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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1924/2022 promossa da:
) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) elettivamente domiciliate in Indirizzo Parte_2 P.IVA_2
Telematico presso il Difensore PEDRALI CARLOTTA
ATTRICI
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_3
MELCHIORRE GIOLA, 129 20125 MILANO presso il Difensore CP_2
[...]
CONVENUTA
) Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Le attrici premettono che aveva concesso in godimento alla Parte_2
a fronte di un canone mensile di € 500,00 + iva il mezzo tg Parte_1
48 ed a fronte di un canone mensile di € 550,00 + iva il mezzo tg CX (per un totale mensile di € 1.281 comprensivo di iva). Espongono che in data 17.01.2021 ad ore 14.25, l'autotreno composto dalla motrice tg 48 e dal semirimorchio tg
CX, condotto da ed assicurato con Controparte_4 Controparte_5
giusta polizza n. I006/028304579, che stava percorrendo l'Autostrada A1 al km 78+100
carreggiata Nord, nel Comune di Fiorenzuola D'Arda, si trovava fermo in coda per via del traffico intenso. Veniva quindi improvvisamente tamponato dal trattore stradale tg FX517LT condotto da e di proprietà di Persona_1 Controparte_3
(P.IVA ), assicurato con giusta polizza n. 201994592- P.IVA_4 Controparte_1
263. - A causa dell'urto il trattore stradale condotto dal Sig. andava a CP_4
collidere con il veicolo che lo precedeva. - Interveniva sul luogo del sinistro la Polizia
stradale di Parma che redigeva verbale (doc. 02 parte attrice) dal quale si evince la responsabilità esclusiva del mezzo condotto da . Persona_1
che, in seguito al sinistro, il veicolo veniva trasportato Controparte_6
presso determinando i costi di € 7.002,57 a titolo di soccorso Controparte_7
stradale (doc. 03) ed € 1.000,00 per il deposito e la custodia (doc. 4); tali erano però i danni al mezzo da renderne antieconomica la riparazione e da rendersi necessaria,
pertanto, la rottamazione (doc. 05). Quantifica il danno subito in complessivi €
74.892,57 di cui, oltre ai predetti costi, € 11.590,00 per smaltimento merce trasportata
(doc. 06); € 1.300,00 circa per il rifornimento di 800 litri di carburante;
€ 900 per danno da fermo tecnico per ogni giorno di inattività del mezzo per un totale di € 54.000,00 (€
pagina 3 di 9 900X60 giorni) rimettendosi comunque in subordine alla valutazione equitativa del
Giudice.
Anche l'attrice reclama il risarcimento del danno patrimoniale subito Parte_2
in conseguenza del sinistro. Danno che quantifica in € 35.929,00 di cui 10.000,00 oltre
IVA per valore ante sinistro del mezzo targato 48; 10.000,00 oltre IVA per valore ante sinistro del semirimorchio targato CX;
ed € 11.529,00 pari ai residui canoni di locazione (€ 1.281,00 mensili per 9 mesi residui, risalendo la locazione quinquennale al 26.10.2016 ed essendo il sinistro avvenuto il 17.1.2021).
Espongono che ha risarcito solo in parte la per il Controparte_1 Parte_2
minor importo di € 16.550,00 (di cui € 1.800,00 quali onorari).
Non si è costituita , contumace. Si è costituito resistendo l'Assicuratore per CP_3
la che contesta la dinamica del sinistro evidenziando che in realtà il CP_8
complesso veicolare 48 (motrice)- CX (semirimorchio) di proprietà della e condotto in locazione dalla aveva già, a sua Parte_2 Parte_1
volta, tamponato violentemente l'autoarticolato che lo precedeva. Richiama le dichiarazioni del conducente dell'autoarticolato attoreo, rese Controparte_4
nell'immediatezza del sinistro: “Percorrevo l'autostrada A1 con direzione di marcia da
Bologna a Milano, quando giunto nei pressi del km 78 circa, mentre mi trovavo in coda per il
traffico fermo, improvvisamente sentivo un forte rumore proveniente dal retro del camion,
guardavo lo specchietto e vedevo che un camion mi stava per tamponare. Prontamente cercavo
di sterzare verso sinistra per evitare l'impatto, ma non ci riuscivo, così tamponavo il veicolo
che mi precedeva. Viaggiavo in prima corsia di marcia. Preciso che io ero l'ultimo veicolo in
coda prima che venivo tamponato. Nell'occorso viaggiavo da solo”. Quanto al conducente dell'autoarticolato assicurato con e cioè tale , egli si è così espresso: CP_1 Persona_2
“Il giorno 17.01.2022 alle ore 14:15 circa percorrevo a bordo del complesso veicolare targato
FX517LT-XA610BL, l'autostrada A1 con direzione di marcia BolognaMilano in prima corsia
pagina 4 di 9 di marcia, ero all'incirca ad un chilometro prima dell'area di servizio Arda Est, quando
improvvisamente notavo un camion di colore rosso e blu, fermo in piazzola di sosta sulla destra
poco più avanti;
improvvisamente lo stesso camion si spostava dalla piazzola di sosta verso
sinistra, entrando in corsia di emergenza e poi subito in prima corsia di marcia, tagliandomi
la strada. Per evitare l'urto con il camion che mi precedeva, frenavo improvvisamente tentando
anche di sterzare verso destra per evitare l'impatto, ma non vi riuscivo, ed andavo quindi a
colpire con la parte anteriore del mio camion la parte posteriore del mezzo che poco prima mi
aveva tagliato la strada”. Richiama altresì le dichiarazioni del conducente di un autoarticolato tamponato da quello attoreo, tale : “Mi trovavo Persona_3
sulla prima corsia di marcia (quella più a destra) e viaggiavo lentamente perché avevo visto
una segnalazione di incidente. Ho rallentato, procedendo a circa 30-40 km/h avendo davanti a
me un altro mezzo pesante che anch'esso avanzava lentamente. Ad un certo punto, però, ho
sentito un forte colpo da dietro, a seguito del quale il mio autoarticolato è stato spinto in avanti
e di conseguenza è andato addosso al veicolo che mi precedeva. Poi subito un secondo colpo,
sempre da dietro”.
Conclude la difesa evidenziando come debba ritenersi che “l'autoarticolato CP_1
assicurato con ha tamponato l'autoarticolato di proprietà della e CP_1 Parte_2
condotto in locazione dalla solo perché quest'ultimo si è spostato Parte_1
improvvisamente ed inopinatamente dalla piazzola di sosta alla corsia di emergenza e poi alla
prima corsia di marcia tagliandogli la strada e comunque solo dopo che tale autoarticolato aveva
già, a sua volta, tamponato violentemente quello che lo precedeva” (comparsa costituzione).
2. La domanda attorea è fondata.
Sulla dinamica del sinistro è sufficiente richiamare il verbale redatto dalla Polizia
Stradale: il veicolo di parte convenuta “non avvedendosi del traffico congestionato,
tamponava il veicolo E+F” (ndr attoreo)” sospingendolo in avanti ed innescando una
serie di ulteriori tamponamenti tra i veicoli industriali che lo precedevano”. Nel
pagina 5 di 9 verbale pertanto si dà atto – e non si comprende la ragione per cui gli Agenti
avrebbero dovuto dichiarare circostanze non vere – che l'autoarticolato condotto da
(quindi il veicolo di parte convenuta) ha tamponato per primo, investendo il Per_1
semirimorchio del veicolo attoreo e sospingendolo così contro gli altri mezzi che lo precedevano perché incolonnati. La diversa dinamica prospettata dalla difesa CP_1
è inattendibile e intrinsecamente contraddittoria. Inattendibile è quanto riferito dal
– cioè che l'autotreno attoreo era fermo in piazzola di sosta e si sarebbe immesso Per_1
sulla carreggiata omettendo di dare precedenza – trattandosi di dichiarazione proveniente da persona interessata ad esonerarsi da ogni responsabilità.
Intrinsecamente contraddittoria è nella parte in cui afferma che il proprio assicurato avrebbe tamponato il veicolo attoreo “perché quest'ultimo si è spostato improvvisamente
ed inopinatamente dalla piazzola di sosta alla corsia di emergenza e poi alla prima corsia di
marcia tagliandogli la strada e comunque solo dopo che tale autoarticolato aveva già, a
sua volta, tamponato violentemente quello che lo precedeva”, non essendo dato comprendere come possa un veicolo in marcia che sta tagliando la strada aver già
tamponato un veicolo antecedente. Se invece la dinamica dovesse correttamente intendersi – se ben si è compresa la linea difensiva di – nel senso che il proprio CP_1
automezzo non sia riuscito ad evitare l'ostacolo consistente nell'autoarticolato attoreo
già fermo per aver tamponato chi lo precedeva, appare inefficace perché si risolve nella presa d'atto che il non si sia avveduto in tempo utile di tale ostacolo, e Per_1
dunque o non abbia osservato i limiti di velocità, o non abbia rispettato la distanza di sicurezza;
in entrambi i casi, tenendo condotta di guida non adeguata rispetto alle condizioni della strada e del traffico.
Ed invero sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità: “In tema di circolazione
stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di
un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo,
pagina 6 di 9 evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico
del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza,
occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al
quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum
di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e
tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante,
salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri
successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico
responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate,
tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.“ (Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12663).
3. Posto pertanto che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ritenersi esclusiva del , conducente del mezzo di proprietà della convenuta e Per_1 CP_3
assicurato per la RCA con la convenuta non essendo emerso alcun elemento di CP_1
prova in grado di scalfire tale ricostruzione e di prospettare un concorso di colpa di altri soggetti, i danni reclamati dalle attrici sono altresì da ritenersi pienamente provati perché documentati e non oggetto di efficace contestazione. Sul punto va evidenziato che fonte di prova privilegiata è proprio il rapporto della Polstrada, ove si dà atto dei danni estremamente ingenti subiti dal veicolo attoreo – e dettagliatamente descritti – e tali da determinare l'impossibilità di circolazione e la necessità di segnalazione ex art. 80 CDS. Quanto alle spese di smaltimento del carico
– bricks di “ ” – non è oggetto di efficace contestazione il dato documentale Parte_3
della necessità di smaltimento integrale. Quanto al valore dei mezzi, la stima di parte attrice è in linea con le quotazioni di mercato dell'epoca e merita conferma.
Il danno da mancato utilizzo degli automezzi va invece qualificato e quantificato come danno da fermo tecnico, in tal senso dovendosi intendere il pagina 7 di 9 riferimento al minor fatturato conseguente al sinistro, introdotto in sede di II memoria
183 c.p.c. da parte attrice. La relativa stima di Euro 54.000,00 (pari ad Euro 900,00 per sessanta giorni di fermo) appare peraltro sovradimensionata, sol che si consideri come per stessa ammissione di parte attrice la quota di fatturato specificamente riconducibile ai trasporti effettuati con il mezzo per cui è causa fosse in media di
12mila euro al mese, sicché il danno da mancato utilizzo può quantificarsi, in via equitativa, appunto in Euro 24.000,00 e non 54.000,00.
Le convenute vanno dunque condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalle attrici e così liquidato:
- Per € 35.929,00 di cui 10.000,00 oltre IVA per valore ante sinistro Parte_2
del mezzo targato 48; 10.000,00 oltre IVA per valore ante sinistro del semirimorchio targato CX;
ed € 11.529,00 pari ai canoni di locazione non goduti (€ 1.281,00 mensili per 9 mesi residui); detratti gli acconti già percepiti di
Euro 14.750,00 (16.550 meno 1800 di spese legali), residuano Euro 21.179,00, con interessi e rivalutazione dal sinistro al soddisfo;
- Per € 44.892,57 di cui Euro 7.002,57 per soccorso stradale, Parte_1
1.000,00 per il deposito e la custodia, 11.590,00, 1.300,00 per il rifornimento di carburante non utilizzato, e 24.000,00 per danno da fermo tecnico.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità delle convenute per il sinistro per cui è causa, nei modi e termini di cui in motivazione;
e per l'effetto pagina 8 di 9 Condanna e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_4 CP_1
subiti dalle attrici e dunque Euro 35.929,00 per ed Euro 44.892,57 Parte_2
per ; l'uno e l'altro importo con interessi e rivalutazione dal Parte_1
giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_4 CP_1
lite che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione, in complessivi Euro 15.000,00
oltre IVA e accessori se dovuti
Piacenza, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1924/2022 promossa da:
) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) elettivamente domiciliate in Indirizzo Parte_2 P.IVA_2
Telematico presso il Difensore PEDRALI CARLOTTA
ATTRICI
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_3
MELCHIORRE GIOLA, 129 20125 MILANO presso il Difensore CP_2
[...]
CONVENUTA
) Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Le attrici premettono che aveva concesso in godimento alla Parte_2
a fronte di un canone mensile di € 500,00 + iva il mezzo tg Parte_1
48 ed a fronte di un canone mensile di € 550,00 + iva il mezzo tg CX (per un totale mensile di € 1.281 comprensivo di iva). Espongono che in data 17.01.2021 ad ore 14.25, l'autotreno composto dalla motrice tg 48 e dal semirimorchio tg
CX, condotto da ed assicurato con Controparte_4 Controparte_5
giusta polizza n. I006/028304579, che stava percorrendo l'Autostrada A1 al km 78+100
carreggiata Nord, nel Comune di Fiorenzuola D'Arda, si trovava fermo in coda per via del traffico intenso. Veniva quindi improvvisamente tamponato dal trattore stradale tg FX517LT condotto da e di proprietà di Persona_1 Controparte_3
(P.IVA ), assicurato con giusta polizza n. 201994592- P.IVA_4 Controparte_1
263. - A causa dell'urto il trattore stradale condotto dal Sig. andava a CP_4
collidere con il veicolo che lo precedeva. - Interveniva sul luogo del sinistro la Polizia
stradale di Parma che redigeva verbale (doc. 02 parte attrice) dal quale si evince la responsabilità esclusiva del mezzo condotto da . Persona_1
che, in seguito al sinistro, il veicolo veniva trasportato Controparte_6
presso determinando i costi di € 7.002,57 a titolo di soccorso Controparte_7
stradale (doc. 03) ed € 1.000,00 per il deposito e la custodia (doc. 4); tali erano però i danni al mezzo da renderne antieconomica la riparazione e da rendersi necessaria,
pertanto, la rottamazione (doc. 05). Quantifica il danno subito in complessivi €
74.892,57 di cui, oltre ai predetti costi, € 11.590,00 per smaltimento merce trasportata
(doc. 06); € 1.300,00 circa per il rifornimento di 800 litri di carburante;
€ 900 per danno da fermo tecnico per ogni giorno di inattività del mezzo per un totale di € 54.000,00 (€
pagina 3 di 9 900X60 giorni) rimettendosi comunque in subordine alla valutazione equitativa del
Giudice.
Anche l'attrice reclama il risarcimento del danno patrimoniale subito Parte_2
in conseguenza del sinistro. Danno che quantifica in € 35.929,00 di cui 10.000,00 oltre
IVA per valore ante sinistro del mezzo targato 48; 10.000,00 oltre IVA per valore ante sinistro del semirimorchio targato CX;
ed € 11.529,00 pari ai residui canoni di locazione (€ 1.281,00 mensili per 9 mesi residui, risalendo la locazione quinquennale al 26.10.2016 ed essendo il sinistro avvenuto il 17.1.2021).
Espongono che ha risarcito solo in parte la per il Controparte_1 Parte_2
minor importo di € 16.550,00 (di cui € 1.800,00 quali onorari).
Non si è costituita , contumace. Si è costituito resistendo l'Assicuratore per CP_3
la che contesta la dinamica del sinistro evidenziando che in realtà il CP_8
complesso veicolare 48 (motrice)- CX (semirimorchio) di proprietà della e condotto in locazione dalla aveva già, a sua Parte_2 Parte_1
volta, tamponato violentemente l'autoarticolato che lo precedeva. Richiama le dichiarazioni del conducente dell'autoarticolato attoreo, rese Controparte_4
nell'immediatezza del sinistro: “Percorrevo l'autostrada A1 con direzione di marcia da
Bologna a Milano, quando giunto nei pressi del km 78 circa, mentre mi trovavo in coda per il
traffico fermo, improvvisamente sentivo un forte rumore proveniente dal retro del camion,
guardavo lo specchietto e vedevo che un camion mi stava per tamponare. Prontamente cercavo
di sterzare verso sinistra per evitare l'impatto, ma non ci riuscivo, così tamponavo il veicolo
che mi precedeva. Viaggiavo in prima corsia di marcia. Preciso che io ero l'ultimo veicolo in
coda prima che venivo tamponato. Nell'occorso viaggiavo da solo”. Quanto al conducente dell'autoarticolato assicurato con e cioè tale , egli si è così espresso: CP_1 Persona_2
“Il giorno 17.01.2022 alle ore 14:15 circa percorrevo a bordo del complesso veicolare targato
FX517LT-XA610BL, l'autostrada A1 con direzione di marcia BolognaMilano in prima corsia
pagina 4 di 9 di marcia, ero all'incirca ad un chilometro prima dell'area di servizio Arda Est, quando
improvvisamente notavo un camion di colore rosso e blu, fermo in piazzola di sosta sulla destra
poco più avanti;
improvvisamente lo stesso camion si spostava dalla piazzola di sosta verso
sinistra, entrando in corsia di emergenza e poi subito in prima corsia di marcia, tagliandomi
la strada. Per evitare l'urto con il camion che mi precedeva, frenavo improvvisamente tentando
anche di sterzare verso destra per evitare l'impatto, ma non vi riuscivo, ed andavo quindi a
colpire con la parte anteriore del mio camion la parte posteriore del mezzo che poco prima mi
aveva tagliato la strada”. Richiama altresì le dichiarazioni del conducente di un autoarticolato tamponato da quello attoreo, tale : “Mi trovavo Persona_3
sulla prima corsia di marcia (quella più a destra) e viaggiavo lentamente perché avevo visto
una segnalazione di incidente. Ho rallentato, procedendo a circa 30-40 km/h avendo davanti a
me un altro mezzo pesante che anch'esso avanzava lentamente. Ad un certo punto, però, ho
sentito un forte colpo da dietro, a seguito del quale il mio autoarticolato è stato spinto in avanti
e di conseguenza è andato addosso al veicolo che mi precedeva. Poi subito un secondo colpo,
sempre da dietro”.
Conclude la difesa evidenziando come debba ritenersi che “l'autoarticolato CP_1
assicurato con ha tamponato l'autoarticolato di proprietà della e CP_1 Parte_2
condotto in locazione dalla solo perché quest'ultimo si è spostato Parte_1
improvvisamente ed inopinatamente dalla piazzola di sosta alla corsia di emergenza e poi alla
prima corsia di marcia tagliandogli la strada e comunque solo dopo che tale autoarticolato aveva
già, a sua volta, tamponato violentemente quello che lo precedeva” (comparsa costituzione).
2. La domanda attorea è fondata.
Sulla dinamica del sinistro è sufficiente richiamare il verbale redatto dalla Polizia
Stradale: il veicolo di parte convenuta “non avvedendosi del traffico congestionato,
tamponava il veicolo E+F” (ndr attoreo)” sospingendolo in avanti ed innescando una
serie di ulteriori tamponamenti tra i veicoli industriali che lo precedevano”. Nel
pagina 5 di 9 verbale pertanto si dà atto – e non si comprende la ragione per cui gli Agenti
avrebbero dovuto dichiarare circostanze non vere – che l'autoarticolato condotto da
(quindi il veicolo di parte convenuta) ha tamponato per primo, investendo il Per_1
semirimorchio del veicolo attoreo e sospingendolo così contro gli altri mezzi che lo precedevano perché incolonnati. La diversa dinamica prospettata dalla difesa CP_1
è inattendibile e intrinsecamente contraddittoria. Inattendibile è quanto riferito dal
– cioè che l'autotreno attoreo era fermo in piazzola di sosta e si sarebbe immesso Per_1
sulla carreggiata omettendo di dare precedenza – trattandosi di dichiarazione proveniente da persona interessata ad esonerarsi da ogni responsabilità.
Intrinsecamente contraddittoria è nella parte in cui afferma che il proprio assicurato avrebbe tamponato il veicolo attoreo “perché quest'ultimo si è spostato improvvisamente
ed inopinatamente dalla piazzola di sosta alla corsia di emergenza e poi alla prima corsia di
marcia tagliandogli la strada e comunque solo dopo che tale autoarticolato aveva già, a
sua volta, tamponato violentemente quello che lo precedeva”, non essendo dato comprendere come possa un veicolo in marcia che sta tagliando la strada aver già
tamponato un veicolo antecedente. Se invece la dinamica dovesse correttamente intendersi – se ben si è compresa la linea difensiva di – nel senso che il proprio CP_1
automezzo non sia riuscito ad evitare l'ostacolo consistente nell'autoarticolato attoreo
già fermo per aver tamponato chi lo precedeva, appare inefficace perché si risolve nella presa d'atto che il non si sia avveduto in tempo utile di tale ostacolo, e Per_1
dunque o non abbia osservato i limiti di velocità, o non abbia rispettato la distanza di sicurezza;
in entrambi i casi, tenendo condotta di guida non adeguata rispetto alle condizioni della strada e del traffico.
Ed invero sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità: “In tema di circolazione
stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di
un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo,
pagina 6 di 9 evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico
del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza,
occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al
quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum
di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e
tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante,
salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri
successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico
responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate,
tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.“ (Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, n.12663).
3. Posto pertanto che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ritenersi esclusiva del , conducente del mezzo di proprietà della convenuta e Per_1 CP_3
assicurato per la RCA con la convenuta non essendo emerso alcun elemento di CP_1
prova in grado di scalfire tale ricostruzione e di prospettare un concorso di colpa di altri soggetti, i danni reclamati dalle attrici sono altresì da ritenersi pienamente provati perché documentati e non oggetto di efficace contestazione. Sul punto va evidenziato che fonte di prova privilegiata è proprio il rapporto della Polstrada, ove si dà atto dei danni estremamente ingenti subiti dal veicolo attoreo – e dettagliatamente descritti – e tali da determinare l'impossibilità di circolazione e la necessità di segnalazione ex art. 80 CDS. Quanto alle spese di smaltimento del carico
– bricks di “ ” – non è oggetto di efficace contestazione il dato documentale Parte_3
della necessità di smaltimento integrale. Quanto al valore dei mezzi, la stima di parte attrice è in linea con le quotazioni di mercato dell'epoca e merita conferma.
Il danno da mancato utilizzo degli automezzi va invece qualificato e quantificato come danno da fermo tecnico, in tal senso dovendosi intendere il pagina 7 di 9 riferimento al minor fatturato conseguente al sinistro, introdotto in sede di II memoria
183 c.p.c. da parte attrice. La relativa stima di Euro 54.000,00 (pari ad Euro 900,00 per sessanta giorni di fermo) appare peraltro sovradimensionata, sol che si consideri come per stessa ammissione di parte attrice la quota di fatturato specificamente riconducibile ai trasporti effettuati con il mezzo per cui è causa fosse in media di
12mila euro al mese, sicché il danno da mancato utilizzo può quantificarsi, in via equitativa, appunto in Euro 24.000,00 e non 54.000,00.
Le convenute vanno dunque condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalle attrici e così liquidato:
- Per € 35.929,00 di cui 10.000,00 oltre IVA per valore ante sinistro Parte_2
del mezzo targato 48; 10.000,00 oltre IVA per valore ante sinistro del semirimorchio targato CX;
ed € 11.529,00 pari ai canoni di locazione non goduti (€ 1.281,00 mensili per 9 mesi residui); detratti gli acconti già percepiti di
Euro 14.750,00 (16.550 meno 1800 di spese legali), residuano Euro 21.179,00, con interessi e rivalutazione dal sinistro al soddisfo;
- Per € 44.892,57 di cui Euro 7.002,57 per soccorso stradale, Parte_1
1.000,00 per il deposito e la custodia, 11.590,00, 1.300,00 per il rifornimento di carburante non utilizzato, e 24.000,00 per danno da fermo tecnico.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la responsabilità delle convenute per il sinistro per cui è causa, nei modi e termini di cui in motivazione;
e per l'effetto pagina 8 di 9 Condanna e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni Parte_4 CP_1
subiti dalle attrici e dunque Euro 35.929,00 per ed Euro 44.892,57 Parte_2
per ; l'uno e l'altro importo con interessi e rivalutazione dal Parte_1
giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_4 CP_1
lite che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione, in complessivi Euro 15.000,00
oltre IVA e accessori se dovuti
Piacenza, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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