Sentenza 19 giugno 2019
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero disatteso l'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari avanzata da un soggetto accusato di riciclaggio in considerazione dell'evidente protrazione della condotta, svolta con stabilità e professionalità, e del collegamento del predetto con complici operanti in territorio estero). (Cfr., altresì, Sez. 2, n. 3944 del 1993, Rv. 195228-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2019, n. 27272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27272 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2019 |
Testo completo
27272-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.922 UGO DE CRESCIENZO Presidente - CC 17/05/2019- ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 13075/2019 MARCO MARIA ALMA IGNAZIO PARDO GIUSEPPE COSCIONI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC LE SA nato a [...] il [...] RE LUIGI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Franca ZACCO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Sig nin RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 marzo 2019, il Tribunale del riesame di RO confermava l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per OL EO RO e Re LU, indagati per il reato di cui agli artt. 110-648 bis cod.pen.
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di OL EO RO, chiedendone l'annullamento. Al riguardo censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva accolto la richiesta di OL di poter sostituire la misura della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, o quanto meno con quella degli arresti domiciliari, per l'assenza di documentazione idonea (secondo il Tribunale l'abitazione indicata mancava di documentazione che ne specificasse il titolo della disponibilità concessa dal proprietario ed era stata indicata in modo erroneo).
1.2 Il difensore deduce che le esigenze cautelari erano state ritenute sussistenti sulla base di un generico riferimento al contesto ed alla modalità della condotta - in alcun modo sintomatici di elevata pericolosità-, che sarebbe stata svolta con una suggestiva ma solo ipotizzabile stabilità e professionalità, eventualmente attribuibile solo ai soggetti di nazionalità straniera coinvolti nel reato;
tra l'altro, OL era da considerarsi ai margini della condotta accertata, non essendo stato individuato nell'atto di porre in essere condotte delittuose;
il pericolo di reiterazione del reato era stato quindi invocato in forma meramente assertiva, non considerandosi evenienze quali la stato di incensuratezza o l'assenza di concreti accertamenti in merito alla effettiva realizzazione di condotte delittuose quali quelle accertate dagli agenti di PG.. 1.3 Infine il Tribunale si era limitato ad affermare che gli elementi addotti avrebbero reso inidonee le misure non detentive, senza considerare misure applicabili quali il divieto di dimora e l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, misure facilmente applicabili ad un soggetto residente in [...]e che non solo avrebbero allontanato il ricorrente dal luogo del presunto delitto, ma che, unite alla revoca dei documenti di espatrio, avrebbero anche reciso i presunti contatti con l'estero; il Tribunale, in una evidente pregiudizialità, aveva anche messo in dubbio la veridicità del luogo di residenza di OL, affermazione quanto mai anomala, visto che coincideva con il luogo di nascita.
2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di Re LU.
2.1 I motivi di ricorso sono sostanzialmente identici a quelli proposti nell'interesse di OL, con la specificazione che la richiesta di concessione degli arresti domiciliari era stata respinta in quanto l'abitazione indicata non era stata accompagnata da una dichiarazione di esplicita disponibilità dei genitori di Re ad accoglierlo, senza considerare che l'allocazione con misura detentiva 2 m presso una abitazione distante dai luoghi del presunto delitto era implicitamente idonea a sopperire all'eventuale pericolo di reiterazione di un reato che si sarebbe svolto in connessione evidente con il capannone ove era intervenuta la P.G.; la censura sulla abitazione indicata non appariva in alcun modo legittima, posto che l'abitazione non era diversa da quella di residenza del Re, per cui la dichiarazione di disponibilità avrebbe dovuto essere richiesta solo in relazione ad una abitazione in cui il ricorrente non fosse solito vivere.
2.2 In data 9 maggio 2019 perveniva rinuncia al ricorso da parte di Re LU. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono inammissibili.
2.1 Per quanto riguarda il ricorso di Re LU, deve in proposito rilevarsi che, in data 09/05/2019 perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente;
la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché-ravvisandosi - alprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
2.2 Relativamente al ricorso di OL si deve rilevare come le censure sull'adeguatezza della misura in concreto applicata siano manifestamente infondate, posto che, secondo i principi consolidati di questa Corte e condivise da questo collegio, la suddetta adeguatezza deve essere valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che alla misura cautelare siano eventualmente collegati, rispetto al quale assume particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755); con riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere ritenuta quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell'indagato depongano nel senso per la propensione all'inosservanza delle prescrizioni, soprattutto nei casi, come nella specie, dove è apparso evidente il protrarsi di una condotta svolta con stabilità e professionalità e il collegamento degli indagati con altri soggetti operanti in territorio estero al fine della destinazione dei pezzi derivanti dalle autovetture cannibalizzate. 3 Il Tribunale ha quindi motivato in maniera esauriente sulla impossibilità di applicare misure custodiali meno afflittive sottolineando che non era stato specificato a che titolo tale RI AR gli avrebbe offerto la disponibilità di un immobile a RO (tra l'altro, in ricorso OL riferisce di essere residente a [...], a supporto della richiesta di misure alternative quali divieto di dimora o obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria); il tribunale ha fatto quindi corretta applicazione del principio secondo il quale è onere dell'interessato fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori, può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva. In conclusione, il ricorso è pertanto generico, in quanto riproduttivo di censure di merito alle quali l'ordinanza impugnata ha fornito risposta esauriente e del tutto immune da vizi logici e giuridici. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato OL, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e OL EO RO al pagamento della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende e Re LU al pagamento della somma di € 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. relativamente al OL EO RO. Così deciso il 17/05/2019 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Ugo De Crestienzo СніжанаGrimm DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 GIU. 2019 IL 4 CANCELLIERE Claudia Pianelli O N