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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 10977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10977 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CE DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 22790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pindaro 28/N presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Flavio De Santis, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cianchi, che lo rappresenta e difendo giusta procura in atti
attore
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Carmine Russo, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 20/E, giusta procura in atti
convenuta OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 9 gennaio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimo Parte_1 comportamento dell' e ritenere indebito il pagamento di € 7.174,91 e, CP_1 per l'effetto, condannare l'Ente alla restituzione del predetto importo, anche perché prescritto;
ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal dì del pagamento, sino all'effettivo soddisfo. In subordine, condannare al CP_1 pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore di nell'importo di Parte_1
€ 7.174,91 o comunque nella misura che sarà provata in corso di causa, o che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia, oltre interessi fino al soddisfo.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: di essere legittimo proprietario dell'immobile sito in Roma, Via Appia Nuova n. 339, scala G, int. 6, fabbricato n. 2, terzo piano, giusto contratto di compravendita stipulato con a rogito del CP_1
Notaio i Roma del 22.03.2001 Rep. 07577, Racc. n. 31337, n. 30026 Persona_1 registrato a Roma 1 il 9.4.2001; di aver comunicato all' di Roma di voler CP_1 estinguere il diritto di prelazione gravante sull'alloggio; che, con nota prot. n. 30345 del 29.7.2020, l' ndicava il pagamento di € 7.174,91 ex art. 1454 c.c. per oneri e CP_1 interessi di mora per ritardato pagamento;
che il 12.8.2020 procedeva al pagamento delle somme richieste (doc. 2 e 3); che la somma di € 7.174,91 non era dovuta perché inesistente o prescritta, costituendo un indebito arricchimento dell' di Roma. CP_1
Costituitasi in giudizio, l'Ater di Roma chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La domanda di parte attrice di ripetizione di indebito delle somme pagate perché non dovute, non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. Nel caso di specie, il pagamento della somma di € 7.174,91 oggetto della diffida ex art. 1454 c.c., nota prot. n. 30345 del 29.7.2020 (v. allegato 2 del fascicolo di parte attrice) ha, in primo luogo, fonte legale, sia ai sensi dell'art. 17 bis l.r. 12/1999, il quale prevede che “i comuni e gli enti gestori recuperano dagli utilizzatori degli alloggi tutte le somme relative agli oneri accessori, ivi comprese le quote delle spese generali”; nonché ai sensi dell'art 49 bis l.r. 27/2006, il quale dispone che “Negli immobili in cui alloggi sono ceduti in tutto o in parte in proprietà, l'amministrazione
è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del
, l'ente gestore continua a svolgere le funzioni di amministrazione CP_2 ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione”.
In secondo luogo, il pagamento effettuato dall'attrice ha fonte contrattuale nel contratto di cessione della proprietà stipulato con l' (v. doc 1 allegato al CP_1 fascicolo di parte convenuta).
Infatti, all'art. 2 del suddetto contratto, pag. 6, si legge “(…) l'Amministrazione dello stabile sarà tenuta dall' quale la parte acquirente si impegna a versare entro CP_3
(…) una quota de spese generali di amministrazione nella misura annualmente stabilita in via amministrativa dall' medesimo. Tutte le altre spese sostenute CP_3 dall' , in particolare quelle relative alla manutenzione e servizi a conguaglio, CP_3 saranno invece regolate mediante versamento (…)”.
Inoltre, l'eccepita prescrizione della pretesa creditoria di non è ammessa ai CP_1 sensi dell'art. 2940 c.c., il quale prevede che “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
D'altronde, l'avvenuto pagamento a seguito di diffida ex art. 1454 c.c. non fa venire meno l'applicabilità dell'art. 2940 c.c. al caso di specie, avendo la Corte di
Cassazione statuito che “la spontaneità del pagamento del debito prescritto, e la conseguente impossibilità, ex art 2940 c.c., di ripetizione delle somme versate per tale titolo, debbono ritenersi escluse nel caso di previa costituzione in mora da parte del creditore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto” (cfr. Cass. n. 3856 del 08/08/1978). Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore di di Roma delle spese di Parte_1 CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Roma, 21 luglio 2025
Il Giudice
CE DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CE DI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 22790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pindaro 28/N presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Flavio De Santis, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cianchi, che lo rappresenta e difendo giusta procura in atti
attore
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Carmine Russo, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 20/E, giusta procura in atti
convenuta OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 9 gennaio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimo Parte_1 comportamento dell' e ritenere indebito il pagamento di € 7.174,91 e, CP_1 per l'effetto, condannare l'Ente alla restituzione del predetto importo, anche perché prescritto;
ovvero di quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal dì del pagamento, sino all'effettivo soddisfo. In subordine, condannare al CP_1 pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore di nell'importo di Parte_1
€ 7.174,91 o comunque nella misura che sarà provata in corso di causa, o che, anche in via equitativa, risulterà di giustizia, oltre interessi fino al soddisfo.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: di essere legittimo proprietario dell'immobile sito in Roma, Via Appia Nuova n. 339, scala G, int. 6, fabbricato n. 2, terzo piano, giusto contratto di compravendita stipulato con a rogito del CP_1
Notaio i Roma del 22.03.2001 Rep. 07577, Racc. n. 31337, n. 30026 Persona_1 registrato a Roma 1 il 9.4.2001; di aver comunicato all' di Roma di voler CP_1 estinguere il diritto di prelazione gravante sull'alloggio; che, con nota prot. n. 30345 del 29.7.2020, l' ndicava il pagamento di € 7.174,91 ex art. 1454 c.c. per oneri e CP_1 interessi di mora per ritardato pagamento;
che il 12.8.2020 procedeva al pagamento delle somme richieste (doc. 2 e 3); che la somma di € 7.174,91 non era dovuta perché inesistente o prescritta, costituendo un indebito arricchimento dell' di Roma. CP_1
Costituitasi in giudizio, l'Ater di Roma chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La domanda di parte attrice di ripetizione di indebito delle somme pagate perché non dovute, non può trovare accoglimento e deve essere rigettata. Nel caso di specie, il pagamento della somma di € 7.174,91 oggetto della diffida ex art. 1454 c.c., nota prot. n. 30345 del 29.7.2020 (v. allegato 2 del fascicolo di parte attrice) ha, in primo luogo, fonte legale, sia ai sensi dell'art. 17 bis l.r. 12/1999, il quale prevede che “i comuni e gli enti gestori recuperano dagli utilizzatori degli alloggi tutte le somme relative agli oneri accessori, ivi comprese le quote delle spese generali”; nonché ai sensi dell'art 49 bis l.r. 27/2006, il quale dispone che “Negli immobili in cui alloggi sono ceduti in tutto o in parte in proprietà, l'amministrazione
è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del
, l'ente gestore continua a svolgere le funzioni di amministrazione CP_2 ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione”.
In secondo luogo, il pagamento effettuato dall'attrice ha fonte contrattuale nel contratto di cessione della proprietà stipulato con l' (v. doc 1 allegato al CP_1 fascicolo di parte convenuta).
Infatti, all'art. 2 del suddetto contratto, pag. 6, si legge “(…) l'Amministrazione dello stabile sarà tenuta dall' quale la parte acquirente si impegna a versare entro CP_3
(…) una quota de spese generali di amministrazione nella misura annualmente stabilita in via amministrativa dall' medesimo. Tutte le altre spese sostenute CP_3 dall' , in particolare quelle relative alla manutenzione e servizi a conguaglio, CP_3 saranno invece regolate mediante versamento (…)”.
Inoltre, l'eccepita prescrizione della pretesa creditoria di non è ammessa ai CP_1 sensi dell'art. 2940 c.c., il quale prevede che “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
D'altronde, l'avvenuto pagamento a seguito di diffida ex art. 1454 c.c. non fa venire meno l'applicabilità dell'art. 2940 c.c. al caso di specie, avendo la Corte di
Cassazione statuito che “la spontaneità del pagamento del debito prescritto, e la conseguente impossibilità, ex art 2940 c.c., di ripetizione delle somme versate per tale titolo, debbono ritenersi escluse nel caso di previa costituzione in mora da parte del creditore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto” (cfr. Cass. n. 3856 del 08/08/1978). Pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento in favore di di Roma delle spese di Parte_1 CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Roma, 21 luglio 2025
Il Giudice
CE DI