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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2776/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8093/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N[ 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
IC S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20250002321990191538484 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3073/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 29.4.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO n. 20250002321990191538484 del 28.3.25 (notif. 24.4.25
a mezzo poste private) con il quale si sollecitava il pagamento di € 823,65 relativamente a TARI per l'anno 2020 --
- Ufficio titolare del credito tributario: Comune di Napoli--
- Ufficio accertatore ed esattore: Resistente_1 SR--
Assumeva a sostegno:
- la carenza di legittimazione da parte di Società_1;
- la nullità per la mancanza di relata di notifica;
- la nullità per essere stato utilizzato un servizio di Poste Private,
- la mancata notifica di atti precedenti e la prescrizione del tributo;
- La nullità per vizi formali delle cartelle;
- La nullità per la mancata previa notifica di avviso di pagamento
- La nullità delle cartelle per errata indicazione della residenza di essa ricorrente;
--------------------
Il ricorso veniva notificato sia al Comune di Napoli, sia alla NO SR – sia alla spa IC (cioè alla società concessionaria di Accertamento e Riscossione e che a sua volta aveva ceduto il rapporto alla Società di Progetto: Resistente_1 SR)
Si costituiva i Comune di Napoli che eccepiva la propria estraneità al giudizio
Con provvedimento in data 15.10.2025 questo giudice, nel mentre osservava che la notifica a IC spa era avvenuta su PEC non risultante su IPA e ordinava quindi la rinotifica sul corretto indirizzo pec Email_4
Si costituiva così anche IC che instava per il rigetto della domanda Il ricorrente ha depositato memorie
Nelle more del giudizio interveniva su detta materia il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025 . 15 e pertanto, fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare accoglimento.
SUL PROBLEMA DELLA LEGITTIMAZIONE DI NAPOLI OBIETTIVO VALORE
E' noto che i Comuni possono delegare non solo l'attività di riscossione, ma altresì quella di accertamento dei propri tributi.
E' quanto avvenuto nella fattispecie, dal momento che il Comune di Napoli ha delegato sia l'attività di accertamento che quella di riscossione alla spa IC.
IC è una società iscritta nell'apposito Albo dei soggetti privati “gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali” previsto dal D. L.vo 446/97 (tenuto sotto la sorveglianza del Dipartimento delle Finanze).
Fin qui nulla quaestio.
Il problema è che IC ha istituito per la gestione di tale servizio una società di progetto (partecipata al 100% e con obbligo di incedibilità delle quote) che come previsto dalla normativa sui lavori pubblici è subentrata nella concessione del servizio di accertamento e riscossione divenendo così la concessionaria in luogo di essa IC (anche se quest'ultima continua ad essere responsabile nei confronti del
Comune concedente realizzando così quella che è stata definita – invero in maniera non proprio corretta – una forma anomala di autonomia patrimoniale imperfetta dei socie delle società di capitali).
Va ancora brevemente premesso che le società di progetto (nell'evoluzione normativa, ora società di scopo) sono una figura che nasce in Italia con la Legge ME (come previsione addirittura obbligatoria nei bandi di gara) allo scopo di facilitare l'appalto e l'esecuzione di opere pubbliche che richiedessero elevata specializzazione o l'esecuzione di prestazioni complesse (sia quantitativamente che qualitativamente), tali da renderne difficoltosa l'esecuzione per un solo soggetto.
Quindi si trattava in genere di più imprenditori riuniti anche eventualmente in forma consortile e la nuova società era partecipata dagli stessi dettagliava i singoli compiti e le singole partecipazioni (alternativa alla risoluzione di tale problematica era la possibilità di costituire una ATI).
Orbene la società di progetto Società_1 - creata per gestire il servizio di accertamento e riscossione del Comune di Napoli - non è iscritta nell'Albo dei Gestori di cui sopra (invero l'Albo è diviso in 2 sezioni: la prima riservata ai Concessionari veri e propri e la seconda ai soggetti che effettuano attività propedeutiche e di supporto all'accertamento/riscossione e N.O.V. non è inserita nemmeno in tale sezione).
Il problema è quindi capire se una società di progetto (creata secondo le previsioni obbligatorie del
Codice degli Appalti) possa subentrare alla società madre per il particolare servizio di Accertamento e
Riscossione tributi per il quale occorre invece una specifica abilitazione.
Orbene già il semplice rilievo che l'iscrizione all'Albo non è necessaria solo per partecipare alle gare de quo, ma occorre che permanga per tutta la durata del rapporto rende evidente che Società_1 non era in alcun modo legittimata a qualsiasi attività sia di accertamento che di riscossione.
Ed infatti l'Albo dei Gestori è soggetto a verifiche periodi da parte di un'apposita Commissione che può disporre la sospensione, la cancellazione, la revoca e la decadenza dalla Gestione (v. sempre D. l.vo
446/97 art. 53) con la conseguenza che anche la semplice sospensione priva il soggetto del potere di proseguire nelle attività di Accertamento e Riscossione.
Ma v'è di più.
Tutte le norme sulle società di progetto (dalla ME sino al più recente D. L.vo 36/23 che ora parla di società di scopo) hanno sempre previsto la necessità che i soggetti che subentrano come società di scopo o di progetto “siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari” (in base a tali norme Società_1 avrebbe dovuto riaffidare le attività in questione al socio unico IC per poter ritenere legittima l'attività).
Si noti che proprio per risolvere tale problematica Società_1 e IC per taluni Accertamenti hanno provveduto all'annullamento in sede di autotutela ed alla ri-emissione del medesimo Avviso, però stavolta da parte di IC.
E sempre per risolvere il problema questa Corte di Giustizia (in altro processo analogo) aveva effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione della questione di diritto e cioè se le società progetto fossero abilitate ad effettuare le attività che la legge riservava a chi era iscritto nell'apposito Albo dei Gestori.
Tuttavia la Cassazione non ha avuto modo di rispondere perché a risolvere il problema (evidentemente grave perché coinvolgeva numerose pretese tributarie del Comune di Napoli) è intervenuto il Legislatore con il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15 che all'art. 3, comma 14 septies testualmente dispone
“… le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997… si interpretano nel senso che le società di scopo di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta net predetto alba. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”
Invero qualche autore non concorda sulla qualifica di Legge di Interpretazione Autentica che la norma si è auto-attribuita:
la “interpretazione autentica” sarebbe stata fatta per una questione che non solo non necessitava di interpretazione alcuna, ma addirittura la escludeva: la norma sull'iscrizione all'Albo dei soggetti Gestori è norma speciale e come tale un problema di modifica della stessa da parte del Codice degli Appalti non si sarebbe mai potuto porre.
Pertanto la norma in questione non potrebbe che operare per il futuro e non varrebbe a sanare gli
Accertamenti pregressi. Sul punto rileva il giudicante che anche la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere un problema di
“grave difficoltà interpretativa” allorché ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale di cui sopra (v. decreto del Primo Presidente del 23.7.24 anche se poi la questione non è stata più decisa per la nuova norma di cui sopra).
Pertanto, in ossequio alla decisione della S.C. va ritenuto che la norma in questione sia di interpretazione autentica e come tale da applicare anche nel presente giudizio.
Con il che vengono superate le obiezioni relative alla carenza di legittimazione attiva di Società_1
SULLA MANCANZA DI PREGRESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
IC, costituendosi, ha depositato l'Avviso di Accertamento evidenziando che lo stato è stato notificato (per raccomandata “ordinaria”) per compiuta giacenza.
All'uopo ha esibito copia della Raccomandata che dimostrerebbe ciò.
Rileva sul punto il giudicante che dall'esame del documento si evidenzia che si tratta di spedizione effettuata il 22.5.2024, ma non si legge in alcun modo (causa la scarsissima qualità della copia prodotta) che vi sia stata (o meno) una compiuta giacenza: oltre ai dati di mittente e destinataria si visualizzano parzialmente solo 2 timbri/data: uno di giugno 2024 e l'altro di luglio 2024.
Tuttavia va evidenziato che non può parlarsi di prescrizione perché la stessa matura col compimento del quinquennio in riferimento all'anno di riferimento (cui bisogna peraltro aggiungere 85 gg. di sospensione
Covid) e che siccome la Comunicazione di Pagamento è stata – pacificamente – notificata il 24.4.25 e contiene in effetti tutti i dati e gli avvertimenti prescritti per l'Avviso di Accertamento deve concludersi che essa tiene luogo dell'Avviso di Accertamento che è stato sicuramente spedito per tempo ma che richiederebbe ulteriori accertamenti sulla conclusione del processo notificatorio, attesa la sua scarsissima leggibilità
SULLE ULTERIORI ECCEZIONI
Il riferimento alla cartella è fuori luogo, trattandosi di accertamento esecutivo. Nemmeno può essere accolta l'eccezione di mancanza di relata, trattandosi di notifica c.d. “diretta” che pacificamente non necessita di tutte le formalità previste per le notifiche giudiziarie
-------------------
Per tali motivi il ricorso non può essere accolto
SULLE SPESE DI LITE
Le grosse incertezze sulla legittimazione attiva di Società_1 (che verosimilmente non avrebbe potuto emettere l'Avviso qui impugnato prima della norma sopra citata) impongono l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica così decide;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli il 18/02/2026 il Presidente (Vincenzo Del Sorbo)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8093/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso A. Lucci, N[ 66 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
IC S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 20250002321990191538484 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3073/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 29.4.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO n. 20250002321990191538484 del 28.3.25 (notif. 24.4.25
a mezzo poste private) con il quale si sollecitava il pagamento di € 823,65 relativamente a TARI per l'anno 2020 --
- Ufficio titolare del credito tributario: Comune di Napoli--
- Ufficio accertatore ed esattore: Resistente_1 SR--
Assumeva a sostegno:
- la carenza di legittimazione da parte di Società_1;
- la nullità per la mancanza di relata di notifica;
- la nullità per essere stato utilizzato un servizio di Poste Private,
- la mancata notifica di atti precedenti e la prescrizione del tributo;
- La nullità per vizi formali delle cartelle;
- La nullità per la mancata previa notifica di avviso di pagamento
- La nullità delle cartelle per errata indicazione della residenza di essa ricorrente;
--------------------
Il ricorso veniva notificato sia al Comune di Napoli, sia alla NO SR – sia alla spa IC (cioè alla società concessionaria di Accertamento e Riscossione e che a sua volta aveva ceduto il rapporto alla Società di Progetto: Resistente_1 SR)
Si costituiva i Comune di Napoli che eccepiva la propria estraneità al giudizio
Con provvedimento in data 15.10.2025 questo giudice, nel mentre osservava che la notifica a IC spa era avvenuta su PEC non risultante su IPA e ordinava quindi la rinotifica sul corretto indirizzo pec Email_4
Si costituiva così anche IC che instava per il rigetto della domanda Il ricorrente ha depositato memorie
Nelle more del giudizio interveniva su detta materia il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025 . 15 e pertanto, fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può trovare accoglimento.
SUL PROBLEMA DELLA LEGITTIMAZIONE DI NAPOLI OBIETTIVO VALORE
E' noto che i Comuni possono delegare non solo l'attività di riscossione, ma altresì quella di accertamento dei propri tributi.
E' quanto avvenuto nella fattispecie, dal momento che il Comune di Napoli ha delegato sia l'attività di accertamento che quella di riscossione alla spa IC.
IC è una società iscritta nell'apposito Albo dei soggetti privati “gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali” previsto dal D. L.vo 446/97 (tenuto sotto la sorveglianza del Dipartimento delle Finanze).
Fin qui nulla quaestio.
Il problema è che IC ha istituito per la gestione di tale servizio una società di progetto (partecipata al 100% e con obbligo di incedibilità delle quote) che come previsto dalla normativa sui lavori pubblici è subentrata nella concessione del servizio di accertamento e riscossione divenendo così la concessionaria in luogo di essa IC (anche se quest'ultima continua ad essere responsabile nei confronti del
Comune concedente realizzando così quella che è stata definita – invero in maniera non proprio corretta – una forma anomala di autonomia patrimoniale imperfetta dei socie delle società di capitali).
Va ancora brevemente premesso che le società di progetto (nell'evoluzione normativa, ora società di scopo) sono una figura che nasce in Italia con la Legge ME (come previsione addirittura obbligatoria nei bandi di gara) allo scopo di facilitare l'appalto e l'esecuzione di opere pubbliche che richiedessero elevata specializzazione o l'esecuzione di prestazioni complesse (sia quantitativamente che qualitativamente), tali da renderne difficoltosa l'esecuzione per un solo soggetto.
Quindi si trattava in genere di più imprenditori riuniti anche eventualmente in forma consortile e la nuova società era partecipata dagli stessi dettagliava i singoli compiti e le singole partecipazioni (alternativa alla risoluzione di tale problematica era la possibilità di costituire una ATI).
Orbene la società di progetto Società_1 - creata per gestire il servizio di accertamento e riscossione del Comune di Napoli - non è iscritta nell'Albo dei Gestori di cui sopra (invero l'Albo è diviso in 2 sezioni: la prima riservata ai Concessionari veri e propri e la seconda ai soggetti che effettuano attività propedeutiche e di supporto all'accertamento/riscossione e N.O.V. non è inserita nemmeno in tale sezione).
Il problema è quindi capire se una società di progetto (creata secondo le previsioni obbligatorie del
Codice degli Appalti) possa subentrare alla società madre per il particolare servizio di Accertamento e
Riscossione tributi per il quale occorre invece una specifica abilitazione.
Orbene già il semplice rilievo che l'iscrizione all'Albo non è necessaria solo per partecipare alle gare de quo, ma occorre che permanga per tutta la durata del rapporto rende evidente che Società_1 non era in alcun modo legittimata a qualsiasi attività sia di accertamento che di riscossione.
Ed infatti l'Albo dei Gestori è soggetto a verifiche periodi da parte di un'apposita Commissione che può disporre la sospensione, la cancellazione, la revoca e la decadenza dalla Gestione (v. sempre D. l.vo
446/97 art. 53) con la conseguenza che anche la semplice sospensione priva il soggetto del potere di proseguire nelle attività di Accertamento e Riscossione.
Ma v'è di più.
Tutte le norme sulle società di progetto (dalla ME sino al più recente D. L.vo 36/23 che ora parla di società di scopo) hanno sempre previsto la necessità che i soggetti che subentrano come società di scopo o di progetto “siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari” (in base a tali norme Società_1 avrebbe dovuto riaffidare le attività in questione al socio unico IC per poter ritenere legittima l'attività).
Si noti che proprio per risolvere tale problematica Società_1 e IC per taluni Accertamenti hanno provveduto all'annullamento in sede di autotutela ed alla ri-emissione del medesimo Avviso, però stavolta da parte di IC.
E sempre per risolvere il problema questa Corte di Giustizia (in altro processo analogo) aveva effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione della questione di diritto e cioè se le società progetto fossero abilitate ad effettuare le attività che la legge riservava a chi era iscritto nell'apposito Albo dei Gestori.
Tuttavia la Cassazione non ha avuto modo di rispondere perché a risolvere il problema (evidentemente grave perché coinvolgeva numerose pretese tributarie del Comune di Napoli) è intervenuto il Legislatore con il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15 che all'art. 3, comma 14 septies testualmente dispone
“… le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997… si interpretano nel senso che le società di scopo di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta net predetto alba. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”
Invero qualche autore non concorda sulla qualifica di Legge di Interpretazione Autentica che la norma si è auto-attribuita:
la “interpretazione autentica” sarebbe stata fatta per una questione che non solo non necessitava di interpretazione alcuna, ma addirittura la escludeva: la norma sull'iscrizione all'Albo dei soggetti Gestori è norma speciale e come tale un problema di modifica della stessa da parte del Codice degli Appalti non si sarebbe mai potuto porre.
Pertanto la norma in questione non potrebbe che operare per il futuro e non varrebbe a sanare gli
Accertamenti pregressi. Sul punto rileva il giudicante che anche la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere un problema di
“grave difficoltà interpretativa” allorché ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale di cui sopra (v. decreto del Primo Presidente del 23.7.24 anche se poi la questione non è stata più decisa per la nuova norma di cui sopra).
Pertanto, in ossequio alla decisione della S.C. va ritenuto che la norma in questione sia di interpretazione autentica e come tale da applicare anche nel presente giudizio.
Con il che vengono superate le obiezioni relative alla carenza di legittimazione attiva di Società_1
SULLA MANCANZA DI PREGRESSA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
IC, costituendosi, ha depositato l'Avviso di Accertamento evidenziando che lo stato è stato notificato (per raccomandata “ordinaria”) per compiuta giacenza.
All'uopo ha esibito copia della Raccomandata che dimostrerebbe ciò.
Rileva sul punto il giudicante che dall'esame del documento si evidenzia che si tratta di spedizione effettuata il 22.5.2024, ma non si legge in alcun modo (causa la scarsissima qualità della copia prodotta) che vi sia stata (o meno) una compiuta giacenza: oltre ai dati di mittente e destinataria si visualizzano parzialmente solo 2 timbri/data: uno di giugno 2024 e l'altro di luglio 2024.
Tuttavia va evidenziato che non può parlarsi di prescrizione perché la stessa matura col compimento del quinquennio in riferimento all'anno di riferimento (cui bisogna peraltro aggiungere 85 gg. di sospensione
Covid) e che siccome la Comunicazione di Pagamento è stata – pacificamente – notificata il 24.4.25 e contiene in effetti tutti i dati e gli avvertimenti prescritti per l'Avviso di Accertamento deve concludersi che essa tiene luogo dell'Avviso di Accertamento che è stato sicuramente spedito per tempo ma che richiederebbe ulteriori accertamenti sulla conclusione del processo notificatorio, attesa la sua scarsissima leggibilità
SULLE ULTERIORI ECCEZIONI
Il riferimento alla cartella è fuori luogo, trattandosi di accertamento esecutivo. Nemmeno può essere accolta l'eccezione di mancanza di relata, trattandosi di notifica c.d. “diretta” che pacificamente non necessita di tutte le formalità previste per le notifiche giudiziarie
-------------------
Per tali motivi il ricorso non può essere accolto
SULLE SPESE DI LITE
Le grosse incertezze sulla legittimazione attiva di Società_1 (che verosimilmente non avrebbe potuto emettere l'Avviso qui impugnato prima della norma sopra citata) impongono l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica così decide;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli il 18/02/2026 il Presidente (Vincenzo Del Sorbo)