio credito con quello della banca opposta, dall'altro lato ha tenuto un comportamento univocamente volto ad ottenere tale compensazione, avendo dedotto la propria pretesa restitutoria come controcredito nei confronti della banca e avendo affermato che, proprio in ragione di tale controcredito, essa aveva rifiutato il pagamento del saldo del conto corrente n. 41207674, proponendo infine domanda riconvenzionale per l'accertamento e il pagamento di tale controcredito.
L'eccezione di parte intervenuta, secondo cui non le sarebbe opponibile la compensazione dedotta da parte opponente, se da un lato è astrattamente coerente con l'orientamento interpretativo manifestato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., n. 18454/2024), dall'altro lato è infondata nel caso concreto, atteso che la domanda riconvenzionale è stata proposta non contro l'intervenuta bensì contro l'originaria creditrice ossia Controparte_1 contro il soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento indebito e che, come tale, è tenuta alla restituzione.
Né potrebbe ritenersi che l'intervento della cessionaria nel giudizio in cui è già parte l'originaria creditrice cedente possa neutralizzare la compensazione del credito e consentire comunque il pagamento in favore della cessionaria, ponendosi tale soluzione in evidente contraddizione con l'accertamento, intervenuto nei confronti dell'originaria cedente parte del giudizio, dell'estinzione del credito per compensazione.
Pertanto, il controcredito di € 240.611,27 della società Parte_1 estingue integralmente il credito di € 143.391,84 vantato da
[...] Controparte_1
18 verso gli opponenti. Conseguentemente, dichiarata la nullità dei conti correnti n. 29403735 e n.
29405332 nei limiti sopra esposti e operata la compensazione tra crediti, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve essere condannata, ai sensi dell'art. 2033 Controparte_1
c.c., alla restituzione del residuo, pari a € 97.219,43, in favore della società
[...]
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo Parte_1 ravvisabile la mala fede dell'accipiens, atteso che la parte opponente non ha allegato alcun elemento fattuale a comprova.
6. Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistendo soccombenza reciproca tra le parti: la parte opponente è risultata infatti soccombente sulla domanda della banca di pagamento del saldo del conto corrente n. 41207674, oggetto della domanda monitoria, ma vincitrice sulla domanda riconvenzionale di nullità e ripetizione dell'indebito relativa ai conti n. 29403735 e n. 29405332.
Le spese delle CTU, come liquidate con separati decreti, vanno definitivamente poste a carico di parte opposta, poiché le consulenze esperite hanno avuto ad oggetto i rapporti n. 29403735 e n. 29405332 sui quali l'opposta è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2459/2017 RG 7042/2017;
- Dichiara la nullità, nei limiti di cui in motivazione, dei contratti di conto corrente n.
29403735 e n. 29405332 e conseguentemente, operata la compensazione, condanna ai sensi dell'art. 2033 c.c., a restituire alla società Controparte_1 [...] la somma di € 97.219,43 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di parte opposta.
Perugia, 10/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 16-18 della CTU depositata il 17/03/2021 3 Cfr. doc. 11 di parte opponente 8 4 Cfr. doc. 9 di parte opponente 5 Cfr. pag.
7-8 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 9 7 Cfr. pag. 21 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 8 Cfr. pag. 19-21 della CTU depositata il 17/03/2021 11 10 Cfr. pag. 10 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 11 Cfr. pag. 12 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 13 12 Cfr. allegato 3 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 13 Cfr. pag. 23 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 14 Cfr. pag. 5 della citazione 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 734/2018 R.G. tra c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
c.f. ; Parte_2 C.F._1
c.f. ; Parte_3 C.F._2
c.f. ; Parte_4 C.F._3
c.f. ; Parte_1 C.F._4
c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 C.F._5
Edoardo Maglio e dall'Avv. Andrea Vescovi;
Opponenti
CONTRO
c.f. , e per essa la mandataria c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lombardo;
P.IVA_3
Opposta
E CON L'INTERVENTO DI
c.f. e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_4
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo;
CP_4 P.IVA_3
Intervenuta
Conclusioni per gli opponenti: come da note scritte del 15/01/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 15/01/2025.
Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 15/01/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
, per mezzo della mandataria agiva in via monitoria nei Controparte_1 CP_2 confronti della società nonché di Parte_1
ed Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_1 allegando di essere creditrice della prima, quale debitrice principale, e dei secondi, quali fideiussori, in ragione del saldo passivo del conto corrente n. 41207674, sul quale era stata regolata un'apertura di credito ipotecaria, per complessivi € 143.391,84. Chiedeva quindi la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
2459/2017 RG 7042/2017.
Proponevano opposizione gli ingiunti, eccependo, in sintesi:
- Il difetto dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, non avendo la banca contestato fino a quel momento inadempimenti relativi al conto corrente e non sussistendo comunque un inadempimento grave, che in ogni caso sarebbe stato giustificato dal controcredito della correntista verso la banca;
- La condotta scorretta tenuta dalla banca, che dapprima aveva proposto un contratto di mutuo in sede precontrattuale e aveva poi stipulato un'apertura di credito ipotecaria, con ulteriori costi a carico della società opponente;
- L'illegittima applicazione di interessi ultralegali e commissioni, nonché della commissione di utilizzi oltre disponibilità fondi.
Gli opponenti deducevano poi che la società aveva intrattenuto un ulteriore e diverso rapporto di conto corrente con la banca opposta, in relazione al quale allegavano molteplici nullità e spiegavano domanda di ripetizione dell'indebito. In particolare, gli opponenti deducevano la nullità del conto corrente n. 2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735), a cui era collegato un conto anticipi n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332), per applicazione di interessi ultralegali in assenza di forma scritta, nonché per illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, oltre che di commissioni di massimo scoperto indeterminate ex art. 1346 c.c.
Chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento della banca in relazione al conto corrente n. 41207674, nonché, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito in relazione ai conti n.
2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735) e n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332).
2 Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale e chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, esperita la mediazione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con comparsa del 26/04/2019 interveniva in giudizio
[...]
per mezzo della mandataria quale cessionaria del credito Controparte_3 CP_4 oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita tramite CTU contabile e infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
31/03/2025, essa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Oggetto del giudizio
Occorre preliminarmente delineare l'oggetto del giudizio alla luce delle contrapposte domande avanzate dalle parti.
La domanda principale, proposta dalla banca in via monitoria, qualificabile come azione di adempimento, ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 41207674, mentre la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente ha ad oggetto la declaratoria di nullità e la restituzione dell'indebito relativo ai conti n. 2668/53 (poi rinumerato come n.
29403735) e n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332), rispetto ai quali è incontestata l'avvenuta chiusura.
I due rapporti vanno esaminati separatamente.
3. Sul conto corrente n. 41207674
Le parti hanno stipulato il contratto di conto corrente n. 41207674 in data 29/02/2008 e su tale conto è stata regolata l'apertura di credito ipotecaria stipulata con atto pubblico del
25/03/2008.
3.1. Sul difetto dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine
Gli opponenti hanno eccepito il difetto dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine, rappresentando che la banca non aveva contestato l'inadempimento rispetto al conto corrente ipotecario ma unicamente rispetto al piano di rientro relativo al conto corrente n.
29403735, laddove peraltro il mancato pagamento delle rate era dipeso dai controcrediti accertati davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario e comunque non assumeva i connotati di gravità di cui all'art. 40 TUB.
L'eccezione è infondata.
Se da un lato è vero che l'art. 17 del contratto del 25/03/2008 rinvia, ai fini della risoluzione e della decadenza dal beneficio del termine, alla disposizione di cui all'art. 40, comma 2, TUB, e
3 che la banca opposta, nella missiva del 21/10/2015, ha invocato la risoluzione contrattuale senza addurre l'inadempimento del piano di rimborso pattuito, dall'altro lato occorre considerare il principio di diritto secondo cui, in caso di proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento prima che si verifichi l'esigibilità della prestazione, se questa diviene esigibile nel corso del giudizio e il convenuto non adempia, egli non si sottrae ad una pronuncia di risoluzione, essendo l'inadempimento una condizione dell'azione che può maturare in corso di causa e fino al momento della sentenza (cfr. Cass. Civ., n. 10490/2004).
Nel caso di specie, la stessa parte opponente ha affermato che, già alla data del 30/09/2015, aveva omesso il pagamento di tre rate di rimborso1, non essendovi per il resto alcuna prova del fatto che, in tutti gli anni successivi, siano stati eseguiti ulteriori pagamenti rateali. Devono quindi ritenersi ampiamente sussistenti i presupposti di cui all'art. 40, comma 2, TUB per la risoluzione contrattuale e per la connessa decadenza dal beneficio del termine in relazione al conto corrente n. 41207674.
Né può validamente addursi, quale giustificazione del mancato pagamento, il credito di complessivi € 24.414,73 vantato verso la banca in ragione della pronuncia dell'Arbitro Bancario
e Finanziario, considerato che il saldo passivo del conto corrente n. 41207674, in base alla documentazione contabile depositata dalla banca, era pari, alla data del 30/09/2015, a €
140.836,13 a carico del correntista e in nessun caso avrebbe giustificato l'integrale rifiuto del pagamento, stante l'evidente sproporzione.
L'eccezione in esame va quindi rigettata.
3.2. Sull'applicazione di interessi ultralegali e commissioni
Gli opponenti hanno poi eccepito l'applicazione illegittima di interessi ultralegali e commissioni.
L'eccezione è infondata.
La censura sollevata dagli opponenti è del tutto generica, non avendo questi in alcun modo quali sarebbero le clausole contrattuali impugnate e le concrete voci di spesa contestate con riferimento alle pattuizioni contrattuali.
Né la carente allegazione può essere integrata dalla consulenza di parte depositata come doc. 7, la quale si limita a dissertazioni in diritto senza alcuna specifica enunciazione di quali sarebbero le voci contabili concretamente impugnate in relazione alle clausole contrattuali.
L'eccezione va quindi rigettata.
3.3. Sulla difformità tra l'accordo trattato e quello stipulato 1 Cfr. pag. 5 dell'opposizione 4 Gli opponenti hanno eccepito la difformità tra l'informativa precontrattuale consegnata al cliente, in cui si menzionava un contratto di mutuo ipotecario, e il contratto poi concretamente stipulato, ossia un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito ipotecaria, più onerosa per il cliente, in violazione degli obblighi di buona fede precontrattuale, con conseguente responsabilità.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, i principi di diritto invocati da parte opponente con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4628/2015 non trovano applicazione al caso di specie, essendo tali principi relativi all'ipotesi di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, mentre nel caso di specie la scorrettezza viene allegata nella fase della trattativa, terminata con la conclusione del contratto.
In secondo luogo, sebbene l'apertura di credito concretamente stipulata dalle parti in data
25/03/2008 sia stata effettivamente regolata con la previsione di un piano di ammortamento, e dunque in modo più simile al mutuo piuttosto che all'apertura di credito, la censura sollevata dalla parte opponente, risolvendosi nella doglianza di un contratto valido ma meno conveniente a causa della scorrettezza precontrattuale attribuita all'opposta, va inquadrata nell'ambito dell'art. 1440 c.c. Tale disposizione prevede che “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse;
ma il contraente in mala fede risponde dei danni”.
Nel caso di specie non vi è alcuna prova di raggiri operati dalla al fine di trarre in inganno CP_5 il correntista. Infatti, l'unico elemento addotto da parte opponente attiene all'invio di un'informativa precontrattuale prospettante un mutuo anziché un'apertura di credito, laddove tuttavia la capacità decettiva di tale comportamento deve ritenersi esclusa dal fatto che la parte ha liberamente accettato, davanti a un pubblico ufficiale, le condizioni economiche dell'apertura di credito, essendo senza dubbio in condizione di valutare adeguatamente la convenienza economica dell'operazione in quanto società commerciale, e dunque per definizione un soggetto professionista, e non essendo per contro neppure allegata l'esistenza di vizi del consenso nel momento di conclusione del contratto.
Per le medesime ragioni, non può ravvisarsi l'ipotesi di applicazione, con riferimento al tasso del 5,95%, di un tasso superiore a quello comunicato dalla banca, atteso che il tasso del 5,95% è stato specificamente pattuito nell'art. 4 del contratto di apertura di credito ipotecaria.
5 In terzo luogo, l'opponente non ha svolto alcuna specifica allegazione di quale sarebbe il danno concretamente subito, avendo omesso di dettagliare i maggiori costi in concreto subiti e limitandosi a considerazioni di ordine generale sulla maggiore onerosità dell'apertura di credito rispetto al mutuo.
L'eccezione va quindi rigettata.
3.4. Sull'applicazione della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi
Gli opponenti hanno infine eccepito l'illegittima applicazione della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, la commissione in questione non risulta stipulata nel conto corrente n.
41207674, concluso il 29/02/2008, nel quale risulta pattuita unicamente una commissione di massimo scoperto, precisamente determinata nelle sue modalità operative.
In secondo luogo, l'opponente non ha svolto specifiche allegazioni concernenti l'applicazione di tale commissione in assenza di pattuizione, né ha indicato in quali trimestri tale commissione avrebbe trovato applicazione.
La censura è quindi del tutto generica, volta a sollecitare un accertamento d'ufficio prescindente dall'allegazione di parte, e come tale deve essere rigettata.
3.5. Conclusioni sulla domanda monitoria
Alla luce di quanto finora esposto, le censure degli opponenti avverso la domanda di pagamento del saldo del conto corrente n. 41207674, veicolata in via monitoria, sono infondate e vanno rigettate.
Al contrario, avendo la banca opposta fornito prova del credito mediante la produzione dei contratti scritti e degli estratti conto integrali del rapporto, deve ritenersi sussistente il credito di
€ 143.391,84 nei confronti degli opponenti, salvo quanto si dirà oltre in relazione al controcredito.
4. Sulla domanda riconvenzionale
Ciò posto in ordine alla domanda principale, va esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente, concernente i rapporti di conto corrente n. 2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735) e n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332), il primo quale conto corrente di corrispondenza e il secondo quale conto anticipi collegato al predetto conto ordinario.
4.1. Sull'eccezione di inammissibilità
6 La banca ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, in quanto vertente su conti correnti diversi da quello oggetto della domanda monitoria e non collegati a questo.
L'eccezione è infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia e per valore del giudice adito con la domanda principale, essa può essere proposta anche al di fuori dalle ipotesi di connessione previste dall'art. 36 c.p.c., purché sussista un vincolo di collegamento fra la domanda principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
Nel caso di specie, il credito dedotto dall'opponente, pur scaturendo da un rapporto giuridico formalmente distinto da quello azionato dall'opposta, si inserisce comunque nell'ambito del complessivo rapporto contrattuale intercorso tra le parti. In particolare, va osservato che l'apertura di credito ipotecaria stipulata il 25/03/2008 ha trovato concreta erogazione nell'ambito del conto corrente n. 29403735, come si evince dal confronto tra gli estratti di quest'ultimo conto e quelli del conto corrente n. 41207674, da cui emerge che, in data valuta
26/03/2008, una disposizione per giroconto di € 399.000,00, corrispondente all'importo dell'apertura di credito al netto della polizza incendio, è stata accreditata dal conto n. 41207674 al conto n. 29403735.
Né può dubitarsi dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in seno all'opposizione a decreto ingiuntivo, considerato che tale procedimento instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale ed è quindi come tale abilitato alla proposizione di domande riconvenzionali.
Infine, l'art. 36 c.p.c. abilita in ogni caso la domanda riconvenzionale del convenuto nell'ipotesi in cui tale domanda abbia ad oggetto un diritto già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, ciò che si verifica nel caso di specie, laddove la parte opponente ha dedotto un controcredito potenzialmente idoneo alla compensazione.
La domanda riconvenzionale deve quindi ritenersi ammissibile.
4.2. Il conto corrente n. 2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735)
Nel merito, la domanda riconvenzionale dell'opponente ha ad oggetto molteplici censure riferite ai rapporti di conto corrente n. 2668/53 (poi rinumerato come n. 29403735) e n.
2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332), che devono essere esaminate separatamente e nell'ambito di ciascun rapporto, secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni.
7
4.2.1. Usura
Con riferimento al conto n. 29403735, l'opponente ha dedotto l'applicazione di interessi usurari in alcuni trimestri degli anni 2012-2013-2014.
La censura è infondata.
Sul punto è stata esperita CTU, all'esito della quale l'ausiliario Dott. nella Persona_1 relazione depositata il 17/03/2021, ha riepilogato i tassi effettivi applicati in ciascun trimestre e ha escluso la ricorrenza di interessi usurari2.
Tale relazione deve ritenersi utilizzabile in parte qua nel presente giudizio, atteso che, sebbene sia stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali con altro ausiliario, ciò non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (cfr. Cass. Civ., n. 2103/2019).
Le parti non hanno svolto specifiche osservazioni avverso tali conteggi, per cui le conclusioni del CTU, essendo specificamente e congruamente motivate, devono ritenersi condivisibili.
4.2.2. Interessi
L'opponente ha poi dedotto l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, essendo stato il contratto aperto nel 1986 in assenza di forma scritta.
La censura è fondata.
Va premesso, sul piano dell'onere della prova, che se il correntista fonda la nullità dell'addebito sul difetto di forma scritta, allora sarà sufficiente allegare tale difetto e che, dunque, vi è stata violazione dell'art. 3 L. 154/1992, dell'art. 117 TUB o, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta, dell'art. 1284 c.c.
In tal caso non sarebbe evidentemente possibile gravare il correntista della produzione di un contratto scritto, visto che esso non esiste. Laddove la banca intenda resistere alla censura di difetto della forma scritta, allora dovrà produrre il contratto scritto, e in mancanza dovrà ritenersi integrata la violazione dell'obbligo di forma, con le relative conseguenze sul ricalcolo del saldo del conto corrente (cfr. Cass. Civ., n. 6480/2021).
Ciò posto, la banca non ha prodotto un contratto contenente la pattuizione scritta dei tassi di interesse, laddove la prima pattuizione scritta documentata in atti risale al 17/02/2006, allorquando le parti hanno stipulato per iscritto il contratto di apertura di credito a valere sul conto corrente n. 29403735 pattuendo i relativi tassi intra-fido ed extra-fido3. Non assume rilevanza, ai fini della valida pattuizione scritta, il contratto di conto corrente n.
2669/62 del 28/02/19864, sia in quanto avente diversa numerazione dal conto in esame, sia in quanto l'art. 7 di tale contratto contiene un indeterminato rinvio agli usi di piazza, senza specificazione dei tassi applicati.
Del resto, la prova del fatto che il conto corrente in esame fosse già in essere alla data del
17/02/2006, e che dunque fosse stato regolato in assenza di una pattuizione scritta sugli interessi, è data dagli estratti conto prodotti dall'opponente, da cui si evince come tale conto, la cui numerazione precedente, come pacifico tra le parti, era n. 2668/53, era già operativo nell'anno 2001.
A fronte della nullità per difetto di forma scritta, deve pertanto trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB fino al 16/02/2006, potendo poi trovare applicazione gli interessi contrattualmente previsti a far data dal 17/02/2006.
Il CTU Dott. a seguito di rinnovazione della consulenza, ha ricostruito il Persona_2 conto rettificando gli interessi passivi secondo tali criteri5, laddove nessuna delle parti ha svolto specifiche contestazioni avverso i tassi applicati.
4.2.3. Anatocismo
L'opponente ha censurato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
La censura è fondata.
Come detto sopra, il contratto è stato senza dubbio stipulato prima del 17/02/2006.
Per quanto riguarda il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000, la capitalizzazione degli interessi è in ogni caso illegittima, atteso che, come affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, la capitalizzazione degli interessi operata fino all'entrata in vigore della suddetta delibera è contraria all'art. 1283 c.c., e come tale è viziata da nullità (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 21095/2004).
Per quanto riguarda il periodo successivo alla suddetta delibera, la capitalizzazione degli interessi sarebbe stata legittima unicamente in presenza di una pattuizione scritta di pari periodicità, che nella specie è assente fino al 17/02/2006, allorquando le parti hanno stabilito per iscritto la capitalizzazione degli interessi risultanti alla chiusura del saldo.
Sennonché, il conto corrente in esame è perdurato fino al 10/11/2015, come si evince dal relativo estratto conto di chiusura. Al riguardo va osservato che, in relazione al periodo successivo al 01/01/2014, a fronte delle modifiche normative apportate all'art. 120 TUB dall'art. 1, comma 629, L. 147/2013, la capitalizzazione degli interessi non può ritenersi valida.
Tale disposizione ha modificato l'art. 120 TUB, prevedendo che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Tribunale, la modifica normativa ha determinato un sostanziale divieto di anatocismo nelle operazioni bancarie, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR (cfr. Trib. Roma, n. 16785/2017; Trib. Torino 728/2021; Trib. Bergamo, n.
214/2023).
Tale orientamento è stato infine condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di anatocismo opera indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera ivi prevista in ordine alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. Civ., n. 21344/2024).
A fronte delle nullità sopra considerate, la capitalizzazione degli interessi va espunta dall'inizio del rapporto fino al 16/02/2006, nonché dal 01/01/2014 alla chiusura del rapporto.
4.2.4. Commissione di massimo scoperto
L'opponente ha dedotto che al contratto è stata applicata, nel periodo precedente il
30/06/2009, una commissione di massimo scoperto non validamente pattuita, stante la mancata determinazione delle modalità applicative.
La censura è fondata.
Posto che, per il periodo anteriore al 17/02/2006, non vi è alcuna pattuizione scritta concernente la commissione di massimo scoperto, con conseguente illegittimità di qualunque applicazione della stessa per violazione dell'art. 117 TUB, va osservato che, nel contratto del
17/02/2006, la CMS è pattuita nella misura dello 0,000% ed è quindi sostanzialmente azzerata.
Nel successivo contratto del 08/03/2006 la CMS è pattuita in misura dello 0,250%6.
Sennonché, di tale CMS non sono neppure specificate le modalità applicative, laddove il contratto si limita ad indicare la misura percentuale della stessa. 6 Cfr. doc. 11 di parte opponente 10 Secondo la giurisprudenza di legittimità, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (cfr. Cass. Civ., n. 19825/2022).
È pur vero che, secondo una più recente giurisprudenza di legittimità, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 1373/2024).
Sennonché, nel caso di specie non sussistono altre previsioni negoziali, nell'ambito del contratto del 17/02/2006, che consentano di inferire l'effettivo meccanismo di funzionamento della CMS, non essendo in alcun modo indicato quale sarebbe stato il montante di calcolo né quale sarebbe stata la periodicità.
A fronte della riscontrata nullità, la CMS deve essere espunta per l'intera durata del rapporto.
4.3. Il conto anticipi n. 2919/81 (poi rinumerato come n. 29405332)
Le medesime censure sopra esaminate vanno analizzate, nello stesso ordine logico-giuridico, con riferimento al conto anticipi, le cui competenze sono state oggetto di giroconto sul conto corrente operativo n. 29403735, come rilevato dal CTU Dott. a seguito di Persona_2 rinnovazione della consulenza7.
4.3.1. Usura
Con riferimento al conto n. 29405332, l'opponente ha dedotto l'applicazione di interessi usurari in alcuni trimestri degli anni 2011-2013-2014.
La censura è infondata.
Sul punto è stata esperita CTU, all'esito della quale l'ausiliario Dott. nella Persona_1 relazione depositata il 17/03/2021, aveva riepilogato i tassi effettivi applicati in ciascun trimestre e ha escluso la ricorrenza di interessi usurari8. Come detto sopra, tale consulenza, pur successivamente rinnovata, deve comunque ritenersi utilizzabile in parte qua. Le parti non hanno svolto specifiche osservazioni avverso tali conteggi, per cui le conclusioni di tale CTU, essendo specificamente e congruamente motivate, devono ritenersi condivisibili.
4.3.2. Interessi
La parte opponente ha dedotto la nullità degli interessi in quanto violativa dell'art. 1346 c.c., contenendo un rinvio agli usi di piazza.
La censura è fondata.
Il conto corrente n. 2919/81, poi rinumerato come n. 29405332, risulta stipulato per iscritto in data 30/04/1990, come documentato dall'opponente9.
L'art. 7 di tale contratto prevede che “Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Tale clausola, contenente un rinvio agli usi di piazza, è nulla per indeterminatezza, non essendo conforme all'art. 1346 c.c.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi superiore al tasso legale, prescritto dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, ma è insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, o espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. Né la conoscenza successiva del saggio applicato può sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr.
Cass. Civ., n. 14684/2003).
La prima pattuizione scritta e determinata di un tasso di interesse, rispettosa dell'art. 117 TUB, si rinviene nel contratto stipulato il 20/09/2007, per cui fino a tale momento dovrà trovare 9 Cfr. doc. 10 di parte opponente 12 applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 6, TUB, mentre per il periodo successivo potranno trovare applicazione i tassi contrattualmente previsti.
Il CTU Dott. a seguito di rinnovazione della consulenza, ha ricalcolato le Persona_2 competenze secondo tali criteri, laddove nessuna delle parti ha svolto specifiche censure avverso i conteggi operati10.
4.3.3. Anatocismo
Quanto all'anatocismo, la censura sollevata dalla parte opponente risulta riferita al solo contratto di conto corrente n. 29403735 e non anche al conto anticipi in esame.
Il CTU, del resto, ha osservato come “l'anatocismo è presente soltanto nel c/c n. 3735, dove erano addebitati sia gli interessi passivi maturati e calcolati su tale conto, sia gli interessi passivi del c/ anticipi s.b.f. n.
5332, conteggiati su tale conto ma addebitati, in via definitiva, sul c/c ordinario n. 3735 alla data di ogni chiusura trimestrale”11, per cui, in concreto, gli effetti della capitalizzazione degli interessi si sono verificati nel solo conto corrente di corrispondenza n. 29403735, che è stato esaminato sopra.
4.3.4. Commissione di massimo scoperto
L'opponente ha poi censurato l'applicazione di una commissione di massimo scoperto non pattuita nelle sue modalità applicative.
La censura è parzialmente fondata.
Quanto al contratto del 30/04/1990, il medesimo art. 7 prevede che le operazioni di accredito e di addebito “vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle
Aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto.
Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto”.
Tale clausola è nulla, poiché non c'è alcuna previa determinazione di commissioni, spese e valute, che vengono semplicemente applicate e poi “rese note” al correntista. La pattuizione, dunque, è nulla per difetto di determinatezza, non essendo indicate in alcun modo le somme dovute dal correntista, e di determinabilità, poiché non sono indicati neppure i criteri per l'eventuale futura determinazione.
Come detto sopra, la successiva conoscenza dei costi da parte del correntista non può sanare il sostanziale difetto di valido consenso all'addebito. Quanto al successivo contratto del 20/09/2007, la pattuizione della commissione di massimo scoperto risulta invece munita di sufficiente determinatezza, essendo specificate la base di calcolo e la periodicità (massimo scoperto trimestrale), nonché la relativa percentuale.
Per tali ragioni, la CMS deve essere espunta solo per il periodo anteriore al 20/09/2007.
4.4. Ricalcolo del saldo
Ciò posto in ordine alle nullità contrattuali e ai criteri di ricalcolo, occorre procedere alle operazioni contabili di rideterminazione del saldo.
4.4.1. Criteri di calcolo
In via preliminare, vanno delineati i criteri di ricalcolo con riferimento alla documentazione utilizzabile, considerato che la parte opposta ha censurato la mancata produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto e, dunque, l'omessa prova del credito da parte del correntista.
Trattandosi di un'azione esercitata unicamente dal correntista e dai fideiussori, a cui non si contrappone alcuna domanda riconvenzionale di pagamento da parte della banca in relazione ai conti n. 29403735 e n. 29405332, allora la parte attrice è onerata della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cass. Civ., n. 35979/2022).
Il CTU Dott. a seguito di rinnovazione della consulenza, ha riscontrato Persona_2
l'incompletezza della documentazione contabile, ma la carenza di alcuni estratti conto non può tuttavia ritenersi ostativa all'accoglimento della domanda.
Se infatti il correntista è tenuto a provare, oltre alla nullità delle clausole, gli addebiti illegittimamente subiti in forza di quelle clausole, in mancanza di estratti conto non sarà possibile trarre evidenza contabile dell'effettiva applicazione di somme illegittime.
Quanto alla carenza del periodo iniziale, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale
14 del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (cfr. Cass. Civ., n.
11543/2019).
Nel caso di specie, poiché l'opponente non ha prodotto gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto, che comunque esulano dall'ambito oggettivo dell'art. 119 TUB in quanto anteriori al decennio dall'istanza del 19/10/2015, né ha fornito concreti elementi per ricostruire il saldo nel periodo anteriore al 31/12/2000, il ricalcolo del saldo deve partire dal primo saldo documentato.
Quanto alla carenza di periodi intermedi, essa non pregiudica l'accoglimento della domanda, ma la sola individuazione delle poste illegittime. Invero, in carenza di un periodo intermedio, sarà possibile individuare le poste illegittime applicate fino all'ultimo momento precedente al periodo mancante, per poi scomputare quell'importo dal primo saldo disponibile successivo al periodo mancante. Tale criterio appare conforme ai presupposti e alla finalità dell'azione ex art. 2033 c.c., il cui oggetto non è tanto la ricostruzione completa ed integrale del conto, ma piuttosto l'individuazione di pagamenti privi di causa, della quale è onerato chi agisce in ripetizione.
Per tali ragioni, le contestazioni svolte dall'opposta e dall'intervenuta nella memoria conclusiva circa la inattendibilità della CTU per non integralità degli estratti conto non possono essere condivise.
4.4.2. Prescrizione
L'opposta e l'intervenuta hanno poi insistito per la declaratoria di prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista.
L'eccezione è inammissibile.
In primo luogo, l'eccezione di prescrizione non risulta tempestivamente proposta, atteso che la costituzione della parte opposta è avvenuta in data 28/05/2018 per l'udienza del 29/05/2018, e dunque oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., con conseguente decadenza ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
In secondo luogo, l'azione di ripetizione esercitata dalla correntista ha ad oggetto non già indistintamente tutte le poste solutorie indebitamente versate, bensì specifiche operazioni di versamento, dettagliatamente elencate a pag. 18 della citazione e relative agli anni 2009, 2013 e
2014. Da un lato, la specificazione dei pagamenti di cui si chiede la restituzione è vincolante, ai
15 sensi dell'art. 112 c.p.c., rispetto all'ambito oggettivo della domanda di ripetizione, mentre dall'altro lato, a fronte di un'azione di ripetizione esercitata con citazione notificata il
05/02/2018, anche rispetto ai versamenti più risalenti dell'anno 2009 non risulta decorso il termine decennale ex art. 2946 c.c.
4.4.3. Calcolo dell'indebito ripetibile
Ciò posto, occorre procedere al calcolo dell'indebito ripetibile, sul presupposto che, come detto sopra, l'azione di ripetizione è stata esercitata rispetto a specifici versamenti e non indistintamente rispetto a tutte le rimesse solutorie effettuate nel tempo.
Posto che l'azione di ripetizione ha ad oggetto rimesse di natura solutoria (cfr. Cass. Civ., S.U.,
n. 24418/2010) e che dunque il pagamento costituisce il fatto costitutivo dell'azione, deve ritenersi inammissibile, in quanto costituente una tardiva modificazione in ampliamento della domanda, la pretesa dell'opponente, esplicitata a seguito del deposito della CTU del
11/11/2024, di vedersi restituita l'intera somma derivante dal ricalcolo del saldo.
Il CTU Dott. a seguito della rinnovazione della consulenza, nel ricostruire il Persona_2 saldo del conto corrente ha preso l'avvio dal primo estratto disponibile, risalente all'anno 2001, senza conteggiare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio, coerentemente con l'inammissibilità per tardività della relativa eccezione.
Se da un lato tale ricalcolo è corretto sul piano metodologico, consentendo di accertare il saldo progressivo del conto depurato dalle appostazioni illegittime, dall'altro lato la pretesa attorea di restituzione dell'intero saldo positivo risultante a seguito del ricalcolo si pone in contraddizione con la pretesa esplicitata nell'atto introduttivo, avente ad oggetto specifici versamenti operati negli anni 2009, 2013 e 2014.
L'allargamento della pretesa alla totalità delle rimesse solutorie operate si pone dunque in contrasto con le preclusioni poste dall'art. 183, comma 6, c.p.c., sottendendo l'allegazione di fatti costitutivi (pagamenti) diversi e ulteriori rispetto a quelli ritualmente dedotti nei termini di preclusione.
Per tali ragioni, non può essere accolta la domanda di restituzione così come formulata nelle note conclusive del 15/01/2025, in relazione cioè al saldo positivo risultante all'esito del complessivo ricalcolo operato dal CTU, dovendo invece vagliarsi la domanda restitutoria con riferimento ai versamenti solutori dedotti a pag. 18 dell'atto introduttivo.
Al riguardo va osservato che, esaminando le singole operazioni solutorie dedotte nella tabella a pag. 18 dell'atto introduttivo e raffrontando da un lato i saldi progressivi come risultanti dagli
16 estratti conto della banca alla data di ciascuna operazione e dall'altro lato i corrispondenti saldi progressivi come ricostruiti dal CTU12, si evince che, in tutte le operazioni dedotte dalla parte opponente, il saldo progressivo del conto, depurato dalle appostazioni illegittime, sarebbe stato non già negativo bensì positivo.
Ne deriva che i versamenti così operati hanno ripianato un'esposizione debitoria in realtà insussistente, essendo il relativo saldo bancario inquinato da poste illegittime.
Del resto, la banca opposta non ha contestato i limiti dell'affidamento dedotti da parte opponente come presenti in ciascuna operazione di versamento, laddove comunque tali limiti di affidamento trovano riscontro negli estratti scalari dei corrispondenti trimestri prodotti da parte opponente.
Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, la domanda di restituzione formulata da parte opponente può essere accolta non in misura corrispondente al saldo ricalcolato dal CTU, che nella versione coerente con i criteri sopra delineati sarebbe pari a € 343.411,87 a credito del correntista13, bensì nella minor somma di € 240.611,27.
Tale somma si ricava dalla sommatoria degli importi dei singoli versamenti dedotti da parte opponente a pag. 18 della citazione, la cui esecuzione trova effettivo riscontro nei corrispondenti estratti conto, ad eccezione del versamento del 26/05/2014, che dall'esame del corrispondente estratto conto risulta pari non a € 7.750,00, come dedotto dall'opponente, bensì
a € 7.000,00, che costituisce dunque l'importo da considerare ai fini della sommatoria. Da tale sommatoria, pari a complessivi € 265.026,00, va poi detratto l'importo che la stessa parte opponente ha affermato di avere già ricevuto da parte della banca opposta a seguito delle pronunce dell'Arbitro Bancario e Finanziario, pari a complessivi € 24.414,7314.
Sussiste dunque, nella misura di € 240.611,27, il credito restitutorio della società correntista nei confronti di quale Parte_1 Controparte_1 accipiens dei pagamenti e destinataria della domanda di restituzione, ma non anche nei confronti di , che è intervenuta quale cessionaria del solo credito oggetto di Controparte_3 ingiunzione, facente capo a diverso rapporto giuridico.
5. Compensazione
Alla luce di quanto finora esposto, sussiste il credito di nei confronti degli Controparte_1 opponenti in relazione al conto corrente n. 41207674, per complessivi € 143.391,84. Per contro, sussiste anche il credito restitutorio dell'opponente Parte_1 nei confronti di per complessivi € 240.611,27.
[...] Controparte_1
Tali crediti derivano da rapporti giuridici autonomi e separati (il conto corrente n. 41207674 da un lato e i conti n. 29403735 e n. 29405332 dall'altro lato), per i quali si configura la compensazione c.d. propria, che presuppone un'eccezione o una domanda riconvenzionale relativa al controcredito (cfr. Cass. Civ., n. 28568/2021).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito (cfr. Cass. Civ., n. 10335/2014).
Nel caso di specie, se da un lato la parte opponente non ha specificamente menzionato la compensazione del proprio credito con quello della banca opposta, dall'altro lato ha tenuto un comportamento univocamente volto ad ottenere tale compensazione, avendo dedotto la propria pretesa restitutoria come controcredito nei confronti della banca e avendo affermato che, proprio in ragione di tale controcredito, essa aveva rifiutato il pagamento del saldo del conto corrente n. 41207674, proponendo infine domanda riconvenzionale per l'accertamento e il pagamento di tale controcredito.
L'eccezione di parte intervenuta, secondo cui non le sarebbe opponibile la compensazione dedotta da parte opponente, se da un lato è astrattamente coerente con l'orientamento interpretativo manifestato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., n. 18454/2024), dall'altro lato è infondata nel caso concreto, atteso che la domanda riconvenzionale è stata proposta non contro l'intervenuta bensì contro l'originaria creditrice ossia Controparte_1 contro il soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento indebito e che, come tale, è tenuta alla restituzione.
Né potrebbe ritenersi che l'intervento della cessionaria nel giudizio in cui è già parte l'originaria creditrice cedente possa neutralizzare la compensazione del credito e consentire comunque il pagamento in favore della cessionaria, ponendosi tale soluzione in evidente contraddizione con l'accertamento, intervenuto nei confronti dell'originaria cedente parte del giudizio, dell'estinzione del credito per compensazione.
Pertanto, il controcredito di € 240.611,27 della società Parte_1 estingue integralmente il credito di € 143.391,84 vantato da
[...] Controparte_1
18 verso gli opponenti. Conseguentemente, dichiarata la nullità dei conti correnti n. 29403735 e n.
29405332 nei limiti sopra esposti e operata la compensazione tra crediti, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve essere condannata, ai sensi dell'art. 2033 Controparte_1
c.c., alla restituzione del residuo, pari a € 97.219,43, in favore della società
[...]
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo Parte_1 ravvisabile la mala fede dell'accipiens, atteso che la parte opponente non ha allegato alcun elemento fattuale a comprova.
6. Spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sussistendo soccombenza reciproca tra le parti: la parte opponente è risultata infatti soccombente sulla domanda della banca di pagamento del saldo del conto corrente n. 41207674, oggetto della domanda monitoria, ma vincitrice sulla domanda riconvenzionale di nullità e ripetizione dell'indebito relativa ai conti n. 29403735 e n. 29405332.
Le spese delle CTU, come liquidate con separati decreti, vanno definitivamente poste a carico di parte opposta, poiché le consulenze esperite hanno avuto ad oggetto i rapporti n. 29403735 e n. 29405332 sui quali l'opposta è risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2459/2017 RG 7042/2017;
- Dichiara la nullità, nei limiti di cui in motivazione, dei contratti di conto corrente n.
29403735 e n. 29405332 e conseguentemente, operata la compensazione, condanna ai sensi dell'art. 2033 c.c., a restituire alla società Controparte_1 [...] la somma di € 97.219,43 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separati decreti, definitivamente a carico di parte opposta.
Perugia, 10/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 16-18 della CTU depositata il 17/03/2021 3 Cfr. doc. 11 di parte opponente 8 4 Cfr. doc. 9 di parte opponente 5 Cfr. pag.
7-8 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 9 7 Cfr. pag. 21 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 8 Cfr. pag. 19-21 della CTU depositata il 17/03/2021 11 10 Cfr. pag. 10 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 11 Cfr. pag. 12 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 13 12 Cfr. allegato 3 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 13 Cfr. pag. 23 della relazione di CTU depositata il 11/11/2024 14 Cfr. pag. 5 della citazione 17