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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/09/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 18/9/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1365/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Fabio Franco Parte_1 ricorrente e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6.3.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di revisione del
6.12.2022, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 893/2023 emesso il 11.10.2023 dal Tribunale di
Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
Con note autorizzate depositate per l'udienza odierna, il ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di liquidazione del beneficio – intervenuto nel maggio 2024 – sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. Parte ricorrente non ha tuttavia allegato al ricorso la prova di aver effettuato la notifica del decreto di omologa alla sede provinciale dell'ente né di aver trasmesso l'AP70.
La parte non ha quindi dimostrato che sussistessero, al momento della proposizione del ricorso, tutti i presupposti normativamente previsti per la liquidazione ella prestazione. Conseguentemente, non risulta provato che il ricorso, al momento della sua proposizione, fosse fondato nel merito, e che il ritardo nel pagamento sia imputabile all'ente.
Ne consegue l'impossibilità di fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale e quindi di condannare l'ente alle spese di lite, che devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1365/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 18.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 18/9/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1365/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Fabio Franco Parte_1 ricorrente e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 6.3.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di revisione del
6.12.2022, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. 893/2023 emesso il 11.10.2023 dal Tribunale di
Tivoli.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
Con note autorizzate depositate per l'udienza odierna, il ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di liquidazione del beneficio – intervenuto nel maggio 2024 – sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. Parte ricorrente non ha tuttavia allegato al ricorso la prova di aver effettuato la notifica del decreto di omologa alla sede provinciale dell'ente né di aver trasmesso l'AP70.
La parte non ha quindi dimostrato che sussistessero, al momento della proposizione del ricorso, tutti i presupposti normativamente previsti per la liquidazione ella prestazione. Conseguentemente, non risulta provato che il ricorso, al momento della sua proposizione, fosse fondato nel merito, e che il ritardo nel pagamento sia imputabile all'ente.
Ne consegue l'impossibilità di fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale e quindi di condannare l'ente alle spese di lite, che devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1365/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 18.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni