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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1722/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RE CO, EL
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5540/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5790/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 26/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220025347310502 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e all'Agenzia delle Entrate l'11 aprile 2024, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 impugnarono la cartella di pagamento n° 028 2022 00253473 10 502, asseritamente notificata il 18 febbraio 2024 in qualità di eredi di Nominativo_1, ed avente ad oggetto l'IVA per l'annualità 2017, pari ad € 10.517,51.
A sostegno dell'impugnazione eccepirono:
1) La tardiva notifica della cartella, avvenuta oltre il termine sancito dall'art. 25 del D.P.R. n° 602/1973;
2) l'omessa notificazione di un previo avviso bonario alla cartella stessa.
Si costituì l'AdER che eccepì preliminarmente la tardività del ricorso, perché la cartella impugnata era stata notificata agli odierni ricorrenti l'8 gennaio 2024.
Con la sentenza n. 5790/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente (l'11 aprile 2024), oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato, di cui all'art. 21 co 1 D. Lgs n. 546/1992, avendo l'ADER dato prova che la raccomandata contenente la cartella era stata consegnata l'8 gennaio 2024.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di
Caserta ne chiedono il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti sostengono che la sentenza è illegittima in quanto, se è vero che il ricorso doveva dichiararsi inammissibile per Ricorrente_2, non era così per Ricorrente_3 e Ricorrente_1. Infatti, per questi ultimi due, l'Agenzia delle Entrate Riscossione nulla aveva eccepito in merito alla tardività del ricorso, pertanto, lo stesso doveva essere dichiarato ammissibile. Per tale motivo, gli appellanti chiedono l'accoglimento dell'originario ricorso proposto in primo grado.
Il motivo è infondato.
La questione della tempestività della impugnazione della cartella è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 5 - , Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020), perché alla tardività dell'impugnazione dell'atto impositivo consegue la sua definitività, con conseguente impossibilità di sindacato giurisdizionale.
Per tale motivo, è irrilevante che l'ADER eccepì la tardività del ricorso solo rispetto a Ricorrente_2, avendo il giudice l'obbligo di verificare la tempestività del ricorso rispetto a tutti i ricorrenti.
Peraltro, l'onere di dimostrare la tempestività grava sul ricorrente (Sez. 5 , Ordinanza n. 25107 del
10/11/2020), ma tale prova non è stata data.
Inoltre, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 non sono neppure destinatari della cartella opposta, per cui difettano anche di legittimazione ad impugnare.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez. 22, così provvede:
-rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due controparti.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente Dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RE CO, EL
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5540/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5790/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 26/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220025347310502 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e all'Agenzia delle Entrate l'11 aprile 2024, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 impugnarono la cartella di pagamento n° 028 2022 00253473 10 502, asseritamente notificata il 18 febbraio 2024 in qualità di eredi di Nominativo_1, ed avente ad oggetto l'IVA per l'annualità 2017, pari ad € 10.517,51.
A sostegno dell'impugnazione eccepirono:
1) La tardiva notifica della cartella, avvenuta oltre il termine sancito dall'art. 25 del D.P.R. n° 602/1973;
2) l'omessa notificazione di un previo avviso bonario alla cartella stessa.
Si costituì l'AdER che eccepì preliminarmente la tardività del ricorso, perché la cartella impugnata era stata notificata agli odierni ricorrenti l'8 gennaio 2024.
Con la sentenza n. 5790/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente (l'11 aprile 2024), oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato, di cui all'art. 21 co 1 D. Lgs n. 546/1992, avendo l'ADER dato prova che la raccomandata contenente la cartella era stata consegnata l'8 gennaio 2024.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di
Caserta ne chiedono il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti sostengono che la sentenza è illegittima in quanto, se è vero che il ricorso doveva dichiararsi inammissibile per Ricorrente_2, non era così per Ricorrente_3 e Ricorrente_1. Infatti, per questi ultimi due, l'Agenzia delle Entrate Riscossione nulla aveva eccepito in merito alla tardività del ricorso, pertanto, lo stesso doveva essere dichiarato ammissibile. Per tale motivo, gli appellanti chiedono l'accoglimento dell'originario ricorso proposto in primo grado.
Il motivo è infondato.
La questione della tempestività della impugnazione della cartella è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 5 - , Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020), perché alla tardività dell'impugnazione dell'atto impositivo consegue la sua definitività, con conseguente impossibilità di sindacato giurisdizionale.
Per tale motivo, è irrilevante che l'ADER eccepì la tardività del ricorso solo rispetto a Ricorrente_2, avendo il giudice l'obbligo di verificare la tempestività del ricorso rispetto a tutti i ricorrenti.
Peraltro, l'onere di dimostrare la tempestività grava sul ricorrente (Sez. 5 , Ordinanza n. 25107 del
10/11/2020), ma tale prova non è stata data.
Inoltre, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 non sono neppure destinatari della cartella opposta, per cui difettano anche di legittimazione ad impugnare.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez. 22, così provvede:
-rigetta l'appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due controparti.
Così deciso in data 23.2.2026.
Il Giudice est. Il Presidente Dott. Francesco Pastore dott. Paolo Scognamiglio