Art. 17.
L' articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e cosi' modificato:
"Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 , sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121 , per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa".
L' articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e cosi' modificato:
"Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 , sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121 , per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa".