CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 12617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12617 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa M. Elena Gamberini, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore di parte civile, in data 4 marzo 2026, ha depositato conclusioni e nota spese. La difesa del ricorrente ha depositato breve replica alle conclusioni del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12617 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia che aveva dichiarato IG ON penalmente responsabile per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, n. 1 e 2, 223, primo comma, e 219, secondo comma, n. 1, legge fati., commessi in concorso con altri e in qualità di amministratore unico della "TE CH s.r.l." sino al 31 gennaio 2012, e in seguito di amministratore di fatto sino alla data del fallimento ed amministratore di fatto della ditta individuale "AGM Toys di ON NO, a lui contestati per aver distratto o comunque sottratto i beni e le risorse della società "TE CH s.r.l.", dichiarata fallita, proseguendo l'attività commerciale attraverso la ditta individuale "AGM Toys di ON NO, e per aver sottratto le scritture contabili della società allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto ovvero di arrecare pregiudizio ai creditori. 2. Il ricorso per cassazione si compone di sette motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte avrebbe infatti errato nel ritenere che il ricorrente ricoprisse la qualifica di amministratore di fatto della TE CH s.r.I., poiché questi non avrebbe mai esercitato poteri di gestione continuativi e significativi né avuto un'influenza determinante sulla gestione della società, ed avrebbe anzi operato esclusivamente come dipendente dopo la cessione delle quote societarie. Sul punto, l'unico elemento valorizzato sarebbe la presunta falsità dell'atto di cessione delle quote, in assenza di prova adeguata a supporto di tale affermazione. Non sarebbe stato spiegato come le condotte del ricorrente potessero configurarsi come reato. Sarebbero poi state travisate le risultanze istruttorie, in particolare le dichiarazioni dell'ultimo amministratore della società AN ES, che avendo rivendicato il suo ruolo nel cambiamento delle scelte commerciali avvenuto dopo la cessione della società smentirebbe il preteso ruolo di amministratore di fatto del ON. L'attività di acquisto di giocattoli dalla società amministrata da OS ER per mano del ON senza che questi comunicasse la cessazione della sua carica di amministratore sarebbe inidoneo a dimostrare lo svolgimento di attività gestoria. Sarebbero poi state ignorate circostanze decisive risultati da atti specificamente indicati nell'impugnazione relative alla storia della società da cui si evincerebbe la 2 correttezza della cessione delle quote societarie, la mancanza di elementi per ritenere lo stato di decozione della società al gennaio 2012, l'opera prestata dal ON quale semplice dipendente, la mancanza di conoscenza da parte di quest'ultimo della dichiarazione di fallimento, e l'assenza di promiscuità societaria tra la TE CH s.r.l. e la AGM TOYS. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe posto la sentenza definitiva pronunciata a carico del coimputato ES alla base dell'affermazione di condanna del ricorrente, senza neppure soffermarsi sull'accertamento della qualifica di amministratore di fatto in capo a questi, e anzi ponendo a carico dell'imputato l'onere di dimostrare la propria innocenza, avendo attribuito valenza decisiva alla mancata dimostrazione da parte di questi dell'effettività del pagamento relativo alla cessione delle quote sociali, senza che vi fosse alcun elemento probatorio concreto da parte dell'accusa a sostegno dell'ipotesi di simulazione. Tale automatismo configurerebbe una violazione del principio del giusto processo e del principio di personalità della responsabilità penale. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, poiché la sentenza di patteggiamento del coimputato ES sarebbe stata utilizzata come prova della responsabilità del ricorrente, violando i principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non potendosi ritenere implicato un accertamento del fatto di reato in una sentenza di patteggiannento. Mancherebbe poi un effettivo iter argomentativo idoneo a fondare la qualificazione del ricorrente quale dominus di fatto della società. 2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge in relazione alla presunzione di innocenza e al principio dell'onere della prova, poiché il Giudice di merito avrebbe condannato l'imputato ritenendo sufficiente la mancata dimostrazione da parte dell'imputato di circostanze favorevoli alla propria posizione. 2.5. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova poiché sarebbero stata erroneamente ricostruita la cronologia dei debiti sociali, poiché sarebbe emerso in modo inequivoco che la società, al momento del trasferimento delle quote, non avrebbe presentato esposizioni debitorie. 2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge per erronea valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato ai fini della determinazione della pena, poiché quest'ultimo risulterebbe incensurato ed avrebbe manifestato un atteggiamento di piena collaborazione, e poiché 3 non sarebbe stata valutata distintamente la posizione del ricorrente, privo di iniziativa autonoma e connotato da un ruolo marginale, rispetto alla posizione dell'amministratore di diritto ES. 2.7. Il settimo motivo deduce vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché non sarebbero stati correttamente valutati gli elementi rilevanti di segno positivo ricorrenti nel caso di specie, quali le modalità della condotta, l'intensità del dolo e l'entità del danno nemmeno dimostrato nel suo ammontare, ai fini di determinare correttamente la pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 2. Il primo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, perché in buona parte sovrapponibili e comunque interdipendenti in quanto nel complesso attinenti all'assegnazione al ricorrente del munus di amministratore di fatto della fallita, sono infondati. In linea di diritto, la veste di amministratore di fatto va desunta dal disposto dell'art.2639 c.c., introdotto con la riforma del diritto penale societario, che stabilisce che "al soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione". Secondo l'interpretazione che dell'espressione ha fornito la costante giurisprudenza di legittimità in materia, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o co-gestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell' iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o co-gestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se 4 sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, 14/04/2003, n. 22413, Sidoli, Rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Ponciroli, Rv. 234254). Più di recente, è stato chiarito che l'esistenza di un amministratore di fatto non è incompatibile con la consentanea, piena responsabilità dell'amministratore di diritto, in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal modello legale della norma incriminatrice;
la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ., infatti, non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa concretizzarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040). In conclusione, può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui alla I. fall., artt. 216 e 223, vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, 13/04/2006, n. 19145, Binda e altro, Rv. 234428, che ha confermato il principio della individuabilità dell'amministratore "sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rappresentate dalle mere qualifiche formali ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta", con estensione della veste, nel caso concreto, al "preposto al settore commerciale di un piccolo organismo operante nel mercato del commercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzione della società"). Le pronunce dei gradi di merito, con i rispettivi articolati che si fondono reciprocamente, immuni da travisamento, hanno fatto buon governo dei principi richiamati e dunque dato conto, con motivazione razionale, persuasiva, esente da illogicità manifeste, del ruolo gestorio costantemente espletato dall'imputato nel corso della vita societaria. Si è data così evidenza di dati sintomatici convergenti, come la copertura del ruolo di amministratore unico della fallita fino al 2012; della riconducibilità al ricorrente, anche per il periodo postumo, di compiti gestionali nella branca commerciale della compravendita dei giocattoli, tratti dalle dichiarazioni rese dall'allora coimputato ES, anche per quanto concerne la sua personale incompetenza nel settore del commercio dei giocattoli;
dalle ammissioni dell'imputato in sede d'esame dibattimentale quanto ai rapporti intrattenuti con tale ER OS, fornitrice della TE CH s.r.l. ed all'avvenuta predisposizione, emissione ed incasso, da parte sua, di fatture di vendita di merce per conto della società; dalla riconducibilità del contratto di locazione del capannone di Boscoreale (luogo di rinvenimento della merce 5 occultata e comunque distratta), a ON IG, rimasto costantemente in possesso delle chiavi ed utilizzatore dell'immobile, eloquentemente non ricompreso tra i beni strumentali della società; dalla significatività del comportamento del figlio AN in occasione dell'accesso della Guardia di finanza di Torre Annunziata, che ha immediatamente telefonato al padre IG e non al ES, formale amministratore della fallita;
dalla condotta tenuta dal medesimo ricorrente, che al cospetto della polizia giudiziaria si è interfacciato direttamente con il commercialista della società e, appunto, non con ES. Al robusto novero di tali indicatori, si sono affiancate non irragionevoli osservazioni a riguardo della inverosimiglianza delle mansioni di mero lavoratore dipendente che il ricorrente sostiene di aver assunto dopo la presunta cessione delle quote sociali al subentrante ES, di cui non è stato fornito tangibile riscontro documentale. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori che rimane estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965), chiede a questa Corte di incunearsi nella valutazione dei fatti e nel raffronto delle prove e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza compiutamente confrontarsi (come doveroso, Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708) con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 2.1.Quanto alla dedotta, per vero fugacemente, "mancanza di conoscenza della dichiarazione di fallimento", mette conto rammentare il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, secondo il quale, poiché l'incriminazione dei fatti di bancarotta post-fallimentare scaturisce dall'estensione chiarificatrice operata dall'art. 216, comma secondo, I. fall., appare evidente che l'elemento soggettivo del reato può anche prescindere dalla dimostrazione della consapevolezza dell'avvenuto deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, quando comunque sia ravvisabile il dolo generico della bancarotta fraudolenta ordinaria, ossia la consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria anche l'intenzione di causarlo (Sez.5, n. 16128 del 24/02/2016, Corona, n.m.; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739). 6 E la sentenza impugnata ha sottolineato che alla sottrazione delle scritture contabili, impeditiva di qualsiasi possibilità di rielaborazione degli accadimenti aziendali, si è rivelata speculare la sparizione delle risorse e dei beni dell'impresa, in parte casualmente "riapparsi" e rinvenuti dopo la declaratoria di fallimento, in occasione di un controllo eseguito dalla guardia di finanza per ragioni diverse da quelle pertinenti all'oggetto del processo. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'art. 238-bis, col circoscrivere l'utilizzabilità dell'acquisizione delle sentenze irrevocabili "ai fini della prova del fatto in esse accertato", limita all'avvenuto accertamento ed ai connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia (in motivazione, Sez.1, n. 30445 del 23/06/2025, P., Rv. 288573). Occorre poi ricordare che, quando una sentenza irrevocabile viene acquisita nel processo ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, mentre, nell'ipotesi in cui la stessa sentenza venga utilizzata come mero riscontro di altre prove già acquisite, tale conferma non risulta necessaria (sez.3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv. 285063; sez. 4, n. 12349 del 20/03/2008, Rv. 239299). La decisione della Corte d'appello, per un verso, ha legittimamente riservato il giudizio di valenza probatoria della sentenza irrevocabile pronunciata a carico del ES al "fatto in essa accertato", ovvero alla sussistenza della condotta distrattiva dei beni e delle risorse della società e della sottrazione delle scritture contabili, senza operarne un'automatica estensione all'apprezzamento dell'attribuibilità del fatto all'attuale ricorrente. Per altro verso, ha utilizzato la sentenza irrevocabile nell'interazione con gli altri elementi di prova, alla cui puntuale delibazione non si è sottratta. La sentenza impugnata, in altre parole, non si è supinamente "appiattita" sulla citata deliberazione, ma ne ha tratto conforto dimostrativo per la corroborazione delle altre prove assunte e predicate„ fondanti in via principale il verdetto di condanna nei confronti dell'imputato. Occorre anche sottolineare, per completezza, che la sentenza irrevocabile di condanna, che risulta pronunciata nei confronti del ES in esito al c.d. concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., non è assimilabile ad una sentenza di patteggiamento di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., perché, nel confermare la decisione di primo grado sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, ne contiene un accertamento pieno, a differenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che, privilegiando gli effetti premiali del rito e sostanziando un'anticipazione di giudizio, prescinde da un accertamento giudiziale di colpevolezza in senso stretto (così Corte Cost. n. 448 del 1995). 7 4.11 quinto motivo è generico e manifestamente infondato. E' necessario rammentare che il vizio di "contraddittorietà processuale", o di "travisamento della prova", vede limitata la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva e grava sul ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere e in giurisprudenza è precisato che il ricorrente, che intenda opporre la sussistenza dell'incompatibilità tra gli "atti del processo" e la solidità della struttura della motivazione della sentenza, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di elementi di prova che il giudice non avrebbe preso in considerazione o non avrebbe correttamente interpretato, ma deve identificare, con l'atto processuale di riferimento, l'elemento fattuale o il dato dimostrativo che siano in grado di disarticolare l'intero ragionamento del provvedimento impugnato (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25248 del 12/05/2022, Rossi, non massinnata;
sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.283370). Non è dato comprendere, e non è articolato in modo esauriente nel ricorso, quale efficacia demolitiva, sul corredo della motivazione, possa produrre l'eventuale erroneità del tratto della sentenza che ha ricondotto la scelta del formale mutamento della compagine amministrativa, operata nel 2012, alla volontà del ricorrente di sfuggire alle responsabilità, in vista del prevedibile tracollo economico dell'attività. L'editto accusatorio è concentrato sulla fraudolenta sottrazione degli elementi attivi dell'impresa - prima o dopo il fallimento - e dell'impianto contabile, con la finalità, per questo secondo segmento del rimprovero, di pregiudicare le aspettative dei creditori e sulla sua fondatezza si è espressa la Corte territoriale con enunciati che prescindono dalla collocazione temporale dell'emersione della situazione di dissesto. Nè il ricorrente si è peritato di procedere all'inequivoca individuazione e alla specifica rappresentazione dell'atto processuale dimostrativo della fallacità della proposizione, (non semplicemente richiamandolo ma) attraverso le forme di volta in volta più adeguate alla natura dell'atto stesso, come l'integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, l'allegazione in copia, la precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice. 8 5. Il sesto ed il settimo motivo, relativi alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono aspecifici, non consentiti e manifestamente infondati. 5.1. Il ricorrente non coglie nel segno quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura oggettiva e soggettiva (il carattere sofisticato del comportamento fraudolento, l'improbo contegno processuale, l'assenza di offerte di ristoro, a fronte dei quali è stato reputato recessivo il profilo dell'incensuratezza), che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 5.2. Anche la quantificazione della sanzione è esente da critiche, al lume del consolidato indirizzo interpretativo, in virtù del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); pertanto è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), come anche adeguata è la motivazione se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La parte motiva dedicata alla commisurazione della pena, ridotta in misura prossima al minimo edittale in accoglimento del motivo di gravame proposto dall'imputato, appaga tali parametri e veicola la censura di ricorso nell'inammissibilità, per manifesta infondatezza. 6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9 7.Nulla deve essere liquidato per le spese di parte civile, stante la tardività della relativa richiesta, che avrebbe dovuto essere formulata almeno quindici giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 611 comma 1 cod. proc. pen. e, in ogni caso, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non sarebbe in questo caso dovuta, perché essa non ha fornito alcun concreto contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (in motivazione, Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese alla parte civile. Così deciso il 12/03/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa M. Elena Gamberini, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore di parte civile, in data 4 marzo 2026, ha depositato conclusioni e nota spese. La difesa del ricorrente ha depositato breve replica alle conclusioni del Procuratore generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 12617 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 12/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Noia che aveva dichiarato IG ON penalmente responsabile per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, n. 1 e 2, 223, primo comma, e 219, secondo comma, n. 1, legge fati., commessi in concorso con altri e in qualità di amministratore unico della "TE CH s.r.l." sino al 31 gennaio 2012, e in seguito di amministratore di fatto sino alla data del fallimento ed amministratore di fatto della ditta individuale "AGM Toys di ON NO, a lui contestati per aver distratto o comunque sottratto i beni e le risorse della società "TE CH s.r.l.", dichiarata fallita, proseguendo l'attività commerciale attraverso la ditta individuale "AGM Toys di ON NO, e per aver sottratto le scritture contabili della società allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto ovvero di arrecare pregiudizio ai creditori. 2. Il ricorso per cassazione si compone di sette motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte avrebbe infatti errato nel ritenere che il ricorrente ricoprisse la qualifica di amministratore di fatto della TE CH s.r.I., poiché questi non avrebbe mai esercitato poteri di gestione continuativi e significativi né avuto un'influenza determinante sulla gestione della società, ed avrebbe anzi operato esclusivamente come dipendente dopo la cessione delle quote societarie. Sul punto, l'unico elemento valorizzato sarebbe la presunta falsità dell'atto di cessione delle quote, in assenza di prova adeguata a supporto di tale affermazione. Non sarebbe stato spiegato come le condotte del ricorrente potessero configurarsi come reato. Sarebbero poi state travisate le risultanze istruttorie, in particolare le dichiarazioni dell'ultimo amministratore della società AN ES, che avendo rivendicato il suo ruolo nel cambiamento delle scelte commerciali avvenuto dopo la cessione della società smentirebbe il preteso ruolo di amministratore di fatto del ON. L'attività di acquisto di giocattoli dalla società amministrata da OS ER per mano del ON senza che questi comunicasse la cessazione della sua carica di amministratore sarebbe inidoneo a dimostrare lo svolgimento di attività gestoria. Sarebbero poi state ignorate circostanze decisive risultati da atti specificamente indicati nell'impugnazione relative alla storia della società da cui si evincerebbe la 2 correttezza della cessione delle quote societarie, la mancanza di elementi per ritenere lo stato di decozione della società al gennaio 2012, l'opera prestata dal ON quale semplice dipendente, la mancanza di conoscenza da parte di quest'ultimo della dichiarazione di fallimento, e l'assenza di promiscuità societaria tra la TE CH s.r.l. e la AGM TOYS. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe posto la sentenza definitiva pronunciata a carico del coimputato ES alla base dell'affermazione di condanna del ricorrente, senza neppure soffermarsi sull'accertamento della qualifica di amministratore di fatto in capo a questi, e anzi ponendo a carico dell'imputato l'onere di dimostrare la propria innocenza, avendo attribuito valenza decisiva alla mancata dimostrazione da parte di questi dell'effettività del pagamento relativo alla cessione delle quote sociali, senza che vi fosse alcun elemento probatorio concreto da parte dell'accusa a sostegno dell'ipotesi di simulazione. Tale automatismo configurerebbe una violazione del principio del giusto processo e del principio di personalità della responsabilità penale. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, poiché la sentenza di patteggiamento del coimputato ES sarebbe stata utilizzata come prova della responsabilità del ricorrente, violando i principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non potendosi ritenere implicato un accertamento del fatto di reato in una sentenza di patteggiannento. Mancherebbe poi un effettivo iter argomentativo idoneo a fondare la qualificazione del ricorrente quale dominus di fatto della società. 2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge in relazione alla presunzione di innocenza e al principio dell'onere della prova, poiché il Giudice di merito avrebbe condannato l'imputato ritenendo sufficiente la mancata dimostrazione da parte dell'imputato di circostanze favorevoli alla propria posizione. 2.5. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova poiché sarebbero stata erroneamente ricostruita la cronologia dei debiti sociali, poiché sarebbe emerso in modo inequivoco che la società, al momento del trasferimento delle quote, non avrebbe presentato esposizioni debitorie. 2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge per erronea valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato ai fini della determinazione della pena, poiché quest'ultimo risulterebbe incensurato ed avrebbe manifestato un atteggiamento di piena collaborazione, e poiché 3 non sarebbe stata valutata distintamente la posizione del ricorrente, privo di iniziativa autonoma e connotato da un ruolo marginale, rispetto alla posizione dell'amministratore di diritto ES. 2.7. Il settimo motivo deduce vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché non sarebbero stati correttamente valutati gli elementi rilevanti di segno positivo ricorrenti nel caso di specie, quali le modalità della condotta, l'intensità del dolo e l'entità del danno nemmeno dimostrato nel suo ammontare, ai fini di determinare correttamente la pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 2. Il primo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, perché in buona parte sovrapponibili e comunque interdipendenti in quanto nel complesso attinenti all'assegnazione al ricorrente del munus di amministratore di fatto della fallita, sono infondati. In linea di diritto, la veste di amministratore di fatto va desunta dal disposto dell'art.2639 c.c., introdotto con la riforma del diritto penale societario, che stabilisce che "al soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione". Secondo l'interpretazione che dell'espressione ha fornito la costante giurisprudenza di legittimità in materia, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o co-gestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell' iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o co-gestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se 4 sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, 14/04/2003, n. 22413, Sidoli, Rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Ponciroli, Rv. 234254). Più di recente, è stato chiarito che l'esistenza di un amministratore di fatto non è incompatibile con la consentanea, piena responsabilità dell'amministratore di diritto, in presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal modello legale della norma incriminatrice;
la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ., infatti, non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa concretizzarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040). In conclusione, può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui alla I. fall., artt. 216 e 223, vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, 13/04/2006, n. 19145, Binda e altro, Rv. 234428, che ha confermato il principio della individuabilità dell'amministratore "sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rappresentate dalle mere qualifiche formali ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta", con estensione della veste, nel caso concreto, al "preposto al settore commerciale di un piccolo organismo operante nel mercato del commercio, in considerazione del peso decisivo rivestito da costui nella conduzione della società"). Le pronunce dei gradi di merito, con i rispettivi articolati che si fondono reciprocamente, immuni da travisamento, hanno fatto buon governo dei principi richiamati e dunque dato conto, con motivazione razionale, persuasiva, esente da illogicità manifeste, del ruolo gestorio costantemente espletato dall'imputato nel corso della vita societaria. Si è data così evidenza di dati sintomatici convergenti, come la copertura del ruolo di amministratore unico della fallita fino al 2012; della riconducibilità al ricorrente, anche per il periodo postumo, di compiti gestionali nella branca commerciale della compravendita dei giocattoli, tratti dalle dichiarazioni rese dall'allora coimputato ES, anche per quanto concerne la sua personale incompetenza nel settore del commercio dei giocattoli;
dalle ammissioni dell'imputato in sede d'esame dibattimentale quanto ai rapporti intrattenuti con tale ER OS, fornitrice della TE CH s.r.l. ed all'avvenuta predisposizione, emissione ed incasso, da parte sua, di fatture di vendita di merce per conto della società; dalla riconducibilità del contratto di locazione del capannone di Boscoreale (luogo di rinvenimento della merce 5 occultata e comunque distratta), a ON IG, rimasto costantemente in possesso delle chiavi ed utilizzatore dell'immobile, eloquentemente non ricompreso tra i beni strumentali della società; dalla significatività del comportamento del figlio AN in occasione dell'accesso della Guardia di finanza di Torre Annunziata, che ha immediatamente telefonato al padre IG e non al ES, formale amministratore della fallita;
dalla condotta tenuta dal medesimo ricorrente, che al cospetto della polizia giudiziaria si è interfacciato direttamente con il commercialista della società e, appunto, non con ES. Al robusto novero di tali indicatori, si sono affiancate non irragionevoli osservazioni a riguardo della inverosimiglianza delle mansioni di mero lavoratore dipendente che il ricorrente sostiene di aver assunto dopo la presunta cessione delle quote sociali al subentrante ES, di cui non è stato fornito tangibile riscontro documentale. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori che rimane estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965), chiede a questa Corte di incunearsi nella valutazione dei fatti e nel raffronto delle prove e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza compiutamente confrontarsi (come doveroso, Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.nn.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708) con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 2.1.Quanto alla dedotta, per vero fugacemente, "mancanza di conoscenza della dichiarazione di fallimento", mette conto rammentare il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, secondo il quale, poiché l'incriminazione dei fatti di bancarotta post-fallimentare scaturisce dall'estensione chiarificatrice operata dall'art. 216, comma secondo, I. fall., appare evidente che l'elemento soggettivo del reato può anche prescindere dalla dimostrazione della consapevolezza dell'avvenuto deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, quando comunque sia ravvisabile il dolo generico della bancarotta fraudolenta ordinaria, ossia la consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria anche l'intenzione di causarlo (Sez.5, n. 16128 del 24/02/2016, Corona, n.m.; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739). 6 E la sentenza impugnata ha sottolineato che alla sottrazione delle scritture contabili, impeditiva di qualsiasi possibilità di rielaborazione degli accadimenti aziendali, si è rivelata speculare la sparizione delle risorse e dei beni dell'impresa, in parte casualmente "riapparsi" e rinvenuti dopo la declaratoria di fallimento, in occasione di un controllo eseguito dalla guardia di finanza per ragioni diverse da quelle pertinenti all'oggetto del processo. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'art. 238-bis, col circoscrivere l'utilizzabilità dell'acquisizione delle sentenze irrevocabili "ai fini della prova del fatto in esse accertato", limita all'avvenuto accertamento ed ai connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia (in motivazione, Sez.1, n. 30445 del 23/06/2025, P., Rv. 288573). Occorre poi ricordare che, quando una sentenza irrevocabile viene acquisita nel processo ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, mentre, nell'ipotesi in cui la stessa sentenza venga utilizzata come mero riscontro di altre prove già acquisite, tale conferma non risulta necessaria (sez.3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv. 285063; sez. 4, n. 12349 del 20/03/2008, Rv. 239299). La decisione della Corte d'appello, per un verso, ha legittimamente riservato il giudizio di valenza probatoria della sentenza irrevocabile pronunciata a carico del ES al "fatto in essa accertato", ovvero alla sussistenza della condotta distrattiva dei beni e delle risorse della società e della sottrazione delle scritture contabili, senza operarne un'automatica estensione all'apprezzamento dell'attribuibilità del fatto all'attuale ricorrente. Per altro verso, ha utilizzato la sentenza irrevocabile nell'interazione con gli altri elementi di prova, alla cui puntuale delibazione non si è sottratta. La sentenza impugnata, in altre parole, non si è supinamente "appiattita" sulla citata deliberazione, ma ne ha tratto conforto dimostrativo per la corroborazione delle altre prove assunte e predicate„ fondanti in via principale il verdetto di condanna nei confronti dell'imputato. Occorre anche sottolineare, per completezza, che la sentenza irrevocabile di condanna, che risulta pronunciata nei confronti del ES in esito al c.d. concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., non è assimilabile ad una sentenza di patteggiamento di cui agli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., perché, nel confermare la decisione di primo grado sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, ne contiene un accertamento pieno, a differenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che, privilegiando gli effetti premiali del rito e sostanziando un'anticipazione di giudizio, prescinde da un accertamento giudiziale di colpevolezza in senso stretto (così Corte Cost. n. 448 del 1995). 7 4.11 quinto motivo è generico e manifestamente infondato. E' necessario rammentare che il vizio di "contraddittorietà processuale", o di "travisamento della prova", vede limitata la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva e grava sul ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere e in giurisprudenza è precisato che il ricorrente, che intenda opporre la sussistenza dell'incompatibilità tra gli "atti del processo" e la solidità della struttura della motivazione della sentenza, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di elementi di prova che il giudice non avrebbe preso in considerazione o non avrebbe correttamente interpretato, ma deve identificare, con l'atto processuale di riferimento, l'elemento fattuale o il dato dimostrativo che siano in grado di disarticolare l'intero ragionamento del provvedimento impugnato (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25248 del 12/05/2022, Rossi, non massinnata;
sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.283370). Non è dato comprendere, e non è articolato in modo esauriente nel ricorso, quale efficacia demolitiva, sul corredo della motivazione, possa produrre l'eventuale erroneità del tratto della sentenza che ha ricondotto la scelta del formale mutamento della compagine amministrativa, operata nel 2012, alla volontà del ricorrente di sfuggire alle responsabilità, in vista del prevedibile tracollo economico dell'attività. L'editto accusatorio è concentrato sulla fraudolenta sottrazione degli elementi attivi dell'impresa - prima o dopo il fallimento - e dell'impianto contabile, con la finalità, per questo secondo segmento del rimprovero, di pregiudicare le aspettative dei creditori e sulla sua fondatezza si è espressa la Corte territoriale con enunciati che prescindono dalla collocazione temporale dell'emersione della situazione di dissesto. Nè il ricorrente si è peritato di procedere all'inequivoca individuazione e alla specifica rappresentazione dell'atto processuale dimostrativo della fallacità della proposizione, (non semplicemente richiamandolo ma) attraverso le forme di volta in volta più adeguate alla natura dell'atto stesso, come l'integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, l'allegazione in copia, la precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice. 8 5. Il sesto ed il settimo motivo, relativi alla dosimetria della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono aspecifici, non consentiti e manifestamente infondati. 5.1. Il ricorrente non coglie nel segno quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura oggettiva e soggettiva (il carattere sofisticato del comportamento fraudolento, l'improbo contegno processuale, l'assenza di offerte di ristoro, a fronte dei quali è stato reputato recessivo il profilo dell'incensuratezza), che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 5.2. Anche la quantificazione della sanzione è esente da critiche, al lume del consolidato indirizzo interpretativo, in virtù del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); pertanto è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), come anche adeguata è la motivazione se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). La parte motiva dedicata alla commisurazione della pena, ridotta in misura prossima al minimo edittale in accoglimento del motivo di gravame proposto dall'imputato, appaga tali parametri e veicola la censura di ricorso nell'inammissibilità, per manifesta infondatezza. 6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9 7.Nulla deve essere liquidato per le spese di parte civile, stante la tardività della relativa richiesta, che avrebbe dovuto essere formulata almeno quindici giorni liberi prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 611 comma 1 cod. proc. pen. e, in ogni caso, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non sarebbe in questo caso dovuta, perché essa non ha fornito alcun concreto contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (in motivazione, Sez. U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spese alla parte civile. Così deciso il 12/03/2026