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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 567/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 09/04/2025, promossa
d a
OGGETTO:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Proprietà BO AN elettivamente domiciliata in VIA MARSALA 40 25122
BRESCIA presso il difensore
APPELLANTE
c o n t r o
, , con il patrocinio dell'avv. LORINI Controparte_1 C.F._2
ALBERTO e dell'avv. PODAVITTE ANTONELLA elettivamente domiciliata in
VIA UMBERTO I,17 25030 URAGO D'OGLIO presso il difensore
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia - sezione terza civile- pubblicata in data 22/04/2024 n. 1656/2024 .
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Brescia
n.1656/2024, RG n.11561/2023, pubblicata il 22/04/2024, notificata in data
22.04.2024, rigettare ogni domanda proposta da , con rifusione di spese Controparte_1
e compensi dei due gradi di giudizio, con accessori di legge.
Dell'appellata:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza così giudicare: Dichiarare inammissibile l'appello per carenza di interesse ad agire. Respingere in ogni caso l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza di I grado.
Spese di lite ed onorari rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1656/24, accoglieva la domanda proposta da condannando all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Torbole Casaglia, via Fontanili n. 3 nonché al pagamento delle spese processuali.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Qualificava l'azione proposta da rivendica del proprietario contro il Controparte_1
terzo detentore sine titulo;
riteneva che l'attrice avesse provato di essere la pagina 2 di 6 proprietaria del bene.
L'immobile, costituito da abitazione al piano rialzato con locale di sgombero,
lavanderia e cantina al piano seminterrato, era in comproprietà pro quota indivisa dei coniugi e costoro, con atto in data 15 gennaio 2016 a CP_2 Persona_1
rogito notaio avevano donato la proprietà al figlio Per_2 Parte_2 CP_1
era divenuta proprietaria per successione ereditaria dal coniuge, come provato
[...]
dalla visura catastale ove era così riportata la provenienza “ successione ex lege di del 3/1/2020 sede Brescia registrazione volume 88888 n. 105126 Parte_2
registrato in data 20.3.2020 – trascrizione n. 8084.1/2020 reparto P.I. di Brescia in atto dal 17/04/2020 ”.
sorella di , aveva eccepito di detenere l'immobile in forza di Parte_1 Pt_2
comodato concluso in forma verbale dai genitori nel 2005, da loro rinnovato nei primi giorni del mese di giugno 2016.
Il Tribunale riteneva il comodato, la cui esistenza era stata contestata, inopponibile alla proprietaria.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa mediante deposito di note scritte.
La Corte riservava il deposito della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Con unico motivo l'appellante lamenta la falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. sostenendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che avesse provato di essere proprietaria dell'immobile nonostante Controparte_1
avesse prodotto soltanto una visura camerale relativa all'acquisto per successione da non idonea ai fini della prova rigorosa del titolo richiesta nell'azione Parte_2
di rivendica, seppure attenuata dalla mancata contestazione dell'esistenza dell'atto di donazione dell'immobile al coniuge dell'appellata.
Il motivo va disatteso.
Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona;
in tal caso è sufficiente che il rivendicante dimostri il passaggio della proprietà dal precedente proprietario, di regola tramite la produzione dell'atto di di acquisto.
L'appellata si è limitata a produrre la voltura catastale della proprietà dell'immobile occupato dall'appellante, che costituisce un mero indizio dell'avvenuto trasferimento della proprietà in suo favore.
Nel contesto complessivo delle risultanze probatorie è da ritenersi provato l'acquisto della proprietà, poiché: nella intestazione catastale il titolo traslativo vantato da
è ben specificato, trattasi di successione ex lege ( legittima) dal proprio Controparte_1
coniuge; sono stati riportati i dati della trascrizione della successione;
Parte_1
non ha contestato lo status di coniuge dell'appellata rispetto al precedente proprietario del bene al momento dell'apertura della successione né ha dedotto che la successione pagina 4 di 6 di si sia devoluta con un titolo diverso da quello vantato dalla moglie, Parte_2
né che vi sia stata rinuncia all'eredità da parte della stessa che facesse subentrare altri eredi legittimi.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (valori minimi stante la natura della controversia e l'importanza delle questioni dibattute,
scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia -Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1656/2024 del Tribunale di
Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare alla appellata le spese del grado, che liquida in €
3.473 (di cui € 1.029 per la “fase di studio”, € 709 per la “fase introduttiva”, € 1.735
per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e
CPA;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art.
pagina 5 di 6 Brescia, 9 aprile 2025
La Cons. est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 quater DPR 115/2002.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 567/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 09/04/2025, promossa
d a
OGGETTO:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Proprietà BO AN elettivamente domiciliata in VIA MARSALA 40 25122
BRESCIA presso il difensore
APPELLANTE
c o n t r o
, , con il patrocinio dell'avv. LORINI Controparte_1 C.F._2
ALBERTO e dell'avv. PODAVITTE ANTONELLA elettivamente domiciliata in
VIA UMBERTO I,17 25030 URAGO D'OGLIO presso il difensore
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia - sezione terza civile- pubblicata in data 22/04/2024 n. 1656/2024 .
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Brescia
n.1656/2024, RG n.11561/2023, pubblicata il 22/04/2024, notificata in data
22.04.2024, rigettare ogni domanda proposta da , con rifusione di spese Controparte_1
e compensi dei due gradi di giudizio, con accessori di legge.
Dell'appellata:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza così giudicare: Dichiarare inammissibile l'appello per carenza di interesse ad agire. Respingere in ogni caso l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza di I grado.
Spese di lite ed onorari rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1656/24, accoglieva la domanda proposta da condannando all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Torbole Casaglia, via Fontanili n. 3 nonché al pagamento delle spese processuali.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Qualificava l'azione proposta da rivendica del proprietario contro il Controparte_1
terzo detentore sine titulo;
riteneva che l'attrice avesse provato di essere la pagina 2 di 6 proprietaria del bene.
L'immobile, costituito da abitazione al piano rialzato con locale di sgombero,
lavanderia e cantina al piano seminterrato, era in comproprietà pro quota indivisa dei coniugi e costoro, con atto in data 15 gennaio 2016 a CP_2 Persona_1
rogito notaio avevano donato la proprietà al figlio Per_2 Parte_2 CP_1
era divenuta proprietaria per successione ereditaria dal coniuge, come provato
[...]
dalla visura catastale ove era così riportata la provenienza “ successione ex lege di del 3/1/2020 sede Brescia registrazione volume 88888 n. 105126 Parte_2
registrato in data 20.3.2020 – trascrizione n. 8084.1/2020 reparto P.I. di Brescia in atto dal 17/04/2020 ”.
sorella di , aveva eccepito di detenere l'immobile in forza di Parte_1 Pt_2
comodato concluso in forma verbale dai genitori nel 2005, da loro rinnovato nei primi giorni del mese di giugno 2016.
Il Tribunale riteneva il comodato, la cui esistenza era stata contestata, inopponibile alla proprietaria.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. le parti discutevano la causa mediante deposito di note scritte.
La Corte riservava il deposito della sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Con unico motivo l'appellante lamenta la falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c. sostenendo che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che avesse provato di essere proprietaria dell'immobile nonostante Controparte_1
avesse prodotto soltanto una visura camerale relativa all'acquisto per successione da non idonea ai fini della prova rigorosa del titolo richiesta nell'azione Parte_2
di rivendica, seppure attenuata dalla mancata contestazione dell'esistenza dell'atto di donazione dell'immobile al coniuge dell'appellata.
Il motivo va disatteso.
Nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona;
in tal caso è sufficiente che il rivendicante dimostri il passaggio della proprietà dal precedente proprietario, di regola tramite la produzione dell'atto di di acquisto.
L'appellata si è limitata a produrre la voltura catastale della proprietà dell'immobile occupato dall'appellante, che costituisce un mero indizio dell'avvenuto trasferimento della proprietà in suo favore.
Nel contesto complessivo delle risultanze probatorie è da ritenersi provato l'acquisto della proprietà, poiché: nella intestazione catastale il titolo traslativo vantato da
è ben specificato, trattasi di successione ex lege ( legittima) dal proprio Controparte_1
coniuge; sono stati riportati i dati della trascrizione della successione;
Parte_1
non ha contestato lo status di coniuge dell'appellata rispetto al precedente proprietario del bene al momento dell'apertura della successione né ha dedotto che la successione pagina 4 di 6 di si sia devoluta con un titolo diverso da quello vantato dalla moglie, Parte_2
né che vi sia stata rinuncia all'eredità da parte della stessa che facesse subentrare altri eredi legittimi.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 (valori minimi stante la natura della controversia e l'importanza delle questioni dibattute,
scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia -Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1656/2024 del Tribunale di
Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare alla appellata le spese del grado, che liquida in €
3.473 (di cui € 1.029 per la “fase di studio”, € 709 per la “fase introduttiva”, € 1.735
per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e
CPA;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art.
pagina 5 di 6 Brescia, 9 aprile 2025
La Cons. est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 quater DPR 115/2002.