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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/09/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 142 /2020 R.G., promoSS da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA GABRIELE C.F._1
D'ANNUNZIO 1/A 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDI
ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
, muratore di professione, è stato titolare di un assegno Parte_1 ordinario di invalidità (di seguito AOI) a decorrere da luglio 2013, riconosciuto con decreto di omologa emesso da questo Tribunale nel 2016. Alla scadenza del triennio di validità dell'assegno, in data 27 luglio 2016 il ricorrente presentava all' istanza di conferma del beneficio ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 CP_1 giugno 1984 n. 222. Con comunicazione dell'11 ottobre 2016 l' respingeva CP_1 la domanda, motivando la revoca dell'assegno con la “mancata permanenza delle condizioni che avevano dato luogo al riconoscimento” originario.
Esperiti senza esito favorevole i rimedi amministrativi, Parte_1
adiva nuovamente il Tribunale di Patti per ottenere l'accertamento del
[...] proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità in sede giudiziaria. In fase di accertamento tecnico preventivo (ATP ex art. 445-bis c.p.c.), veniva nominato consulente tecnico d'ufficio (CTU) il Dott. Questi, nella Persona_1 propria relazione peritale del 2019, pur riscontrando a carico del ricorrente numerose patologie (tra cui cardiopatia ipertensiva classe NYHA II, spondilo- discoartrosi lombare con osteofitosi multiple, artrosi diffusa, sindrome del tunnel carpale, gonartrosi bilaterale, sciatalgia con zoppia, ecc.), concludeva in senso sfavorevole al riconoscimento dell'AOI. In particolare, il CTU riteneva Per_1 che, allo stato degli atti allora esaminati, le patologie riscontrate non comportassero una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, condizione neceSSria per la prestazione ex art. 1 L. 222/1984. La relazione concludeva quindi per l'assenza dei requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità.
A fronte delle contestazioni mosse dal ricorrente – il quale evidenziava talune incongruenze nelle bozze di relazione del CTU e la mancata considerazione approfondita di tutta la documentazione medica prodotta – la procedura di ATP si concludeva senza un accordo, rendendo neceSSria la prosecuzione del giudizio di merito. In questa fase, espletata dinanzi al Giudice del Lavoro Dott. Giovanni
Piccolo (R.G. n. 142/2020), veniva disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla Dott.SS , specialista medico-legale. Persona_2
L'obiettivo peritale era accertare se la capacità lavorativa di Parte_1 risultasse, allo stato attuale, ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, al fine di stabilire il diritto alla conferma dell'assegno ordinario di invalidità.
La CTU – esaminati gli atti di causa, la documentazione ER sanitaria disponibile e visitato il ricorrente – ha depositato le proprie conclusioni tecniche. Da queste risulta, sinteticamente, che alla data della revoca del 2016 non sussistevano elementi clinici documentali idonei a confermare il precedente stato invalidante, mentre a partire da maggio 2020 il quadro clinico del ricorrente risulta deteriorato in misura tale da ridurre la sua capacità lavorativa a meno di un terzo. Tale esito peritale, favorevole solo in parte alle pretese attoree, è stato oggetto di osservazioni critiche da parte del ricorrente (a mezzo del suo difensore Avv. Ricciardi), specificamente rivolte a contestare la decorrenza riconosciuta dell'assegno e il metodo valutativo adottato. Si è quindi proceduto alla fase decisoria, sulla base degli atti e in particolare delle risultanze peritali, ora da valutarsi in diritto.
Motivazione in diritto
L'art. 1 della Legge 222/1984 prevede il diritto all'assegno ordinario di invalidità per i lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini, risulti ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Si tratta di una prestazione a carattere temporaneo: l'assegno ha durata triennale ed è soggetto a conferma su domanda dell'intereSSto, previo accertamento della permanenza delle condizioni sanitarie;
dopo tre conferme consecutive, diviene definitivo ma resta comunque rivedibile qualora intervengano miglioramenti. Nel caso di specie, Parte_1 aveva ottenuto inizialmente l'assegno con decorrenza dal 2013, ma alla scadenza del triennio la commissione medica e l' hanno ritenuto insussistenti i CP_1 requisiti per la conferma nel 2016, revocando dunque il beneficio. Il ricorrente contesta questa valutazione e chiede il riconoscimento giudiziale dell'assegno, sostenendo di aver conservato (e anzi aggravato) le patologie invalidanti anche dopo il 2016.
In sede giudiziale, in materia di prestazioni invalidità previdenziali, il giudice fonda il proprio convincimento sul complesso delle risultanze probatorie, con particolare attenzione alle consulenze tecniche d'ufficio quando le questioni implicano valutazioni medico-legali specialistiche. Nel presente procedimento, la
CTU della Dott.SS costituisce il perno della valutazione sanitaria: eSS ER ha fornito un'analisi aggiornata e approfondita delle condizioni di salute del ricorrente, colmando le lacune e incertezze che avevano caratterizzato la precedente fase peritale. Le conclusioni della CTU – fatte proprie da questo giudice – delineano con chiarezza due differenti momenti nella vicenda clinica di
: 1) nel 2016 non era possibile confermare lo stato invalidante Parte_1 in assenza di adeguata prova medica;
2) dal maggio 2020 in poi si ravvisa un quadro patologico tale da integrare la riduzione della capacità lavorativa sotto la soglia di legge. La CTU ha accertato che il ricorrente è attualmente affetto da ER un complesso di patologie a carattere cronico e progressivo, tra cui: ernie discali multiple lombari con stenosi del canale vertebrale, un'importante artrosi diffusa
(rachide lombosacrale e ginocchia), cardiopatia ipertensiva, nonché sindrome del tunnel carpale. Tali infermità si manifestano clinicamente con dolore intenso e limitazioni funzionali significative, specialmente a carico della colonna vertebrale e degli arti inferiori, incidendo gravemente sullo svolgimento di attività manuali pesanti come quelle proprie della professione di muratore. La consulente ha evidenziato che il quadro artrosico-degenerativo si è nel tempo aggravato, complicandosi con le ernie discali rilevate strumentalmente e con l'insorgenza di neuropatie periferiche.
Sulla scorta dei dati clinici ed anamnestici raccolti, il CTU ha concluso che attualmente le condizioni del ricorrente sono tali da comportare una riduzione permanente della capacità lavorativa ben al di sopra dei due terzi, ossia inferiore a un terzo rispetto alla piena capacità. In altri termini, allo stato attuale Parte_1
non sarebbe più in grado di produrre, in lavori adatti alla sua esperienza
[...] di muratore, più di un terzo di quanto riuscirebbe in condizioni di salute normali.
Questa valutazione tecnica soddisfa pienamente i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'AOI. La consulente ha inoltre collocato l'insorgenza di tale grave incapacità in un momento preciso: maggio 2020. Da tale epoca “in poi” – secondo la CTU – la progressione delle patologie ha raggiunto e superato la soglia critica dell'invalidità pensionabile.
Il Tribunale ritiene la relazione peritale logica, completa e congruamente motivata. Non emergono elementi per disattendere le conclusioni dell'esperto: la
CTU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica disponibile, effettuato direttamente l'esame obiettivo del ricorrente e motivato in modo puntuale ogni aspetto del proprio giudizio tecnico. È opportuno sottolineare che la CTU
risulta imparziale e scevra da errori metodologici, soprattutto se ER confrontata con la precedente consulenza dell'ATP: quest'ultima era stata criticata per alcune contraddizioni (iniziale bozza favorevole seguita da una definitiva negativa, senza chiara spiegazione clinica del repentino mutamento di valutazione) e per una certa superficialità nella valutazione di esami strumentali. La nuova CTU, invece, si è fatta carico di chiarire tali aspetti, integrando le risultanze con l'evoluzione clinica sopravvenuta negli anni successivi. Pertanto, si ritiene di fare integralmente proprie le conclusioni della Dott.SS , salvo ER quanto meglio si preciserà esaminando i singoli rilievi della parte ricorrente.
La difesa di ha sollevato quattro principali rilievi Parte_1 critici avverso l'esito peritale, che si esaminano di seguito.
Il ricorrente sostiene che l'assegno andrebbe riconosciuto con decorrenza retroattiva sin dalla data della revoca amministrativa (ottobre 2016), e non solo dal maggio 2020 come indicato dal CTU. A giudizio di questo Tribunale, tale pretesa non può trovare accoglimento, poiché difetta il supporto probatorio circa la permanenza dei requisiti sanitari in quel periodo. La CTU ha evidenziato come
“all'epoca della revoca nel 2016 non sussistevano i presupposti per la conferma del beneficio, per carenza di idonea documentazione sanitaria”. In altre parole, manca la prova clinica che nel 2016 le patologie fossero ancora di gravità tale da integrare la soglia di legge. All'atto della domanda di conferma, il ricorrente non ha prodotto certificazioni mediche adeguate e la commissione sanitaria non ha riscontrato condizioni invalidanti allo stesso livello di quelle accertate nel 2013. In sede giudiziaria, pur potendosi acquisire nuove prove, non sono emersi elementi retrodatabili al 2016 capaci di attestare con certezza la continuità dello stato invalidante. Pertanto, difetta il fondamento fattuale per riconoscere l'assegno a far data dal 2016.
Si consideri, inoltre, che l'assegno ordinario di invalidità riconosciuto nel
2013 era comunque soggetto per legge a conferma: allo spirare del triennio, il titolare deve dimostrare il permanere delle condizioni sanitarie. Nel caso in esame ciò non è avvenuto in modo soddisfacente. La revoca disposta dall' nel 2016, CP_1 alla luce di quanto oggi valutabile, non risulta arbitraria: piuttosto, è conseguenza dell'assenza di elementi che ne giustificassero la prosecuzione. Il fatto che successivamente – a distanza di alcuni anni – il quadro clinico sia peggiorato (fino a integrare nuovamente i requisiti) non implica che nel 2016 il ricorrente avesse diritto alla prestazione. Riconoscere oggi l'assegno sin dal 2016 significherebbe colmare con una presunzione una lacuna probatoria su un periodo in cui, per steSS ammissione del CTU, non v'è evidenza medica sufficiente di una invalidità pensionabile.
L'Avv. Ricciardi lamenta che la CTU avrebbe omesso la dovuta comparazione tra lo stato di salute valutato nel 2016 (in sede di precedente giudizio o accertamento, costituente “giudicato” sulla situazione pregreSS) e quello attuale, in contrasto con i principi giurisprudenziali. Tale osservazione non coglie nel segno. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità (Corte di
CaSSzione) ha in effetti affermato un importante principio in materia: quando un soggetto abbia ottenuto una prestazione di invalidità in base a un precedente accertamento giudiziale paSSto in giudicato, l'eventuale successiva revoca da parte dell' deve fondarsi su un effettivo miglioramento delle condizioni di CP_1 salute rispetto a quelle esaminate dal giudice. In sede di contestazione della revoca, il giudice deve dunque raffrontare la condizione sanitaria esistente all'epoca del giudicato favorevole con quella riscontrata al momento della revoca, per verificare se vi sia stata una ripresa della capacità lavorativa tale da giustificare l'interruzione del beneficio. Se manca tale miglioramento, la revoca risulta illegittima e la prestazione va conservata sin dalla data in cui era stata sospesa.
Nel caso in esame, però, l'applicazione di tale principio non conduce al risultato sperato dal ricorrente. È vero che era titolare di Parte_1 assegno grazie a un precedente accertamento (decreto di omologa 2016 basato sulle condizioni del 2013), ma è altrettanto vero che non risulta provato che le sue condizioni di salute nel 2016 fossero immutate o aggravate rispetto a quelle del
2013. Anzi, la CTU ha concluso che non si disponeva di documentazione idonea a confermare lo stato invalidante in quel momento. In altri termini, non è stato possibile stabilire che nel 2016 la riduzione della capacità lavorativa fosse ancora sotto il terzo: potrebbe essere avvenuto un temporaneo miglioramento clinico, oppure semplicemente non si hanno dati sufficienti per dirlo. Di conseguenza, manca la base fattuale per affermare una violazione del “giudicato del 2016”. Al contrario, il raffronto tra le condizioni accertate nel 2013 e quelle accertate “allo stato attuale” evidenzia che il ricorrente, dopo il 2016, ha subìto un progressivo peggioramento fino a superare nuovamente la soglia invalidante solo nel 2020. Pertanto, la “comparazione” tra il prima e il dopo è stata sostanzialmente effettuata: eSS dimostra che solo con l'aggravarsi cronico delle patologie, raggiunto il culmine documentato nel 2020, si è ricreata la situazione invalidante, mentre nel 2016 tale situazione – per quanto è dato sapere – non sussisteva in modo accertabile. La CTU non ha dunque affatto trascurato il confronto temporale, ma anzi ha fornito una valutazione differenziata per i due periodi, valutazione che questo giudice condivide.
La parte ricorrente ha indicato l'esistenza di accertamenti diagnostici del
2018 che sarebbero stati sufficienti a dimostrare la persistenza dello stato invalidante già in quella data, col fine di sostenere la continuità dei requisiti dal
2016 in poi. Tali elementi, a detta di parte, non sarebbero stati adeguatamente valorizzati. La censura è infondata. La Dott.SS ha preso in esame tutta ER la documentazione medica prodotta, inclusi gli esami del 2018, e li ha valutati nell'ambito del decorso clinico complessivo. È emerso che gli accertamenti del
2018 (verosimilmente visite specialistiche e indagini strumentali effettuate in quell'anno) documentano sì alcune patologie e loro evoluzione, ma non attestano di per sé un'incapacità lavorativa così grave già a quell'epoca. In effetti, dal 2016 al 2019 il ricorrente non risulta essere stato riconosciuto invalido da alcuna commissione né aver presentato nuovi certificati di pari dettaglio rispetto a quelli successivi. Gli esami del 2018 mostrano ad esempio un quadro degenerativo in corso (come l'aggravarsi delle ernie discali o della cardiopatia), ma solo con i controlli clinici successivi e con l'esame obiettivo condotto dal CTU si è potuto misurare il livello di compromissione funzionale in termini lavorativi.
In sostanza, i dati del 2018 – pur indicativi di un andamento peggiorativo – non consentono di stabilire con la neceSSria certezza medico-legale che in quell'anno la capacità lavorativa fosse già scesa al di sotto di un terzo. La CTU ha spiegato che, data la natura graduale e progressiva delle malattie, è possibile che nel 2018 il ricorrente presentasse limitazioni ancora parziali, divenute rilevantissime solo negli anni immediatamente seguenti. Questa interpretazione è coerente anche con l'assenza di un riconoscimento amministrativo dell'invalidità civile o previdenziale nel 2018. Dunque, il richiamo a quegli esami non scalfisce le conclusioni peritali: essi sono stati considerati, ma valutati come non decisivi per anticipare la decorrenza della prestazione. Al contrario, essi confermano un trend di deterioramento della salute che ha raggiunto il livello critico intorno al maggio 2020, allorché la somma delle menomazioni ha reso il ricorrente di fatto inabile in misura superiore ai due terzi.
L'ultimo punto degli attori riguarda il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sul cosiddetto “principio di comparazione” delle condizioni sanitarie nel tempo. Si è già detto che, secondo la Corte di CaSSzione, in presenza di un precedente riconoscimento giudiziale dell'assegno, la revoca di tale beneficio deve essere scrutinata confrontando la situazione sanitaria originaria con quella al momento della revoca, per verificare se vi sia stato un miglioramento. La parte ricorrente invoca questo principio a sostegno della tesi che, non essendo stato dimostrato alcun miglioramento nel 2016, l'assegno andava prorogato. Ebbene, si deve ribadire che il principio di diritto in questione è certamente valido ed è fatto proprio da questo giudicante, ma la sua applicazione concreta richiede pur sempre un riscontro fattuale: occorre che le condizioni siano rimaste invariate o peggiorate, affinché la mancanza di comparazione costituisca un vizio. Nel nostro caso, come già argomentato, non vi è prova di invarianza o peggioramento al
2016, bensì evidenza solo di un successivo peggioramento diversi anni dopo.
La continuità terapeutica e diagnostica appare infatti interrotta: dopo il
2013 il ricorrente non ha prodotto certificazioni fino al 2016, e quelle del 2018 mostrano l'evoluzione ma non provano che si fosse raggiunto di nuovo il livello invalidante. Non siamo dunque di fronte a un caso in cui la parte può vantare un
“giudicato” su una determinata percentuale di invalidità che sia stata ignorata: piuttosto, qui il precedente assegno era naturalmente scaduto e la pretesa conferma richiedeva nuovi accertamenti che allora dettero esito negativo (o comunque non probante). Solo nel 2020 si è potuto accertare un quadro clinico sovrapponibile (anzi, più grave) a quello che giustificò a suo tempo la prima concessione dell'assegno. Dunque, il principio di comparazione invocato non risulta violato, poiché non ricorrono i presupposti di fatto per la sua operatività retroattiva al 2016. Al contrario, esso è rispettato dall'odierna decisione nella misura in cui viene riconosciuto il diritto all'assegno dal momento in cui le condizioni del ricorrente, comparate con quelle del precedente giudizio favorevole, sono tornate ad essere equivalenti (ossia nuovamente inferiori al terzo di capacità lavorativa).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale perviene alle seguenti conclusioni: ha diritto all'assegno ordinario di Parte_1 invalidità ex art. 1 L. 222/1984, in quanto attualmente affetto da infermità che gli riducono in modo permanente la capacità di lavoro oltre i due terzi. Tuttavia, non essendo dimostrato che tale stato invalidante permanesse già all'epoca della revoca nel 2016 (né nel periodo immediatamente successivo), la prestazione non può essere riconosciuta per il periodo 2016-2020. Le condizioni sanitarie del ricorrente, secondo la prova tecnica, hanno raggiunto nuovamente la soglia rilevante solo verso maggio 2020: di ciò si deve tenere conto ai fini della decorrenza del beneficio.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto. Si riconosce il diritto all'assegno a decorrere dal momento in cui è comprovato il ripristino dello stato invalidante (maggio 2020), mentre va respinta la domanda di corresponsione per il tempo antecedente. Questo equilibrio decisorio rispetta sia le risultanze medico- legali, sia i principi di diritto applicabili: il ricorrente ottiene la tutela previdenziale a partire da quando ne sussistono i presupposti sanitari, evitando al contempo un indebito ampliamento retroattivo del beneficio in assenza di prova di pari invalidità in epoca precedente.
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito parziale del giudizio (ricorso accolto solo in parte) e la natura della controversia in materia assistenziale/previdenziale, si ritiene equo disporne la compensazione integrale fra le parti, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., stante la reciproca soccombenza e la buona fede della posizione attorea fondata su questioni giuridiche complesse.
Spese di CTU a carico dell . CP_1
PQM
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così decide:
• Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. Parte_1 222/1984, con decorrenza dal mese di maggio 2020, in applicazione degli esiti accertati in corso di causa, condannando l' al pagamento della CP_1 relativa prestazione, nei limiti di legge;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio
• Spese di CTU a carico dell . CP_1
Così deciso in Patti 30/09/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo