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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1712 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
, nata a [...], il29/12/1989, elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MURA RAFFAELA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Sant'Antioco, presso lo studio dell'Avv. Avv. Flavio Locci, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
29/12/1989 ( ) e , nato a [...] il [...] ( CodiceFiscale_1 CP_1 [...]
), in Sant'Antioco il 07/03/2008, con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del C.F._2
medesimo Comune al n° 3, Parte I^, Anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito;
2) disporre che le figlie minori ed rimarranno affidate ad ambo i genitori con collocazione prevalente delle Per_1 Per_2
stesse presso la madre, con le quali, pertanto, continueranno a vivere e presso la quale continueranno ad avere la loro residenza anagrafica;
3) disporre che entrambi continueranno ad assicurare loro cura, educazione ed istruzione, impegnandosi altresì a mantenere con le stesse rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che abbiano, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi;
che entrambi continueranno ad esercitare la responsabilità
genitoriale e ad adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla loro formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4) disporre che il , trasferitosi nel Nord Sardegna, continuerà a vedere le minori - salvo diverso CP_1
accordo con la Carta Giorgia e tenuto conto della volontà della quattordicenne - come segue: Per_1
a) a settimane alterne il sabato pomeriggio dall'uscita dalla scuola - dalle 10;00 durante il periodo non scolastico - fino alle 20;30 o la domenica dalle 10;00 alle 20;30; b) durante le festività natalizie
- alternativamente di anno in anno - il giorno del Natale o il primo giorno del Nuovo Anno;
c) in occasione delle festività pasquali - sempre alternativamente di anno in anno - il giorno della Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo; 5) disporre che durante il periodo estivo ed sempre tenuto Per_2 Per_1
conto della volontà di quest'ultima, ormai quattordicenne, staranno per 14 giorni consecutivi del mese di luglio o agosto - da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
6) disporre che il - in ragione del fatto che seppur recentemente assunto a CP_1
tempo indeterminato ha visto ridurre il proprio stipendio mensile ad appena € 1.200,00 ed in quanto impegnato da una finanziaria per € 300,00 mensili - entro il giorno 10 di ogni mese, versi alla Carta
Giorgia sulla Carta Mooney IBAN [...], a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (20/03/2008) ed (26/07/2011) - così come sta facendo Per_1 Per_2
dal 2024 - la somma € 400,00 (€ 200,00 per cadauna figlia), nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per le stesse;
7) dare atto che alla Carta spetterà altresì, integralmente, l'assegno Pt_1
unico per la prole e, comunque, ogni altro qualsivoglia beneficio/aiuto riconosciuto per la stessa;
8)
dare atto che in merito alle spese straordinarie per la prole le parti continueranno a tener conto di quanto in appresso: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private o pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista; d)
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello da acquistare); f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) cure termali e fisioterapiche;
b) farmaci omeopatici;
C)
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello di fascia meno costosa); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); F) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f) baby sitter;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); i)
acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
G) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il , a fronte di una richiesta CP_1
scritta avanzata dalla (a mezzo email, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà Parte_1
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto (a mezzo email, pec, sms, messaggio whatsapp), entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
la Carta Giorgia si impegna a manifestare l'esigenza di spesa con un congruo anticipo rispetto alla sua previsione;
H) il rimborso alla Carta Giorgia - che si obbliga ad esibire la documentazione comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni
- dovrà essere effettuato dal entro i successivi 15 giorni;
9) dare atto che il CP_1 CP_1
riconosce di dovere alla Carta Giorgia, la somma di € 700,00 che - come già sta avvenendo
[...]
dal gennaio del c.a. - da maggio e nei mesi a seguire fino al pagamento integrale, verrà corrisposta continuando a versare alla stessa, all'IBAN di cui al punto 6), € 25,00 al mese fino a totale estinzione;
10) dare atto che i coniugi confermano l'obbligo di dare consenso al rilascio del passaporto per le figlie nonché l'impegno a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze,
delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
11) dare atto che le spese devono intendersi compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 27.02.2023, con note di trattazione scritta depositate in data Pt_1
9.04.2025 i procuratori delle parti anno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 27.02.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a SANT'ANTIOCO il 07/03/2008 tra
, nata a [...], il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
(CA), il 22/06/1984, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.3, parte I, anno 2008 - Comune di SANT'ANTIOCO).
Sull'accordo delle parti:
2. Affida le figlie minori ed ad ambo i genitori con collocazione Persona_3 Persona_4
prevalente delle stesse presso la madre, con le quali, pertanto, continueranno a vivere e presso la quale continueranno ad avere la loro residenza anagrafica;
entrambi continueranno ad assicurare loro cura, educazione ed istruzione, impegnandosi altresì a mantenere con le stesse rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che abbiano, con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi;
che entrambi continueranno ad esercitare la responsabilità
genitoriale e ad adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla loro formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. dispone che il , trasferitosi nel Nord Sardegna, continuerà a vedere le minori - salvo CP_1
diverso accordo con la Carta Giorgia e tenuto conto della volontà della quattordicenne - come Per_1
segue: a) a settimane alterne il sabato pomeriggio dall'uscita dalla scuola - dalle 10;00 durante il periodo non scolastico - fino alle 20;30 o la domenica dalle 10;00 alle 20;30; b) durante le festività
natalizie - alternativamente di anno in anno - il giorno del Natale o il primo giorno del Nuovo Anno;
c) in occasione delle festività pasquali - sempre alternativamente di anno in anno - il giorno della
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo ed sempre tenuto conto della Per_2 Per_1
volontà di quest'ultima, ormai quattordicenne, staranno per 14 giorni consecutivi del mese di luglio o agosto - da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
4. dispone che il - in ragione del fatto che seppur recentemente assunto a tempo CP_1
indeterminato ha visto ridurre il proprio stipendio mensile ad appena euro 1.200,00 ed in quanto impegnato da una finanziaria per euro 300,00 mensili - entro il giorno 10 di ogni mese, versi alla
Carta Giorgia sulla Carta Mooney IBAN [...], a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (20/03/2008) ed (26/07/2011) - la somma euro Per_1 Per_2
400,00 (€ 200,00 per cadauna figlia), nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per le stesse;
5. dà atto che in merito alle spese straordinarie per la prole le parti continueranno a tener conto di quanto in appresso: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private o pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista; d)
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello da acquistare); f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) cure termali e fisioterapiche;
b) farmaci omeopatici;
C)
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello di fascia meno costosa); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); F) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f) baby sitter;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
G) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il , a fronte di una richiesta CP_1
scritta avanzata dalla (a mezzo email, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà Parte_1
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto (a mezzo email, pec, sms, messaggio whatsapp), entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
la Carta Giorgia si impegna a manifestare l'esigenza di spesa con un congruo anticipo rispetto alla sua previsione;
H) il rimborso alla Carta Giorgia - che si obbliga ad esibire la documentazione comprovante le spese integralmente sostenute entro 15 giorni
- dovrà essere effettuato dal entro i successivi 15 giorni;
CP_1
6. dà atto che il riconosce di dovere alla Carta Giorgia, la somma di € 700,00 che - CP_1
come già sta avvenendo dal gennaio del c.a. - da maggio e nei mesi a seguire fino al pagamento integrale, verrà corrisposta continuando a versare alla stessa, all'IBAN di cui al punto 6), € 25,00 al mese fino a totale estinzione;
7. dà atto che alla Carta spetterà altresì, integralmente, l'assegno unico per la prole e, Pt_1
comunque, ogni altro qualsivoglia beneficio/aiuto riconosciuto per la stessa;
8. i coniugi confermano l'obbligo di dare consenso al rilascio del passaporto per le figlie nonché
l'impegno a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché
degli indirizzi mail e pec;
9. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
09/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti