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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1345/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1345/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA DEGL'INNOCENTI e dell'avv. BORRI GIORGIO ( ) Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALESSANDRA DEGL'INNOCENTI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito 307 2024 00011244 12 000 notificato dall' di Arezzo per il pagamento di contributi accertati e dovuti a titolo di CP_1
Gestione Commercianti, somme aggiuntive e spese, per il periodo 09/2018-
12/2023 per complessivi € 29.928,93, esponendo che la pretesa contributiva trae origine da un accertamento ispettivo, svolto in data 2.12.2021 presso la società
di cui era, all'epoca dell'accesso, socio e amministratore;
che il CP_2
presupposto impositivo difetta ab origine, atteso che, all'interno di CP_2
ha sempre svolto mera attività gestoria;
che per “responsabile commerciale”
[...]
di intendesse descrivere il suo ruolo di mera rappresentanza, CP_2
attraverso il quale partecipava alle assemblee e si rapportava con fornitori e clienti, ma non al fine di concludere singoli affari, bensì a quello di pattuire con essi, in quanto amministratore, le generali condizioni contrattuali che poi l'addetto semplicemente applicava;
che la sua presenza presso CP_2
non è mai stata abituale;
che in ogni caso, gli importi richiesti dovrebbero essere ridotti, atteso che dal mese di novembre 2022 l'assemblea di ha CP_2
deliberato la cessazione del ricorrente della carica di amministratore unico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_3
pretesa ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepisce che dalla trascrizione del verbale e dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva parrebbe evidente come l'attività svolta dalla abbia natura meramente commerciale e che le somme CP_2
pretese dall si riferiscono al mancato versamento da parte del ricorrente CP_3
dei contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti, limitatamente ai contributi fissi dovuti a decorrere dal 1.9.2018
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare pare opportuno evidenziare, in relazione all'efficacia probatoria del verbale ispettivo e degli atti allegati, che la Cassazione, con sentenza 8 gennaio 2014 n. 166, ha ribadito il proprio orientamento ed in particolare ha stabilito che secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, il verbale dell'organo ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., è cioè atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce
2 pubblica fede a quanto in esso attestato. Da tale natura del verbale discende il suo particolare regime probatorio, c.d. efficacia probatoria privilegiata, contemplato dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass.
SSUU. n. 12545/1992). L'unico rimedio che la legge accorda a chi volesse contraddire tali risultanze dell'atto è la querela di falso, e cioè l'instaurazione di un apposito giudizio speciale, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., avente ad oggetto la veridicità dei fatti riportati nel verbale. Pertanto, la parte interessata non può offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al fine di affermare la non veridicità degli stessi.
In definitiva, le risultanze fattuali del verbale costituiscono prove legali, precostituite al giudizio, e come tali vengono acquisite agli atti di causa, sicché si presenta tecnicamente inammissibile la proposizione di semplici prove contrarie.
Com'è noto, il Legislatore è intervenuto sul tema, stabilendo all'art. 10, comma
5, del d.lgs. n. 124/2004, che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti, in relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati, riprendendo in tal modo l'elaborazione pretoria.
Secondo il prevalente orientamento, per fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore. Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per quanto sopra detto, esula dalla portata precettiva dell'art. 2700 c.c. il contenuto delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante l'espletamento delle verifiche, cioè la loro veridicità. In proposito, la tesi dominante in giurisprudenza conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 116 c.p.c.
3 In siffatta ottica si sostiene che sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto (pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento), le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; id. 25 giugno 2003, n. 10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555).
Viene anche precisato che, ferma la libera valutazione giudiziale del materiale raccolto in sede amministrativa, il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive
(Cass. 6 giugno 2008, n. 15073).
Ciò premesso, occorre rilevare che nei giudizi aventi ad oggetto le pretese assicurative dell' sull'Ente incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere CP_1 della prova in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 1 comma 203 L. n. 233/1996, che ha modificato il contenuto dell'art. 29 comma 1 L. n. 160/1975, ai fini dell'iscrivibilità del ricorrente nella gestione commercianti.
Partendo dall'analisi dei verbali ispettivi, occorre rilevare che il avanti agli ispettori, ha dichiarato quanto segue: “sono socio, Parte_1
amministratore unico, nonché legale rappresentante della società CP_2
avente sede legale a Pratovecchio-Stia, Via Petrarca 5, dal 1.02.2007. La
[...]
Società è composta da due soci, il sottoscritto, partecipante all'attività quale amministratore e responsabile commerciale e mio fratello , Controparte_4
socio di capitali non partecipante. Attualmente la società occupa soltanto la dipendente ” Persona_1
Inoltre, la difesa del nel corpo del ricorso e nel cap. n. 1 di Parte_1
prova testimoniale richiesta, ammette l'attività gestoria del ricorrente, consistente nella tenuta dei rapporti con i clienti e i fornitori. Infatti, la cura dei rapporti con i fornitori ed i clienti, per la pattuizione delle condizioni contrattuali (cap. n. 1 istanze istruttorie) integra propriamente la funzione di responsabile commerciale
4 che il a riferito di svolgere agli ispettori. Parte_1
Tale assunto si pone in palese contrasto con l'argomentazione contenuta a pag. 5 del ricorso, “per “responsabile commerciale” di CP_2
intendesse descrivere il suo ruolo di mera rappresentanza, attraverso il quale partecipava alle assemblee e si rapportava con fornitori e clienti, ma non al fine di concludere singoli affari, bensì a quello di pattuire con essi, in quanto amministratore, le generali condizioni contrattuali”, di tenore completamente opposto rispetto a quanto dichiarato, con pieno valore confessorio, avanti agli ispettori.
Emerge inoltre dai verbali ispettivi che l'unica dipendente della società,
si è occupata solo della preparazione del confezionamento del Persona_2
prodotto da spedire, non avendo la stessa mai intrattenuto né rapporti con i clienti né con i fornitori. Si tratta, a ben vedere, di attività meramente esecutiva e d'ordine, che non esaurisce certo la concreta realizzazione dello scopo sociale per il suo raggiungimento operativo.
Pertanto, l'ulteriore prova testimoniale richiesta dalle parti appare irrilevante alla luce delle ammissioni, in punto di abitualità e di prevalenza dell'attività commerciale svolta dal contenute nei verbali ispettivi Parte_1
e nel ricorso introduttivo del giudizio.
Difatti, come condivisibilmente disposto dalla giurisprudenza di legittimità, “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”
(Cass. n. 26811/201; ma anche Cass. n. 35181/2021).
Orbene, questo giudicante non può non valorizzare l'attività del ai fini dell'iscrivibilità dello stesso nella gestione commercianti, Parte_1
atteso che la qualifica di responsabile commerciale, così come si è autodefinito il ricorrente, integra pienamente il requisito dell'abitualità e della prevalenza nell'ambito dell'attività aziendale così come accertata in corso di causa, difatti,
5 se non fosse il ricorrente a gestire abitualmente e prevalentemente l'attività aziendale, non potrebbe sicuramente essere considerato imprenditore commerciale il fratello che, per espressa ammissione del ricorrente, non partecipa alle lavorazioni da anni.
Né rileva nel caso in esame il diverso orientamento di legittimità, stante l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Controparte_5
ai sensi del quale la “nozione di "prevalenza" della partecipazione del
[...]
socio al lavoro aziendale, la cui interpretazione quale parametro normativo è censurabile in sede di legittimità, equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l'attività lavorativa svolta dal socio nell'ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale. In tale circostanza, il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la "prevalenza" o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale;
rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall'art. 2094 c.c.. Laddove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui, la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di delle CP_6
6 spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1345/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA DEGL'INNOCENTI e dell'avv. BORRI GIORGIO ( ) Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALESSANDRA DEGL'INNOCENTI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito 307 2024 00011244 12 000 notificato dall' di Arezzo per il pagamento di contributi accertati e dovuti a titolo di CP_1
Gestione Commercianti, somme aggiuntive e spese, per il periodo 09/2018-
12/2023 per complessivi € 29.928,93, esponendo che la pretesa contributiva trae origine da un accertamento ispettivo, svolto in data 2.12.2021 presso la società
di cui era, all'epoca dell'accesso, socio e amministratore;
che il CP_2
presupposto impositivo difetta ab origine, atteso che, all'interno di CP_2
ha sempre svolto mera attività gestoria;
che per “responsabile commerciale”
[...]
di intendesse descrivere il suo ruolo di mera rappresentanza, CP_2
attraverso il quale partecipava alle assemblee e si rapportava con fornitori e clienti, ma non al fine di concludere singoli affari, bensì a quello di pattuire con essi, in quanto amministratore, le generali condizioni contrattuali che poi l'addetto semplicemente applicava;
che la sua presenza presso CP_2
non è mai stata abituale;
che in ogni caso, gli importi richiesti dovrebbero essere ridotti, atteso che dal mese di novembre 2022 l'assemblea di ha CP_2
deliberato la cessazione del ricorrente della carica di amministratore unico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_3
pretesa ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepisce che dalla trascrizione del verbale e dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva parrebbe evidente come l'attività svolta dalla abbia natura meramente commerciale e che le somme CP_2
pretese dall si riferiscono al mancato versamento da parte del ricorrente CP_3
dei contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti, limitatamente ai contributi fissi dovuti a decorrere dal 1.9.2018
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare pare opportuno evidenziare, in relazione all'efficacia probatoria del verbale ispettivo e degli atti allegati, che la Cassazione, con sentenza 8 gennaio 2014 n. 166, ha ribadito il proprio orientamento ed in particolare ha stabilito che secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, il verbale dell'organo ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., è cioè atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce
2 pubblica fede a quanto in esso attestato. Da tale natura del verbale discende il suo particolare regime probatorio, c.d. efficacia probatoria privilegiata, contemplato dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass.
SSUU. n. 12545/1992). L'unico rimedio che la legge accorda a chi volesse contraddire tali risultanze dell'atto è la querela di falso, e cioè l'instaurazione di un apposito giudizio speciale, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., avente ad oggetto la veridicità dei fatti riportati nel verbale. Pertanto, la parte interessata non può offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al fine di affermare la non veridicità degli stessi.
In definitiva, le risultanze fattuali del verbale costituiscono prove legali, precostituite al giudizio, e come tali vengono acquisite agli atti di causa, sicché si presenta tecnicamente inammissibile la proposizione di semplici prove contrarie.
Com'è noto, il Legislatore è intervenuto sul tema, stabilendo all'art. 10, comma
5, del d.lgs. n. 124/2004, che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti, in relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati, riprendendo in tal modo l'elaborazione pretoria.
Secondo il prevalente orientamento, per fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore. Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per quanto sopra detto, esula dalla portata precettiva dell'art. 2700 c.c. il contenuto delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante l'espletamento delle verifiche, cioè la loro veridicità. In proposito, la tesi dominante in giurisprudenza conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 116 c.p.c.
3 In siffatta ottica si sostiene che sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto (pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento), le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; id. 25 giugno 2003, n. 10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555).
Viene anche precisato che, ferma la libera valutazione giudiziale del materiale raccolto in sede amministrativa, il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive
(Cass. 6 giugno 2008, n. 15073).
Ciò premesso, occorre rilevare che nei giudizi aventi ad oggetto le pretese assicurative dell' sull'Ente incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere CP_1 della prova in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 1 comma 203 L. n. 233/1996, che ha modificato il contenuto dell'art. 29 comma 1 L. n. 160/1975, ai fini dell'iscrivibilità del ricorrente nella gestione commercianti.
Partendo dall'analisi dei verbali ispettivi, occorre rilevare che il avanti agli ispettori, ha dichiarato quanto segue: “sono socio, Parte_1
amministratore unico, nonché legale rappresentante della società CP_2
avente sede legale a Pratovecchio-Stia, Via Petrarca 5, dal 1.02.2007. La
[...]
Società è composta da due soci, il sottoscritto, partecipante all'attività quale amministratore e responsabile commerciale e mio fratello , Controparte_4
socio di capitali non partecipante. Attualmente la società occupa soltanto la dipendente ” Persona_1
Inoltre, la difesa del nel corpo del ricorso e nel cap. n. 1 di Parte_1
prova testimoniale richiesta, ammette l'attività gestoria del ricorrente, consistente nella tenuta dei rapporti con i clienti e i fornitori. Infatti, la cura dei rapporti con i fornitori ed i clienti, per la pattuizione delle condizioni contrattuali (cap. n. 1 istanze istruttorie) integra propriamente la funzione di responsabile commerciale
4 che il a riferito di svolgere agli ispettori. Parte_1
Tale assunto si pone in palese contrasto con l'argomentazione contenuta a pag. 5 del ricorso, “per “responsabile commerciale” di CP_2
intendesse descrivere il suo ruolo di mera rappresentanza, attraverso il quale partecipava alle assemblee e si rapportava con fornitori e clienti, ma non al fine di concludere singoli affari, bensì a quello di pattuire con essi, in quanto amministratore, le generali condizioni contrattuali”, di tenore completamente opposto rispetto a quanto dichiarato, con pieno valore confessorio, avanti agli ispettori.
Emerge inoltre dai verbali ispettivi che l'unica dipendente della società,
si è occupata solo della preparazione del confezionamento del Persona_2
prodotto da spedire, non avendo la stessa mai intrattenuto né rapporti con i clienti né con i fornitori. Si tratta, a ben vedere, di attività meramente esecutiva e d'ordine, che non esaurisce certo la concreta realizzazione dello scopo sociale per il suo raggiungimento operativo.
Pertanto, l'ulteriore prova testimoniale richiesta dalle parti appare irrilevante alla luce delle ammissioni, in punto di abitualità e di prevalenza dell'attività commerciale svolta dal contenute nei verbali ispettivi Parte_1
e nel ricorso introduttivo del giudizio.
Difatti, come condivisibilmente disposto dalla giurisprudenza di legittimità, “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”
(Cass. n. 26811/201; ma anche Cass. n. 35181/2021).
Orbene, questo giudicante non può non valorizzare l'attività del ai fini dell'iscrivibilità dello stesso nella gestione commercianti, Parte_1
atteso che la qualifica di responsabile commerciale, così come si è autodefinito il ricorrente, integra pienamente il requisito dell'abitualità e della prevalenza nell'ambito dell'attività aziendale così come accertata in corso di causa, difatti,
5 se non fosse il ricorrente a gestire abitualmente e prevalentemente l'attività aziendale, non potrebbe sicuramente essere considerato imprenditore commerciale il fratello che, per espressa ammissione del ricorrente, non partecipa alle lavorazioni da anni.
Né rileva nel caso in esame il diverso orientamento di legittimità, stante l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Controparte_5
ai sensi del quale la “nozione di "prevalenza" della partecipazione del
[...]
socio al lavoro aziendale, la cui interpretazione quale parametro normativo è censurabile in sede di legittimità, equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l'attività lavorativa svolta dal socio nell'ambito aziendale e quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale. In tale circostanza, il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la "prevalenza" o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale;
rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall'art. 2094 c.c.. Laddove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui, la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di delle CP_6
6 spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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